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| Gazzetta n. 141 del 20 giugno 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 13 giugno 2005 |  | Protezione  transitoria  accordata  a livello nazionale alla modifica del   disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di  origine protetta  «Monte  Iblei»,  riferita  all'olio  extravergine di oliva, registrata  con  regolamento  (CE)  n.  2325/97 della Commissione del 24 novembre 1997. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 e la tutela del consumatore
 Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
 Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che  modifica  il  regolamento  (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare  l'art.  1,  paragrafo  2,  nella parte in cui integrando l'art.  5  del  predetto  regolamento,  consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione  trasmessa  per  la  registrazione  e,  se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;
 Visto  il  regolamento  (CE)  n.  2325/1997  della  Commissione del 24 novembre  1997, relativo alla registrazione della denominazione di origine  protetta  «Monte  Iblei»  riferita  all'olio extravergine di oliva,  ai  sensi  dell'art.  17  del  predetto  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
 Vista  l'istanza  presentata  dal  Consorzio  di  tutela  dell'olio extravergine  d'oliva  DOP  Monti  Iblei,  con sede in Ragusa, piazza della  Liberta',  intesa  ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione  della  denominazione  di  origine  protetta «Monte Iblei» riferita  all'olio  extravergine  di oliva nel quadro della procedura prevista dall'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92;
 Vista  la  nota protocollo n. 62789 del 6 giugno 2005, con la quale il  Ministero  delle politiche agricole e forestali, ritenendo che la modifica  di cui sopra rientri nelle previsioni di cui al citato art. 9  del  regolamento  (CEE)  n.  2081/92,  ha notificato all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica;
 Vista   l'istanza  del  10 dicembre  2004,  con  cui  il  Consorzio richiedente  la  modifica  in  argomento  ha  chiesto la protezione a titolo  transitorio  della  stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento  (CEE) n. 2081/92 come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del  regolamento  (CEE)  n.  535/97  sopra  richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole  e  forestali,  da  qualunque  responsabilita',  presente  e futura,  conseguente  all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda   di   modifica   del   disciplinare   di   produzione  della denominazione  di  origine protetta, ricadendo la stessa sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
 Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a livello  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  1,  paragrafo 2 del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;
 Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli  interessati  all'utilizzazione  della denominazione di origine protetta  «Monte  Iblei»  riferita all'olio extravergine di oliva, in attesa  che  l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;
 Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che,  in  accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio di tutela dell'olio   extravergine   d'oliva   DOP  Monti  Iblei,  assicuri  la protezione   a   titolo  transitorio  e  a  livello  nazionale  della denominazione  di  origine  protetta  «Monte Iblei» riferita all'olio extravergine  di  oliva,  secondo  il  disciplinare di produzione che recepisce la modifica richiesta e che si allega al presente decreto;
 Decreta:
 Art. 1.
 E'   accordata   la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello nazionale,  a  decorrere  dalla  data  del presente decreto, ai sensi dell'art.  5,  paragrafo  5  del  regolamento  (CEE)  n.  2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del  regolamento  (CE)  n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, al disciplinare  di  produzione  della denominazione di origine protetta «Monte  Iblei»  riferita all'olio extravergine di oliva che recepisce la  modifica richiesta dal Consorzio di tutela dell'olio extravergine d'oliva DOP Monti Iblei e che si allega al presente decreto.
 |  |  |  | Art. 2. La  responsabilita',  presente e futura, conseguente alla eventuale mancata   registrazione   comunitaria  della  modifica  richiesta  al disciplinare  di  produzione  della denominazione di origine protetta «Monte  Iblei»  riferita  all'olio  extravergine di oliva, ricade sui soggetti  che  si  avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.
 |  |  |  | Art. 3. La  protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' di esistere a decorrere  dalla  data  in  cui  sara'  adottata  una decisione sulla domanda di modifica stessa da parte dell'organismo comunitario.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 13 giugno 2005
 Il direttore generale: Abate
 |  |  |  | Allegato DISCIPLINARE  DI  PRODUZIONE  DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA DELL'OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA «MONTI IBLEI»
 Art. 1.
