| 
| Gazzetta n. 143 del 22 giugno 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | COMUNICATO |  | Proposta   di  riconoscimento  dell'indicazione  geografica  protetta «Prosciutto di Sauris» |  | 
 |  |  |  | Il  Ministero  delle  politiche agricole e forestali esaminata la domanda   intesa   ad  ottenere  la  protezione  della  denominazione «Prosciutto  di Sauris» come indicazione geografica protetta ai sensi del   regolamento  (CEE)  n.  2081/92,  presentata  dall'Associazione temporanea  tra  imprese  per  la  presentazione  della  richiesta  e l'ottenimento  del  riconoscimento delle I.G.P. Speck e Prosciutto di Sauris,  Sauris  di  Sotto,  88  -  Sauris  (Udine),  esprime  parere favorevole   sulla   stessa  e  sulla  proposta  di  disciplinare  di produzione nel testo appresso indicato. Le  eventuali  osservazioni,  relative  alla  presente  proposta, adeguatamente  motivate,  dovranno  essere  presentate  dai  soggetti interessati,  nel  rispetto  della disciplina fissata dal decreto del Presidente  della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  642 «Disciplina dell'imposta  di  bollo»  e  successive modifiche, al Ministero delle politiche  agricole  e  forestali  -  Dipartimento della qualita' dei prodotti  agroalimentari  e  dei  servizi - Direzione generale per la qualita'  dei  prodotti  agroalimentari e la tutela del consumatore - Divisione QTC III - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni  dalla  data  di  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta.
 Decorso  tale  termine,  in assenza delle predette osservazioni o dopo  la  loro  valutazione ove pervenute, la predetta proposta sara' notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ai competenti Organi comunitari.
 |  |  |  | Allegato 
 Proposta di disciplinare di produzione dell'indicazione
 geografica protetta «Prosciutto di Sauris»
 Art. 1.
 Denominazione del prodotto
 1.1.  L'indicazione geografica protetta - I.G.P. - «Prosciutto di Sauris»  e'  riservata al prodotto che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.
 Art. 2.
 Descrizione del prodotto
 2.1.  Il  «Prosciutto  di  Sauris»  I.G.P. e' un prosciutto crudo salato, affumicato e stagionato nel comune di Sauris per almeno dieci mesi.
 2.2.  Al  completamento  della  stagionatura  il  «Prosciutto  di Sauris»  I.G.P.  si  presenta  intero,  con  osso e privo della parte distale (zampino).
 2.3.   La  superficie  esterna  e'  interamente  ricoperta  dalla cotenna,  ad  eccezione  del lato interno, originariamente oggetto di sezionamento.  La  cotenna  e'  di  colore  uniforme noce-dorato, con sfumature  arancioni,  priva  di  tracce ed ematomi o di un eccessivo reticolo  venoso  superficiale.  La parte magra visibile e' di colore rosso  scuro, profilata di bianco nella porzione adiposa visibile. La consistenza  e'  soda  ed elastica, anche nella sezione verticale del taglio.
 2.4. Il «Prosciutto di Sauris» I.G.P. intero con osso ha peso non inferiore  a  kg  7,5.  Esso  puo' essere commercializzato intero con osso,  disossato  o  disossato  e sezionato in tranci, ed affettato e preconfezionato;  se  disossato o sezionato in tranci e' confezionato sotto  vuoto,  se  affettato  e preconfezionato e' confezionato sotto vuoto od in atmosfera modificata.
 2.5.  Il  «Prosciutto  di  Sauris»  I.G.P.  presenta al taglio il colore  rosso-rosato  del  magro, con la porzione grassa suddivisa in leggere  venature  interne  ed  una  aliquota periferica generalmente collocata  tra  il  magro e la cotenna. Il grasso e' di colore bianco candido o bianco-rosato.
 2.6. Il profumo e' delicato ed il gusto e' dolce, con una garbata nota di affumicato.
 2.7. Il «Prosciutto di Sauris» I.G.P., al momento dell'immissione al consumo, presenta le seguenti caratteristiche fisico-chimiche:
 
