| IL RETTORE Vista  la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6 e 16;
 Visto  lo  statuto dell'Universita' degli studi di Firenze, emanato con  decreto  rettorale  n.  577  del  20 giugno  1995  e  successive modifiche;
 Visto in particolare l'art. 38, comma 3, dello statuto;
 Viste   le  proposte  di  modifica  allo  statuto  elaborate  dalla commissione   nominata   dal   Senato  accademico  nella  seduta  del 5 novembre 2003 ;
 Viste    il    parere    formulato    dal    Comitato    consultivo tecnico-amministrativo di Ateneo nella seduta del 18 ottobre 2004;
 Vista  la nota n. 52658 I/2 del 4 novembre 2004 a firma del rettore con  la  quale  veniva  richiesto  ai  presidi  ed  ai  direttori  di Dipartimento il parere in merito alle suddette proposte di modifica;
 Visti i pareri espressi dalle facolta' e dai Dipartimenti in merito alle proposte di modifica;
 Vista  la  delibera adottata congiuntamente dal Senato accademico e Consiglio  di  amministrazione  del  25 febbraio  2005 in merito alle modifiche dello statuto;
 Vista  la nota del rettore prot. n. 23729 I/2 del 14 marzo 2005 con la   quale   e'   stato   inoltrato   al  Ministero  dell'istruzione, dell'universita'  e della ricerca il testo con le suddette modifiche, per il prescritto parere di legittimita' e di merito;
 Vista  la  nota  del  Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  prot. n. 1268 del 16 maggio 2005, con la quale non si evidenziano  da  parte  del suddetto Dicastero rilievi in merito alle modifiche proposte;
 Decreta:
 Agli  articoli 31 e 33 del titolo VI dello statuto dell'Universita' degli  studi  di  Firenze  emanato  con  decreto rettorale n. 577 del 20 giugno 1995 sono apportate le seguenti modifiche:
 «Art. 31.
 Il comma 1 e' soppresso e sostituito come segue:
 «Gli  Uffici  dell'Unita' amministrativa centrale, dei Poli e delle unita' amministrative dotate di autonomia sono organizzati al fine di assicurare  la migliore funzionalita' delle attivita' didattiche e di ricerca,  sono  ordinati sulla base di atti organizzativi e secondo i criteri  di  cui all'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
 Art. 33.
 Il    titolo   dell'articolo   e'   cosi'   modificato:   «L'Unita' amministrativa centrale e i Poli».
 Al comma 2 sono aggiunti i seguenti commi:
 2-bis.  «Il  Direttore  amministrativo e' direttamente responsabile della Gestione della Unita' amministrativa centrale.».
 2-ter.   «Gli   Uffici  dell'Unita'  amministrativa  centrale  sono organizzati in Aree funzionali la cui responsabilita' e' affidata dal Direttore amministrativo a un dirigente.».
 Il comma 3 e' soppresso e sostituito come di seguito indicato:
 «3.  Con  delibera  del Consiglio di amministrazione, previo parere conforme   del   Senato   accademico,  sono  costituiti  i  Poli  per l'erogazione  di servizi a supporto delle strutture di didattica e di ricerca   al  fine  di  rispondere  alle  esigenze  di  miglioramento funzionale  e  di  decentramento  territoriale  e  per  realizzare un migliore  livello  di integrazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali.  La  responsabilita'  della gestione delle attivita' del Polo e' affidata dal Direttore amministrativo a un dirigente.».
 Dopo il comma 3 viene aggiunto il seguente comma 4:
 «4.  I  Poli  sono  dotati  di  un  proprio  bilancio approvato dal Consiglio  di amministrazione ed hanno autonomia contabile e di spesa per l'esercizio delle proprie competenze ai sensi del precedente art. 31,  comma  1.  Ai  Poli compete altresi' la gestione delle procedure amministrativo-contabili  in esecuzione delle decisioni di competenza delle strutture di didattica e ricerca afferenti, nonche' la gestione di altre attivita' e servizi loro affidati da quest'ultime.
 Il  rettore  presenta  il  bilancio  di  previsione e il rendiconto finanziario   del   Polo   al   Consiglio   di   amministrazione  per l'approvazione.».
 Pertanto   il   testo  dei  suddetti  articoli,  con  le  modifiche apportate, risulta quello di seguito indicato:
 Art. 31.
 Organizzazione degli Uffici
 1. Gli Uffici dell'Unita' amministrativa centrale, dei Poli e delle unita' amministrative dotate di autonomia sono organizzati al fine di assicurare  la migliore funzionalita' delle attivita' didattiche e di ricerca,  sono  ordinati sulla base di atti organizzativi e secondo i criteri  di  cui all'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
 2.  Gli  uffici  di cui al comma precedente sono ordinati secondo i criteri  di  cui all'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
 Art. 33.
 L'Unita' amministrativa centrale e i Poli
 1.  E'  costituita l'Unita' amministrativa centrale quale struttura di supporto tecnico ed amministrativo per gli organi di governo. Essa esercita   inoltre   una  funzione  di  coordinamento,  assistenza  e vigilanza      sull'azione     amministrativa     delle     strutture dell'Universita'.
 2.  All'Unita'  amministrativa  centrale  in  relazione  al proprio funzionamento  e' attribuita autonomia contabile, amministrativa e di spesa  ai  sensi  del  regolamento  dell'Universita'  di  Firenze per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
 2-bis.  Il  Direttore  amministrativo  e' direttamente responsabile della gestione della Unita' amministrativa centrale.
 2-ter.   Gli   Uffici   dell'Unita'  amministrativa  centrale  sono organizzati in Aree funzionali la cui responsabilita' e' affidata dal Direttore amministrativo a un dirigente.
 3.  Con  delibera  del  Consiglio di amministrazione, previo parere conforme   del   Senato   accademico,  sono  costituiti  i  Poli  per l'erogazione  di servizi a supporto delle strutture di didattica e di ricerca   al  fine  di  rispondere  alle  esigenze  di  miglioramento funzionale  e  di  decentramento  territoriale  e  per  realizzare un migliore  livello  di integrazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali.  La  responsabilita'  della gestione delle attivita' del Polo e' affidata dal Direttore amministrativo a un dirigente.
 4.  I  Poli  sono  dotati  di  un  proprio  bilancio  approvato dal Consiglio  di amministrazione ed hanno autonomia contabile e di spesa per l'esercizio delle proprie competenze ai sensi del precedente art. 31,  comma  1.  Ai  Poli compete altresi' la gestione delle procedure amministrativo-contabili  in esecuzione delle decisioni di competenza delle strutture di didattica e ricerca afferenti, nonche' la gestione di altre attivita' e servizi loro affidati da quest'ultime.
 Il  rettore  presenta  il  bilancio  di  previsione e il rendiconto finanziario   del   Polo   al   Consiglio   di   amministrazione  per l'approvazione.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  e  le modifiche in esso contenute entreranno in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.
 Firenze, 1° giugno 2005
 Il rettore: Marinelli
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