 Denominazione
 La  denominazione di origine protetta «Monti Iblei», accompagnata obbligatoriamente  da una delle seguenti menzioni geografiche: «Monte Lauro»,  «Val  d'Anapo», «Val Tellaro», «Frigintini», «Gulfi», «Valle dell'Irminio»,  «Calatino»,  «Trigona-Pancali», e' riservata all'olio extravergine  di  oliva  rispondente  alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
 Art. 2.
 Varieta' di olivo
 1.   La   denominazione   di   origine  protetta  «Monti  Iblei», accompagnata  dalla  menzione  geografica «Monte Lauro», e' riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalla varieta' di olivo Tonda Iblea  presente negli oliveti in misura non inferiore al 90%. Possono concorrere altre varieta' fino al limite massimo del 10%.
 2.   La   denominazione   di   origine  protetta  «Monti  Iblei», accompagnata  dalla  menzione  geografica «Val d'Anapo», e' riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle varieta' di olivo Tonda Iblea,  presente  negli  oliveti,  in  misura  non  inferiore al 60%. Possono concorrere altre varieta' fino al limite massimo del 40%.
 3.   La   denominazione   di   origine  protetta  «Monti  Iblei», accompagnata  dalla  menzione  geografica «Val Tellaro», e' riservata all'olio  di oliva ottenuto dalle varieta' di olivo Moresca, presente negli  oliveti,  in  misura  non inferiore al 70%. Possono concorrere altre varieta' fino al limite massimo del 30%.
 4.   La   denominazione   di   origine  protetta  «Monti  Iblei», accompagnata  dalla  menzione  geografica  «Frigintini», e' riservata all'olio  extravergine  di  oliva  ottenuto  dalle  varieta' di olivo Moresca,  presente  negli  oliveti,  in  misura non inferiore al 60%. Possono concorrere altre varieta' fino al limite massimo del 40%.
 5.   La   denominazione   di   origine  protetta  «Monti  Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Gulfi», e' riservata all'olio extravergine  di  oliva ottenuto dalla varieta' di olivo Tonda Iblea, presente  negli  oliveti  in  misura  non  inferiore  al 90%. Possono concorrere altre varieta' fino al limite massimo del 10%.
 6.   La   denominazione   di   origine  protetta  «Monti  Iblei», accompagnata   dalla  menzione  geografica  «Valle  dell'lrminio»  e' riservata  all'olio  extravergine di oliva ottenuto dalle varieta' di olivo  Moresca,  presente  negli  oliveti, in misura non inferiore al 60%.  Possono  concorrere  altre  varieta' fino al limite massimo del 40%.
 7.   La   denominazione   di   origine  protetta  «Monti  Iblei», accompagnata  dalla  menzione  geografica  «Calatino»,  e'  riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle varieta' di olivo Tonda Iblea,  presente  negli  oliveti,  in  misura  non  inferiore al 60%. Possono concorrere altre varieta' fino al limite massimo del 40%.
 8.   La   denominazione   di   origine  protetta  «Monti  Iblei», accompagnata   dalla   menzione   geografica   «Trigona-Pancali»,  e' riservata  all'olio  extravergine di oliva ottenuto dalle varieta' di olivo   Nocellara  Etnea,  presente  negli  oliveti,  in  misura  non inferiore  al  60%.  Possono concorrere altre varieta' fino al limite massimo del 40%.
 Art. 3.
 1.  La  zona  di  produzione deve olive destinate alla produzione dell'olio   extravergine  di  oliva  di  cui  all'art.  1  comprende, nell'ambito del territorio amministrativo delle province di Siracusa, Ragusa  e Catania, i territori olivati dei sotto elencati comuni atti a  conseguire  le  caratteristiche  qualitative previste nel presente disciplinare di produzione:
 Siracusa:
 Buccheri,  Buscemi,  Canicattini  Bagni,  Carlentini,  Cassaro, Ferla,  Floridia,  Francofonte,  Lentini, Melilli, Pachino, Palazzolo Acreide, Noto, Rosolini, Siracusa, Solarino, Sortino.