 ------------------------------------------------------------- a  Umidità                       < 64   Percentuale ------------------------------------------------------------- b  Sale (cloruri/umidità) > 7,2  < 11,2 Rapporto composizioni
 percentuali ------------------------------------------------------------- c  Proteine               > 24   < 30   Percentuale -------------------------------------------------------------
 
 Art. 3.
 Zona di produzione - Territorio delimitato
 3.1.  Il «Prosciutto di Sauris» I.G.P. e' ottenuto esclusivamente nel comune di Sauris, nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.
 3.2.  Gli  stabilimenti  che  possono  eseguire  le  elaborazioni previste  dal presente disciplinare sono ubicati ad un'altitudine non inferiore  a 1.000 metri s.l.m., ove esiste un equilibrato microclima dovuto   alla   conformazione  orografica  a  catino  della  valle  e all'orientamento lungo la direttrice est-ovest che favorisce, con una ventilazione  costante  nel  tempo  ed  una  giusta  esposizione,  la presenza  di  una  bassa  variabilita' climatica durante l'anno. Tale microclima,   reso  possibile  dalla  presenza  di  un  vasto  bacino artificiale   situato  a  900  metri  s.l.m.,  permette  la  parziale disidratazione  del  «Prosciutto  di  Sauris» I.G.P. e lo sviluppo di muffe   superficiali   indispensabili   alla   maturazione   e   alla caratterizzazione organolettica del prodotto.
 Art. 4.
 Prova dell'origine
 Ogni   fase   del  processo  produttivo  deve  essere  monitorata documentando  per ognuna delle fasi gli input (prodotti in entrata) e gli  output  (prodotti  in  uscita).  In  questo  modo,  e attraverso l'iscrizione   in   appositi   elenchi,   gestiti  dall'organismo  di controllo, degli allevatori, macellatori, sezionatori, trasformatori, confezionatori  e  affettatori,  nonche'  attraverso la dichiarazione tempestiva  alla  struttura di controllo delle quantita' prodotte, e' garantita  la tracciabilita' e la rintracciabilita' (da monte a valle della  filiera  di  produzione)  del  prodotto. Tutte le persone, sia fisiche  che  giuridiche,  iscritte  nei  rispettivi elenchi, saranno assoggettate  al  controllo  da  parte  della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.
 Art. 5.
 Metodi di ottenimento del «Prosciutto di Sauris»
 § 1
 Materia prima
 La  materia  prima utilizzata per la preparazione del «Prosciutto di  Sauris»  I.G.P.  e' costituita da cosce suine fresche ottenute da suini  nati,  allevati  e  macellati  nel  territorio  delle seguenti regioni italiane: Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Umbria, Toscana, Marche, Abruzzo, Lazio e Molise.
 Ai  fini  previsti  dal  presente  disciplinare,  possono  essere utilizzati:
 a)  suini  delle  razze  tradizionali  Large  White  italiana e Landrace  italiana,  cosi'  come  migliorate  dal  Libro  genealogico italiano, o figli di verri delle stesse razze;
 b)  suini  figli  di  verri di razza Duroc italiana, cosi' come migliorata dal Libro genealogico italiano;
 c)  suini  figli di verri di altre razze ovvero di verri ibridi purche'  provengano  da  schemi  di  selezione o incrocio attuati con finalita' non incompatibili con quelle del Libro genealogico italiano per la produzione del suino pesante.
 Non sono in ogni caso ammessi:
 a)  suini  portatori  di  caratteri antitetici, con particolare riferimento  al gene responsabile della sensibilita' agli stress [PSS (Porcine Stress Sindrome; sindrome dello stress suino)];
 b)  tipi  genetici ed animali comunque ritenuti non conformi ai fini' del presente disciplinare;
 c)  animali  in  purezza delle razze Landrace belga, Hampshire, Pietrain, Duroc e Spotted Poland.
 Ai  sensi  del  presente disciplinare le tecniche di allevamento, gli  alimenti  consentiti,  le  loro quantita' e modalita' di impiego sono finalizzate ad ottenere un suino pesante tradizionale, obiettivo che   deve   essere   perseguito   nel   tempo   attraverso  moderati accrescimenti   giornalieri   ed   un'alimentazione   conforme   alla disciplina generale in vigore.
 I  suini  sono  avviati  alla  macellazione  non  prima  che  sia trascorso  il  nono mese e non dopo che sia trascorso il quindicesimo mese dalla nascita. Il loro stato sanitario deve essere ottimo e come tale  attestato  dalla  competente  autorita'  sanitaria; ai fini del presente  disciplinare  dalla  macellazione  e'  escluso l'impiego di verri  e  scrofe,  di  carcasse  non perfettamente dissanguate ovvero caratterizzate  dalla  presenza  di  miopatie  conclamate [PSE (Pale, Soft,  Exudative;  pallida,  soffice,  essudativa) e DFD (Dark, Firm, Dry;  scura,  rigida,  secca)]  o  di  postumi  evidenti  di processi flogistici e traumatici.
 Il  peso  medio  della  singola  partita (peso vivo) inviata alla macellazione  deve corrispondere a kg 160, piu' o meno 10% e, quindi, deve essere ricompreso nell'intervallo corrente tra kg 144 e kg 176.
 Le   carcasse   ottenute   dalla   macellazione   devono   essere classificate  come pesanti nelle forme previste dal regolamento (CEE) n.   3220/84,   dalla   decisione   della   Commissione   2001/468/CE dell'8 giugno  2001  e  dal  decreto  ministeriale  11 luglio  2002 e mediamente caratterizzate dalle classi centrali del sistema ufficiale di valutazione della carnosita'.
 Il macellatore e' responsabile della corrispondenza qualitativa e di  origine  dei tagli. Il certificato del macello che, a tale scopo, accompagna  ciascuna  partita  di  materia  prima  e  ne  attesta  la conformita'  ai fini del presente disciplinare deve essere conservato dal  produttore. I relativi controlli vengono effettuati direttamente dalla struttura di controllo indicata nel successivo art. 7.
 Per  la  produzione  del «Prosciutto di Sauris» I.G.P. la singola coscia deve rispettare i seguenti requisiti:
 a) deve avere peso superiore a kg 11;
 b) dalla macellazione alla consegna non devono essere trascorsi piu'  di  tre  giorni  computati a partire dalle ore 24 del giorno di macellazione;
 c) colore del magro: rosso-rosato, privo di microemorragie o di ematomi;
 d) grasso:
 
