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| Gazzetta n. 140 del 18 giugno 2005 (vai al sommario) |  | AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |  | DELIBERAZIONE 26 maggio 2005 |  | Modificazioni  ed  integrazioni alle disposizioni della deliberazione dell'Autorita'  per l'energia elettrica e il gas 30 dicembre 2003, n. 168/03. (Deliberazione n. 97/05). |  | 
 |  |  |  | L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
 Nella riunione del 26 maggio 2005.
 Visti:
 la legge 14 novembre 1995, n. 481;
 il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
 l'allegato  A  alla  deliberazione  dell'Autorita'  per l'energia elettrica  e  il  gas  (di  seguito: l'Autorita) 30 dicembre 2003, n. 168/03,  come  successivamente  modificato  ed integrato (di seguito: deliberazione n. 168/03);
 l'allegato  A  alla deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 05/04, come successivamente modificato ed integrato;
 la  deliberazione  dell'Autorita' 24 dicembre 2004, n. 237/04 (di seguito: deliberazione n. 237/04).
 Considerato che:
 l'Autorita'   ha   diffuso  il  documento  per  la  consultazione 30 novembre  2004 recante previsioni integrative del documento per la consultazione   19 novembre   2004  (di  seguito:  documento  per  la consultazione  30 novembre  2004) con riferimento alla disciplina dei corrispettivi di sbilanciamento per:
 a) le  unita' di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili;
 b) le  unita'  di  produzione  che  forniscono  il  servizio di regolazione primaria della frequenza;
 c) gli  sbilanciamenti  durante  i  periodi  di  reingresso  in servizio  in  seguito  a  fermate  degli  impianti  di produzione per interventi di manutenzione;
 d) le  unita'  di  produzione nella disponibilita' dei soggetti autoproduttori   o   di   cogenerazione   destinate  al  servizio  di teleriscaldamento per usi civili;
 in sede di adozione della deliberazione n. 237/04, l'Autorita' ha ritenuto opportuno:
 a) non dare attuazione agli orientamenti indicati nel documento per  la  consultazione 30 novembre 2004 relativamente alla disciplina degli  sbilanciamenti  delle unita' di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili in quanto gli esiti della consultazione hanno   evidenziato   opinioni   diverse   dei  soggetti  interessati relativamente ai predetti orientamenti;
 b) posporre  l'adozione  dei  provvedimenti relativi agli altri profili  indicati nel documento per la consultazione 30 novembre 2004 ravvisando l'esigenza di condurre ulteriori attivita' istruttorie;
 le  ulteriori  attivita' istruttorie di cui al precedente alinea, lettera  b),  condotte  dall'Autorita' nei primi mesi dell'anno 2005, hanno  consentito  l'acquisizione  di  elementi  utili all'attuazione degli  orientamenti  indicati  dall'Autorita'  nel  documento  per la consultazione  30 novembre  2004  per  quanto  riguarda la disciplina degli  sbilanciamenti  durante i periodi di reingresso in servizio in seguito  a  fermate  degli  impianti  di produzione per interventi di manutenzione.
 Ritenuto che sia opportuno:
 dare  attuazione  agli  orientamenti  di  cui al documento per la consultazione  30 novembre  2004  per  quanto  riguarda la disciplina degli  sbilanciamenti  durante i periodi di reingresso in servizio in seguito  a  fermate  degli  impianti  di produzione per interventi di manutenzione   sulla  base  degli  elementi  emersi  dalle  attivita' istruttorie  condotte  dall'Autorita'  in  seguito all'adozione della deliberazione n. 237/04;
 proseguire  nella  conduzione  delle predette ulteriori attivita' istruttorie  per  quanto  riguarda  la  regolazione  economica  degli sbilanciamenti per le unita' di produzione che forniscono il servizio di regolazione primaria della frequenza e per le unita' di produzione nella  disponibilita'  dei soggetti autoproduttori o di cogenerazione destinate al servizio di teleriscaldamento per usi civili;
 Delibera:
 1.  di  modificare  ed  integrare  la  deliberazione  n. 168/03 nei termini di seguito indicati:
 a) all'art.  1, comma 1.1, dopo l'alinea «mercato per il servizio di  dispacciamento  e'  la  sede di negoziazione delle risorse per il servizio  di  dispacciamento  di  cui  all'art.  22»,  e' inserito il seguente alinea:
 «periodo di rientro in servizio e' il periodo, pari a tre giorni, di ripresa del funzionamento di un'unita' di produzione in seguito ad un periodo di indisponibilita' pari almeno a ventuno giorni;»;
 b) all'art. 32, dopo il comma 32.4 e' inserito il seguente comma:
 «32.5  Durante  il  periodo  di rientro in servizio, per i punti di dispacciamento  per  unita'  di  produzione rilevanti interessate dal rientro in servizio, il prezzo di sbilanciamento e' pari al prezzo di valorizzazione   delle  offerte  di  vendita  dell'energia  elettrica accettate  nel  mercato  del  giorno  prima  nella  zona  in  cui  e' localizzato  il  punto  di  dispacciamento. Nel periodo di rientro in servizio  le  unita'  di  produzione  abilitate sono interdette dalla partecipazione al mercato per il servizio di dispacciamento.».
 2.    di    pubblicare    nel    sito    internet    dell'Autorita' (www.autorita.energia.it),    il    testo    dell'Allegato   A   alla deliberazione  dell'Autorita'  30 dicembre  2003,  n.  168/03,  nella versione  risultante  dalle  modifiche  ed  integrazioni  di  cui  al precedente punto 1.
 3. di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della   Repubblica   italiana  e  nel  sito  internet  dell'Autorita' affinche' entri in vigore il 1° giugno 2005.
 Milano, 26 maggio 2005
 Il presidente: Ortis
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