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| Gazzetta n. 143 del 22 giugno 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 8 giugno 2005 |  | Protezione   transitoria   accordata   a   livello   nazionale   alla denominazione    «Sannio   Caudino   Telesino»,   riferita   all'olio extravergine  di  oliva,  per  la quale e' stata inviata istanza alla Commissione  europea  per  la  registrazione  come  denominazione  di origine protetta. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 e la tutela del consumatore
 Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992  relativo  alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
 Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che  modifica  il  regolamento  (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare  l'art.  1,  paragrafo  2,  nella parte in cui integrando l'art.  5  del  predetto  regolamento,  consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione  trasmessa  per  la  registrazione  e,  se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;
 Vista  la  domanda  presentata  dal  Comitato  promotore  DOP  olio extravergine di oliva Sannio Caudino Telesino, con sede in Benevento, piazza  IV novembre  n.  1, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione    «Sannio    Caudino   Telesino»   riferita   all'olio extravergine di oliva, ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 2081/92;
 Vista la nota protocollo n. 65808 del 3 settembre 2004 con la quale il  Ministero  delle  politiche agricole e forestali ritenendo che la predetta  domanda  soddisfi  i  requisiti  indicati  dal  regolamento comunitario,  ha  trasmesso  all'organismo  comunitario competente la predetta  domanda  di  registrazione,  unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;
 Vista  l'istanza  con  la  quale  il  Comitato  promotore  DOP olio extravergine   di  oliva  Sannio  Caudino  Telesino,  ha  chiesto  la protezione  a  titolo  transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del  predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 come integrato all'art. 1, paragrafo   2  del  regolamento  (CE)  n.  535/97  sopra  richiamato, espressamente  esonerando  lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle  politiche  agricole e forestali, da qualunque responsabilita', presente  e  futura,  conseguente  all'eventuale  accoglimento  della citata  istanza della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
 Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a livello  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  1,  paragrafo 2 del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;
 Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli   interessati  all'utilizzazione  della  denominazione  «Sannio Caudino  Telesino» riferita all'olio extravergine di oliva, in attesa che  l'organismo  comunitario  decida sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine protetta;
 Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che,  in  accoglimento  della domanda avanzata dal Comitato promotore DOP  olio  extravergine di oliva Sannio Caudino Telesino, assicuri la protezione   a   titolo  transitorio  e  a  livello  nazionale  della denominazione    «Sannio    Caudino   Telesino»   riferita   all'olio extravergine di oliva, secondo il disciplinare di produzione allegato alla nota n. 65808 del 3 settembre 2004, sopra citata;
 Decreta:
 Art. 1.
 E'   accordata   la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997,  alla denominazione «Sannio Caudino Telesino» riferita all'olio extravergine di oliva.
 |  |  |  | Art. 2. La   denominazione  «Sannio  Caudino  Telesino»  riferita  all'olio extravergine   di   oliva   e'  riservata  al  prodotto  ottenuto  in conformita'  al  disciplinare  di  produzione  allegato  al  presente decreto.
 |  |  |  | Art. 3. La  responsabilita',  presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Sannio Caudino Telesino» riferita all'olio extravergine di oliva, come denominazione di  origine  protetta  ricade  sui  soggetti  che  si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.
 |  |  |  | Art. 4. La  protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' di esistere a decorrere  dalla  data  in  cui  sara'  adottata  una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 8 giugno 2005
 Il direttore generale: Abate
 |  |  |  | Allegato DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELL'OLIO
 EXTRAVERGINE DI OLIVA «SANNIO CAUDINO TELESINO»
 Art. 1.
 Denominazione
 La  Denominazione  di origine protetta olio extravergine di oliva «Sannio  Caudino  -  Telesino» DOP e' riservata agli oli extravergini estratti  da  olive  prodotte  nella  zona  di  cui  all'art. 3 e che rispondono  alle  condizioni  ed  ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare ed alla normativa vigente.
 Art. 2.
 Cultivar - Caratteristiche
 L'olio extravergine di oliva «Sannio Caudino - Telesino» DOP deve essere  ottenuto  esclusivamente  dalle  seguenti  varieta'  di olivo presenti  nelle  aziende  ricadenti  nei territori di cui all'art. 3, iscritte nell'elenco degli oliveti tenuto dall'organismo di controllo designato:
 a) ortolana,  sprina,  racioppella  e  loro sinonimi, da sole o congiuntamente, per non meno del 60%;
 b) femminella  (o  curatora),  ortice,  pampagliosa,  frantoio, leccino, moraiolo, da sole o congiuntamente, per non piu' del 30%.
 Negli  oliveti  di  cui  sopra  e'  ammessa  la presenza di altre varieta' nella misura massima del 10%.