 ------------------------------------------------------------- a     Colore                       Bianco ------------------------------------------------------------- b   Superficie                Liscia e compatta -------------------------------------------------------------
 Misurati verticalmente
 nella parte esterna
 della coscia, cotenna c    Spessore  > a 1,5 cm  < a 4 cm    compresa, in corris-
 pondenza della testa
 del femore -------------------------------------------------------------
 
 e) rifilatura:  per  la  preparazione  delle  cosce  si procede sezionando  dall'avanti  all'indietro  nella  parte superiore, per un terzo  della fascia alta, nel terzo inferiore del gluteo mediano, nel terzo  superiore del gluteo superficiale, nella meta' circa del lungo vasto  e  nella  parte superiore del semimembranoso, con un taglio ad arco;  il  taglio  deve  essere  arrotondato  e netto, perpendicolare all'anca  e, in armoniosa proporzione al peso della coscia, ribassato al  centro  della  stessa da 5 a 9 centimetri, cosi' come dai 6 ai 10 centimetri dalla testa del femore; nella parte mediale si disarticola l'articolazione    coscio-femorale   e   si   sezionano   i   muscoli trasversalmente, seguendo la linea seguita per il taglio esterno.
 § 2
 Prime procedure di lavorazione delle cosce fresche: salatura
 1.  Le cosce suine fresche devono essere lavorate entro il giorno successivo  la  consegna,  previa  eventuale  sosta  in  una cella di refrigerazione a temperatura compresa tra - 1 e + 7 °C.
 2.  Per  la  salagione viene utilizzata una concia consistente in una  miscela  di  sale  marino  o  salgemma  o  una  miscela dei due, associata a pepe ed aglio; non e' consentito l'uso di conservanti. La concia e' composta come segue:
 
