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| Gazzetta n. 140 del 18 giugno 2005 (vai al sommario) |  | AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |  | DETERMINAZIONE 13 giugno 2005 |  | Regime  di  rimborsabilita'  e  prezzo  di  vendita della specialita' medicinale    «Emend»   (aprepitant),   autorizzata   con   procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/C n. 38/2005). |  | 
 |  |  |  | Regime  di  rimborsabilita'  e  prezzo  di  vendita della specialita' medicinale    «Emend»    (aprepitant)   autorizzata   con   procedura centralizzata  europea dalla Commissione europea con la decisione del 12 dicembre  2003 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri: EU/1/03/262/001 80 mg 1 capsula rigida in blister uso orale;
 EU/1/03/262/002 80 mg 2 capsule rigide in blister uso orale;
 EU/1/03/262/003  80  mg 5\times 1 capsula rigida in blister uso orale;
 EU/1/03/262/004 125 mg 1 capsula rigida in blister uso orale;
 EU/1/03/262/005  125 mg 5\times 1 capsula rigida in blister uso orale;
 EU/1/03/262/006  125  mg  +  80  mg 1 capsula rigida (125 mg) + 2 capsule rigide (80 mg) in blister uso orale.
 Titolare A.I.C.: Merck Sharp & Dohme Ltd.
 IL DIRETTORE GENERALE
 Visti  gli  art.  8  e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
 Visto  l'art.  48  del  decreto-legge  30 settembre  2003,  n. 269, convertito  nella  legge  4  novembre  2003,  n.  326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  di concerto con i Ministri  della  funzione  pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre  2004,  n.  245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionameiit dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;
 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;
 Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del  dott.  Nello Martini in qualita' direttore generale dell'Agenzia italiana  del  farmaco,  registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del  registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;
 Visto il decreto legislativo n. 178/1991;
 Vista  la  legge  24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi  di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;
 Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
 Vista  la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela  sanitaria  delle  attivita'  sportive e della lotta contro il doping»;
 Visto  l'art.  7,  comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347,  convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto  l'art.  48,  comma  33,  legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone  la  negoziazione  del  prezzo  per i prodotti rimborsati dal Servizio    sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari   di autorizzazioni;
 Visto  il  decreto  legjativo  30 dicembre 1992, n. 539 «Attuazione della  direttiva  CEE  92/26  riguardante  la classificazione ai fini della   fornitura   dei  medicinali  per  uso  umano»,  e  successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto  il  decreto  legislativo  8  aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;
 Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;
 Visto il regolamento n. 726/2004/CE;
 Vista  la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle  note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004, e successive modificazioni;
 Vista   la   domanda   con   la   quale  la  ditta  ha  chiesto  la classificazione, ai fini della rimborsabilita';
 Visto  il  parere della Commissione consultiva tecnico- scientifica nella seduta del 12-13 aprile 2005;
 Vista la deliberazione n. 9 in data 20 aprile 2005 del consiglio di aministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;
 Considerato  che  per  la  corretta gestione delle varie fasi della distribuzione,   alla  specialita'  medicinale  «Emend»  debba  venir attribuito un numero di identificazione nazionale;
 Determina:
 Art. 1.
 Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.
 Alla  specialita'  medicinale «Emend» (aprepitant) nelle confezioni indicate  vengono  attribuiti  i  seguenti  numeri di identificazione nazionale.
 Confezioni:
 80 mg 1 capsula rigida in blister uso orale;
 A.I.C. n. 036167017/E (in base 10); 12HRC9 (in base 32);
 80 mg 2 capsule rigide in blister uso orale;
 A.I.C. n. 036167029/E (in base 10); 12HRCP (in base 32);
 80 mg 5\times 1 capsula rigida in blister uso orale;
 A.I.C. n. 036167031/E (in base 10); 12HRCR (in base 32);
 125 mg 1 capsula rigida in blister uso orale;
 A.I.C. n. 036167043/E (in base 10); 12HRD3 (in base 32);
 125 mg 5\times 1 capsula rigida in blister uso orale;
 A.I.C. n. 036167056/E (in base 10); 12HRDJ (in base 32);
 125  mg  + 80 mg 1 capsula rigida (125 mg) + 2 capsule rigide (80 mg) in blister uso orale;
 A.I.C. n. 036167068/E (in base 10); 12HRDW (in base 32).
 Indicazioni  terapeutiche:  prevenzione  della  nausea e del vomito precoci  e  tardivi associati alla chemioterapia altamente emetica in ambito   oncologico   a  base  di  cisplatino  (CINV)  «Emend»  viene somministrato nel contesto di una terapia di associazione.
 |  |  |  | Art. 2. Classificazione ai fini della rimborsabilita'
 La specialita' medicinale «Emend» (aprepitant) e' classificata come segue:
 Confezione:
 25  mg  +  80 mg 1 capsula rigida (125 mg) + 2 capsule rigide (80 mg) in blister uso orale;
 A.I.C. n. 036167068/E (in base 10); 12HRDW (in base 32).
 Classe di rimborsabilita': «H».
 Prezzo ex factory (IVA esclusa) 59,60 euro.
 Prezzo al pubblico (IVA inclusa) 98,36 euro.
 Tetto  di  spesa  (ex factory) di 0,97 milioni di euro per il primo anno e 1,5 milioni di euro alla fine del secondo anno.
 In  caso di superamento del tetto di spesa negoziato si applica uno sconto  automatico  sull'ex  factory  per  recuperare l'eccedenza nei dodici mesi successivi.
 Utilizzo  esclusivo  nei pazienti trattati con cisplatino alla dose uguale o maggiore di 70 mg per metro quadro.
 Ai  fini  del  monitoraggio  della  spesa, l'azienda dovra' inviare all'AIFA   Uff.  XI,  con  periodicita'  trimestrale,  il  numero  di confezioni  cedute  e  relativo  importo, distinti per singoli centri acquirenti     compilando    il    modulo    riportato    nel    sito www.agenziafarmaco.it
 |  |  |  | Art. 3. Classificazione ai fini della fornitura
 OSP2:   medicinale   soggetto  a  prescrizione  medica  limitativa, utilizzabile  esclusivamente  in  ambiente  ospedaliero  o  in ambito extraospedaliero,  secondo  le  disposizioni  delle  regioni  e delle province autonome.
 |  |  |  | Art. 4. Monitoraggio
 Ai  fini  dell'impiego  del  medicinale, per ciascun paziente e per ciascun  ciclo  di terapia, l'unita' operativa ospedaliera compila la scheda  di  rilevazione  dati  di  cui  all'allegato  1, che fa parte integrante  della  presente  determinazione,  la invia al servizio di farmacia   interna   che  la  trasmette  trimestralmente  all'Agenzia italiana del farmaco tramite il sito www.agenziafarmaco.it
 |  |  |  | Art. 5. Farmacovigilanza
 Il   presente   medicinale  e'  inserito  nell'elenco  dei  farmaci sottoposti  a  monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di   cui   al   decreto  del  21 novembre  2003  (Gazzetta  Ufficiale 1° dicembre  2003), e successivi aggiornamenti; al termine della fase di  monitoraggio  intensivo  vi sara' la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.
 |  |  |  | Art. 6. Disposizioni finali
 La  presente  determinazione  ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e   sara'   notificata  alla  societa'  titoIare  dell'autorizzazione all'immissione in commercio.
 Roma, 13 giugno 2005
 Il direttore generale: Martini
 |  |  |  | Allegato 1 ---->  Vedere Allegato a pag. 22 della G.U.  <----
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