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| Gazzetta n. 142 del 21 giugno 2005 (vai al sommario) |  | ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO |  | COMUNICATO |  | Comunicato di rettifica relativo alla deliberazione 26 novembre 2003, recante:   "Modifiche   al   regolamento   delle  spese  in  economia dell'I.C.E." (Deliberazione n. 383/03) |  | 
 |  |  |  | Nell'ambito  alla  deliberazione  citata  in epigrafe, pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 69 del 23 marzo 2004, alla  pagina 25, seconda colonna, il comma 2, dell'art. 1 del Respe e il  comma 4, dell'art. 2 del Respe, sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti: «Comma  2  dell'art.  1  del  Respe:  L'acquisizione  di beni e servizi  da  parte  della  sede  centrale e delle Reti in Italia puo' essere  effettuata  autonomamente  nei  casi  in  cui non sia vigente alcuna convenzione quadro stipulata ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre  1999,  n. 488 e successive modificazioni, ovvero quando, utilizzando  i  parametri  qualitativi  e di prezzo per l'acquisto di beni  e  servizi  compara  bili  con  quelli  oggetto di convenzione, dovesse   risultare   piu'   conveniente  approvvigionarsi  con  tale modalita'.
 Comma  4  dell'art.  2 del Respe: I beni e servizi acquisiti in economia  non possono comportare una spesa complessiva superiore agli importi fissati dalla normativa comunitaria in materia.».
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