Gazzetta n. 143 del 22 giugno 2005 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 8 giugno 2005 |
Rinnovo dell'autorizzazione, all'organismo di controllo denominato «SoCert - Societa' di certificazione Srl», ad effettuare il controllo sulla indicazione geografica protetta «Pomodoro di Pachino», registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'articolo 10 concernente i controlli; Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 617/03 del 4 aprile 2003 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta «Pomodoro di Pachino», nel quadro della procedura di cui all'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio; Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999 - il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa; Visto il decreto 10 aprile 2003 con il quale l'organismo «SoCert - Societa' di certificazione Srl», con sede in S. Lazzaro di Savena (Bologna), via Gorizia n. 9, e' stato autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio 2081/92 per la indicazione geografica protetta «Pomodoro di Pachino»; Visto il decreto 19 ottobre 2004 con il quale la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo «SoCert - Societa' di certificazione Srl» e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 20 novembre 2004; Visto il decreto 15 febbraio 2005 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi del predetto decreto 19 ottobre 2004, e' stato differito di novanta giorni a far data dal 20 marzo 2005; Vista la comunicazione dell'Associazione tutela prodotti tipici Pachino, datata 22 maggio 2004 con la quale viene confermato l'organismo di controllo «SoCert - Societa' di certificazione Srl», con sede in S. Lazzaro di Savena (Bologna), via Gorizia n. 9, per svolgere le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento CEE del Consiglio n. 2081/92 per la indicazione geografica protetta «Pomodoro di Pachino»; Considerato che l'organismo «SoCert - Societa' di certificazione Srl» risulta gia' iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificita' (STG), di cui al comma 7 dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito; Considerato che l'organismo di controllo «SoCert - Societa' di certificazione Srl», ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il piano di controllo predisposto per la indicazione geografica protetta «Pomodoro di Pachino» allo schema tipo di controllo trasmessogli con nota ministeriale del 28 maggio 2004, protocollo numero 63583 e di possedere la struttura idonea a garantire l'efficacia dei controlli sulla indicazione geografica protetta predetta; Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Pomodoro di Pachino»; Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione; Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni; Considerata la necessita', espressa dal citato gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92, garantendo che e' stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione protetta risponda ai requisiti del disciplinare; Vista la documentazione agli atti del Ministero; Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento rinnovo dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526; Decreta: Art. 1. L'organismo di controllo «SoCert - Societa' di certificazione Srl», con sede in S. Lazzaro di Savena (Bologna), via Gorizia n. 9, iscritto all'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificita' (STG), istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 7, dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999, e' autorizzato ai sensi del comma 1 del medesimo art. 53 della citata legge ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la indicazione geografica protetta «Pomodoro di Pachino», registrata in ambito europeo come indicazione geografica protetta con regolamento (CE) della Commissione n. 617/03 del 4 aprile 2003. |
| Art. 2. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «SoCert - Societa' di certificazione Srl» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, con provvedimento dell'autorita' nazionale competente. |
| Art. 3. L'organismo autorizzato «SoCert - Societa' di certificazione Srl» dovra' assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare predetto e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Pomodoro di Pachino», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92». |
| Art. 4. L'organismo autorizzato «SoCert - Societa' di certificazione Srl» non puo' modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualita', le modalita' di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la indicazione geografica protetta «Pomodoro di Pachino», cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'. L'organismo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa. |
| Art. 5. L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto. Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «SoCert - Societa' di certificazione Srl» e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire. |
| Art. 6. L'organismo autorizzato «SoCert - Societa' di certificazione Srl» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della indicazione geografica protetta «Pomodoro di Pachino», anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto. |
| Art. 7. L'organismo autorizzato «SoCert - Societa' di certificazione Srl» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attivita' certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'autorita' nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformita' della indicazione geografica protetta «Pomodoro di Pachino» rilasciate agli utilizzatori. Le modalita' di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Sicilia. |
| Art. 8. L'organismo autorizzato «SoCert - Societa' di certificazione Srl» e' sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalla regione Sicilia, ai sensi dell'art. 53, comma 12, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 giugno 2005 Il direttore generale: Abate |
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