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| Gazzetta n. 143 del 22 giugno 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 8 giugno 2005 |  | Rinnovo  dell'autorizzazione,  all'organismo  di controllo denominato «SoCert - Societa' di certificazione Srl», ad effettuare il controllo sulla   indicazione   geografica   protetta  «Pomodoro  di  Pachino», registrata  in  ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 e la tutela del consumatore
 Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'articolo 10 concernente i controlli;
 Visto  il regolamento della Commissione (CE) n. 617/03 del 4 aprile 2003  con  il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della  indicazione  geografica  protetta  «Pomodoro  di Pachino», nel quadro  della  procedura  di  cui all'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
 Visto  l'art.  53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni   per   l'adempimento   di   obblighi   derivanti  dalla appartenenza  dell'Italia  alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999  -  il  quale  contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali, sentite  le  regioni  ed  individua  nel  Ministero  delle  politiche agricole  e forestali l'autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita'  di  controllo  e  responsabile  della vigilanza sulla stessa;
 Visto  il decreto 10 aprile 2003 con il quale l'organismo «SoCert - Societa'  di  certificazione  Srl»,  con sede in S. Lazzaro di Savena (Bologna),  via  Gorizia  n.  9, e' stato autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio 2081/92 per la indicazione geografica protetta «Pomodoro di Pachino»;
 Visto  il  decreto  19 ottobre  2004  con  il  quale  la  validita' dell'autorizzazione  triennale  rilasciata all'organismo di controllo «SoCert  -  Societa'  di  certificazione  Srl»  e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 20 novembre 2004;
 Visto  il  decreto  15 febbraio  2005  con  il  quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi del predetto decreto 19 ottobre  2004, e' stato differito di novanta giorni a far data dal 20 marzo 2005;
 Vista  la  comunicazione  dell'Associazione  tutela prodotti tipici Pachino,   datata  22 maggio  2004  con  la  quale  viene  confermato l'organismo  di  controllo «SoCert - Societa' di certificazione Srl», con  sede  in  S. Lazzaro  di Savena (Bologna), via Gorizia n. 9, per svolgere   le  funzioni  di  controllo,  previste  dall'art.  10  del regolamento   CEE   del  Consiglio  n.  2081/92  per  la  indicazione geografica protetta «Pomodoro di Pachino»;
 Considerato  che  l'organismo  «SoCert - Societa' di certificazione Srl»  risulta  gia' iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati   per   le   denominazioni  di  origine  protetta  (DOP),  le indicazioni   geografiche   protette   (IGP)  e  le  attestazioni  di specificita'  (STG),  di  cui  al  comma  7  dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito;
 Considerato  che  l'organismo  di  controllo  «SoCert - Societa' di certificazione  Srl», ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il  piano  di  controllo  predisposto  per  la indicazione geografica protetta   «Pomodoro  di  Pachino»  allo  schema  tipo  di  controllo trasmessogli  con  nota  ministeriale  del 28 maggio 2004, protocollo numero   63583  e  di  possedere  la  struttura  idonea  a  garantire l'efficacia  dei  controlli  sulla  indicazione  geografica  protetta predetta;
 Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Pomodoro di Pachino»;
 Considerato  che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai  sensi  del  citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione;
 Considerato  che  le  decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi  di  controllo  privati  di cui all'art. 10 del regolamento (CEE)  del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole  e  forestali,  in  quanto  autorita'  nazionale preposta al coordinamento  dell'attivita'  di  controllo  ai  sensi  del  comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;
 Considerata  la  necessita',  espressa dal citato gruppo tecnico di valutazione,  di  rendere  evidente  e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi  dell'art.  10 del regolamento (CEE) n. 2081/92, garantendo che e'  stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito  di  verificare  ed  attestare che la specifica denominazione protetta risponda ai requisiti del disciplinare;
 Vista la documentazione agli atti del Ministero;
 Ritenuto  di  procedere  all'emanazione  del  provvedimento rinnovo dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;
 Decreta:
 Art. 1.