 Ragusa:
 Acate,   Comiso,   Chiaramonte   Gulfi,   Giarratana,   Modica, Monterosso  Almo,  Ispica,  Ragusa,  Santa  Croce  Camerina,  Scicli, Vittoria.
 Catania:
 Caltagirone,   Grammichele,   Licodia  Eubea,  Mineo,  Vizzini, Mazzarrone, S.Michele di Ganzaria, Militello in Val di Catania.
 2.  La  zona  di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio  extravergine  di oliva a denominazione di origine protetta «Monti  Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Monte Lauro», comprende  l'intero  territorio  amministrativo  dei seguenti comuni: Buccheri, Buscemi, Cassaro, Ferla.
 3.  La  zona  di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio  extravergine di oliva a denominazione di origine protetta, accompagnata  dalla  menzione  geografica  «Val  d'Anapo», comprende, tutto  o  in  parte,  l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni:  Sortino,  Palazzolo  Acreide,  Canicattini  Bagni, Siracusa, Floridia, Solarino, Noto.
 Tale territorio e' cosi' delimitato: da una linea che, partendo a nord del punto di incontro fra i territori comunali di Sortino, Ferla e  Carlentini,  segue  in  direzione  est  il  confine  dei comuni di Carlentini   e   Melilli   fino   all'intersezione  con  la  s.p.  76 «Diddino-Monte  Climiti-Dariazza»  dentro  il  territorio comunale di Siracusa. La linea, dal ponte Diddino, in direzione sud, costeggia la riva  destra  del  fiume  Anapo fino alla stradella interpoderale che collega  le case Palazzelli, la masseria Freddura con la s.s. n. 124; attraversa  tale  strada  al  km 112  e,  sempre in direzione sud, si collega  con  la  strada  interpoderale che unisce la s.s. 124 con la s.p.  14 «Fusco-Canicattini Bagni-Passo Ladro» al km 9, collegando la masseria  Cardinale,  attraverso il vallone Cefalino, con la masseria Papeo,  Masseria  S.  Francesco,  Benali di sotto, Masseria Perrota e fondo  Busacca.  Quindi  segue  dal  km  9  al km 11 la s.p. 14, dove prosegue  sempre  in  direzione  sud  sulla  s.p. 12 «Floridia-Grotta Perciata-Cassibile»  fino  alla  strada  interpoderale che dalle case Nava  porta  fino  al confine con il territorio di Noto; da qui segue ancora  in  direzione  sud,  lungo  il confine tra i comuni di Noto e Siracusa  fino  ad intersecare il fiume Cassibile. Da qui prosegue in direzione  ovest-nord  lungo  il confine tra i comuni di Noto e Avola fino  alla  s.p.  n. 4 «Avola Manchisi» fino alla intersezione con la s.s.  n.  287  dove  coincide  con  la  delimitazione  della menzione geografica  «Val Tellaro» di cui ne segue il limite in direzione nord abbracciando  l'intero  territorio  del comune di Palazzolo; prosegue lungo  il  confine  tra  i  comuni di Palazzolo, Giarratana, Buscemi, Cassaro   e   Ferla   ricongiungendosi   a  nord  al  punto  dove  la delimitazione ha avuto inizio.
