Gazzetta n. 140 del 18 giugno 2005 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |
DELIBERAZIONE 26 maggio 2005 |
Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 30 dicembre 2003, n. 168/03. (Deliberazione n. 97/05). |
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L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 26 maggio 2005. Visti: la legge 14 novembre 1995, n. 481; il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 30 dicembre 2003, n. 168/03, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: deliberazione n. 168/03); l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 05/04, come successivamente modificato ed integrato; la deliberazione dell'Autorita' 24 dicembre 2004, n. 237/04 (di seguito: deliberazione n. 237/04). Considerato che: l'Autorita' ha diffuso il documento per la consultazione 30 novembre 2004 recante previsioni integrative del documento per la consultazione 19 novembre 2004 (di seguito: documento per la consultazione 30 novembre 2004) con riferimento alla disciplina dei corrispettivi di sbilanciamento per: a) le unita' di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili; b) le unita' di produzione che forniscono il servizio di regolazione primaria della frequenza; c) gli sbilanciamenti durante i periodi di reingresso in servizio in seguito a fermate degli impianti di produzione per interventi di manutenzione; d) le unita' di produzione nella disponibilita' dei soggetti autoproduttori o di cogenerazione destinate al servizio di teleriscaldamento per usi civili; in sede di adozione della deliberazione n. 237/04, l'Autorita' ha ritenuto opportuno: a) non dare attuazione agli orientamenti indicati nel documento per la consultazione 30 novembre 2004 relativamente alla disciplina degli sbilanciamenti delle unita' di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili in quanto gli esiti della consultazione hanno evidenziato opinioni diverse dei soggetti interessati relativamente ai predetti orientamenti; b) posporre l'adozione dei provvedimenti relativi agli altri profili indicati nel documento per la consultazione 30 novembre 2004 ravvisando l'esigenza di condurre ulteriori attivita' istruttorie; le ulteriori attivita' istruttorie di cui al precedente alinea, lettera b), condotte dall'Autorita' nei primi mesi dell'anno 2005, hanno consentito l'acquisizione di elementi utili all'attuazione degli orientamenti indicati dall'Autorita' nel documento per la consultazione 30 novembre 2004 per quanto riguarda la disciplina degli sbilanciamenti durante i periodi di reingresso in servizio in seguito a fermate degli impianti di produzione per interventi di manutenzione. Ritenuto che sia opportuno: dare attuazione agli orientamenti di cui al documento per la consultazione 30 novembre 2004 per quanto riguarda la disciplina degli sbilanciamenti durante i periodi di reingresso in servizio in seguito a fermate degli impianti di produzione per interventi di manutenzione sulla base degli elementi emersi dalle attivita' istruttorie condotte dall'Autorita' in seguito all'adozione della deliberazione n. 237/04; proseguire nella conduzione delle predette ulteriori attivita' istruttorie per quanto riguarda la regolazione economica degli sbilanciamenti per le unita' di produzione che forniscono il servizio di regolazione primaria della frequenza e per le unita' di produzione nella disponibilita' dei soggetti autoproduttori o di cogenerazione destinate al servizio di teleriscaldamento per usi civili; Delibera: 1. di modificare ed integrare la deliberazione n. 168/03 nei termini di seguito indicati: a) all'art. 1, comma 1.1, dopo l'alinea «mercato per il servizio di dispacciamento e' la sede di negoziazione delle risorse per il servizio di dispacciamento di cui all'art. 22», e' inserito il seguente alinea: «periodo di rientro in servizio e' il periodo, pari a tre giorni, di ripresa del funzionamento di un'unita' di produzione in seguito ad un periodo di indisponibilita' pari almeno a ventuno giorni;»; b) all'art. 32, dopo il comma 32.4 e' inserito il seguente comma: «32.5 Durante il periodo di rientro in servizio, per i punti di dispacciamento per unita' di produzione rilevanti interessate dal rientro in servizio, il prezzo di sbilanciamento e' pari al prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita dell'energia elettrica accettate nel mercato del giorno prima nella zona in cui e' localizzato il punto di dispacciamento. Nel periodo di rientro in servizio le unita' di produzione abilitate sono interdette dalla partecipazione al mercato per il servizio di dispacciamento.». 2. di pubblicare nel sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), il testo dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 30 dicembre 2003, n. 168/03, nella versione risultante dalle modifiche ed integrazioni di cui al precedente punto 1. 3. di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita' affinche' entri in vigore il 1° giugno 2005. Milano, 26 maggio 2005 Il presidente: Ortis |
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