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| Gazzetta n. 143 del 22 giugno 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 8 giugno 2005 |  | Protezione   transitoria   accordata   a   livello   nazionale   alla denominazione  «Colline  Beneventane», riferita all'olio extravergine di  oliva,  per  la  quale  e' stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 e la tutela del consumatore
 Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto  il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
 Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che  modifica  il  regolamento  (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare  l'art.  1,  paragrafo  2,  nella parte in cui integrando l'art.  5  del  predetto  regolamento,  consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione  trasmessa  per  la  registrazione  e,  se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;
 Vista  la  domanda  presentata  dal  Comitato  promotore  DOP  olio extravergine  di  oliva  Colline  Beneventane, con sede in Benevento, piazza  IV Novembre  n.  1, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione  «Colline  Beneventane»  riferita all'olio extravergine di oliva, ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 2081/92;
 Vista la nota protocollo n. 65807 del 3 settembre 2004 con la quale il  Ministero  delle  politiche agricole e forestali ritenendo che la predetta  domanda  soddisfi  i  requisiti  indicati  dal  regolamento comunitario,  ha  trasmesso  all'organismo  comunitario competente la predetta  domanda  di  registrazione,  unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;
 Vista  l'istanza  con  la  quale  il  Comitato  promotore  DOP olio extravergine di oliva Colline Beneventane, ha chiesto la protezione a titolo  transitorio  della  stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) 2081/92 come integrato all'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali,   da   qualunque   responsabilita',   presente  e  futura, conseguente  all'eventuale  accoglimento  della  citata istanza della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui  soggetti  interessati  che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
 Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a livello  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  1, paragrafo 2, del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;
 Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli  interessati  all'utilizzazione  della  denominazione  «Colline Beneventane»  riferita  all'olio extravergine di oliva, in attesa che l'organismo  comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine protetta;
 Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che,  in  accoglimento  della domanda avanzata dal Comitato promotore DOP  olio  extravergine  di  oliva  Colline  Beneventane, assicuri la protezione   a   titolo  transitorio  e  a  livello  nazionale  della denominazione «Colline Beneventane» riferita all'olio extravergine di oliva,  secondo  il  disciplinare di produzione allegato alla nota n. 65807 del 3 settembre 2004, sopra citata;
 Decreta:
 Art. 1.
 E'   accordata   la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello nazionale,  ai  sensi dell'art. 5, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1,  paragrafo  2,  del  regolamento  (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo  1997,  alla  denominazione  «Colline  Beneventane» riferita all'olio extravergine di oliva.
 |  |  |  | Art. 2. La    denominazione   «Colline   Beneventane»   riferita   all'olio extravergine   di   oliva   e'  riservata  al  prodotto  ottenuto  in conformita'  al  disciplinare  di  produzione  allegato  al  presente decreto.
 |  |  |  | Art. 3. La  responsabilita',  presente e futura, conseguente alla eventuale mancata   registrazione   comunitaria  della  denominazione  «Colline Beneventane»   riferita   all'olio   extravergine   di   oliva,  come denominazione   di  origine  protetta  ricade  sui  soggetti  che  si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.
 |  |  |  | Art. 4. La  protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' di esistere a decorrere  dalla  data  in  cui  sara'  adottata  una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 8 giugno 2005
 Il direttore generale: Abate
 |  |  |  | Allegato DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELL'OLIO EXTRAVERGINE
 DI OLIVA A DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA
 «COLLINE BENEVENTANE»
 Art. 1.
 Denominazione
 La  denominazione  di origine protetta olio extravergine di oliva «Colline Beneventane» DOP e' riservata agli oli extravergini estratti da  olive prodotte nella zona di cui all'art. 3 e che rispondono alle condizioni  ed  ai  requisiti  stabiliti dal presente disciplinare ed alla normativa vigente.
 Art. 2.
 Cultivar - caratteristiche
 L'olio  extravergine  di  oliva  «Colline  Beneventane»  DOP deve essere  ottenuto  esclusivamente  dalle  seguenti  varieta'  di olivo presenti  nelle  aziende  ricadenti  nei territori di cui all'art. 3, iscritte   nell'elenco  degli  oliveti  e  tenuto  dall'organismo  di controllo designato:
 ortice, per non meno del 60%;
 frantoio,  leccino,  moraiolo, ortolana e racioppella da sole o congiuntamente, per non piu' del 30%.