 4.  La  zona  di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio  extravergine  di oliva a denominazione di origine protetta «Monti  Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Val Tellaro», interessa le colline sud-orientali dei Monti Iblei e comprende, tutto o  in  parte,  il  territorio  amministrativo  dei  seguenti  comuni: Rosolini,  Noto,  Ispica,  Modica,  Pachino. Tale territorio e' cosi' delimitato:  da una linea che partendo a sud, sulla s.p. n. 49 che da Ispica  conduce  a Pachino, ed esattamente sul ponte di Passo Corrado segue,  in  direzione est, lungo la stessa s.p. fino all'incrocio con la  s.p.  n.  100  «Burgio-Luparello»,  da  dove  prosegue  fino alla trazzera  «BurgioPrevuta»  e  da  qui,  verso  est,  lungo  la strada consortile  «Coste-S. Ippolito»  fino  ad  arrivare  alla  s.p. n. 85 «Marzamemi-Chiaramida» che percorre fino alla strada comunale esterna «Pianetti-Serbatoio»; da qui costeggia il perimetro urbano di Pachino sul   lato   nord-ovest   fino  alla  strada  comunale  esterna  «via Vecchia-Guastalla»  fino  ad  incontrare  la  s.p.  n.  85 «Marzamemi Chiaramida»  e da qui procede verso est fino all'incrocio con la s.p. n.  19  «Pachino Noto» che segue in direzione nord fino ad incontrare la linea ferroviaria «Noto Pachino» che costeggia lungo il lato ovest fino  a  reincontrare la s.p. n. 19 «Pachino Noto»; segue tale strada in  direzione nord fino alla piazzetta «S. Corrado» nel centro urbano di  Noto.  Da  qui,  in  direzione  nord, percorre la s.s. n. 287 che collega  Noto  con  Palazzolo  Acreide fino all'incrocio della stessa strada  con  il  confine tra i comuni di Noto e Palazzolo Acreide, da dove  prosegue  in  direzione ovest lungo il confine tra il comune di Palazzolo  Acreide  e  il  comune di Noto fino ad incontrare il fiume Tellaro.  Da qui procede in direzione sud lungo il fiume Tellaro fino ad  incontrare  la  s.p.  n. 22 «Prainito-Renna» e percorre la stessa strada  fino  ad incontrare la s.p. n. 17 Favarotta-Ritellini» fino a «Cozza  Rose»  da  dove  segue  lungo  il  confine tra le province di Siracusa  e  Ragusa  fino  ad  arrivare al ponte «Favarotta», da dove continua  sulla  strada comunale «Commaldo-Superiore» fino al confine tra  il comune di Rosolini ed il comune di Ispica, percorre la strada per  «Cava  d'Ispica»  fino alla «Bettola del Capitano», bivio con la s.s.  n. 115, da dove prosegue sulla stessa statale fino all'incrocio di «Beneventano» e poi al bivio per «Zappulla» e poi sulla s.p. n. 45 «Bugilfezza-Pozzallo»  fino  alla  strada  comunale  «Graffetta» fino all'incrocio  tra i comuni di Pozzallo e Modica segue lungo lo stesso confine in direzione est e lungo il confine tra il comune di Pozzallo ed  il  comune  di  Ispica fino ad incrociare la s.p. n. 46 «Pozzallo Ispica»  che  percorre  fino  all'incrocio  con  la strada ferrata in contrada  «Garzalla»  e  da  qui,  lungo  la  strada comunale esterna denominata  «Nardella»,  si  prosegue fino alla «Bufali-Marza» che si percorre  fino  ad  incontrare  il ponte sul «fosso Bufali» e da qui, lungo il «Fosso Bufali», si prosegue fino ad incontrare la s.p. n. 49 «Ispica  Pachino»  che  si  segue in direzione est fino a giungere al confine  con  la  provincia di Siracusa al «Passo Corrado», punto dal quale la delimitazione ha avuto inizio.
 5.  La  zona  di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio  extravergine  di oliva a denominazione di origine protetta «Monti  Iblei»,  accompagnata dalla menzione geografica «Frigintini», comprende,  tutto  o  in  parte,  il  territorio  amministrativo  dei seguenti comuni Ragusa, Modica, Rosolini.
 Tale  territorio e' cosi' delimitato: da una linea che partendo a sud  sulla s.s. 115, precisamente dalla «Bettola del Capitano» segue, in direzione nord-est tutto il confine ovest della zona «Val Tellaro» fino  al limite di provincia tra Ragusa e Siracusa sito in c.da Cozzo Scozzaria.  Qui  percorre  i  confini  sud  dei territori comunali di Giarratana  e  Monterosso  Almo  fino  ad  incrociare  i  confini dei territori comunali di Monterosso Almo, Chiaramonte Gulfi e Ragusa, da dove  continua  lungo  il  confine comunale di Chiaramonte con Ragusa fino  ad  intersecare  la s.p. n. 62 che segue fino al bivio Maltempo dove  prosegue  lungo  la  s.p.  n.  10 fino alla s.s. n. 115 fino al centro  abitato di Ragusa, da dove prosegue sulla s.s. n. 115 vecchio tracciato,  raggiunge  ed  oltrepassa il centro abitato di Modica per ricongiungersi   alla  «Bettola  del  Capitano»,  punto  da  dove  la delimitazione ha avuto inizio.