 =====================================================================
 Componente         |     Minimo %      |     Massimo % ===================================================================== Sale marino....             |         0         |        99,5 Salgemma....                |         0         |        99,5 Pepe....                    |        0,1        |         1,0 Aglio....                   |        0,1        |         0,5
 
 3.   Le  cosce  vengono  eventualmente  rifilate  per  correggere possibili   imperfezioni  del  sezionamento  e,  poste  su  un  piano orizzontale,    vengono   subito   salate;   la   salatura   consiste nell'aspersione  della  singola  coscia con la concia, in modo che la stessa  si  depositi  sia  sulla  cotenna che sulla porzione priva di cotenna  del  lato interno della coscia. Prima dell'aspersione con la concia,  le cosce sono soggette a massaggi e sfregamenti, finalizzati a  preordinare  le  migliori condizioni per una omogenea penetrazione della stessa.
 4.  Le  cosce  salate sono riposte in celle frigorifere dove sono mantenute  in  condizioni  di  temperatura  variabile  da  1 a 5 °C e umidita' relativa compresa tra 75 e 98%.
 5.  La  salagione avviene in tre fasi e si conclude entro ventuno giorni dall'inizio della prima salatura computati a partire dalle ore 24  del  giorno  di  prima  salatura.  Al termine della prima e della seconda  fase  le  cosce,  estratte  dalla  cella,  sono massaggiate, asperse  con  la  concia di cui al punto 2 e riposte nuovamente nella cella alle condizioni indicate al punto 4.
 6.  Ai  termine  della  salagione le cosce vengono estratte dalla cella,  ripulite  del  sale  e  nuovamente  massaggiate; esse vengono toelettate  rifilando  le  eventuali  eccedenze  carnee  superficiali prodottesi  nel corso della salagione e tagliando la porzione residua dell'articolazione  mediale  dell'anca che emerge dalla massa carnosa per  effetto del sopravvenuto calo-peso; l'operazione di toelettatura deve essere eseguita prima dell'affumicatura.
 § 3
 Apposizione del timbro
 1.  Prima  dell'operazione di affumicatura su ogni singola coscia viene  apposto  il  timbro  dell'I.G.P.,  consistente  in un timbro a inchiostro indelebile o a fuoco recante l'indicazione di giorno, mese (in   numeri   romani)   ed   anno  di  inizio  della  lavorazione  e l'indicazione del macello di provenienza.
 2.  Dopo la salagione sulle cosce munite del timbro e' apposto il laccio   con  il  quale  saranno  successivamente  appese  sul  piano verticale.
 3. Il timbro dell'I.G.P. e' costituito dalle forme seguenti:
 
