Gazzetta n. 143 del 22 giugno 2005 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 8 giugno 2005 |
Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Colline Beneventane», riferita all'olio extravergine di oliva, per la quale e' stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari; Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio; Vista la domanda presentata dal Comitato promotore DOP olio extravergine di oliva Colline Beneventane, con sede in Benevento, piazza IV Novembre n. 1, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Colline Beneventane» riferita all'olio extravergine di oliva, ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 2081/92; Vista la nota protocollo n. 65807 del 3 settembre 2004 con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa; Vista l'istanza con la quale il Comitato promotore DOP olio extravergine di oliva Colline Beneventane, ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) 2081/92 come integrato all'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale accoglimento della citata istanza della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso; Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2, del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio; Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione «Colline Beneventane» riferita all'olio extravergine di oliva, in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine protetta; Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Comitato promotore DOP olio extravergine di oliva Colline Beneventane, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Colline Beneventane» riferita all'olio extravergine di oliva, secondo il disciplinare di produzione allegato alla nota n. 65807 del 3 settembre 2004, sopra citata; Decreta: Art. 1. E' accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla denominazione «Colline Beneventane» riferita all'olio extravergine di oliva. |
| Art. 2. La denominazione «Colline Beneventane» riferita all'olio extravergine di oliva e' riservata al prodotto ottenuto in conformita' al disciplinare di produzione allegato al presente decreto. |
| Art. 3. La responsabilita', presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Colline Beneventane» riferita all'olio extravergine di oliva, come denominazione di origine protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1. |
| Art. 4. La protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' di esistere a decorrere dalla data in cui sara' adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 giugno 2005 Il direttore generale: Abate |
| Allegato DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELL'OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA A DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «COLLINE BENEVENTANE» Art. 1. Denominazione La denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Colline Beneventane» DOP e' riservata agli oli extravergini estratti da olive prodotte nella zona di cui all'art. 3 e che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare ed alla normativa vigente. Art. 2. Cultivar - caratteristiche L'olio extravergine di oliva «Colline Beneventane» DOP deve essere ottenuto esclusivamente dalle seguenti varieta' di olivo presenti nelle aziende ricadenti nei territori di cui all'art. 3, iscritte nell'elenco degli oliveti e tenuto dall'organismo di controllo designato: ortice, per non meno del 60%; frantoio, leccino, moraiolo, ortolana e racioppella da sole o congiuntamente, per non piu' del 30%. Negli oliveti di cui sopra e' ammessa la presenza di altre varieta' nella misura massima del 10%. In ogni caso le percentuali devono garantire che le caratteristiche chimiche ed organolettiche dell'olio extravergine di oliva «Colline Beneventane» DOP risultino omogenee, come riportato all'art. 6. Art. 3. Zona di produzione La zona di produzione delle olive destinate alla produzione di O.E.V. D.O.P. «Colline Beneventane» comprende i territori posti ad una altitudine inferiore a 650 metri s.l.m. dei seguenti comuni: Apice, Apollosa, Arpaise, Baselice, Benevento, Buonalbergo, Calvi, Campolattaro, Casalduni, Castelfranco in Miscano, Castelpagano, Castelpoto, Castelvetere in Val Fortore, Ceppaloni, Circello, Colle Sannita, Foiano di Val Fortore, Fragneto l'Abate, Fragneto Monforte, Ginestra degli Schiavoni, Molinara, Montefalcone di Val Fortore, Morcone, Paduli, Pago Veiano, Pannarano, Pesco Sannita, Pietrelcina, Ponte, Pontelandolfo, Reino, San Bartolomeo in Galdo, San Giorgio del Sannio, San Giorgio la Molara, San Leucio del Sannio, San Lupo, San Marco dei Cavoti, San Martino Sannita, San Nazzaro, San Nicola Manfredi, Sant'Angelo a Cupolo, Sant'Arcangelo Trimonte, Santa Croce del Sannio, Sassinoro. Art. 4. Origine La coltura dell'ulivo attraverso i