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| Gazzetta n. 140 del 18 giugno 2005 (vai al sommario) |  | AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |  | DETERMINAZIONE 13 giugno 2005 |  | Regime  di  rimborsabilita'  e  prezzo  di  vendita della specialita' medicinale   «Faslodex»   (fulvestrant),  autorizzata  con  procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/C n. 37/2005). |  | 
 |  |  |  | Regime  di  rimborsabilita'  e  prezzo  di  vendita della specialita' medicinale   «Faslodex»   (fulvestrant)   autorizzata  con  procedura centralizzata  europea dalla Commissione europea con la decisione del 10 marzo 2004 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con il numero: EU/1/03/269/001 250 mg/5 ml soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 5 ml + 1 ago uso intramuscolare.
 Titolare A.I.C.: AstraZeneca UK Ltd.
 IL DIRETTORE GENERALE
 Visti  gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
 Visto  l'art.  48  del  decreto-legge  30 settembre 2003, n. 269, convertito  nella  legge  24 novembre  2003,  n.  326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  della salute di concerto con i Ministri  della  funzione  pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre  2004,  n.  245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;
 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  della salute 30 aprile 2004 di nomina  del  dott.  Nello  Martini  in qualita' di direttore generale dell'Agenzia  italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al  n.  1154  del  registro  visti  semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;
 Visto il decreto legislativo n. 178/1991;
 Vista  la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi  di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;
 Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
 Vista  la  legge  14 dicembre  2000,  n. 376, recante «Disciplina della  tutela sanitaria delle attivita' sportive e della lotta contro il doping»;
 Visto  l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347,  convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto  l'art.  48,  comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone  la  negoziazione  del  prezzo  per i prodotti rimborsati dal Servizio    sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari   di autorizzazioni;
 Visto   il   decreto   legislativo   30 dicembre  1992,  n.  539, «Attuazione  della direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai  fini  della fornitura dei medicinali per uso umano», e successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto  il  decreto  legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;
 Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;
 Visto il regolamento n. 726/2004/CE;
 Vista   la   determinazione   29 ottobre  2004  «Note  AIFA  2004 (Revisione  delle  note  CUF)»,  pubblicata nel supplemento ordinario alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  259  del 4 novembre 2004, e successive modificazioni;
 Vista   la   domanda   con  la  quale  la  ditta  ha  chiesto  la classificazione, ai fini della rimborsabilita';
 Visto  il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 12-13 aprile 2005;
 Vista  la deliberazione n. 9 in data 20 aprile 2005 del consiglio di  amministrazione  dell'AIFA  adottata  su  proposta  del direttore generale;
 Considerato  che  per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione,  alla  specialita'  medicinale  «Faslodex» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;
 Determina:
 Art. 1.
 Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.
 Alla   specialita'   medicinale   Faslodex   (fulvestrant)  nella confezione   indicata   viene   attribuito   il  seguente  numero  di identificazione nazionale.
 Confezione:
 250  mg/5 ml soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 5 ml + 1 ago uso intramuscolare;
 A.I.C. n. 036387013/E (in base 10), 12QG65 (in base 32).
 Indicazioni  terapeutiche:  trattamento di donne in postmenopausa affette da carcinoma della mammella localmente avanzato o metastatico con  recettori  per  gli  estrogeni  positivi in ricaduta di malattia durante  o  dopo  terapia antiestrogenica adiuvante o progressione di malattia durante terapia con un anti estrogeno.
 |  |  |  | Art. 2. Classificazione ai fini della rimborsabilita'
 La    specialita'    medicinale   «Faslodex»   (fulvestrant)   e' classificata come segue.
 Confezione:
 250  mg/5 ml soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 5 ml + 1 ago uso intramuscolare;
 A.I.C. n. 036387013/E (in base 10); 12QG65 (in base 32).
 Classe di rimborsabilita': «H».
 Prezzo ex factory (IVA esclusa) 400,00 euro.
 Prezzo al pubblico (IVA inclusa) 660,16 euro.
 Tetto di spesa (ex factory) 3,2 milioni di euro per il primo anno e 4,6 milioni di euro alla fine del secondo anno.
 In  caso  di  superamento del tetto di spesa negoziato si applica uno  sconto automatico sull'ex factory per recuperare l'eccedenza nei dodici mesi successivi.
 Ai  fini  del  monitoraggio della spesa, l'azienda dovra' inviare all'AIFA   Uff.  XI,  con  periodicita'  trimestrale,  il  numero  di confezioni  cedute  e  relativo  importo, distinti per singoli centri acquirenti     compilando    il    modulo    riportato    nel    sito www.agenziafarmaco.it
 |  |  |  | Art. 3. Classificazione ai fini della fornitura
 OSP2:  medicinale  soggetto  a  prescrizione  medica  limitativa, utilizzabile  esclusivamente  in  ambiente  ospedaliero  o  in ambito extraospedaliero,  secondo  le  disposizioni  delle  regioni  e delle province autonome.
 |  |  |  | Art. 4. Monitoraggio
 Ai  fini  dell'impiego del medicinale, per ciascun paziente e per ciascun  ciclo  di terapia, l'unita' operativa ospedaliera compila la scheda  di  rilevazione  dati  di  cui  all'allegato  1, che fa parte integrante  della  presente  determinazione,  la invia al servizio di farmacia   interna   che  la  trasmette  trimestralmente  all'Agenzia italiana del farmaco tramite il sito www.agenziafarmaco.it
 |  |  |  | Art. 5. Farmacovigilanza
 Il  presente  medicinale  e'  inserito  nell'elenco  dei  farmaci sottoposti  a  monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di   cui   al   decreto  del  21 novembre  2003  (Gazzetta  Ufficiale 1° dicembre  2003), e successivi aggiornamenti; al termine della fase di  monitoraggio  intensivo  vi sara' la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.
 |  |  |  | Art. 6. Disposizioni finali
 La  presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e   sara'   notificata  alla  societa'  titolare  dell'autorizzazione all'immissione in commercio.
 Roma, 13 giugno 2005
 Il direttore generale: Martini
 |  |  |  | Allegato 1 ---->  Vedere Allegato a pag. 19 della G.U.  <----
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