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| Gazzetta n. 142 del 21 giugno 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 8 giugno 2005 |  | Rinnovo  dell'autorizzazione  all'autorita'  pubblica designata «Ente nazionale   risi»,  ad  effettuare  il  controllo  sulla  indicazione geografica  protetta  «Riso  nano  vialone  veronese»,  registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 e la tutela del consumatore
 Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;
 Visto   il  regolamento  della  Commissione  (CE)  n.  1263/96  del 1° luglio  1996  con  il  quale  l'Unione  europea ha provveduto alla registrazione   della  indicazione  geografica  protetta  «Riso  nano vialone  veronese,  nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
 Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle  Comunita'  europee  - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art.  14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali, sentite  le  regioni  ed  individua  nel  Ministero  delle  politiche agricole  e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita'  di  controllo  e  responsabile  della vigilanza sulla stessa;
 Visto  il decreto 31 gennaio 2000 con il quale l'autorita' pubblica designata  «Ente nazionale risi» e' stata autorizzata ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio  2081/92  per la indicazione geografica protetta «Riso nano vialone veronese»;
 Visto  il  decreto  20 gennaio  2003  con  il  quale  la  validita' dell'autorizzazione   triennale   rilasciata   l'autorita'   pubblica designata  «Ente  nazionale  risi»  e'  stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 6 febbraio 2003;
 Visto  il  decreto 6 maggio 2003 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  del  predetto  decreto 20 gennaio  2003, e' stato differito di novanta giorni a far data dal 6 giugno 2003;
 Visto   il   decreto   14 luglio  2003  con  il  quale  la  proroga dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti 20 gennaio  2003  e  6 maggio  2003, e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 4 settembre 2003;
 Visto   il   decreto  5 dicembre  2003  con  il  quale  la  proroga dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti 20 gennaio  2003,  6 maggio 2003 e 14 luglio 2003, e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 2 gennaio 2004;
 Visto   il   decreto   30 marzo   2004  con  il  quale  la  proroga dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti 20 gennaio  2003, 6 maggio 2003, 14 luglio 2003 e 5 dicembre 2003, e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 1° maggio 2004;
 Visto   il   decreto   7 luglio   2004  con  il  quale  la  proroga dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti 20 gennaio  2003,  6 maggio  2003,  14 luglio 2003, 5 dicembre 2003 e 30 marzo 2004, e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 29 agosto 2004;
 Visto   il  decreto  29 novembre  2004  con  il  quale  la  proroga dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti 20 gennaio  2003,  6 maggio  2003,  14 luglio  2003, 5 dicembre 2003, 30 marzo  2004  e  7 luglio  2004,  e'  stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 27 dicembre 2004;
 Visto   il   decreto   25 marzo   2004  con  il  quale  la  proroga dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti 20 gennaio  2003,  6 maggio 2003, 14 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 30 marzo  2004,  7 luglio 2004 e 29 novembre 2004, e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 26 aprile 2005;
 Vista  la comunicazione della regione del Veneto - giunta regionale datata 14 gennaio 2003, con la quale viene rinnovata l'autorizzazione per  il  controllo  sulla  indicazione geografica protetta «Riso nano vialone  veronese»,  all'autorita' pubblica designata «Ente nazionale risi», con sede in Milano, piazza Pio XI n. 1;
 Considerato  che  l'autorita'  pubblica  designata  «Ente nazionale risi»  ha  dimostrato  di  aver adeguato in modo puntuale il piano di controllo  predisposto  per  la indicazione geografica protetta «Riso nano vialone veronese» allo schema tipo;
 Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente  la  indicazione  geografica  protetta «Riso nano vialone veronese»;
 Considerato  che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai  sensi  del  citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione;
 Considerato  che  le  decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi  di  controllo  privati  di cui all'art. 10 del regolamento (CEE)  del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole  e  forestali,  in  quanto  autorita'  nazionale preposta al coordinamento  dell'attivita'  di  controllo  ai  sensi  del  comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;
 Vista la documentazione agli atti del Ministero;
 Ritenuto   di   procedere   all'emanazione   del  provvedimento  di autorizzazione  ai  sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128,  come  sostituito  dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;
 Decreta:
 Art. 1.
