Gazzetta n. 139 del 17 giugno 2005 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 giugno 2005
Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare la situazione di emergenza nel territorio del bacino del fiume Sacco tra le province di Roma e Frosinone, in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale. (Ordinanza n. 3441).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 maggio 2005 con il quale e' stato dichiarato, fino al 30 aprile 2006, lo stato di emergenza socio-economico-ambientale nel territorio dei comuni di Colleferro, Segni e Gavignano della provincia di Roma, e dei comuni di Paliano, Anagni, Ferentino, Sgurgola, Morolo e Supino, della provincia di Frosinone, interessato da una gravissima situazione di inquinamento ambientale che ha causato la contaminazione dei prodotti agricoli, nonche' la presenza di sostanze organoclorurate nel latte prodotto dagli allevatori titolari di talune aziende zootecniche;
Ravvisata la necessita' di porre in essere interventi urgenti finalizzati a superare la fase dell'emergenza, mediante l'adozione tempestiva sia di misure adeguate di sostegno alle attivita' produttive presenti nel territorio che di iniziative a tutela dei comparti zootecnico ed agroalimentare interessati, procedendo, altresi', a delimitare l'area oggetto di inquinamento ad avviando, con l'urgenza del caso, gli interventi di messa in sicurezza funzionali alla successiva bonifica dell'area stessa;
Ravvisata la necessita' di disporre l'attuazione dei primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in atto;
D'intesa con il Ministero delle politiche agricole e forestali e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
D'intesa con la regione Lazio;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. Il Presidente della regione Lazio e' nominato Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dalla situazione di criticita' di cui in premessa, e provvede, anche avvalendosi di un soggetto attuatore, all'adozione di tutte le necessarie ed urgenti iniziative volte a rimuovere le situazioni di pericolo, e ad assicurare l'indispensabile sostegno economico ai soggetti titolari delle attivita' produttive agricole e zootecniche danneggiati dall'inquinamento secondo quanto disposto dal successivo art. 2. In particolare il Commissario delegato provvede:
alla caratterizzazione e perimetrazione dell'area interessata dal grave inquinamento ambientale, nonche' alla programmazione ed all'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, individuando, ove possibile, ogni intervento necessario ed urgente sia per rimuovere ed isolare le fonti inquinanti sia per contenere la diffusione degli inquinanti, che per la realizzazione delle iniziative di bonifica e di ripristino ambientale, tenuto conto delle risorse finanziarie all'uopo disponibili;
all'eventuale inserimento dell'area per la quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza di cui in premessa nel Piano nazionale delle bonifiche di interesse nazionale di cui al decreto ministeriale del 18 settembre 2001, n. 468, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;
alla predisposizione ed approvazione del progetto di bonifica delle acque superficiali, delle acque sotterranee, dei sedimenti, dei suoli e dei sottosuoli inquinati del bacino del fiume Sacco, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
all'adozione di direttive, anche con carattere informativo, alle autorita' locali per l'utilizzo, nel breve e medio termine, delle risorse idriche ai fini potabili, irrigui e zootecnici, sentite le Amministrazioni competenti;
alla promozione di attivita' di sorveglianza epidemiologica ed ambientate finalizzate a garantire la tutela della salute pubblica e la sicurezza delle produzioni agricole.
2. Per le attivita' di cui al comma 1 il Commissario delegato puo' avvalersi dell'Istituto superiore della sanita', della Agenzia regionale protezione ambiente del Lazio, dell'E.N.E.A, dell'A.P.A.T, del C.N.R.-I.R.S.A, dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Toscana e del Lazio, delle strutture sanitarie pubbliche, delle strutture amministrative e tecniche della regione Lazio, nonche' della collaborazione delle Universita' e degli Enti territorialmente competenti.
3. Nell'esercizio delle attivita' di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato opera nel rigoroso rispetto delle misure giurisdizionali assunte e delle iniziative giudiziarie in atto, anche con riferimento a quelle eventualmente da adottarsi successivamente all'entrata in vigore dell'ordinanza stessa.
 
Art. 2.
1. Il Commissario delegato e' autorizzato ad erogare, coerentemente con i criteri indicati in un apposito piano previamente concordato con il Ministero delle politiche agricole e forestali, entro quindici giorni dall'adozione del piano medesimo, un contributo a favore dei titolari di attivita' commerciali, produttive ed agricole del comparto agro-zootecnico, che abbiano subito la sospensione delle attivita' o pregiudizio dalla situazione emergenziale.
2. Il Commissario delegato, ai fini della determinazione dei contributi e degli indennizzi, procede ad acquisire i dati produttivi del triennio precedente riferiti, in particolare, alla consistenza delle specie di animali allevate, alla quantita' di produzioni vegetali prodotte, alle differenze quantitative registrate prima e dopo l'evento riguardo alla consegna del latte, anche con riferimento alle misure cautelari adottate dalle autorita' sanitarie, al numero degli animali abbattuti ed alle produzioni di vegetali distrutte. Per gli stessi fini il Commissario delegato procede, altresi', ad acquisire ogni altro elemento utile, debitamente certificato, al fine di quantificare gli ulteriori oneri aggiuntivi che le aziende agricole hanno dovuto sostenere a causa dello stato emergenziale verificatosi.
3. Per gli animali da ingrasso mantenuti in azienda a seguito del divieto di movimentazione imposto, l'indennizzo copre la differenza tra il valore dell'animale macellato a prezzo di mercato rilevato da ISMEA, ed il valore al quale l'animale e' stato effettivamente venduto.
4. All'erogazione dei contributi e degli indennizzi di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili di cui al successivo art. 4, comma 3.
 
Art. 3.
1. Per il compimento in termini di somma urgenza, delle iniziative previste dalla presente ordinanza il Commissario delegato, e' autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative:
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, articoli 13, 17, 27, 28, 31 e 33;
decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471;
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 45, 46 e 47 e tabelle collegate;
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 29, 32 e 34 nonche' le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 per le parti strettamente collegate, e comunque nel rispetto della direttiva comunitaria n. 93/37;
decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 3, 6, 8, 9, 10, 22, 23, 24 e, comunque, nel rispetto della direttiva comunitaria n. 92/50;
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17 e comunque nel rispetto della direttiva comunitaria n. 93/36;
legge 7 agosto 1990, n. 241, cosi' come modificata dalla legge n. 15 del 2005, articoli 7, 8, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 16 e 17;
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, articoli 3, 5 e 6, comma 2, articoli 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19, 20 e 36;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni articoli 37, 40, 41 e 42;
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, articoli da 7 a 23;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 42;
legge 9 dicembre 1998, n. 426, art. 1, comma 4;
decreto legislativo n. 59/2005, articoli 5, 7 e 11.
 
Art. 4.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 1 della presente ordinanza si provvede, nel limite di euro 930.000,00, a carico dei fondi della regione Lazio, nonche', nel limite di euro 5.000.000,00, a carico delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'anno 2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base 1.2.3.1, capitolo 7082.
2. Ove necessario, il Presidente della regione Lazio - Commissario delegato puo' utilizzare, per il perseguimento degli obiettivi di cui alla presente ordinanza, ulteriori risorse finanziarie nella disponibilita' della regione Lazio.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 2, si provvede nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2005, a carico del Ministero delle politiche agricole, per l'anno 2005, con le provvidenze recate dall'art. 2 del decreto-legge 24 luglio 2003, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2003, n. 268, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 15, comma 2, secondo periodo del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2005

Il Presidente: Berlusconi
 
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