 6.  La  zona  di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio  extravergine  di oliva a denominazione di origine protetta «Monti   Iblei»,  accompagnata  dalla  menzione  geografica  «Gulfi», comprende  l'intero  territorio  amministrativo  dei seguenti comuni: Chiaramonte Gulfi, Monterosso Almo, Giarratana.
 7.  La  zona  di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio  extravergine  di oliva a denominazione di origine protetta «Monti   Iblei»,   accompagnata   dalla  menzione  geografica  «Valle dell'Irminio»,   comprende,   tutto   o   in   parte,  il  territorio amministrativo dei seguenti comuni: Ragusa, Scicli, Comiso, Vittoria, Acate,  Modica,  Santa  Croce  Camerina.  Tale  territorio  e'  cosi' delimitato:  da  una  linea,  che,  partendo  a sud dal bivio di c.da Zappulla,  raggiunge  in  direzione  sud  la  s.p.  Modica Sampieri e prosegue fino al bivio della strada Scicli Pozzallo, da dove prosegue sulla strada consortile Guarnieri e giunge alla casa cantoniera della strada  provinciale Scicli Sampieri. Prosegue quindi, lungo la stessa consortile  fino  a  raggiungere  la  provinciale  e  il  passaggio a livello;  continua  lungo  la  ferrovia fino al rione Jungi di Scicli dove  imbocca  la s.p. Scicli Donnalucata fino alla strada consortile «l'Andolina-Piano corvaia-Cudiano» che percorre fino alla s.p. Scicli S. Croce Camerina. Da S. Croce Camerina imbocca in direzione nord, la s.p.  per  Comiso  fino al km 8 dove continua sulla s.p. per Vittoria che  percorre  fino  all'incrocio  con  la nuova strada comunale che, attraversando  la  «Cooperativa  Agri  Sud»,  conduce  allo  stradale Vittoria-Scoglitti;  superato  l'incrocio prosegue fino allo stradale dell'Alcerito  e  continua  fino  allo  stradale  del  Macchione  per immettersi  sulla strada comunale che conduce alla s.s. n. 115 e alla ferrovia,  da  dove  prosegue  direzione  nord-est  fino al limite di provincia con Caltanissetta e in direzione est segue tutto il confine con la provincia di Catania fino a raggiungere il confine con la zona «Gulfi»  che  percorre fino ad incontrare il confine ovest della zona «Frigintini»;  segue  in  direzione  sud  tutto questo confine fino a ricongiungersi    al    bivio    per   Zappulla   sulla   provinciale Modica-Pozzallo, punto dal quale la delimitazione ha avuto inizio.
 8.  La  zona  di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio  extravergine  di oliva a denominazione di origine protetta «Monti  Iblei»,  accompagnata  dalla  menzione  geografica «Calatino» comprende tutto o in parte, il territorio amministrativo dei seguenti comuni: Caltagirone, Grammichele, Licodia Eubea, Mineo, Vizzini, S.M. di  Ganzaria,  Mazzarrone,  e  l'intero territorio amministrativo del comune di Militello in Val di Catania.
 Tale territorio e' cosi' delimitato: da una linea che a sud segue il  confine  della  provincia di Catania con la provincia di Ragusa e Siracusa fino alla s.s. 194; a ovest segue il confine della provincia di  Catania  con  la  provincia  di  Caltanissetta e pro segue con il confine  del territorio di S. M. di Ganzaria con il comune di S. Cono a nord segue Fiume Tempio-Pietrarossa-Margherita-Ferro sino alla s.s. 417  Catania-Gela;  a  est  segue  la  s.s. 194 fino al bivio Vizzini scalo,  strada  provinciale  del  bivio  Vizzini scalo lungo tutto il confine comunale fino alla s.s. 417, e da qui fino al fiume Ferro.