secoli ha avuto alterna fortuna ma non ha mai subito significativi decrementi, sia in termini di superficie, che d'interesse economico, in considerazione della vocazionalita' ambientale e dell'intimo legame che le popolazioni locali hanno da sempre nutrito per l'ulivo e per l'olio. La conoscenza e la cura che l'olivicoltore sannita mette da tempo remoto nella produzione di olio di qualita' e' dimostrata nella documentazione storica che puntualmente evidenzia parametri di pregio gia' noti fin dal diciottesimo secolo. La tracciabilita' del prodotto e' garantita da una serie di adempimenti a cui si sottoporranno i produttori, in particolare l'organismo di controllo terra' un elenco degli agricoltori, dei frantoiani e degli imbottigliatori. Art. 5. Sistemi di coltivazione Le condizioni pedoclimatiche, ambientali e di coltura degli oliveti, destinati alla produzione degli oli extravergine a denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 devono essere quelle specifiche della zona di produzione e comunque atte a conferire alle olive e agli oli le tradizionali caratteristiche qualitative, organolettiche e chimico-fisiche stabilite dal presente disciplinare. Sono pertanto da ritenersi idonei gli oliveti compresi nella zona di cui al precedente art. 3. I nuovi impianti dovranno essere di tipo specializzato, utilizzando per il 70% la varieta' di ortice, e le forme di allevamento sono libere. La potatura deve essere effettuata almeno ogni due anni. Devono essere previste concimazioni organiche e minerali. Il terreno puo' essere inerbito o lavorato solo superficialmente. Il diserbo chimico e' ammesso solo nei terreni in cui non e' possibile effettuare lavorazioni meccaniche per elevata presenza di scheletro nello strato arabile o con pendenza superiore al 5%. La difesa fitosanitaria, con particolare riferimento al controllo dei parassiti bactrocera oleae e prays oleae, e' attuata nel rispetto dei programmi di lotta guidata dalla regione Campania, previo monitoraggio del parassita e solo dopo il superamento della soglia di intervento. Si possono eseguire irrigazioni di soccorso con sistemi a goccia. E' vietato l'uso di cascolanti. Le olive devono essere raccolte ad uno stadio di maturazione ottimale, in funzione dell'andamento stagionale e delle diverse varieta', per garantire una idonea consistenza della polpa che eviti l'alterazione delle olive e comunque non oltre il 31 dicembre. Le olive devono essere raccolte manualmente o con l'ausilio di mezzi meccanici e devono essere trasportate al frantoio in cassette o cassoni bassi e finestrati in modo da evitare danni al frutto. Le cassette o cassoni contenenti le drupe devono essere stoccate nel frantoio in locali freschi ed areati, al riparo dall'acqua e dal vento fino alla fase di molitura. Le olive devono essere molite entro due giorni dalla raccolta. La produzione massima di olive per ettaro, riferita a coltura specializzata degli oliveti, e' di 10 tonnellate /Ha. La produzione massima di olive a pianta e' di kg 40. La resa massima delle olive in olio degli oliveti ricadenti nella zona di produzione di cui al precedente art. 3, non puo' superare il 23% espressa in chilogrammi. Art. 6. Modalita' di oleificazione e conservazione Le operazioni di trasformazione delle olive per la produzione di olio extravergine di oliva «Colline Beneventane» DOP devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione di cui al precedente art. 3 al fine di garantire la rintracciabilita' ed il controllo. Per l'estrazione dell'olio sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti a produrre oli che preservino le caratteristiche di seguito indicate. La temperatura di gramolazione della pasta delle olive non deve superare i 27° C; i tempi di gramolazione della pasta devono variare in funzione delle caratteristiche tecniche delle gramole, delle diverse varieta' e della maturazione delle olive al fine di ottenere oli con le caratteristiche chimiche, fisiche ed organolettiche di seguito indicate. Comunque questa fase non deve superare il tempo complessivo di 40 minuti. E' vietato il ripasso, cioe' la doppia centrifugazione della pasta delle olive senza interruzione. E' vietata anche l'aggiunta di prodotti ad azione chimica, biochimica e meccanica durante la fase di trasformazione delle olive in olio in frantoio. La conservazione dell'olio deve avvenire in fusti di acciaio inox, a norma CE, facilmente lavabili, con fondo conico e copertura ermetica, dotati di sistema di chiusura sempre pieno, collocati in locali poco illuminati ed asciutti con temperatura interna non inferiore a 15° C e non superiore a 22° C. L'olio di oliva extravergine a denominazione di origine protetta «Colline Beneventane» all'atto del confezionamento deve rispondere alle seguenti