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| Gazzetta n. 141 del 20 giugno 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA DIFESA |  | DECRETO 28 febbraio 2005 |  | Individuazione  dei  beni  immobili  in uso all'Amministrazione della difesa,  non  piu'  utili  ai  fini  istituzionali,  da consegnare al Ministero  dell'economia  e  delle finanze e per esso all'Agenzia del demanio. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE DEI LAVORI E DEL DEMANIO di concerto con
 IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DEL DEMANIO
 Visto  il  comma  13-ter, art. 27, del decreto-legge 30 settembre 2003  n.  269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003  n. 326, cosi' come aggiunto dalla legge 30 dicembre 2004 n. 311 art. 1 comma 443 (legge finanziaria 2005) in forza del quale, in sede di  prima  applicazione,  dei commi 13 e 13-bis art. 27, il Ministero della  difesa,  Direzione  generale  dei  lavori  e  del  demanio, di concerto  con  l'Agenzia del demanio, individua, entro il 28 febbraio 2005,  i  beni  immobili  comunque  in  uso all'amministrazione della difesa,  non  piu'  utili  ai  fini  istituzionali,  da consegnare al Ministero  dell'economia  e  delle finanze e per esso all'Agenzia del demanio;
 Visto  il  comma  13-quinquies  dell'art.  27  sopra  richiamato, aggiunto  dalla  legge 30 dicembre 2004 n. 311, in forza del quale la Cassa  depositi e prestiti concede, entro trenta giorni dalla data di individuazione  degli  immobili di cui al comma 13-ter, anticipazioni finanziarie  pari  al  valore  degli  immobili  individuati,  stimato dall'Agenzia  del  demanio per un importo complessivo non inferiore a 954  milioni  di  euro  e,  comunque, non superiore a 1357 milioni di euro;
 Considerato  che  ai  sensi dei citati commi 13-ter e 13-quater i beni  immobili  individuati come non piu' utili ai fini istituzionali sono  consegnati  al  Ministero  dell'economia e delle finanze e, per esso,  all'Agenzia  del  demanio  entrando a far parte del patrimonio disponibile  dello  Stato  per  essere assoggettati alle procedure di valorizzazione  e di dismissione di cui al decreto legge 25 settembre 2001  n.  351  convertito,  con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410;
 Considerato  l'elenco  degli  immobili militari predisposto dallo Stato  maggiore  della  difesa per le finalita' da conseguirsi con il presente decreto;
 Considerato  che,  al  fine di pervenire all'individuazione degli immobili   ai   sensi   dei  menzionati  commi  13-ter,  13-quater  e 13-quinquies,  la  direzione  generale  dei  lavori e del demanio del Ministero  della  difesa  e  la  Direzione  generale dell'Agenzia del demanio  hanno  proceduto  alla  selezione  degli  immobili riportati nell'annesso   allegato  A,  che  costituisce  parte  integrante  del presente decreto
 Considerato   che   il   complesso   degli  immobili  individuati costituisce  la  contropartita delle anticipazioni finanziarie di cui all'art.  1  comma  443, 13-quinquies della legge 30 dicembre 2004 n. 311   concesse   dalla  Cassa  depositi  e  prestiti  con  versamento all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  la  riassegnazione  al Ministero  della  difesa  da effettuarsi nei trenta giorni successivi alla  data  del  presente  decreto  per  un  importo  complessivo non inferiore a 954 milioni fino alla concorrenza di Euro 1.357 milioni.
 Ritenuto    che   l'elenco   predisposto   e'   suscettibile   di modificazioni,  di  sostituzioni  o  integrazioni  concordate  fra la Direzione generale dei lavori e del demanio e l'Agenzia del demanio.
 Considerato  che l'allegato A contiene anche immobili individuati con  il  decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri 11 agosto 1997  e  con  il  decreto  del  Presidente del Consiglio dei ministri 12 settembre  2000  per  le  finalita'  di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 112;
 Ritenuto che i predetti immobili, riportati nell'annesso allegato B,  saranno  oggetto di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di espunzione da emanarsi propedeuticamente alla formale consegna, degli stessi, al Ministero dell'economia e delle finanze, e per esso, all'Agenzia del demanio.
 Decreta:
 Art. 1.
 Le  premesse  costituiscono  parte  integrante  e sostanziale del presente decreto.
 |  |  |  | Art. 2. Sono  individuati nell'allegato A annesso al presente decreto gli immobili  di  proprieta' dello Stato in uso all'Amministrazione della difesa, per il perseguimento delle finalita' di cui all'art. 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2004 n. 311.
 |  |  |  | Art. 3. Gli  immobili  sopra  individuati  saranno formalmente consegnati all'Agenzia  del demanio all'atto dell'assegnazione al bilancio della Difesa  delle somme sopraindicate con modalita' da concordarsi tra la Direzione  generale dei lavori e del demanio e l'Agenzia del demanio, in  relazione  all'effettiva  e  completa  liberazione degli immobili stessi da persone e cose.
 |  |  |  | Art. 4. Gli immobili individuati ai sensi del precedente art. 2 entrano a far   parte   del  patrimonio  disponibile  dello  Stato  per  essere assoggettati alle procedure di valorizzazione e di dismissione di cui al   decreto-legge   25 settembre   2001   n.   351   convertito  con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410.
 |  |  |  | Art. 5. Eventuali  modificazioni, sostituzioni o integrazioni di immobili potranno essere concordate tra la Direzione generale dei lavori e del demanio e l'Agenzia del demanio.
 |  |  |  | Art. 6. Eventuali  accertate  difformita' relative alla descrizione degli immobili  di  cui  all'allegato  A  del presente decreto non incidono sulla titolarita' del diritto sugli immobili stessi.
 Il  presente  decreto  sara' sottoposto alla registrazione presso gli  organi  di controllo e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 28 febbraio 2005
 Il direttore generale
 dei lavori e del demanio del
 Ministero della difesa
 Colucci
 Il direttore dell'Agenzia del demanio
 Spitz Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 2005 Ministeri istituzionali, Interno, registro n. 6, foglio n. 27
 |  |  |  | Allegato A 
 ---->  Vedere allegato da pag. 5 a pag. 11   <----
 |  |  |  | Allegato B 
 ---->  Vedere allegato alle pagg. 12 - 13  <----
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