 Negli  oliveti  di  cui  sopra  e'  ammessa  la presenza di altre varieta' nella misura massima del 10%.
 In   ogni   caso   le   percentuali   devono   garantire  che  le caratteristiche  chimiche ed organolettiche dell'olio extravergine di oliva  «Colline  Beneventane»  DOP risultino omogenee, come riportato all'art. 6.
 Art. 3.
 Zona di produzione
 La  zona  di  produzione delle olive destinate alla produzione di O.E.V.  D.O.P.  «Colline  Beneventane» comprende i territori posti ad una  altitudine  inferiore  a  650  metri s.l.m. dei seguenti comuni: Apice,  Apollosa,  Arpaise,  Baselice, Benevento, Buonalbergo, Calvi, Campolattaro,   Casalduni,  Castelfranco  in  Miscano,  Castelpagano, Castelpoto,  Castelvetere  in Val Fortore, Ceppaloni, Circello, Colle Sannita,  Foiano di Val Fortore, Fragneto l'Abate, Fragneto Monforte, Ginestra  degli  Schiavoni,  Molinara,  Montefalcone  di Val Fortore, Morcone,  Paduli, Pago Veiano, Pannarano, Pesco Sannita, Pietrelcina, Ponte, Pontelandolfo, Reino, San Bartolomeo in Galdo, San Giorgio del Sannio,  San  Giorgio la Molara, San Leucio del Sannio, San Lupo, San Marco  dei  Cavoti,  San  Martino  Sannita,  San  Nazzaro, San Nicola Manfredi,  Sant'Angelo a Cupolo, Sant'Arcangelo Trimonte, Santa Croce del Sannio, Sassinoro.
 Art. 4.
 Origine
 La  coltura  dell'ulivo  attraverso  i  secoli  ha  avuto alterna fortuna ma non ha mai subito significativi decrementi, sia in termini di  superficie,  che  d'interesse  economico, in considerazione della vocazionalita'  ambientale  e  dell'intimo  legame che le popolazioni locali  hanno  da  sempre  nutrito  per  l'ulivo  e  per  l'olio.  La conoscenza e la cura che l'olivicoltore sannita mette da tempo remoto nella   produzione   di   olio   di   qualita'  e'  dimostrata  nella documentazione storica che puntualmente evidenzia parametri di pregio gia' noti fin dal diciottesimo secolo.
 La  tracciabilita'  del  prodotto  e'  garantita  da una serie di adempimenti  a  cui  si  sottoporranno  i  produttori, in particolare l'organismo  di  controllo  terra'  un  elenco degli agricoltori, dei frantoiani e degli imbottigliatori.
 Art. 5.
 Sistemi di coltivazione
 Le  condizioni  pedoclimatiche,  ambientali  e  di  coltura degli oliveti,   destinati   alla   produzione  degli  oli  extravergine  a denominazione  di  origine  protetta  di cui all'art. 1 devono essere quelle  specifiche  della  zona  di  produzione  e  comunque  atte  a conferire  alle  olive  e  agli  oli  le tradizionali caratteristiche qualitative,  organolettiche e chimico-fisiche stabilite dal presente disciplinare.  Sono pertanto da ritenersi idonei gli oliveti compresi nella zona di cui al precedente art. 3.
 I   nuovi   impianti   dovranno  essere  di  tipo  specializzato, utilizzando  per  il  70%  la  varieta'  di  ortice,  e  le  forme di allevamento sono libere.
 La potatura deve essere effettuata almeno ogni due anni.
 Devono essere previste concimazioni organiche e minerali.
 Il terreno puo' essere inerbito o lavorato solo superficialmente.
 Il  diserbo  chimico  e'  ammesso  solo nei terreni in cui non e' possibile  effettuare  lavorazioni meccaniche per elevata presenza di scheletro nello strato arabile o con pendenza superiore al 5%.
 La difesa fitosanitaria, con particolare riferimento al controllo dei parassiti bactrocera oleae e prays oleae, e' attuata nel rispetto dei  programmi  di  lotta  guidata  dalla  regione  Campania,  previo monitoraggio del parassita e solo dopo il superamento della soglia di intervento.
 Si possono eseguire irrigazioni di soccorso con sistemi a goccia.
 E' vietato l'uso di cascolanti.