caratteristiche. Caratteristiche organolettiche: colore: verde/giallo; descrittore: Mediana (*); difetti: 0; fruttato di oliva: 3,5 - 6; amaro: 2 - 5; piccante: 2 - 5; Pomodoro: 2 - 5. (*) CVr % minore o uguale a 20 Caratteristiche chimico-fisiche: acidita' libera max: < 0,50; numero di perossidi: <=12 Meq/kg; K 232: <=2,20; polifenoli totali: >=150 mg/kg. Gli esami chimico-fisici ed organolettici devono essere effettuati secondo le metodiche di cui al regolamento CEE n. 2568/91 e successive modifiche ed integrazioni. Art. 7. Legame con l'ambiente L'olio extravergine di oliva «Colline Beneventane» DOP presenta caratteristiche sensoriali tipiche, come testimoniato dai tanti documenti storici esistenti, derivanti dalle condizioni pedo-climatiche e varietali, che lo rendono nettamente distinguibile dagli altri oli anche prodotti nelle zone limitrofe. L'ambiente e' quello tipico del meridione d'Italia, caratterizzato da piogge concentrate nel periodo autunno-inverno. Gli inverni non sono estremamente rigidi e le estati non sono eccessivamente calde, alleviate dalle correnti fresche delle zone piu' alte. In questo habitat naturale, dal clima particolarmente mite, l'olivo ha trovato il suo ambiente ideale, per cui e' stato largamente utilizzato dagli operatori del settore, nella messa a coltura dei terreni, specie se collinari. L'assetto geo-morfologico e' frutto di una attivita' geologica molto intensa. La parte montuosa emerse, con il resto dell'Appennino, durante il Triassico ed il Cretaceo ed assunse l'aspetto attuale tra il Miocene ed il Pliocene, conferendo al territorio l'attuale morfologia prevalentemente collinare, con terreni dotati di buona profondita', nonche' caratterizzati da tessitura che va dall'argilloso al medio impasto, allo sciolto, spesso forniti di elementi vulcanici utili sia alla struttura che alla fertilita'. Art. 8. Struttura di controllo L'olio «Colline Beneventane» DOP sara' controllato da una struttura, conformemente all'art. 10 del regolamento CEE 2081/92. Art. 9. Confezionamento ed etichettatura Tutte le operazioni riguardanti il prodotto «Colline Beneventane» DOP compreso l'imbottigliamento e l'etichettatura, devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione descritte nell'art. 3 del presente disciplinare, al fine di garantire la rintracciabilita' ed il controllo del prodotto e per evitare di alterarne e/o deteriorarne le caratteristiche qualitative. L'olio extravergine di oliva deve essere commercializzato in bottiglie di vetro, porcellana, terracotta smaltata o recipienti in banda stagnata di capacita' non superiore a litri 5, sigillati e provvisti di etichetta. a) Sulle etichette dovra' essere riportato il nome della denominazione di origine protetta Colline Beneventane in caratteri chiari, indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono in etichetta nel rispetto delle vigenti leggi relative all'etichettatura. b) Dovra' inoltre figurare sull'etichetta in abbinamento inscindibile con la denominazione di origine protetta il seguente logotipo: una tipica macina in pietra stilizzata di colore verde, realizzata in un gioco di contrasti con il fondo giallo. L'immagine e la scritta «Colline Beneventane» sono raccolte in una forma circolare. L'area superiore e' impegnata dalla scritta di colore verde mentre in basso chiude il cerchio la base della macina nel cui corpo e' riportata la sigla D.O.P. di colore giallo. Il cerchio, dal profilo irregolare, ha una cornice anch'essa irregolare di colore verde. I colori di riferimento sono: giallo pantone 106 U per il fondo; verde pantone 575 U per scritta ed immagini. Il carattere utilizzato Bodoni modificato in altezza (90%). c) In etichetta deve comparire: il nome, la ragione sociale, l'indirizzo dell'azienda produttrice e/o confezionatrice, la quantita' di prodotto effettivamente contenuta nella confezione. d) E' consentita la menzione che fa riferimento all'olio ottenuto con metodo biologico. e) E' obbligatoria l'indicazione in etichetta dell'anno della campagna oleicola di produzione delle olive da cui l'olio e' ottenuto. f) Alla denominazione di origine protetta e' vietata l'aggiunta di qualsiasi menzione aggiuntiva, ivi comprese le indicazioni: tipo, gusto, uso, selezionato, scelto e similari; e' altresi' vietato il ricorso ad indicazioni che facciano riferimento ad unita' geografiche diverse dalla denominazione di origine protetta. g) E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali o marchi privati o consorzi purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. Tali indicazioni potranno essere riportate in etichetta con caratteri di altezza e di larghezza non superiori alla meta' di quelli utilizzati per indicare la denominazione di origine protetta.
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