Gazzetta n. 142 del 21 giugno 2005 (vai al sommario) |
ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO |
COMUNICATO |
Comunicato di rettifica relativo alla deliberazione 26 novembre 2003, recante: "Modifiche al regolamento delle spese in economia dell'I.C.E." (Deliberazione n. 383/03) |
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Nell'ambito alla deliberazione citata in epigrafe, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 69 del 23 marzo 2004, alla pagina 25, seconda colonna, il comma 2, dell'art. 1 del Respe e il comma 4, dell'art. 2 del Respe, sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti: «Comma 2 dell'art. 1 del Respe: L'acquisizione di beni e servizi da parte della sede centrale e delle Reti in Italia puo' essere effettuata autonomamente nei casi in cui non sia vigente alcuna convenzione quadro stipulata ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni, ovvero quando, utilizzando i parametri qualitativi e di prezzo per l'acquisto di beni e servizi compara bili con quelli oggetto di convenzione, dovesse risultare piu' conveniente approvvigionarsi con tale modalita'. Comma 4 dell'art. 2 del Respe: I beni e servizi acquisiti in economia non possono comportare una spesa complessiva superiore agli importi fissati dalla normativa comunitaria in materia.». |
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