 Le  olive  devono  essere  raccolte  ad uno stadio di maturazione ottimale,  in  funzione  dell'andamento  stagionale  e  delle diverse varieta',  per garantire una idonea consistenza della polpa che eviti l'alterazione delle olive e comunque non oltre il 31 dicembre.
 Le  olive  devono  essere raccolte manualmente o con l'ausilio di mezzi meccanici e devono essere trasportate al frantoio in cassette o cassoni  bassi  e  finestrati  in modo da evitare danni al frutto. Le cassette  o  cassoni  contenenti  le drupe devono essere stoccate nel frantoio  in  locali  freschi  ed  areati, al riparo dall'acqua e dal vento fino alla fase di molitura.
 Le olive devono essere molite entro due giorni dalla raccolta.
 La  produzione  massima  di  olive per ettaro, riferita a coltura specializzata degli oliveti, e' di 10 tonnellate /Ha.
 La produzione massima di olive a pianta e' di kg 40.
 La resa massima delle olive in olio degli oliveti ricadenti nella zona  di  produzione  di  cui al precedente art. 3, non puo' superare il 23% espressa in chilogrammi.
 Art. 6.
 Modalita' di oleificazione e conservazione
 Le  operazioni di trasformazione delle olive per la produzione di olio  extravergine  di  oliva «Colline Beneventane» DOP devono essere effettuate  nell'ambito della zona di produzione di cui al precedente art. 3 al fine di garantire la rintracciabilita' ed il controllo.
 Per   l'estrazione   dell'olio  sono  ammessi  soltanto  processi meccanici   e   fisici   atti   a  produrre  oli  che  preservino  le caratteristiche di seguito indicate.
 La  temperatura  di gramolazione della pasta delle olive non deve superare  i 27° C; i tempi di gramolazione della pasta devono variare in  funzione  delle  caratteristiche  tecniche  delle  gramole, delle diverse  varieta' e della maturazione delle olive al fine di ottenere oli  con  le  caratteristiche  chimiche, fisiche ed organolettiche di seguito  indicate.  Comunque  questa  fase non deve superare il tempo complessivo di 40 minuti.
 E'  vietato  il  ripasso,  cioe'  la doppia centrifugazione della pasta  delle olive senza interruzione. E' vietata anche l'aggiunta di prodotti ad azione chimica, biochimica e meccanica durante la fase di trasformazione delle olive in olio in frantoio.
 La  conservazione  dell'olio  deve  avvenire  in fusti di acciaio inox,  a  norma CE, facilmente lavabili, con fondo conico e copertura ermetica,  dotati  di  sistema di chiusura sempre pieno, collocati in locali  poco  illuminati  ed  asciutti  con  temperatura  interna non inferiore a 15° C e non superiore a 22° C.
 L'olio  di oliva extravergine a denominazione di origine protetta «Colline  Beneventane»  all'atto  del confezionamento deve rispondere alle seguenti caratteristiche.
 Caratteristiche organolettiche:
 colore: verde/giallo;
 descrittore: Mediana (*);
 difetti: 0;
 fruttato di oliva: 3,5 - 6;
 amaro: 2 - 5;
 piccante: 2 - 5;
 Pomodoro: 2 - 5. (*) CVr % minore o uguale a 20
 Caratteristiche chimico-fisiche:
 acidita' libera max: < 0,50;
 numero di perossidi: <=12 Meq/kg;
 K 232: <=2,20;
 polifenoli totali: >=150 mg/kg.
 Gli   esami   chimico-fisici   ed   organolettici  devono  essere effettuati  secondo le metodiche di cui al regolamento CEE n. 2568/91 e successive modifiche ed integrazioni.
 Art. 7.
 Legame con l'ambiente
 L'olio  extravergine  di oliva «Colline Beneventane» DOP presenta caratteristiche  sensoriali  tipiche,  come  testimoniato  dai  tanti documenti    storici    esistenti,    derivanti    dalle   condizioni pedo-climatiche  e varietali, che lo rendono nettamente distinguibile dagli altri oli anche prodotti nelle zone limitrofe.
 L'ambiente    e'    quello   tipico   del   meridione   d'Italia, caratterizzato da piogge concentrate nel periodo autunno-inverno. Gli inverni   non   sono   estremamente  rigidi  e  le  estati  non  sono eccessivamente  calde,  alleviate  dalle  correnti fresche delle zone piu' alte.
