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| Gazzetta n. 142 del 21 giugno 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 8 giugno 2005 |  | Rinnovo  dell'autorizzazione  all'organismo  di  controllo denominato «Agroqualita'   -  Societa'  per  la  certificazione  della  qualita' nell'agroalimentare   a  r.l.»,  ad  effettuare  il  controllo  sulla denominazione di origine protetta «La Bella della Daunia», registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 e la tutela del consumatore
 Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;
 Visto  il  regolamento  della  Commissione  (CE) n. 1904/2000 della Commissione  dell'8 settembre  2000  con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «La Bella della Daunia», nel quadro della procedura di cui all'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
 Visto  l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni   per   l'adempimento   di   obblighi   derivanti  dalla appartenenza  dell'Italia  alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999,  il  quale  contiene  apposite  disposizioni sui controlli e la vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali, sentite  le  regioni  ed  individua  nel  Ministero  delle  politiche agricole  e forestali l'autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita'  di  controllo  e  responsabile  della vigilanza sulla stessa;
 Visto   il   decreto   6 luglio   2001  con  il  quale  l'organismo «Agroqualita'   -  Societa'  per  la  certificazione  della  qualita' nell'agroalimentare  a  r.l.», con sede in Roma, via Montebello n. 8, e'  stato autorizzato ad espletare; le funzioni di controllo previste dall'art.  10  del  regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «La Bella della Daunia»;
 Visto   il  decreto  7  luglio  2004  con  il  quale  la  validita' dell'autorizzazione  triennale  rilasciata all'organismo di controllo «Agroqualita'   -  Societa'  per  la  certificazione  della  qualita' nell'agroalimentare a r.l.» e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 2 agosto 2004;
 Visto il decreto 19 ottobre 2004 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  del  predetto  decreto 7 luglio  2004,  e'  stato differito di novanta giorni a far data dal 30 novembre 2004;
 Visto   il   decreto  20 gennaio  2005  con  il  quale  la  proroga dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti 7 luglio  2004  e  19 ottobre  2004, e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 1° marzo 2005;
 Vista  la  comunicazione  del  Consorzio  di  tutela oliva da mensa D.O.P.  La  Bella  della  Daunia  cultivar Bella di Cerignola, datata 6 luglio   2004   con   la  quale  viene  rinnovata  la  designazione dell'organismo   di   controllo   «Agroqualita'  -  Societa'  per  la certificazione  della  qualita' nell'agroalimentare a r.l.», con sede in  Roma, via Montebello n. 8, ad espletare le funzioni di controllo, previste  dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «La Bella della Daunia»;
 Considerato   che  l'organismo  «Agroqualita'  -  Societa'  per  la certificazione  della  qualita'  nell'agroalimentare  a r.l.» risulta gia' iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le Denominazioni  di  origine protetta (DOP), le Indicazioni geografiche protette  (IGP)  e  le  Attestazione di specificita' (STG), di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;
 Considerato  che  l'organismo di controllo «Agroqualita' - Societa' per  la  certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.» ha dimostrato  di  aver  adeguato in modo puntuale il piano di controllo predisposto  per la denominazione di origine protetta «La Bella della Daunia»,  allo  schema  tipo  trasmessogli  con nota ministeriale del 6 agosto 2004, protocollo n. 65450 e di possedere la struttura idonea a  garantire l'efficacia dei controlli sulla denominazione di origine protetta predetta;
 Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente  la  denominazione  di  origine  protetta «La Bella della Daunia»;
 Considerato  che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai  sensi  del  citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione;
 Considerato  che  le  decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi  di  controllo  privati  di cui all'art. 10 del regolamento (CEE)  del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole  e  forestali,  in  quanto  autorita'  nazionale preposta al coordinamento  dell'attivita'  di  controllo  ai  sensi  del  comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 sentite le regioni;
 Vista la documentazione agli atti del Ministero;
 Ritenuto   di   procedere   all'emanazione   del  provvedimento  di autorizzazione  ai  sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128,  come  sostituito  dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;
 Decreta:
 Art. 1.
