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| Gazzetta n. 140 del 18 giugno 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 26 aprile 2005 |  | Modifiche  all'articolo  14  del decreto 29 ottobre 1957 e successive modificazioni,   recante:   «Regolamento   istitutivo   del  concorso pronostici "Enalotto"». |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma
 dei monopoli di Stato
 Visto  il  decreto  legislativo  14 aprile  1948,  n.  496, recante disciplina delle attivita' di gioco;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581,  modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962,  n.  806,  recante  norme  regolamentari  per  l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496;
 Visto  il regolamento del concorso pronostici abbinato al gioco del Lotto,   denominato  Enalotto,  approvato  con  decreto  ministeriale 29 ottobre 1957 e successive modificazioni ed, in particolare, l'art. 14  che  disciplina,  tra  l'altro,  il  meccanismo  di  accumulo dei montepremi non assegnati per mancanza di vincitori (c.d. Jackpot);
 Vista  la legge 18 ottobre 2001, n. 383, che all'art. 12 stabilisce che  le modalita' tecniche dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi sono stabilite con decreto dirigenziale;
 Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n.  33,  concernente  l'affidamento  delle attribuzioni in materia di giochi  e  scommesse  all'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli di Stato;
 Ritenuta  l'opportunita'  di rivedere il regolamento del concorso a premi  Enalotto,  in  modo  che  il  sistema  di cumulo dei premi non assegnati  in  ciascun  concorso  si  applichi  in  favore delle sole vincite  di  prima  categoria  dei  concorsi  successivi,  al fine di rendere  piu'  frequente  la  formazione  di  premi  di  piu' elevato importo;
 Ritenuto   quindi  necessario  modificare  l'art.  14  del  decreto ministeriale 29 ottobre 1957 e successive modifiche;
 Decreta
 Art. 1.
 1.  L'art.  14  del  regolamento  del concorso pronostici Enalotto, emanato   con  decreto  ministeriale  29 ottobre  1957  e  successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
 «Art. 14 - Le giocate vincenti sono di norma di cinque categorie. Alla prima categoria appartengono quelle in cui i pronostici relativi ai  primi  numeri  estratti  nelle sei ruote indicate nel primo comma dell'art.  3  sono esatti; alla seconda categoria appartengono quelle in  cui  sono esatti cinque pronostici piu' il "numero complementare" (primo  estratto  nella  ruota di Venezia), alla terza, alla quarta e alla  quinta  categoria  le  giocate  rispettivamente  con  5,  4 e 3 pronostici esatti.
 Quando le categorie dei vincenti sono 5, a ciascuna categoria viene attribuito  il  20  per  cento  dell'importo complessivo destinato ai vincitori  a  norma  dell'art.8.  L'importo  destinato  alle  giocate vincenti  di  ogni singola categoria va ripartito in parti uguali fra le giocate vincenti della rispettiva categoria.
 In  mancanza di vincite di prima categoria con punti 6, il relativo montepremi  andra' ad accumularsi con quello della medesima categoria del   concorso   successivo.   Qualora   in   tale  concorso  non  si verificassero giocate vincenti con punti 6, il rispettivo importo del montepremi andra' ad incrementare il relativo montepremi del concorso successivo  per  la  stessa  categoria,  e cosi' fino al concorso nel quale saranno realizzate vincite con punti 6.
 In  mancanza  di  vincite  di seconda categoria con punti 5 piu' il numero  complementare,  il  relativo montepremi andra' ad accumularsi con  quello delle vincite di prima categoria con punti 6 del concorso successivo.  Qualora  in  tale  concorso non si verificassero giocate vincenti  con  punti  5  piu'  il numero complementare, il rispettivo importo  del  montepremi  andra'  ad  incrementare  il montepremi del concorso  successivo per le vincite di prima categoria con punti 6, e cosi' fino al concorso nel quale saranno realizzate vincite con punti 5 piu' il numero complementare.
 In mancanza di vincite di terza categoria con punti 5 e/o di quarta categoria  con  punti  4  e/o  di  quinta  categoria  con  punti  3 i rispettivi  montepremi  non  vengono ripartiti fra le eventuali altre categorie in cui vi siano vincenti.
 Quando  la  categoria delle giocate vincenti e' unica, la massa dei premi,  detratte  le  eventuali  quote da accantonare per mancanza di vincite  di prima e/o di seconda categoria, e' divisa in parti uguali fra le giocate vincenti dell'unica categoria.
 Qualora  in  un  concorso  non  venisse  realizzato alcun punteggio vincente, l'intero montepremi andra' ad accumularsi con il montepremi del   concorso  successivo  e  se  anche  in  tale  concorso  non  si realizzassero   punteggi  vincenti,  i  due  montepremi  andranno  ad incrementare  il  montepremi del concorso successivo fino al concorso nel quale saranno realizzate vincite.
 In  nessun  caso  la  quota  unitaria  di una determinata categoria potra' essere minore della quota unitaria di una categoria inferiore. In  tale  caso  la  categoria  inferiore verra' fusa con la categoria superiore  nei confronti della quale si sia determinato il divario di quota. Se la quota unitaria risultante dalla fusione di due categorie dovesse  essere  piu'  alta  della  quota  unitaria  della  categoria superiore,  si  procedera'  alla  fusione  delle tre categorie. Se la quota  unitaria  risultante  dalla  fusione  di tre categorie dovesse essere  piu'  alta della quota unitaria della categoria superiore, si procedera' alla fusione delle quattro categorie. Se la quota unitaria risultante  dalla  fusione  delle  quattro  categorie  dovesse essere superiore  alla quota unitaria della massima categoria, si procedera' alla fusione delle cinque categorie in una unica.».
 |  |  |  | Art. 2. L'art.  14,  comma  4,  come modificato dall'art. 1, si applica dal primo  concorso  successivo  alla  data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel quale risulti  pari  a  zero il montepremi generato dal cumulo dei premi di seconda categoria non assegnati per mancanza di giocate vincenti.
 Roma, 26 aprile 2005
 Il direttore generale: Tino Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 2005 Ufficio di controllo Ministeri  economico-finanziari,  registro  n.  2 Economia e finanze, foglio n. 159
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