 ---->  Vedere timbro di pag. 60  <----
 
 Legenda:
 a - Data inizio salagione (gg mm aa).
 b - Indicazione macello di provenienza.
 § 4
 Fasi di lavorazione successive all'apposizione del timbro
 1.  Le  fasi  di  lavorazione  del «Prosciutto di Sauris» I.G.P., successive alla salagione sono le seguenti:
 pre-riposo;
 riposo,
 affumicatura;
 asciugamento;
 stagionatura.
 2.  Pre-riposo:  le cosce sono poste in una cella a condizioni di temperatura comprese tra 1 e 5 °C e di umidita' relativa compresa tra 50  e 90%, per un periodo variabile da dieci a venti giorni computati a partire dalle ore 24 del giorno di inizio della fase.
 3.  Riposo:  le  cosce  sono  poste  in una cella a condizioni di temperatura comprese tra 2 e 7 °C e di umidita' relativa compresa tra 50 e 90% per un periodo di almeno sessanta giorni computati a partire dalle ore 24 del giorno di inizio della fase.
 4.  Affumicatura:  ultimata  la fase del riposo, le cosce vengono collocate  in appositi ambienti dove ha luogo l'affumicatura. Il fumo e'  prodotto  dalla  combustione  di  legna  di  faggio  in  speciali caminetti  collocati  all'esterno dell'ambiente di affumicatura ed e' convogliato  in  canalizzazioni  che  lo distribuiscono attraverso il pavimento  del  locale.  I  locali devono essere muniti di camini per l'uscita  del  fumo.  Il  procedimento  di affumicatura ha una durata complessiva  massima  di  72 ore, nel corso delle quali il fumo viene immesso   nei   locali  per  un  tempo  non  superiore  alle  60  ore complessive.  La  sala  di  affumicatura  e'  mantenuta a temperatura compresa  tra 15 e 20 °C e umidita' relativa variabile tra il 50 e il 90%. Per la produzione del fumo e' vietata la combustione di segatura o di legno di essenza diversa dal faggio.
 5.  Asciugamento:  ultimata  l'affiimicatura,  il  prodotto viene mantenuto  negli  stessi  locali  o  in  locali diversi a temperature comprese tra 15 e 20 °C, in condizioni di umidita' relativa variabile tra  il  50  e  il  90%  per  un  ulteriore  periodo  non superiore a quattordici  giorni  computati  a  partire dalle ore 24 del giorno di fine affumicatura.
 6.   Stagionatura:  dopo  l'asciugamento,  i  prosciutti  vengono trasferiti  nei  saloni  dove ha luogo la stagionatura. Tali ambienti sono  caratterizzati  dalla  presenza  di  finestre,  finalizzate  ad assicurare sia la ventilazione naturale che il ricambio dell'aria. La stagionatura avviene a condizioni di temperatura comprese tra i 16 ed i  22  °C,  con  umidita' relativa compresa tra 50 e 90%. I saloni di stagionatura  devono essere muniti di attrezzature idonee a mantenere il   giusto   equilibrio   e   le  caratteristiche  termoigrometriche sopraccitate   proprie   dell'ambiente   tenendo  conto  dei  fattori climatici   presenti  nella  zona  di  produzione.  Nel  corso  della stagionatura i prosciutti sono sottoposti alle seguenti operazioni:
 a) stuccatura:  la stuccatura si esegue mediante l'applicazione sulle  fessurazioni originatesi durante la fase di asciugatura di uno strato di impasto avente la seguente composizione:
 
 =====================================================================
 Componente           |    Minimo %     |    Massimo % ===================================================================== Sugna suina....                 |       60        |        80 Farina di cereali....           |        0        |        25 Sale....                        |        1        |        1 Pepe....                        |        1        |        30
 
 b) lavaggio:   eseguito   prima  di  ogni  sugnatura,  mediante l'impiego  di  acqua  applicata  a pressione per ripulire la porzione superficiale del prosciutto;
 c)  sugnatura:  la  sugnatura si esegue durante la stagionatura mediante  l'applicazione sulla porzione superficiale priva di cotenna di uno strato di impasto avente la seguente composizione:
 
 =====================================================================
 Componente           |    Minimo %     |    Massimo % ===================================================================== Sugna suina....                 |       60        |        75 Farina di cereali....           |       20        |        30 Sale....                        |        1        |        1 Pepe....                        |        0        |        15
 
