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| Gazzetta n. 139 del 17 giugno 2005 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 giugno 2005 |  | Interventi  conseguenti  alla  dichiarazione  di  «grande evento» nel territorio  della  provincia  di  Torino,  per  garantire il regolare svolgimento   dei   XX   Giochi  Olimpici  Invernali  «Torino  2006». (Ordinanza n. 3439). |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
 Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
 Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, concernente  la dichiarazione di «grande evento» nel territorio della provincia  di  Torino  per  garantire  il regolare svolgimento dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006;
 Vista  la  direttiva  del presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre  2004 recante indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attivita' contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario;
 Considerato   che  lo  svolgimento  della  predetta  manifestazione olimpica  comportera' un notevole incremento di presenze nella citta' di   Torino,   con  conseguenti  implicazioni  sul  sistema  generale dell'accoglienza,   anche  sotto  il  profilo  della  mobilita',  che richiedono  l'adozione  di  misure straordinarie ed urgenti di natura organizzativa e logistica;
 Acquisita l'intesa della regione Piemonte;
 Ritenuta   l'esigenza  di  attuare  tutti  i  necessari  interventi straordinari per il perseguimento delle suddette finalita';
 Dispone:
 Art. 1.
 1.  Il sindaco del comune di Torino, in relazione al territorio del predetto  Comune,  e' nominato Commissario delegato per assicurare il regolare  svolgimento  dei  XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006, nonche'   per   garantire   condizioni   di   adeguata  mobilita'  ai partecipanti alle connesse celebrazioni e manifestazioni provvedendo, altresi', a porre in essere le seguenti iniziative:
 istituzione  di  corsie  e vie riservate alla mobilita' olimpica, ove  occorrenti,  anche mediante la predisposizione e l'installazione di  apposita  segnaletica stradale, adottando ogni conseguente misura per contenere eventuali disagi della popolazione;
 individuazione,  occupazione  temporanea ed allestimento di aree, pubbliche   o   private,   per   assicurare,   in  via  temporanea  e limitatamente  al  periodo  di  svolgimento dell'evento, la sosta dei veicoli   o   l'allocazione   di   attrezzature   mobili  temporanee, corrispondendo gli eventuali indennizzi;
 utilizzo di nuove tecnologie, omologate, ove non ancora avvenuto, dalla  competente autorita' ministeriale in termini di somma urgenza, per  il  controllo  della  sosta  e  della  mobilita',  limitatamente all'identificazione  dei  veicoli  per  l'irrogazione  delle sanzioni amministrative,   nel   rispetto   delle  norme  di  cui  al  decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
 conferimento  al personale, cui sono state attribuite le funzioni di  cui  all'art. 17, commi 132 e 133, della legge 15 maggio 1997, n. 127,  dei  poteri  per  l'utilizzo  del  segnale  distintivo previsto dall'art. 12, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e   dall'art.   24   del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 16 dicembre  1992,  n. 495, per la regolamentazione del traffico, per l'accertamento  delle  violazioni  alle  norme  sulla  sosta  e sulla fermata  di  cui  agli  articoli 6,  7,  157  e  158,  nonche' per la rimozione  dei  veicoli  in sosta irregolare di cui all'art. 159, del decreto  legislativo  30 aprile  1992, n. 285, provvedendo anche alla redazione   e   sottoscrizione   del   verbale  di  accertamento  con l'efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del codice civile;
 rimozione dei veicoli di cui all'art. 159 del decreto legislativo 30 aprile  1992,  n.  285, secondo le procedure dettate dall'art. 103 dello  stesso  decreto  legislativo  e  dal  decreto ministeriale del 22 ottobre 1999, n. 460, in deroga ai termini ivi previsti che, a tal fine, sono ridotti della meta';
 tinteggiatura  e  restauro  delle  facciate  degli  edifici e dei portici,  compresa  la  relativa  pavimentazione, anche di proprieta' privata,  in  esecuzione  della  delibera  del  Consiglio comunale n. 77/2005 03131/115 del 16 maggio 2005;
 riqualificazione  ed  allestimento  delle  aree  adibite  a verde pubblico,   delle   strade   e   delle   piazze   interessate   dalle manifestazioni  di  cui  al  presente  articolo,  limitatamente  alle attivita' di pronto intervento.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  In  relazione  alla necessita' di assicurare adeguate misure di mobilita'   nell'imminenza   dell'evento   il   Commissario  delegato definisce,  fatto  salvo il limite minimo dei 200 giorni previsto per lo  svolgimento  delle  attivita'  scolastiche, i periodi di chiusura degli   istituti   scolastici  d'intesa  con  l'Autorita'  scolastica competente.
 |  |  |  | Art. 3. 1.  Per  lo  svolgimento  delle  attivita'  previste dalla presente ordinanza   il   Commissario   delegato  si  avvale  della  struttura organizzativa e del personale del comune di Torino.
