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| Gazzetta n. 139 del 17 giugno 2005 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 giugno 2005 |  | Ulteriori  misure urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare i   danni  conseguenti  ai  gravi  eventi  sismici  e  vulcanici  nel territorio della provincia di Catania. (Ordinanza n. 3442). |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 Visto l'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 Visto  l'art.  107,  comma  1,  lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
 Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 ottobre  2002,  con  il  quale  e'  stato  dichiarato  lo stato di emergenza in ordine ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attivita' vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania ed agli eventi  sismici  concernenti la medesima area, nonche' il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2005 concernente la proroga,   fino   al   31 dicembre   2005,  del  sopra  citato  stato d'emergenza;
 Visto  il  decreto-legge  4 novembre  2002, n. 245, convertito, con modificazioni   dalla   legge   27 dicembre  2002,  n.  286,  recante «Interventi   urgenti   a  favore  delle  popolazioni  colpite  dalle calamita'  naturali nelle regioni Molise e Sicilia, nonche' ulteriori disposizioni in materia di protezione civile»;
 Vista  l'ordinanza  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 29 novembre  2002, n. 3254, recante «Primi interventi urgenti diretti a  fronteggiare  i  danni  conseguenti  ai  gravi  fenomeni  eruttivi connessi  all'attivita'  vulcanica  dell'Etna  nel  territorio  della provincia  di  Catania ed agli eventi sismici concernenti la medesima area»;
 Vista  la  nota  del  25 gennaio  2005 del Direttore generale della Direzione  centrale  entrate  contributive dell'Istituto nazionale di previdenza   sociale   concernente,  tra  l'altro,  la  richiesta  di chiarimenti  circa  l'esatta  individuazione dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2002;
 Vista  la  nota  del  9 febbraio  2005  con  la  quale il Direttore generale  dell'Istituto  nazionale  di  previdenza  per  i dipendenti dell'Amministrazione    pubblica    ha   comunicato   di   sospendere l'erogazione  dei contributi da corrispondere ai soggetti aventi sede legale od operativa nei territori colpiti dagli eventi calamitosi che hanno  colpito  il  territorio  della  provincia  di Catania nel mese di ottobre 2002;
 Vista  la nota n. 6011 del 18 marzo 2005 del Ministro dell'economia e  delle  finanze,  con la quale, in ordine agli effetti prodotti dai provvedimenti  adottati  in materia di sospensione dei versamenti dei contributi  previdenziali  ed  assistenziali,  si partecipa che dette determinazioni  hanno  causato una cospicua dilatazione temporale del recupero   delle   somme   non  introitate,  con  effetti  finanziari insostenibili sulla finanza pubblica;
 Ritenuto  che  l'attuale  situazione  di  grave  criticita' sia per l'aspetto  dei  pregiudizi  derivanti  alla collettivita' interessata dagli  eventi  calamitosi,  che  per i profili di natura finanziaria, comporta   la   necessita'   di   una   valutazione  comparativa  dei contrapposti interessi pubblici e privati;
 Considerato  che  in conseguenza delle sospensione dei rimborsi, da parte degli enti previdenziali, dovuti ai soggetti aventi sede legale od  operativa  nei  territori  colpiti  dagli eventi calamitosi della provincia   di  Catania,  ai  sensi  dell'art.  5  dell'ordinanza  di protezione  civile  n.  3254  del  2002, e' ineludibile l'esigenza di individuare con ogni urgenza i comuni che hanno subito effettivamente danni  in  conseguenza dei noti eventi calamitosi del 2002, adottando le  necessarie iniziative di contemperamento degli interessi pubblici e privati coinvolti;
 Ravvisata,   quindi  la  necessita'  di  adottare  un'ordinanza  di protezione   civile   finalizzata   ad   evitare   un   insostenibile indebitamento  degli  enti  previdenziali  nonche'  ad  individuare i soggetti  che  hanno subito reale pregiudizio dagli eventi calamitosi in questione;
 Vista  la  nota  del  18 aprile  2005, con la quale il Dipartimento della  protezione  civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha  segnalato  alla  regione Siciliana la summenzionata situazione di criticita', rappresentando, nel contempo, la necessita' dell'adozione di un'ordinanza di protezione civile incidente sugli effetti prodotti dai provvedimenti precedentemente adottati in materia;
 D'intesa  con  il  Ministero dell'economia e delle finanze e di cui alla nota del 4 maggio 2005;
 Acquisita  l'intesa  della regione Siciliana con nota del 1° giugno 2005;
 Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 Dispone:
 Art. 1.
 1.  L'elenco  dei  comuni della regione Siciliana interessati dagli eventi  calamitosi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2002 e' il seguente:
 Belpasso;
 Castiglione di Sicilia;
 Linguaglossa;
 Nicolosi;
 Ragalna;
 Acireale;
 Milo;
 Piedimonte Etneo;
 Santa Venerina;
 Zafferana Etnea;
 Giarre;
 Sant'Alfio;
 Acicatena.
 2.  La  sospensione  dei versamenti dei contributi e premi prevista dall'art.  5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002, n. 3254, e successive modificazioni, si applica nei  confronti  dei  datori  di  lavoro privati aventi sede legale od operativa nei comuni di cui al comma 1.
 |  |  |  | Art. 2. 1. Gli Enti previdenziali disciplinano le modalita' di recupero dei contributi  sospesi,  che  devono  essere  restituiti  da  parte  dei soggetti  di  cui  all'art. 1, comma 2, mediante rate mensili pari al numero dei mesi interi di durata della sospensione.
 2.  I  contributi  e premi sospesi alla data di pubblicazione della presente   ordinanza,  in  favore  dei  soggetti  diversi  da  quelli contemplati  dall'art.  1 del presente provvedimento, sono oggetto di ripetizione  sulla  base di un apposito piano di rientro della durata massima  di  ventiquattro mesi predisposto dagli Enti competenti, che tiene  conto,  ove  possibile,  della  situazione  economica  di ogni singolo soggetto debitore.
 3.  Dalla  data di entrata in vigore della presente ordinanza, sono abrogate le disposizioni previste dall'art. 5 ordinanze di protezione civile  n. 3254/2002, e successive modificazioni, in contrasto con il presente provvedimento.
 La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 10 giugno 2005
 
 Il Presidente: Berlusconi
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