 Dopo  la  sugnatura,  i  prosciutti  vengono nuovamente riposti a stagionare.
 La  stagionatura termina alla concorrenza di un periodo minimo di dieci  mesi,  computati aggiungendo al giorno di prima salatura dieci periodi omogenei di trenta giorni.
 § 5
 Apposizione del logo
 1.  Sui  prosciutti  che  presentano  i  requisiti di conformita' previsti  dal  presente  disciplinare  e' apposto il logo dell'I.G.P. mediante  timbro  a  fuoco  riprodotto sulla cotenna; tali prosciutti sono  messi  in  commercio con la designazione «Prosciutto di Sauris» I.G.P.
 2.  Le  operazioni  di  disossatura, sezionamento, affettamento e confezionamento  del «Prosciutto di Sauris» I.G.P. sono effettuate in laboratori  situati  nel  Comune  di  Sauris, al fine di garantire la tracciabilita'  ed il controllo e per non alterare le caratteristiche del prodotto.
 3.  Il  «Prosciutto di Sauris» I.G.P. puo' essere successivamente confezionato   nelle   forme   descritte  all'art.  2.  Ogni  singola confezione deve recare il logo dell'I.G.P. come descritto all'art. 8.
 Art. 6.
 Legame con l'ambiente
 Il   territorio  del  comune  di  Sauris  e'  posto  nella  parte occidentale  delle Alpi Carniche, a un'altezza superiore ai 900 m sul livello  del  mare ed e' costituito da una tipica conca circondata da montagne  alte  oltre  i 2.000 m. L'ambiente nel quale viene ottenuto caratterizza  fortemente il «Prosciutto di Sauris» I.G.P. Rispetto al territorio   della   Carnia   a   cui   appartiene,  Sauris  presenta caratteristiche  climatiche  peculiari.  Nella zona, infatti, ci sono precipitazioni piovose inferiori ai 1.600 mm che invece costituiscono le  medie  della  Carnia. La conformazione orografica e l'esposizione consentono  una  bassa  variabilita'  climatica  con rare giornate di freddo  intenso  durante  l'inverno, in cui le temperature medie sono comprese  fra  -  2 °C e + 4 °C, e ancor piu' rare giornate estive di caldo afoso, in cui le temperature medie sono comprese fra 12 °C e 18 °C.   La   ventilazione   e'   costante  tutto  l'anno.  La  parziale disidratazione  dei prosciutti durante la stagionatura e' determinata dalle  brezze  che  spirano  verso  monte di giorno e nella direzione contraria  durante  la  notte,  influenzate  dal  bacino  artificiale presente   nella   valle   e   realizzato  nel  1948.  Le  condizioni igroscopiche  create  dal  microclima  tipico  della valle di Sauris, favoriscono  lo  sviluppo sulla superficie del prodotto, di muffe che assicurano  il  raggiungimento  delle  caratteristiche organolettiche tipiche  del «Prosciutto di Sauris» I.G.P. quali il sapore e l'odore. La  vallata  di  Sauris  e'  quasi interamente ricoperta da boschi di conifere e di latifoglie; fra queste assume particolare importanza la presenza  del  faggio  fra  le  specie autoctone, che grazie al basso contenuto  di  resine e alla larga diffusione e' utilizzato da sempre per l'affumicatura.
 Ai  fattori  naturali,  si  somma  l'intervento  dell'uomo per la produzione  del «Prosciutto di Sauris» I.G.P., che influenza, in modo determinante,  la  sua  qualita'  e la sua reputazione. La tecnica di produzione del «Prosciutto di Sauris» I.G.P., infatti, e' legata alla tradizione  delle  popolazioni  germaniche  di lavorare e conservare, attraverso  l'affumicatura,  la  carne  e  le  cosce suine. In questa vallata,  si  insediarono,  nel  secolo XIII, genti provenienti dalla Carinzia  e  dal Tirolo che hanno saputo usare e mantenere le usanze, durante i secoli.
 Emerge  nell'ambito del processo di produzione del «Prosciutto di Sauris»  I.G.P.  il  metodo  dell'affumicatura  che  veniva  e  viene tutt'oggi  effettuata con le stesse modalita', proprio per assicurare al  prodotto  le  caratteristiche  inconfondibili  per  le  quali  e' conosciuto  e  apprezzato  anche  al di fuori dei confini regionali e nazionali.
 A    testimonianza    dell'importanza    del    fattore    umano, nell'ottenimento  del  «Prosciutto di Sauris» I.G.P., si ricorda come tale  prodotto  sia  il risultato dell'incontro di due popolazioni e, quindi,  di  due  culture  e di due tradizioni agroalimentari. Quella friulana che utilizza il sale per la produzione di prosciutto; quella germanica  che  utilizza  l'affumicatura.  La  produzione fu dapprima familiare  e  la  vendita  del «Prosciutto di Sauris» I.G.P. avveniva nella  fiera  di  San Martino dell'11 novembre, dove veniva portato a piedi  e  barattato.  A  partire  dalla  fine  della  Seconda  guerra mondiale,  compaiono laboratori artigianali prima e industriali dopo, che  continuano  l'attivita' gettando le basi del definitivo successo di questo prodotto che e' continuata fino a oggi.
 Art. 7.
 Organismo di controllo
 Il  prosciutto  a  indicazione geografica protetta «Prosciutto di Sauris»,   per   l'applicazione   delle   disposizioni  del  presente disciplinare,  sara'  controllato  da  una  struttura autorizzata, in conformita'  all'art.  10 del regolamento (CEE) n. 2081 del 14 luglio 1992.
 Art. 8.
 Elementi idonei a designare e ad etichettare il prodotto
 8.1.   La   designazione   dell'indicazione  geografica  protetta ««Prosciutto  di  Sauris»»  e'  intraducibile  e  deve essere apposta sull'etichetta   in   caratteri   chiari   e  indelebili,  nettamente distinguibili  da  ogni  altra scritta che compare in etichetta; essa deve   essere  immediatamente  seguita  dalla  menzione  «Indicazione geografica  protetta» e/o dalla sigla I.G.P. E' vietata l'aggiunta di qualsiasi  qualificazione  non  espressamente  prevista.  E' tuttavia consentito  l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a nomi o  ragioni  sociali  o marchi privati purche' non abbiano significato laudativo o tali da trarre in inganno il consumatore.
 8.2.  Il  logo  dell'indicazione geografica protetta previsto dal disciplinare e' costituito cosi':
 
