| IL PRESIDENTE Premesso:
 Che  la legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e  integrazioni ed il regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  21 dicembre  1999, n. 554 prevedono, a carico delle stazioni appaltanti, oltre agli obblighi di trasmissione dei  dati  informativi  di  cui  all'art. 4, comma 17, della legge n. 109/1994  e s.m.i., alcuni obblighi di comunicazione all'Autorita' di fatti  specifici inerenti fasi o eventi dei processi di realizzazione dei  lavori  pubblici  per  l'esercizio  di  specifiche  attribuzioni connesse alla stessa.
 Che,  tra i predetti obblighi a carico delle stazioni appaltanti, sussistono quelli previsti dalle seguenti disposizioni:
 art. 24, comma 2, della legge ed art. 8, comma 1, lett. h), del regolamento,   relativi   a   «Comunicazione  all'Osservatorio  degli affidamenti a trattativa privata»;
 art.  89,  comma 3,  del regolamento, relativo a «Comunicazione all'Osservatorio dell'esecuzione di offerte non congrue»;
 art.  129, comma 11, del regolamento, relativo a «Comunicazione dell'Autorita'  dei  casi  di  consegne  in ritardo o sospese e delle eventuali ipotesi di recesso dalle stesse causate»;
 art.  133,  comma 9, del regolamento, relativo a «Comunicazione dell'Autorita'  delle  sospensioni  dei lavori di durata superiore al quarto del tempo contrattuale»;
 Che,  con  precedente  comunicato  in  data  24 gennaio  2002, si disponeva  che  gli oneri di comunicazione dei suddetti dati relativi ad  appalti  di  importo  pari  o  superiore  ai 150.000 euro fossero assolti   compilando  ed  inviando  l'apposita  modulistica  cartacea allegata allo stesso;
 Che  l'utilizzazione di tale modulistica cartacea aveva carattere transitorio,   nelle   more   della   predisposizione   di  procedure informatiche per l'invio delle informazioni in modalita' on-line;
 Considerato:
 Che  l'autorita' ha predisposto un'apposita procedura informatica di  caricamento  dati  per  la  trasmissione  on-line all'Autorita' e all'osservatorio delle informazioni di cui in premessa;
 Che  l'invio  delle  comunicazioni  in via telematica sostituisce integralmente la precedente trasmissione della modulistica cartacea;
 Che  ciascuna comunicazione dovra' essere effettuata entro trenta giorni  decorrenti  dalla  data  in  cui si e' verificato il relativo evento;
 Che, in alcuni casi, e' richiesto l'invio anche di documentazione a supporto;
 Comunica che:
 1.  A  decorrere  dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale del presente comunicato, le stazioni  appaltanti  dovranno  trasmettere  all'Autorita',  entro il termine  indicato  nel terzo «considerato», le comunicazioni relative ai   fatti   specifici   di  cui  in  premessa,  utilizzando,  previa registrazione, esclusivamente la procedura informatica di caricamento dati,  messa  a  disposizione  sul  sito  dell'Autorita'  alla pagina www.avlp.it,  nella  sezione  «Utenti  Registrati», sotto la dicitura «Comunicazioni di fatti specifici».
 2.  La  suddetta procedura telematica e' corredata da un apposito manuale    operativo    recante   le   istruzioni   necessarie   alla registrazione,  alla compilazione delle maschere informatiche nonche' all'invio degli allegati, ove previsti.
 Roma, 8 giugno 2005
 Il presidente: Rossi Brigante
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