 In   ogni   caso   le   percentuali   devono   garantire  che  le caratteristiche  chimiche ed organolettiche dell'olio extravergine di oliva  «Sannio  Caudino  -  Telesino»  DOP  risultino  omogenee, come riportato all'art. 6.
 Art. 3.
 Zona di produzione
 La  zona  di  produzione delle olive destinate alla produzione di O.E.V. D.O.P. «Sannio Caudino - Telesino» comprende i territori posti ad  un'altitudine  inferiore  a 650 metri s.l.m. dei seguenti comuni: Airola,  Amorosi, Arpaia, Bonea, Bucciano, Campoli del Monte Taburno, Castelvenere,   Cautano,  Cerreto  Sannita,  Cusano  Mutri,  Dugenta, Durazzano,  Faicchio,  Foglianise,  Forchia, Frasso Telesino, Guardia Sanframondi,  Limatola,  Melizzano,  Moiano,  Montesarchio,  Paolisi, Paupisi,   Pietraroja,   Puglianello,  San  Lorenzello,  San  Lorenzo Maggiore,  San  Lupo,  San  Salvatore  Telesino, Sant'Agata dei Goti, Solopaca, Telese Terme, Tocco Caudio, Torrecuso, Vitulano.
 Art. 4.
 Origine
 L'olio  extravergine  di  oliva  «Sannio  Caudino - Telesino» DOP presenta  caratteristiche  sensoriali  tipiche;  esse  derivano dalle particolari  condizioni  pedo-climatiche  e  da  una  base  varietale fortemente  originale.  Gli oli che si ottengono risultano, pertanto, nettamente distinguibili da quelli prodotti nelle zone limitrofe.
 La  tracciabilita'  del  prodotto  e'  garantita  da una serie di adempimenti  a  cui  si  sottoporranno  i  produttori, in particolare l'organismo  di  controllo  terra'  un  elenco degli agricoltori, dei frantoiani e degli imbottigliatori.
 Art. 5.
 Sistemi di coltivazione
 Le  condizioni  pedoclimatiche,  ambientali  e  di  coltura degli oliveti,   destinati   alla   produzione  degli  oli  extravergine  a Denominazione  di origine protetta di cui al precedente art. 1 devono essere  quelle  specifiche della zona di produzione e comunque atte a conferire  alle  olive  e  agli  oli  le tradizionali caratteristiche qualitative,  organolettiche e chimico-fisiche stabilite dal presente disciplinare.   Sono,  pertanto,  da  ritenersi  idonei  gli  oliveti compresi nella zona di cui al precedente art. 3.
 I   nuovi   impianti   dovranno  essere  di  tipo  specializzato, utilizzando  per  il 70% la varieta' di cui al punto a) dell'art. 2 e le forme di allevamento sono libere.
 La potatura deve essere effettuata almeno ogni due anni.
 Devono essere previste concimazioni organiche e minerali.
 Il terreno puo' essere inerbito o lavorato solo superficialmente.
 Il  diserbo  chimico  e'  ammesso  solo nei terreni in cui non e' possibile  effettuare  lavorazioni meccaniche per elevata presenza di scheletro nello strato arabile o con pendenza superiore al 5%.
 La difesa fitosanitaria, con particolare riferimento al controllo dei parassiti Bactrocera Oleae e Prays oleae, e' attuata nel rispetto dei  programmi  di  lotta  guidata  dalla  regione  Campania,  previo monitoraggio del parassita e solo dopo il superamento della soglia di intervento.
 Si possono eseguire irrigazioni di soccorso con sistemi a goccia.
 E' vietato l'uso di cascolanti.
 Le  olive  devono  essere  raccolte  ad uno stadio di maturazione ottimale,  in  funzione  dell'andamento  stagionale  e  delle diverse varieta',  per garantire una idonea consistenza della polpa che eviti l'alterazione delle olive e comunque non oltre il 31 dicembre.
 Le  olive  devono  essere raccolte manualmente o con l'ausilio di mezzi meccanici e devono essere trasportate al frantoio in cassette o cassoni  bassi  e  finestrati  in modo da evitare danni al frutto. Le cassette  o  cassoni  contenenti  le drupe devono essere stoccate nel frantoio  in  locali  freschi  ed  areati, al riparo dall'acqua e dal vento fino alla fase di molitura.
 Le  olive  devono  essere  molite  entro  2  (due)  giorni  dalla raccolta.
 La  produzione  massima  di  olive per ettaro, riferita a coltura specializzata degli oliveti, e' di 10 tonnellate /Ha.
 La produzione massima di olive a pianta e' di kg 50.