 2.  Il  Commissario  delegato per assicurare il perseguimento degli obiettivi  di  cui alla presente ordinanza, in deroga ai contratti di categoria,  sentite  le  organizzazioni  sindacali, puo', nell'ambito delle risorse di bilancio e con appositi stanziamenti, autorizzare:
 prestazioni di lavoro straordinario, eccedenti i limiti vigenti, nel  limite  massimo  di  70  ore  mensili effettivamente prestate, a favore   del  personale  utilizzato  nella  struttura  commissariale, nonche'  15  turni  di  reperibilita'  mensile  per  ogni  unita' del predetto personale;
 assunzioni  con  contratto  a  tempo determinato non prorogabile, sino e non oltre il 30 marzo 2006, nel limite di trenta unita'.
 3.    Al    fine    di    garantire    il    necessario    supporto giuridico-amministrativo  alle  attivita'  da  porre in essere per lo svolgimento   dei   giochi   olimpici  invernali  «Torino  2006»,  e' istituita,  in  deroga  all'art.  53 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  con  provvedimento  del  Capo del Dipartimento della protezione  civile  una  Commissione tecnico-consultiva, composta dal Prefetto   di   Torino   e   da   altri   quattro  membri  designati, rispettivamente,  uno  dalla  regione  Piemonte,  uno  dal  comune di Torino, due dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri.  Con  il  medesimo  provvedimento,  e' altresi' stabilita la durata del summenzionato Comitato, le modalita' di  funzionamento  e  di nomina del coordinatore, nonche' il compenso spettante  ai  relativi componenti che viene corrisposto in deroga al regime  giuridico  della onnicomprensivita' della retribuzione di cui all'art.  24  del decreto legislativo n. 165/2001, e dell'art. 14 del contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  del personale dirigente sottoscritto in data 5 aprile 2001.
 4.  Gli  oneri  derivanti  dall'attuazione dal comma 3 del presente articolo sono posti a carico delle risorse di cui all'art. 4.
 |  |  |  | Art. 4. 1. Agli oneri derivanti dalla presente ordinanza si provvede con le risorse finanziarie poste nella disponibilita' del comune di Torino.
 |  |  |  | Art. 5. 1.  Il  Commissario delegato, per le finalita' di cui alla presente ordinanza, e' autorizzato ad avvalersi, ove ritenuto necessario e nel rispetto   dei  principi  generali  dell'ordinamento  giuridico,  dei principi  comunitari  e  della direttiva del Presidente del Consiglio dei  Ministri  del  22 ottobre  2004  recante indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attivita' contrattuale riguardante gli  appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario, delle deroghe alle seguenti disposizioni normative:
 regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 19 e 20;
 regio  decreto  23 maggio  1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;
 decreto  del  Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250, art. 1, comma 3, limitatamente ai relativi termini che sono ridotti a 20 giorni;
 decreto  legislativo  30 aprile  1992,  n.  285, art. 7, comma 1, lettera  f) e comma 9 limitatamente alla parte in cui le disposizioni in  esame  richiedono  la previa deliberazione della giunta comunale; art.  7,  comma  1,  lettera  i)  limitatamente  alla parte in cui la disposizione prevede l'istituzione di strade riservate esclusivamente per i servizi pubblici di trasporto; art. 215, comma 1;
 decreto  ministeriale  22 ottobre  1999, n. 460, limitatamente ai termini ivi previsti che sono ridotti della meta';
 decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 30, art. 6, comma 5;
 legge  11 febbraio  1994,  n.  109  e successive modificazioni ed integrazioni,  articoli 10, commi 1-ter e 1-quater; 14, commi 6 e 10; 16,  commi  1,  3  e 5; 17, e commi 11 e 12; 19, commi 3 e 5-bis; 20, commi  1  e  3; 24; 26, commi da 4-bis a 4-quinquies e 4-septies; 28, comma 7; 29; nonche' le disposizioni di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  21 dicembre 1999, n. 554 per le parti strettamente collegate,  e  comunque  nel  rispetto della direttiva comunitaria n. 93/37;
 decreto   legislativo   24 luglio  1992,  n.  358,  e  successive modifiche  ed  integrazioni,  articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16 e 17 e, comunque, nel rispetto della direttiva comunitaria n. 93/36;
 decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed  integrazioni  articoli 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 18, 22, 23, 24, 25,  26,  27,  28  e  29,  e,  comunque, nel rispetto della direttiva comunitaria n. 92/50;
 legge   7 agosto   1990,   n.   241  e  successive  modifiche  ed integrazioni,  articoli 7,  8,  9,  14,  14-bis,  14-ter,  14-quater, 14-quinquies;
 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articoli 35 e 36.
 La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 10 giugno 2005
 
 Il Presidente: Berlusconi
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