| 
| Gazzetta n. 143 del 22 giugno 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |  | DECRETO 7 giugno 2005 |  | Determinazione  delle tariffe minime per le attivita' di facchinaggio nella provincia di Catanzaro, per gli anni 2005 e 2006. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO di Catanzaro
 Visto   l'art.  3  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, con il quale vengono soppresse le Commissioni provinciali  per  la  disciplina  dei  lavori  di facchinaggio di cui all'art. 3 legge n. 407/1955;
 Visto   l'art.  4  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 18 aprile  1994,  n.  342,  che prevede l'attribuzione alle Direzioni provinciali  del  lavoro  (ex UPLMO) delle funzioni amministrative in materia  di  determinazione  di  tariffe  minime per le operazioni di facchinaggio,  in  precedenza  esercitate  dalle predette Commissioni provinciali;
 Vista  la  circolare  del  Ministero  del lavoro e della previdenza sociale - Dir. gen. rapp. lav. - Div V n. 39/97 del 18 marzo 1997;
 Sentite  le  organizzazioni  sindacali  dei  datori di lavoro e dei lavoratori  di categoria, nella riunione tenutasi presso la Direzione provinciale del lavoro di Catanzaro il giorno 31 maggio 2005;
 Ritenuto di dover provvedere;
 Decreta:
 Le  tariffe  minime  per le operazioni di facchinaggio da valere in provincia   di   Catanzaro,   che  in  allegato  costituiscono  parte integrante  del  presente  atto, sono determinate per gli anni 2005 e 2006.
 Il presente decreto verra' trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio   pubblicazione   leggi   e   decreti  -  per  la  successiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Catanzaro, 7 giugno 2005
 Il direttore provinciale: Trapuzzano
 |  |  |  | Allegato TARIFFE MINIME PER LE OPERAZIONI DI FACCHINAGGIO
 DA APPLICARE IN PROVINCIA DI CATANZARO
 Art. 1.
 Con  decorrenza  dal  1° marzo  2005  le  tariffe  minime  per le operazioni   di  facchinaggio,  nel  territorio  della  provincia  di Catanzaro,  ai  sensi  dell'art.  4  del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, sono stabilite per come segue.
 Art. 2.
 Tariffe  per  ogni  100  kg  e/o a capo (carico o scarico) per la movimentazione  di  merci  e/o  bestiame  effettuata  con i mezzi dei facchini o delle loro Associazioni:
 a) cereali e derivati - concimi e mangimi:
 cereali, sfarinati in genere, sementi in genere in sacco Euro 0,62;
 concimi e mangimi in sacchi Euro 0,62;
 farine da pane e pasta, comprensiva di stivaggio Euro 0,88;
 b) ferri e metalli:
 macchine Euro 0,78;
 rottami di ferro trafilati e lamiere in genere Euro 0,78;
 c) frutta e verdure:
 frutta e verdura, in ceste o colli Euro 0,67;
 frutta e verdura, alla rinfusa Euro 0,99;
 d) generi alimentari vari:
 burro, olio, zucchero, formaggi, ecc. Euro 0,83;
 e) legnami da opera e da costruzione:
 tavole,  tondelli,  travetti,  travi  e tronchi fino a 200 kg Euro 0,83;
 travi e tronchi oltre i 200 kg Euro 1,09;
 carico di tronchi e cimali in zone boschive o ripe Euro 2,80;
 f) materiale da costruzione:
 laterizi e piastrelle in genere Euro 0,93;
 marmi in blocco e piastre lavorate Euro 0,99;
 materiale per rivestimento ed altro Euro 0,93;
 g) generi vari di monopolio:
 tabacchi in cartoni, sale in cartoni Euro 1,19;
 sale in sacchi Euro 0,88;
 h) operazioni varie:
 movimento merci all'interno dei magazzini:
 per ogni operazione effettuata Euro 0,47;
 i) bovini, equini, puledri, suini:
 operazioni di carico/scarico di bovini ed equini:
 al capo Euro 4,72;
 carico Euro 2,75;
 scarico Euro 1,97;
 operazioni di carico/scarico di puledri e suini:
 al capo Euro 2,91;
 carico Euro 1,45;
 scarico Euro 1,45;
 1) ovini e caprini:
 operazioni di carico/scarico:
 al capo Euro 1,87;
 carico Euro 1,35;
 scarico Euro 1,35.
 Qualora  le  operazioni vengano svolte con mezzi del committente, le tariffe saranno decurtate del 10%.
 Per  il  carico  e  lo  scarico  oltre i 50 metri dal punto delle operazioni,  si  applichera' sulla tariffa base una maggiorazione del 20%.
 Art. 3.
 Facchinaggio - paga oraria:
 a) per  tutte  le  operazioni  di  facchinaggio  non menzionate nell'art. 2 del presente tariffario Euro 11,94;
 a1)  attivita'  preliminari e complementari al facchinaggio che si   elencano   a   titolo   esemplificativo:   in  sacco,  legatura, accatastamento,     disaccatastamento,    pressatura,    imballaggio, preparazione  cartoni per confezioni, incelofanatura piu' sottovuoto, deposito colli e bagagli, scuoiatura Euro 11,94;
 b) movimentazione  ed operazioni di trasloco: movimentazione di mobili  ed  arredi in ambito di abitazioni private, uffici pubblici e privati, relativi ad attivita' di trasloco Euro 14,54.
 Nel caso in cui le operazioni di facchinaggio, di cui al presente articolo,  vengano  effettuate  con mezzi del committente le relative tariffe vengono cosi' fissate:
 operazione di cui alla lettera a) Euro 9,86;
 operazioni di cui alla lettera a1) Euro 9,86;
 operazioni di cui alla lettera b) Euro 12,46.
 Art. 4.
 Maggiorazione tariffe:
 a) lavoro notturno 45%;
 b) lavoro festivo 50%.
 Art. 5.
 Le  tariffe,  per  tutte  le  operazioni  di  facchinaggio che si svolgono  in particolari condizioni di disagio ambientale o climatico (pioggia,   neve,   ambienti   ad   elevate  temperature  o  ambienti frigoriferi, polveri, esalazioni etc.), debbono essere maggiorate del 20%.
 Art. 6.
 Decorrenza  e  durata.  Il  presente tariffario avra' validita' e durata per gli anni 2005 e 2006.
 |  |  |  |  |