 In  questo  habitat  naturale,  dal  clima  particolarmente mite, l'olivo  ha  trovato  il  suo  ambiente  ideale,  per  cui  e'  stato largamente  utilizzato  dagli  operatori  del  settore, nella messa a coltura dei terreni, specie se collinari.
 L'assetto  geo-morfologico  e'  frutto di una attivita' geologica molto intensa. La parte montuosa emerse, con il resto dell'Appennino, durante  il Triassico ed il Cretaceo ed assunse l'aspetto attuale tra il  Miocene  ed  il  Pliocene,  conferendo  al  territorio  l'attuale morfologia  prevalentemente  collinare,  con  terreni dotati di buona profondita',    nonche'    caratterizzati   da   tessitura   che   va dall'argilloso  al  medio  impasto,  allo  sciolto, spesso forniti di elementi vulcanici utili sia alla struttura che alla fertilita'.
 Art. 8.
 Struttura di controllo
 L'olio   «Colline  Beneventane»  DOP  sara'  controllato  da  una struttura, conformemente all'art. 10 del regolamento CEE 2081/92.
 Art. 9.
 Confezionamento ed etichettatura
 Tutte le operazioni riguardanti il prodotto «Colline Beneventane» DOP  compreso  l'imbottigliamento  e  l'etichettatura,  devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione descritte nell'art. 3 del  presente disciplinare, al fine di garantire la rintracciabilita' ed  il  controllo  del  prodotto  e  per  evitare  di  alterarne  e/o deteriorarne le caratteristiche qualitative.
 L'olio  extravergine  di  oliva  deve  essere commercializzato in bottiglie  di  vetro, porcellana, terracotta smaltata o recipienti in banda  stagnata  di  capacita'  non  superiore a litri 5, sigillati e provvisti di etichetta.
 a)   Sulle  etichette  dovra'  essere  riportato  il  nome  della denominazione  di  origine  protetta Colline Beneventane in caratteri chiari,  indelebili  con  colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore  dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso  delle  indicazioni che compaiono in etichetta nel rispetto delle vigenti leggi relative all'etichettatura.
 b)   Dovra'   inoltre   figurare  sull'etichetta  in  abbinamento inscindibile  con  la  denominazione  di origine protetta il seguente logotipo:  una  tipica  macina  in pietra stilizzata di colore verde, realizzata in un gioco di contrasti con il fondo giallo. L'immagine e la   scritta   «Colline  Beneventane»  sono  raccolte  in  una  forma circolare.  L'area  superiore  e'  impegnata  dalla scritta di colore verde  mentre in basso chiude il cerchio la base della macina nel cui corpo  e' riportata la sigla D.O.P. di colore giallo. Il cerchio, dal profilo  irregolare,  ha  una  cornice anch'essa irregolare di colore verde.  I  colori  di  riferimento  sono: giallo pantone 106 U per il fondo;  verde  pantone  575  U  per scritta ed immagini. Il carattere utilizzato Bodoni modificato in altezza (90%).
 c)  In  etichetta  deve  comparire:  il nome, la ragione sociale, l'indirizzo   dell'azienda   produttrice   e/o   confezionatrice,  la quantita' di prodotto effettivamente contenuta nella confezione.
 d) E' consentita la menzione che fa riferimento all'olio ottenuto con metodo biologico.
 e)  E'  obbligatoria  l'indicazione  in etichetta dell'anno della campagna  oleicola  di  produzione  delle  olive  da  cui  l'olio  e' ottenuto.
 f)  Alla  denominazione di origine protetta e' vietata l'aggiunta di  qualsiasi menzione aggiuntiva, ivi comprese le indicazioni: tipo, gusto,  uso,  selezionato,  scelto e similari; e' altresi' vietato il ricorso ad indicazioni che facciano riferimento ad unita' geografiche diverse dalla denominazione di origine protetta.
 g) E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende,  nomi,  ragioni  sociali o marchi privati o consorzi purche' non  abbiano  significato  laudativo  e  non  siano tali da trarre in inganno il consumatore. Tali indicazioni potranno essere riportate in etichetta  con caratteri di altezza e di larghezza non superiori alla meta'  di  quelli utilizzati per indicare la denominazione di origine protetta.
 
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