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| Gazzetta n. 140 del 18 giugno 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 9 giugno 2005 |  | Modalita'  di  attuazione  degli interventi economici ed agevolazioni previdenziali a favore delle imprese agricole danneggiate dalla crisi di mercato nel 2004. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
 Visto  il  decreto-legge  28 febbraio 2005, n. 22, convertito dalla legge  29 aprile  2005, n. 71, recante interventi urgenti nel settore agroalimentare;
 Visto,  in  particolare,  l'art.  1,  commi  1-bis  e  1-ter, della medesima  legge  che  prevede  interventi  economici  e  agevolazioni previdenziali  a  favore  delle  imprese  agricole che nel 2004 hanno subito  una  riduzione del reddito medio del 30 per cento rispetto al reddito medio del triennio precedente;
 Viste  le  delibere  di  giunta  delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria  Molise,  Puglia  e  Sicilia, che dichiarano, nei rispettivi territori,  la  grave crisi di mercato determinatasi nell'anno 2004 a carico di determinate produzioni agricole;
 Ritenuto  di  dare attuazione all'ordine del giorno (A.C. n. 5671 - sezione),  accolto  dal  Governo, con il quale la Camera dei deputati impegna  il Governo ad intervenire prioritariamente nelle regioni che hanno gia' deliberato la crisi di mercato nel corso del 2004;
 Decreta
 Art. 1.
 1.   Per   l'attuazione  dell'art.  1,  commi  1-bis  e  1-ter  del decreto-legge  28  febbraio  2005,  n.  22,  convertito  dalla  legge 29 aprile  2005,  n. 71, le aree sono quelle individuate con delibere di giunta, adottate entro il 31 dicembre 2004, dalle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise, Puglia e Sicilia.
 2. Le regioni determinano le modalita' di istruttoria e di verifica dei   requisiti  previsti  dall'art.  1,  commi  1-bis  e  1-ter  del decreto-legge   28 febbraio  2005,  n.  22,  convertito  dalla  legge 29 aprile 2005, n. 71.
 3.  Le  domande  di  intervento,  da  parte  delle imprese agricole interessate,  devono  essere  presentate agli uffici territorialmente competenti  indicati  dalle  rispettive  regioni, entro il termine di quarantacinque  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 |  |  |  | Art. 2. 1. Alla istruttoria delle richieste di intervento e alla erogazione degli aiuti provvedono le regioni, nel limite delle somme assegnate a ciascuna  di  esse,  con  la ripartizione, d'intesa con la Conferenza permanente  Stato-regioni  e  province autonome, delle disponibilita' finanziarie   del   «Fondo   di   solidarieta'  nazionale  interventi indennizzatori»  di cui all'art. 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
 |  |  |  | Art. 3. 1.  Sulla base di motivata e documentata richiesta deliberata dalle regioni, con successivo decreto, in presenza dei requisiti di legge e nei   limiti   delle   disponibilita'   finanziarie,  del  «Fondo  di solidarieta'  nazionale,  interventi indennizzatori», di cui all'art. 3,   potranno   essere  individuate  ulteriori  aree  del  territorio nazionale  ed  adottate le medesime procedure per la erogazione degli aiuti.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 9 giugno 2005
 Il Ministro: Alemanno
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