 L'organismo di controllo «SoCert - Societa' di certificazione Srl», con  sede  in  S.  Lazzaro  di  Savena  (Bologna),  via Gorizia n. 9, iscritto  all'elenco  degli  organismi  di  controllo  privati per le denominazioni  di  origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette  (IGP)  e  le  attestazioni di specificita' (STG), istituito presso  il  Ministero  delle politiche agricole e forestali, ai sensi del  comma  7,  dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128,  come  sostituito  dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526,  recante  disposizioni  per  l'adempimento di obblighi derivanti dalla   appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -  legge comunitaria  1999,  e'  autorizzato ai sensi del comma 1 del medesimo art.  53  della  citata  legge ad espletare le funzioni di controllo, previste  dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per   la  indicazione  geografica  protetta  «Pomodoro  di  Pachino», registrata in ambito europeo come indicazione geografica protetta con regolamento (CE) della Commissione n. 617/03 del 4 aprile 2003.
 |  |  |  | Art. 2. La  presente  autorizzazione  comporta  l'obbligo  per  l'organismo «SoCert   -  Societa'  di  certificazione  Srl»  del  rispetto  delle prescrizioni  previste  nel  presente decreto e puo' essere sospesa o revocata  ai sensi dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n.  128,  come sostituito, con provvedimento dell'autorita' nazionale competente.
 |  |  |  | Art. 3. L'organismo  autorizzato  «SoCert - Societa' di certificazione Srl» dovra'  assicurare,  coerentemente  con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal  disciplinare  predetto e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata   la  denominazione  «Pomodoro  di  Pachino»,  venga apposta   la  dicitura:  «Garantito  dal  Ministero  delle  politiche agricole  e  forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92».
 |  |  |  | Art. 4. L'organismo  autorizzato  «SoCert - Societa' di certificazione Srl» non  puo'  modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri  organi  di  rappresentanza,  il  proprio sistema qualita', le modalita'   di   controllo   e   il   sistema  tariffario,  riportati nell'apposito  piano  di  controllo  per  la  indicazione  geografica protetta  «Pomodoro  di  Pachino»,  cosi'  come  depositati presso il Ministero  delle  politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'.
 L'organismo  comunica  ogni  variazione  concernente  il  personale ispettivo  indicato  nella documentazione presentata, la composizione del  comitato  di  certificazione  o  della  struttura  equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano   oggettivamente  incompatibili  con  il  mantenimento  del provvedimento autorizzatorio.
 Il  mancato  adempimento  delle  prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
 |  |  |  | Art. 5. L'autorizzazione  di  cui  all'art.  1  ha  durata  di  tre  anni a decorrere dalla data del presente decreto.
 Nell'ambito   del   periodo   di   validita'   dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «SoCert - Societa' di certificazione Srl» e' tenuto  ad  adempiere  a  tutte  le  disposizioni  complementari  che l'autorita'  nazionale  competente,  ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.
 |  |  |  | Art. 6. L'organismo  autorizzato  «SoCert - Societa' di certificazione Srl» comunica  con  immediatezza,  e  comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della  indicazione  geografica  protetta «Pomodoro di Pachino», anche mediante  immissione  nel  sistema  informativo  del  Ministero delle politiche  agricole  e  forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto.
 |  |  |  | Art. 7. L'organismo  autorizzato  «SoCert - Societa' di certificazione Srl» immette  anche  nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole  e  forestali  tutti  gli  elementi conoscitivi di carattere tecnico   e   documentale  dell'attivita'  certificativa,  ed  adotta eventuali   opportune   misure,   da  sottoporre  preventivamente  ad approvazione  da  parte  dell'autorita' nazionale competente, atte ad evitare    rischi   di   disapplicazione,   confusione   o   difformi utilizzazioni  delle  attestazioni  di  conformita' della indicazione geografica   protetta   «Pomodoro   di   Pachino»   rilasciate   agli utilizzatori.  Le  modalita'  di attuazione di tali procedure saranno indicate  dal  Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali. I medesimi  elementi  conoscitivi  individuati  dal presente articolo e dall'art.  6,  sono  simultaneamente  resi  noti  anche  alla regione Sicilia.
 |  |  |  | Art. 8. L'organismo  autorizzato  «SoCert - Societa' di certificazione Srl» e' sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole  e forestali e dalla regione Sicilia, ai sensi dell'art. 53, comma 12, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 8 giugno 2005
 Il direttore generale: Abate
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