 La resa massima delle olive in olio degli oliveti ricadenti nella zona  di produzione di cui al precedente art. 3, non puo' superare il 18% espressa in chilogrammi.
 Art. 6.
 Modalita' di oleificazione e conservazione
 Le  operazioni di trasformazione delle olive per la produzione di olio  extravergine  di  oliva  «Sannio Caudino - Telesino» DOP devono essere  effettuate  nell'ambito  della  zona  di produzione di cui al precedente  art.  3  al  fine di garantire la rintracciabilita' ed il controllo.
 Per   l'estrazione   dell'olio  sono  ammessi  soltanto  processi meccanici   e   fisici   atti   a  produrre  oli  che  preservino  le caratteristiche di seguito indicate.
 La  temperatura  di gramolazione della pasta delle olive non deve superare  i  27oC; i tempi di gramolazione della pasta devono variare in  funzione  delle  caratteristiche  tecniche  delle  gramole, delle diverse  varieta' e della maturazione delle olive al fine di ottenere oli  con  le  caratteristiche  chimiche, fisiche ed organolettiche di seguito  indicate.  Comunque  questa  fase non deve superare il tempo complessivo di 40 minuti.
 E'  vietato  il  ripasso,  cioe'  la doppia centrifugazione della pasta  delle olive senza interruzione. E' vietata anche l'aggiunta di prodotti ad azione chimica, biochimica e meccanica durante la fase di trasformazione delle olive in olio in frantoio.
 La  conservazione  dell'olio  deve  avvenire  in fusti di acciaio inox,  a  norma CE, facilmente lavabili, con fondo conico e copertura ermetica,  dotati  di  sistema di chiusura sempre pieno, collocati in locali  poco  illuminati  ed  asciutti  con  temperatura  interna non inferiore a 15 °C e non superiore a 22 °C.
 L'olio  di oliva extravergine a Denominazione di origine protetta «Sannio   Caudino  -  Telesino»  all'atto  del  confezionamento  deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
 Caratteristiche organolettiche: colore: giallo/verde;
 
 =====================================================================
 Descrittore              |          Mediana* ===================================================================== Difetti                                |              0 Fruttato di oliva                      |             2-5 Amaro                                  |             1-4 Piccante                               |             1-4 Mela                                   |             1-4
 
 *CVr % minore o uguale a 20
 Caratteristiche chimico-fisiche:
 acidita' libera max: < 0,50;
 numero di perossidi: <=12 Meq/kg;
 K 232: <=2,20;
 polifenoli totali: >= 100 mg/kg.
 Gli   esami   chimico-fisici   ed   organolettici  devono  essere effettuati  secondo le metodiche di cui al regolamento CEE n. 2568/91 e successive modifiche ed integrazioni.
 Art. 7.
 Legame con l'ambiente
 La  presenza  dell'olivo  nell'area  e'  antichissima. Gli olivi, spesso secolari, rappresentano un legame con il passato, racchiudendo la  storia  di  intere famiglie e borgate, cui l'olivo e l'olio hanno assicurato, nei momenti difficili, sostentamento.
 Nel  corso  dei  secoli  gli  olivicoltori  della zona, che hanno sempre  avuto  la  massima  considerazione  per questa coltura, hanno costantemente  operato  nella  selezione  delle  varieta'  migliori e nell'affinamento delle tecniche di coltivazione ed estrazione. L'olio prodotto  e'  pertanto  la  sintesi tra la tradizione e l'innovazione tecnologica,  filtrata  dalla capacita' imprenditoriale e dal vincolo che lega le genti sannite all'olivo e all'olio.
 La coltivazione dell'olivo nella regione e' caratterizzata, oltre che   dalle  varieta'  presenti,  anche  dalle  peculiari  condizioni pedo-climatiche.
 Il  clima  e'  quello temperato caldo della regione mediterranea, reso  localmente  ancor  piu' mite ed uniforme dall'esposizione e dai rilievi  montuosi, che tagliano la via ai venti del nord. Gli inverni non  estremamente rigidi, temperati dall'apporto caldo delle correnti dalla  terra  di  lavoro,  e  le  estati  non  eccessivamente  calde, alleviate  dalle  correnti  fresche  del Matese, hanno conferito alla zona   nel   suo   complesso   un  clima  particolarmente  favorevole all'insediamento   dell'olivo   nel  corso  dei  secoli.  Le  elevate temperature  in  corrispondenza del periodo piu' asciutto influenzano l'accumulo  nell'oliva di alcuni componenti minori che ne esaltano la qualita' e la tipicita'.
 Le  precipitazioni  atmosferiche  sono  concentrate  nel  periodo autunno-inverno  e variano in funzione dell'altitudine. La piovosita' e'  di 800-900 mm/anno, le temperature raramente scendono al di sotto dello  zero,  con  punte  di  - 4oC gradi; la media della temperatura annuale e' di 16oC.