 9.  La  zona  di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio  extravergine  di oliva a denominazione di origine protetta «Monti     Iblei»,    accompagnata    dalla    menzione    geografica «Trigona-Pancali»,   comprende,  tutto  o  in  parte,  il  territorio amministrativo dei seguenti comuni: Francofonte, Lentini, Carlentini, Melilli.
 Tale  territorio e' cosi' delimitato: da una linea che partendo a sud   lungo  il  confine  tra  i  comuni  di  Melilli  e  Sortino  in corrispondenza  della s.p. n. 30 «Sotto Melilli-Sortino», percorre la stessa  provinciale  in direzione nord-est, costeggia il lato ovest e nord del centro urbano di Melilli e dalla periferia nord dello stesso comune  segue  lungo  la strada comunale che conduce sulla s.p. n. 95 «Priolo  Lentini»  in prossimita' del km 151. Prosegue, quindi, sulla stessa provinciale in direzione nord fino al confine tra il comune di Melilli  e  il  comune  di Augusta; segue lo stesso confine fino alla trazzera  che  dalla  strada  «Costa  Arita», procedendo verso nord e costeggiando  le  case  «Rasolo» e le case «Pandolfi» arriva al nuovo confine  tra  il  comune  di Melilli e il comune di Augusta; continua lungo lo stesso confine in direzione nord fino ad incontrare il fiume Mulinello.  Da qui verso ovest lungo il fiume Mulinello e incontra la s.p.  n. 95 «Priolo-Lentini» in prossimita' del km 140; segue quindi, la  stessa  provinciale  fino alla periferia sud del centro urbano di Carlentini che oltrepassa e prosegue lungo la provinciale che collega i  comuni  di  Carlentini  e  Lentini;  prosegue verso ovest lungo il confine  territoriale  dei  due  comuni predetti fino a incontrare il fiume  Zena.  La  linea continua lungo la riva ovest del fiume Zena e procede  verso  nord  fino  ad  incontrare la s.p. in prossimita' del ponte  Reina  e  la  s.p.  che da Lentini va a Scordia e da qui segue lungo  il  confine  tra  il  comune  di  Francofonte  e  il comune di Militello in Val di Catania, quindi tra il comune di Francofonte e il comune di Vizzini, tra Francofonte e Buccheri, tra Ferla e Carlentini e  prosegue poi lungo il confine tra il comune di Sortino, Carlentini e  Melilli  fino  ad incontrare la s.p. n. 30 «Sotto Melilli-Sortino» nel punto ove la delimitazione ha avuto inizio.
 Art. 4.
 1.  Le  condizioni  ambientali e di coltura delle piante di olivo destinate  alla  produzione  dell'olio  extravergine  di oliva di cui all'art.  1 devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le specifiche  caratteristiche  qualitative. Sono, pertanto, da ritenere idonei  unicamente  gli oliveti situati a una altitudine compresa tra 80  e  700  metri  s.l.m. e ricadenti nell'areale di produzione delle valli,  dette  localmente «cave», che si alternano agli altipiani del massiccio  dei  Monti  Iblei,  i cui terreni sono di origine calcarea risalente  al  Miocene  tranne  che  nella zona del «Calatino» dove i terreni hanno origine silicea con venature di vulcaniti.
 2.  Le forme di allevamento ed i sistemi di potatura delle piante di  olivo  devono  essere  quelli tradizionalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio.
 3.   La   difesa   fitosanitaria  degli  oliveti  destinati  alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta  di  cui  all'art.  1  deve  essere  effettuata  secondo  le modalita' definite nei programmi di lotta guidata.
 4.  L'olio  extravergine  di  oliva  a  denominazione  di origine protetta «Monti Iblei», e' ottenuto da olive sane, raccolte a partire dall'inizio  dell'invaiatura  delle  drupe fino al 15 gennaio di ogni anno.
 5.  La  raccolta  delle olive deve essere effettuata direttamente dall'albero a mano o con mezzi meccanici.
 6.  La  produzione  massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 non puo' superare kg 10.000 per ettaro per gli  impianti intensivi. La resa massima delle olive in olio non puo' superare il 18%.