 ---->  Vedere logo di pag. 61  <----
 
 8.3.  Il  logo  dell'I.G.P.  rappresenta  in  forma stilizzata un profilo  montano di colore bianco sopra la scritta Sauris (Carattere: Goudy  -  Extra bold; colore: pantone 109) al di sotto della quale vi e'  la rappresentazione stilizzata di due onde riferite all'esistente lago  di Sauris (colore: pantone 3255); sul lato destro compaiono due abeti stilizzati (colore: pantone 354). Quanto descritto e' racchiuso all'interno  di un ovale blu (colore: pantone Reflex Blue) contornato da un bordo verde (colore: pantone 354).
 8.4.  Il  logo  dell'I.G.P.  e'  obbligatoriamente  riprodotto su etichette,   confezioni,  vesti  grafiche  e  per  tutti  i  prodotti confezionati, con la prescrizione che il relativo ingombro, calcolato rapportando   alla   superficie   di   un  rettangolo  corrispondente all'altezza  ed  alla  lunghezza  complessive  del  marchio,  non sia inferiore  al  5%  e  superiore  al 10% della superficie totale della veste grafica.
 8.5.   L'apposizione   sulla  medesima  veste  grafica  del  logo comunitario  di  cui  al  regolamento  (CE)  n.  1726/98 e successive modificazioni  e' facoltativa ed avviene comunque in osservanza delle corrispondenti prescrizioni d'impiego.
 Art. 9.
 Commercializzazione prodotti trasformati
 9.1.  I  prodotti per la cui preparazione e' utilizzata la I.G.P. «Prosciutto di Sauris», anche a seguito di processi di elaborazione e di  trasformazione,  possono  essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta indicazione senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:
 il  prodotto  a  indicazione  protetta,  certificato come tale, costituisca  il  componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;
 gli  utilizzatori  del  prodotto  ad indicazione protetta siano autorizzati  dai  titolari  del  diritto  di proprieta' intellettuale conferito  dalla  registrazione  della  I.G.P.  riuniti  in consorzio incaricato  alla  tutela  dal  Ministero  delle  politiche agricole e forestali.  Lo  stesso  consorzio  incaricato  provvedera'  anche  ad iscriverli  in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della indicazione   geografica.  In  assenza  di  un  consorzio  di  tutela incaricato  le  predette  funzioni saranno svolte dal Ministero delle politiche agricole e forestali in quanto autorita' nazionale preposta all'attuazione del regolamento CEE n. 2081/92.
 |  |  |  |  |