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| Gazzetta n. 142 del 21 giugno 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 13 giugno 2005 |  | Rinnovo   dell'autorizzazione   al  laboratorio  «Isvea  S.r.l.»,  al rilascio  dei certificati di analisi nel settore oleico, per l'intero territorio  nazionale,  aventi  valore  ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 e la tutela del consumatore
 Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;
 Visti  i regolamenti (CE) della commissione con i quali, nel quadro delle  procedure  di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state registrate  le  D.O.P.  e  la  I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;
 Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a  I.G.P.,  per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere  le  caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione,  nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;
 Considerato  che  tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva  vergini  ed  extravergini  a  denominazione  di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;
 Visto il decreto ministeriale del 1° ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana - serie generale - n. 252  del  26 ottobre  2002  con il quale il laboratorio Isvea S.r.l., ubicato  in  Poggibonsi (Siena), via Basilicata, 1-3, localita' Fosci e'  stato  autorizzato  al  rilascio  dei  certificati di analisi nel settore  oleico,  per  l'intero  territorio  nazionale, aventi valore ufficiale;
 Vista  la  domanda  di  rinnovo  dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 25 maggio 2005;
 Visto  il  decreto  legislativo  26 maggio  1997,  n.  156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in  merito  al  controllo  ufficiale  dei  prodotti  alimentari, e in particolare  sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;
 Vista  la  circolare  ministeriale  13 gennaio  2000, n. 1, recante modalita'  per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al  controllo  ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione  geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;
 Considerato  che  il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni  indicate  al  punto  c)  della  predetta circolare e in particolare  ha  dimostrato  di avere ottenuto in data 10 luglio 2002 l'accreditamento  relativamente  alle prove indicate nell'allegato al presente  decreto  e  del  suo  sistema qualita', in conformita' alle prescrizioni  della  norma  UNI  CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo  conforme  alla  norma  UNI  CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;
 Ritenuti  sussistenti  le  condizioni  e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;
 Si rinnova l'autorizzazione al  laboratorio  Isvea  S.r.l.,  ubicato  in  Poggibonsi (Siena), via Basilicata,  1-3,  localita'  Fosci,  al  rilascio dei certificati di analisi nel settore oleico, per l'intero territorio nazionale, aventi valore  ufficiale,  limitatamente  alle prove elencate in allegato al presente decreto.
 L'autorizzazione   ha   validita'   triennale   a   decorrere   dal 30 settembre  2005  a  condizione  che  il  laboratorio  mantenga  la validita' dell'accreditamento per tutto il detto periodo.
 La  eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero  delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.
 Il    laboratorio   sopra   citato   ha   l'onere   di   comunicare all'Amministrazione  autorizzante  eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti  la  struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la  dotazione  strumentale,  l'impiego  del  personale  ed ogni altra modifica  concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo e' accreditato.
 L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.
 Sui   certificati   di   analisi  rilasciati  e  su  ogni  tipo  di comunicazione  pubblicitaria  o  promozionale  diffusa, e' necessario indicare  che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.
 L'Amministrazione   si   riserva   la  facolta'  di  verificare  la sussistenza  delle  condizioni  e  dei  requisiti  su cui si fonda il provvedimento  autorizzatorio,  in mancanza di essi, l'autorizzazione sara' revocata in qualsiasi momento.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 13 giugno 2005
 Il direttore generale: Abate
 |  |  |  | Allegato 
 ---->  Vedere allegato di pag. 41  <----
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