 L'organismo   di   controllo   «Agroqualita'   -  Societa'  per  la certificazione  della  qualita' nell'agroalimentare a r.l.», con sede in  Roma, via Montebello n. 8, iscritto all'elenco degli organismi di controllo  privati per le Denominazioni di origine protetta (DOP), le Indicazioni   geografiche   protette   (IGP)  e  le  Attestazione  di specificita'  (STG),  istituito  presso  il Ministero delle politiche agricole  e  forestali,  ai sensi del comma 7, dell'art. 53, comma 4, della  legge  24 aprile  1998,  n.  128, come sostituito dall'art. 14 della  legge  21 dicembre  1999,  n.  526,  recante  disposizioni per l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle  Comunita'  europee  - legge comunitaria 1999, e' autorizzato ai sensi  del  comma  1,  del  medesimo  art.  53  della citata legge ad espletare  le  funzioni  di  controllo,  previste  dall'art.  10  del regolamento  (CEE)  del  Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine  protetta  «La  Bella  della  Daunia»,  registrata  in ambito europeo  come  denominazione di origine protetta con regolamento (CE) n. 1904/2000 della Commissione dell'8 settembre 2000.
 |  |  |  | Art. 2. La  presente  autorizzazione  comporta  l'obbligo  per  l'organismo «Agroqualita'   -  Societa'  per  la  certificazione  della  qualita' nell'agroalimentare  a r.l.» del rispetto delle prescrizioni previste nel  presente  decreto  e  puo'  essere  sospesa  o revocata ai sensi dell'art.  53,  comma  4  della  legge  24 aprile  1998, n. 128, come sostituito  dall'art.  14  della  legge 21 dicembre 1999, n. 526, con provvedimento dell'autorita' nazionale competente.
 |  |  |  | Art. 3. L'organismo   autorizzato   «Agroqualita'   -   Societa'   per   la certificazione  della  qualita'  nell'agroalimentare  a  r.l.» dovra' assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che  il  prodotto  certificato  risponda  ai  requisiti descritti nel relativo  disciplinare  di  produzione  e che sulle confezioni con le quali   viene  commercializzata  la  denominazione  «La  Bella  della Daunia»,  venga  apposta  la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche  agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) 2081/92».
 |  |  |  | Art. 4. L'organismo   autorizzato   «Agroqualita'   -   Societa'   per   la certificazione  della  qualita'  nell'agroalimentare a r.l.» non puo' modificare  la  denominazione  sociale,  il proprio statuto, i propri organi  di  rappresentanza, il proprio sistema qualita', le modalita' di  controllo  e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «La Bella della Daunia»,  cosi'  come  depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'.
 L'organismo  comunica  ogni  variazione  concernente  il  personale ispettivo  indicato  nella documentazione presentata, la composizione del  comitato  di  certificazione  o  della  struttura  equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano   oggettivamente  incompatibili  con  il  mantenimento  del provvedimento autorizzatorio.
 Il  mancato  adempimento  delle  prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
 |  |  |  | Art. 5. L'autorizzazione  di  cui  all'art.  1  ha  durata  di  tre  anni a decorrere dalla data del presente decreto.
 Nell'ambito   del   periodo   di   validita'   dell'autorizzazione, l'organismo   di   controllo   «Agroqualita'   -   Societa'   per  la certificazione  della  qualita' nell'agroalimentare a r.l.» e' tenuto ad  adempiere  a  tutte le disposizioni complementari che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.
 |  |  |  | Art. 6. L'organismo   autorizzato   «Agroqualita'   -   Societa'   per   la certificazione  della  qualita'  nell'agroalimentare a r.l.» comunica con  immediatezza,  e  comunque  con  termine  non superiore a trenta giorni  lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione  di  origine  protetta  «La  Bella della Daunia», anche mediante  immissione  nel  sistema  informativo  del  Ministero delle politiche  agricole  e  forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto.
 |  |  |  | Art. 7. L'organismo   autorizzato   «Agroqualita'   -   Societa'   per   la certificazione  della  qualita'  nell'agroalimentare  a r.l.» immette anche  nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e  forestali  tutti  gli  elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale   dell'attivita'   certificativa,   ed  adotta  eventuali opportune  misure,  da  sottoporre preventivamente ad approvazione da parte  dell'autorita' nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione,    confusione   o   difformi   utilizzazioni   delle attestazioni  di  conformita' della denominazione di origine protetta «La Bella della Daunia» rilasciate agli utilizzatori. Le modalita' di attuazione  di  tali  procedure  saranno indicate dal Ministero delle politiche  agricole  e  forestali.  I  medesimi  elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Puglia.
 |  |  |  | Art. 8. L'organismo   autorizzato   «Agroqualita'   -   Societa'   per   la certificazione    della    qualita'   nell'agroalimentare   a   r.l.» e sottoposto  alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole  e  forestali e dalla regione Puglia, ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 8 giugno 2005
 Il direttore generale: Abate
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