 Art. 5.
 1.  Le  operazioni di oleificazione delle olive per la produzione dell'olio  extravergine  di oliva a denominazione di origine protetta «Monti  Iblei»,  accompagnate  dalle  relative  menzioni geografiche, devono  essere  effettuate  entro  i  confini  dell'intero territorio delimitato di cui all'art. 3 comma 1.
 2.  Le operazioni di oleificazione devono essere effettuate entro e non oltre i due giorni successivi alla raccolta.
 3.  Per  l'estrazione  dell'olio  sono  ammessi soltanto processi fisico-meccanici   atti   a  produrre  oli  che  presentano  il  piu' fedelmente  possibile  le  caratteristiche  peculiari  originarie del frutto.
 Art. 6.
 1.  All'atto  del  confezionamento  l'olio extravergine d'oliva a denominazione  di  origine  protetta «Monti Iblei» accompagnata dalla menzione  geografica  «Monte  Lauro»,  deve  rispondere alle seguenti caratteristiche:
 colore: verde;
 odore: di fruttato medio con media sensazione di erba;
 sapore: fruttato con sensazione media di piccante;
 acidita'  massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,5 per 100 grammi di olio;
 punteggio al Panel test: > o = 7
 numero perossidi: < o = 12 meq 02/kg
 K232: < o = 2.20
 K270: < o = 0.18
 polifenoli totali: > o = 120 p.p.m.
 2.  All'atto  del  confezionamento l'olio extravergine di oliva a denominazione  di  origine protetta «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione  geografica  «Val  d'Anapo»,  deve  rispondere alle seguenti caratteristiche:
 colore: verde;
 odore: di fruttato leggero con media sensazione di erba;
 sapore: fruttato con sensazione leggera di piccante;
 acidita'  massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0.5 per 100 grammi di olio;
 punteggio al Panel test: > o = 6.5
 numero perossidi: < o = 12 meq 02/kg
 K232: < o = 2,20
 K270: < o = 0,18
 polifenoli totali: > o = 120 p.p.m.
 3.  All'atto  del  confezionamento l'olio extravergine di oliva a denominazione  di  origine protetta «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione  geografica  «Val  Tellaro»  deve  rispondere  alle seguenti caratteristiche:
 colore: verde
 odore: di fruttato medio con leggera sensazione di erba;
 sapore: fruttato con sensazione media di piccante;
 acidita'  massima  totale espressa in acido oleico, in peso non superiore a grammi 0,5 per 100 grammi di olio;
 punteggio al Panel test: > o = 7
 numero perossidi: < o = 12 meq 02/kg
 K232: < o = 2,20
 K270: < o = 0,18
 polifenoli totali: > o = 120 p.p.m.
 4.  All'atto  del  confezionamento l'olio extravergine di oliva a denominazione  di  origine protetta «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione   geografica  «Frigintini»  deve  rispondere  alle  seguenti caratteristiche:
 colore: verde;
 odore: di fruttato intenso con media sensazione di erba;
 sapore: fruttato con sensazione media di piccante;
 acidita'  massima  totale espressa in acido oleico, in peso non superiore a grammi 0,5 per 100 grammi di olio;
 punteggio al Panel test: > o = 7
 numero perossidi: < o = 12 meq 02/kg
 K232: < o = 2,20
 K270: < o = 0,18
 polifenoli totali: > o = 120 p.p.m.
 5.  All'atto  del  confezionamento l'olio extravergine di oliva a denominazione  di  origine protetta «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione   geografica   «Gulfi»   deve   rispondere   alle   seguenti caratteristiche:
 colore: verde;
 odore: di fruttato intenso con media sensazione di erba;
 sapore: fruttato con sensazione media di piccante;
 acidita'  massima  totale espressa in acido oleico, in peso non superiore a grammi 0,5 per 100 grammi di olio;
 punteggio al Panel test: > o = 7
 numero perossidi: < o = 12 meq 02/kg
 K232: < o = 2,20
 K270: < o = 0,18
 polifenoli totali: > o = 120 p.p.m.