 I   terreni   sono  essenzialmente  di  natura  alluvionale,  con prevalenza  di  argille  e sabbia mista ad elementi vulcanici, che ne costituiscono  l'elemento  unificante. La variabilita' del substrato, argilloso  o  arenaceo,  si  rispecchia  piu'  sulle  caratteristiche granulometriche  che  sul  tipo  di suolo. Infatti, la tessitura, che mediamente   si  presenta  equilibrata  nelle  sue  diverse  frazioni granulometriche,    a    causa    dei    rimaneggiamenti    provocati dall'alluvionamento   dei   materiali,   non   manca  di  presentarsi decisamente  argillosa  nel  caso  dei suoli sviluppati sulle tipiche rocce  pelitiche,  che  caratterizzano  alcune  aree  del territorio, oppure   decisamente  sabbiosa  nei  suoli  sviluppati  su  substrati arenacei.
 Art. 8.
 Struttura di controllo
 L'olio  «Sannio  Caudino - Telesino» DOP sara' controllato da una struttura, conformemente all'art. 10 del regolamento CEE 2081/92.
 Art. 9.
 Confezionamento ed etichettatura
 Tutte  le  operazioni  riguardanti  il  prodotto  «Sannio Caudino - Telesino»  DOP  compreso l'imbottigliamento e l'etichettatura, devono essere  effettuate  nell'ambito  della  zona  di produzione descritte nell'art.  3  del  presente  disciplinare,  al  fine  di garantire la rintracciabilita'  ed  il  controllo  del  prodotto  e per evitare di alterarne e/o deteriorarne le caratteristiche qualitative.
 L'olio  extravergine  di  oliva  deve  essere  commercializzato  in bottiglie  di  vetro, porcellana, terracotta smaltata o recipienti in banda  stagnata  di  capacita'  non  superiore a litri 5, sigillati e provvisti di etichetta.
 a) Sulle  etichette  dovra'  essere  riportato  il  nome  della Denominazione  di  origine  protetta  «Sannio  Caudino - Telesino» in caratteri  chiari,  indelebili  con  colorimetria  di ampio contrasto rispetto  al  colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto  dal  complesso delle indicazioni che compaiono in etichetta nel rispetto delle vigenti leggi relative all'etichettatura.
 b) Dovra'   inoltre   figurare  sull'etichetta  in  abbinamento inscindibile  con  la  Denominazione  di origine protetta il seguente logotipo:  silouette  (verde su fondo giallo) di un orcio dal profilo del   tipico   contenitore   per  l'olio,  dalla  ceramica  artistica tradizionale   di  Cerreto  Sannita  e  San  Lorenzello.  L'orcio  e' posizionato  in  alto  a  destra dellascritta verde «Sannio Caudino - Telesino  D.O.P.».  In  alto  a sinistra si contrappone un rametto di olivo  di  colore  verde. Il tutto e' raccolto in uno sfondo (giallo) dal  profilo discontinuo in una cornice anch'essa discontinua (colore verde)  aperta  sul  lato  sinistro  a  far  simbolicamente  scorrere all'esterno  il  fondo  giallo  «olio». I colori di riferimento sono: giallo  pantone 120U per il fondo; verde pantone 582 U per scritta ed immagini.  Il  carattere  utilizzato  Bodoni  modificato nell'altezza (70%).
 c) In  etichetta  deve  comparire: il nome, la ragione sociale, l'indirizzo   dell'azienda   produttrice   e/o   confezionatrice,  la quantita' di prodotto effettivamente contenuta nella confezione.
 d) E'  consentita  la  menzione  che  fa  riferimento  all'olio ottenuto con metodo biologico.
 e) E'  obbligatoria  l'indicazione in etichetta dell'anno della campagna  oleicola  di  produzione  delle  olive  da  cui  l'olio  e' ottenuto.
 f) Alla Denominazione di origine protetta e' vietata l'aggiunta di  qualsiasi menzione aggiuntiva, ivi comprese le indicazioni: tipo, gusto,  uso,  selezionato,  scelto e similari; e' altresi' vietato il ricorso ad indicazioni che facciano riferimento ad unita' geografiche diverse dalla Denominazione di origine protetta.
 g) E'  consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali o marchi privati o consorzi purche' non  abbiano  significato  laudativo  e  non  siano tali da trarre in inganno il consumatore. Tali indicazioni potranno essere riportate in etichetta  con caratteri di altezza e di larghezza non superiori alla meta'  di  quelli utilizzati per indicare la Denominazione di origine protetta.
 
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