Gazzetta n. 141 del 20 giugno 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA DIFESA
DECRETO 28 febbraio 2005
Individuazione dei beni immobili in uso all'Amministrazione della difesa, non piu' utili ai fini istituzionali, da consegnare al Ministero dell'economia e delle finanze e per esso all'Agenzia del demanio.

IL DIRETTORE GENERALE DEI LAVORI E DEL DEMANIO
di concerto con
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DEL DEMANIO
Visto il comma 13-ter, art. 27, del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, cosi' come aggiunto dalla legge 30 dicembre 2004 n. 311 art. 1 comma 443 (legge finanziaria 2005) in forza del quale, in sede di prima applicazione, dei commi 13 e 13-bis art. 27, il Ministero della difesa, Direzione generale dei lavori e del demanio, di concerto con l'Agenzia del demanio, individua, entro il 28 febbraio 2005, i beni immobili comunque in uso all'amministrazione della difesa, non piu' utili ai fini istituzionali, da consegnare al Ministero dell'economia e delle finanze e per esso all'Agenzia del demanio;
Visto il comma 13-quinquies dell'art. 27 sopra richiamato, aggiunto dalla legge 30 dicembre 2004 n. 311, in forza del quale la Cassa depositi e prestiti concede, entro trenta giorni dalla data di individuazione degli immobili di cui al comma 13-ter, anticipazioni finanziarie pari al valore degli immobili individuati, stimato dall'Agenzia del demanio per un importo complessivo non inferiore a 954 milioni di euro e, comunque, non superiore a 1357 milioni di euro;
Considerato che ai sensi dei citati commi 13-ter e 13-quater i beni immobili individuati come non piu' utili ai fini istituzionali sono consegnati al Ministero dell'economia e delle finanze e, per esso, all'Agenzia del demanio entrando a far parte del patrimonio disponibile dello Stato per essere assoggettati alle procedure di valorizzazione e di dismissione di cui al decreto legge 25 settembre 2001 n. 351 convertito, con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410;
Considerato l'elenco degli immobili militari predisposto dallo Stato maggiore della difesa per le finalita' da conseguirsi con il presente decreto;
Considerato che, al fine di pervenire all'individuazione degli immobili ai sensi dei menzionati commi 13-ter, 13-quater e 13-quinquies, la direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa e la Direzione generale dell'Agenzia del demanio hanno proceduto alla selezione degli immobili riportati nell'annesso allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto
Considerato che il complesso degli immobili individuati costituisce la contropartita delle anticipazioni finanziarie di cui all'art. 1 comma 443, 13-quinquies della legge 30 dicembre 2004 n. 311 concesse dalla Cassa depositi e prestiti con versamento all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione al Ministero della difesa da effettuarsi nei trenta giorni successivi alla data del presente decreto per un importo complessivo non inferiore a 954 milioni fino alla concorrenza di Euro 1.357 milioni.
Ritenuto che l'elenco predisposto e' suscettibile di modificazioni, di sostituzioni o integrazioni concordate fra la Direzione generale dei lavori e del demanio e l'Agenzia del demanio.
Considerato che l'allegato A contiene anche immobili individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 agosto 1997 e con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 settembre 2000 per le finalita' di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 112;
Ritenuto che i predetti immobili, riportati nell'annesso allegato B, saranno oggetto di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di espunzione da emanarsi propedeuticamente alla formale consegna, degli stessi, al Ministero dell'economia e delle finanze, e per esso, all'Agenzia del demanio.
Decreta:
Art. 1.
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.
 
Art. 2.
Sono individuati nell'allegato A annesso al presente decreto gli immobili di proprieta' dello Stato in uso all'Amministrazione della difesa, per il perseguimento delle finalita' di cui all'art. 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2004 n. 311.
 
Art. 3.
Gli immobili sopra individuati saranno formalmente consegnati all'Agenzia del demanio all'atto dell'assegnazione al bilancio della Difesa delle somme sopraindicate con modalita' da concordarsi tra la Direzione generale dei lavori e del demanio e l'Agenzia del demanio, in relazione all'effettiva e completa liberazione degli immobili stessi da persone e cose.
 
Art. 4.
Gli immobili individuati ai sensi del precedente art. 2 entrano a far parte del patrimonio disponibile dello Stato per essere assoggettati alle procedure di valorizzazione e di dismissione di cui al decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351 convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410.
 
Art. 5.
Eventuali modificazioni, sostituzioni o integrazioni di immobili potranno essere concordate tra la Direzione generale dei lavori e del demanio e l'Agenzia del demanio.
 
Art. 6.
Eventuali accertate difformita' relative alla descrizione degli immobili di cui all'allegato A del presente decreto non incidono sulla titolarita' del diritto sugli immobili stessi.
Il presente decreto sara' sottoposto alla registrazione presso gli organi di controllo e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 febbraio 2005
Il direttore generale
dei lavori e del demanio del
Ministero della difesa
Colucci
Il direttore dell'Agenzia del demanio
Spitz Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 2005 Ministeri istituzionali, Interno, registro n. 6, foglio n. 27
 
Allegato A

----> Vedere allegato da pag. 5 a pag. 11 <----
 
Allegato B

----> Vedere allegato alle pagg. 12 - 13 <----
 
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