 6.  All'atto  del  confezionamento l'olio extravergine di oliva a denominazione  di  origine protetta «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione   geografica   «Valle  dell'Irminio»  deve  rispondere  alle seguenti caratteristiche:
 colore: verde;
 odore: di fruttato leggero con leggera sensazione di erba;
 sapore: fruttato con sensazione leggera di piccante;
 acidita'  massima  totale espressa in acido oleico, in peso non superiore a grammi 0,65 per 100 grammi di olio;
 punteggio al Panel test: > o = 6.5
 numero perossidi: < o = 12 meq 02/kg
 K232: < o = 2,20
 K270: < o = 0,18
 polifenoli totali: > o = 120 p.p.m.
 7.  All'atto  del  confezionamento l'olio extravergine di oliva a denominazione  di  origine protetta «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione   geografica   «Calatino»   deve  rispondere  alle  seguenti caratteristiche:
 colore: verde;
 odore: di fruttato leggero con media sensazione di erba;
 sapore: fruttato con sensazione leggera di piccante;
 acidita'  massima  totale espressa in acido oleico, in peso non superiore a grammi 0,6 per 100 grammi di olio;
 punteggio al Panel test: > o = 6.5
 numero perossidi: < o = 12 meq 02/kg
 K232: < o = 2,20
 K270: < o = 0,18
 polifenoli totali: > o = 120 p.p.m.
 8.  All'atto  del  confezionamento l'olio extravergine di oliva a denominazione  di  origine protetta «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione  geografica  «Trigona-Pancali» deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
 colore: verde;
 odore: di fruttato medio con leggera sensazione di erba;
 sapore: fruttato con sensazione leggera di piccante;
 acidita'  massima  totale espressa in acido oleico, in peso non superiore a grammi 0,5 per 100 grammi di olio;
 punteggio al Panel test: > o = 6.5
 numero perossidi: < o = 12 meq 02/kg
 K232: < o = 2,20
 K270: < o = 0,18
 polifenoli totali: > o = 120 p.p.m.
 9.   Altri  parametri  non  espressamente  citati  devono  essere conformi alla attuale normativa U.E.
 Art. 7.
 1.  Alla  denominazione di origine protetta di cui all'art. 1, e' vietata  l'aggiunta  di  qualsiasi  qualificazione  non espressamente prevista  dal  presente  disciplinare  di produzione ivi compresi gli aggettivi: «fine», «scelto», «selezionato», «superiore».
 2. E' consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi privati  purche',  non abbiano significato laudativo o non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
 3.  L'uso  di  nomi di aziende, tenute, nonche' il riferimento al confezionamento   nell'azienda  olivicola  o  nell'impresa  olivicola situate nell'area di produzione e' consentito solo se il prodotto, e' stato  ottenuto  esclusivamente  con  olive  raccolte  negli  oliveti facenti parte dell'azienda.
 4.  Le  operazioni  di  confezionamento dell'olio extravergine di oliva  a  denominazione  di origine protetta di cui all'art. 1 devono avvenire nell'ambito della zona indicata al punto 1 dell'art. 3.
 5.  Ogni  menzione  geografica,  prevista all'art. 1 del presente disciplinare,  deve  essere riportata in etichetta con dimensione non superiore   a   quella  dei  caratteri  con  cui  viene  indicata  la denominazione di origine protetta «Monti Iblei».
 6.  Il  nome  della  denominazione  di  origine  protetta  di cui all'art.  1  deve  figurare  in  etichetta  con  caratteri  chiari ed indelebili  con  colorimetria  di  ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta  e  tale  da  poter  essere  nettamente  distinto  dal complesso   delle   indicazioni,   che   compaiono  su  di  essa.  La designazione  deve  altresi'  rispettare  le  norme  di etichettatura previste dalla vigente legislazione.
 7.  L'olio  extravergine  di  oliva di cui all'art. 1 deve essere immesso al consumo in recipienti di capacita' non superiore a litri 5 in vetro o in banda stagnata.
 8.  E'  obbligatorio  indicare  in  etichetta  il numero di lotto dell'olio  e  l'annata  di  produzione  delle  olive da cui l'olio e' ottenuto.
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