 L'autorita'  pubblica  designata «Ente nazionale risi», con sede in Milano,  piazza Pio XI n. 1, e' autorizzata ai sensi del comma 1, del medesimo  art.  53  della  citata  legge  ad espletare le funzioni di controllo,  previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n.  2081/92 per la indicazione geografica protetta «Riso nano vialone veronese»,  registrata  in ambito europeo come indicazione geografica protetta  con  regolamento  (CE)  della Commissione n. 1263/96 del 1° luglio 1996.
 |  |  |  | Art. 2. La  presente  autorizzazione  comporta  l'obbligo  per  l'autorita' pubblica   designata   «Ente   nazionale  risi»  del  rispetto  delle prescrizioni  previste  nel  presente decreto e puo' essere sospesa o revocata  ai sensi dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n.  128,  come sostituito, con provvedimento dell'autorita' nazionale competente.
 |  |  |  | Art. 3. L'autorita'   pubblica   designata  «Ente  nazionale  risi»  dovra' assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che  il  prodotto  certificato  risponda  ai  requisiti descritti dal disciplinare  predetto  e  che  sulle  confezioni  con le quali viene commercializzata  la denominazione «Riso nano vialone veronese» venga apposta   la  dicitura:  «Garantito  dal  Ministero  delle  politiche agricole  e  forestali  ai  sensi  dell'art. 10 del regolamento (CEE) 2081/92».
 |  |  |  | Art. 4. L'autorita'  pubblica  designata  «Ente  nazionale  risi»  non puo' modificare,  le  modalita'  di  controllo  e  il  sistema tariffario, riportati   nell'apposito  piano  di  controllo  per  la  indicazione geografica   protetta   «Riso   nano  vialone  veronese»  cosi'  come depositati  presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'.
 L'autorita' pubblica designata comunica ogni variazione concernente il  personale  ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione   del  comitato  di  certificazione  o  della  struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita'   che   risultano   oggettivamente   incompatibili  con  il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.
 Il  mancato  adempimento  delle  prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
 |  |  |  | Art. 5. L'autorizzazione  di  cui  all'art.  1  ha  durata  di  tre  anni a decorrere dalla data del presente decreto.
 Nell'ambito   del   periodo   di   validita'   dell'autorizzazione, l'autorita'  pubblica  designata  «Ente  nazionale risi» e' tenuto ad adempiere  a  tutte  le  disposizioni  complementari  che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.
 |  |  |  | Art. 6. L'autorita'  pubblica  designata «Ente nazionale risi» comunica con immediatezza,  e  comunque  con termine non superiore a trenta giorni lavorativi,   le   attestazioni  di  conformita'  all'utilizzo  della indicazione  geografica  protetta  «Riso nano vialone veronese» anche mediante  immissione  nel  sistema  informativo  del  Ministero delle politiche  agricole  e  forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto.
 |  |  |  | Art. 7. L'autorita'  pubblica designata «Ente nazionale risi» immette anche nel  sistema  informativo  del  Ministero  delle politiche agricole e forestali  tutti  gli  elementi  conoscitivi  di  carattere tecnico e documentale   dell'attivita'   certificativa,   ed  adotta  eventuali opportune  misure,  da  sottoporre preventivamente ad approvazione da parte  dell'autorita' nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione,    confusione   o   difformi   utilizzazioni   delle attestazioni  di  conformita'  della  indicazione geografica protetta «Riso   nano  vialone  veronese»  rilasciate  agli  utilizzatori.  Le modalita'  di  attuazione  di  tali  procedure  saranno  indicate dal Ministero  delle  politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi  individuati  dal  presente  articolo e dell'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Veneto.
 |  |  |  | Art. 8. L'autorita'  pubblica  designata «Ente nazionale risi» e sottoposto alla  vigilanza  esercitata  dal Ministero delle politiche agricole e forestali  e  dalla  regione  Veneto, ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 8 giugno 2005
 Il direttore generale: Abate
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