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| Gazzetta n. 143 del 22 giugno 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 8 giugno 2005 |  | Rinnovo  dell'autorizzazione,  al  «Laboratorio  chimico merceologico azienda  speciale della CCIAA di Napoli», al rilascio dei certificati di   analisi   nel  settore  vitivinicolo,  per  l'intero  territorio nazionale,  aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione, limitatamente ad alcune prove. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 e la tutela del consumatore
 Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto  il  regolamento  (CEE)  n.  2676/90  della  Commissione  del 17 settembre  1990  che  determina  i  metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;
 Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999,  relativo  all'organizzazione  comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei  laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;
 Visto  il  decreto  ministeriale  del 26 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n.  250  del  24 ottobre  2002  con  il  quale il Laboratorio chimico merceologico  azienda  speciale  della  CCIAA  di  Napoli, ubicato in Napoli,  corso Meridionale n. 58 e' stato autorizzato al rilascio dei certificati   di  analisi  nel  settore  vitivinicolo,  per  l'intero territorio   nazionale,   aventi  valore  ufficiale,  anche  ai  fini dell'esportazione;
 Vista  la  domanda  di  rinnovo  dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 25 maggio 2005;
 Visto  il  decreto  legislativo  26 maggio  1997,  n.  156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in  merito  al  controllo  ufficiale  dei  prodotti  alimentari, e in particolare  sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;
 Vista  la  circolare  ministeriale  13 gennaio  2000, n. 1, recante modalita'  per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al  controllo  ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione  geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;
 Considerato  che  il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni  indicate  al  punto  c)  della  predetta circolare e in particolare  ha  dimostrato  di avere ottenuto in data 10 luglio 2002 l'accreditamento  relativamente  alle prove indicate nell'allegato al presente  decreto  e  del  suo  sistema qualita', in conformita' alle prescrizioni  della  norma  UNI  CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo  conforme  alla  norma  UNI  CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;
 Ritenuti  sussistenti  le  condizioni  e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;
 Si rinnova l'autorizzazione al  Laboratorio  chimico merceologico azienda speciale della CCIAA di Napoli,  ubicato  in Napoli, corso Meridionale n. 58, al rilascio dei certificati   di  analisi  nel  settore  vitivinicolo,  per  l'intero territorio   nazionale,   aventi  valore  ufficiale,  anche  ai  fini dell'esportazione  limitatamente  alle  prove elencate in allegato al presente decreto.
 L'autorizzazione   ha   validita'   triennale   a   decorrere   dal 25 settembre  2005  a  condizione  che  il  laboratorio  mantenga  la validita' dell'accreditamento per tutto il detto periodo.
 La  eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero  delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.
 Il    laboratorio   sopra   citato   ha   l'onere   di   comunicare all'Amministrazione  autorizzante  eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti  la  struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la  dotazione  strumentale,  l'impiego  del  personale  ed ogni altra modifica  concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo e' accreditato.
 L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.
 Sui   certificati   di   analisi  rilasciati  e  su  ogni  tipo  di comunicazione  pubblicitaria  o  promozionale  diffusa, e' necessario indicare  che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.
 L'Amministrazione   si  riserva  la  facolta'  di  verificare  la sussistenza  delle  condizioni  e  dei  requisiti  su cui si fonda il provvedimento  autorizzatorio,  in mancanza di essi, l'autorizzazione sara' revocata in qualsiasi momento.
 Il  presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 8 giugno 2005
 Il direttore generale: Abate
 |  |  |  | Allegato 
 ---->  Vedere allegato di pag. 25  <----
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