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| Gazzetta n. 139 del 17 giugno 2005 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 giugno 2005 |  | Primi  interventi  urgenti  diretti  a  fronteggiare la situazione di emergenza  nel  territorio del bacino del fiume Sacco tra le province di   Roma   e   Frosinone,   in   ordine  alla  situazione  di  crisi socio-economico-ambientale. (Ordinanza n. 3441). |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 Visto  l'art.  107,  comma  1,  lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
 Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 maggio  2005  con  il quale e' stato dichiarato, fino al 30 aprile 2006, lo stato di emergenza socio-economico-ambientale nel territorio dei  comuni di Colleferro, Segni e Gavignano della provincia di Roma, e  dei  comuni  di  Paliano,  Anagni,  Ferentino,  Sgurgola, Morolo e Supino,  della  provincia di Frosinone, interessato da una gravissima situazione   di   inquinamento   ambientale   che   ha   causato   la contaminazione dei prodotti agricoli, nonche' la presenza di sostanze organoclorurate  nel  latte  prodotto  dagli  allevatori  titolari di talune aziende zootecniche;
 Ravvisata  la  necessita'  di  porre  in  essere interventi urgenti finalizzati  a  superare  la fase dell'emergenza, mediante l'adozione tempestiva   sia  di  misure  adeguate  di  sostegno  alle  attivita' produttive  presenti  nel  territorio  che di iniziative a tutela dei comparti   zootecnico   ed  agroalimentare  interessati,  procedendo, altresi',  a  delimitare  l'area oggetto di inquinamento ad avviando, con  l'urgenza  del  caso,  gli  interventi  di  messa  in  sicurezza funzionali alla successiva bonifica dell'area stessa;
 Ravvisata   la   necessita'  di  disporre  l'attuazione  dei  primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in atto;
 D'intesa  con  il  Ministero delle politiche agricole e forestali e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
 D'intesa con la regione Lazio;
 Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 Dispone:
 Art. 1.
 1.  Il  Presidente  della  regione  Lazio  e'  nominato Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dalla situazione di criticita' di cui in premessa, e provvede, anche avvalendosi di un soggetto  attuatore,  all'adozione  di tutte le necessarie ed urgenti iniziative  volte  a  rimuovere  le  situazioni  di  pericolo,  e  ad assicurare  l'indispensabile  sostegno economico ai soggetti titolari delle   attivita'   produttive  agricole  e  zootecniche  danneggiati dall'inquinamento  secondo  quanto disposto dal successivo art. 2. In particolare il Commissario delegato provvede:
 alla caratterizzazione e perimetrazione dell'area interessata dal grave   inquinamento   ambientale,  nonche'  alla  programmazione  ed all'esecuzione  degli interventi di messa in sicurezza, individuando, ove   possibile,  ogni  intervento  necessario  ed  urgente  sia  per rimuovere  ed  isolare  le  fonti  inquinanti  sia  per  contenere la diffusione   degli   inquinanti,   che  per  la  realizzazione  delle iniziative di bonifica e di ripristino ambientale, tenuto conto delle risorse finanziarie all'uopo disponibili;
 all'eventuale   inserimento  dell'area  per  la  quale  e'  stato dichiarato  lo  stato  di  emergenza  di  cui  in  premessa nel Piano nazionale  delle  bonifiche  di interesse nazionale di cui al decreto ministeriale  del 18 settembre 2001, n. 468, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;
 alla  predisposizione  ed  approvazione  del progetto di bonifica delle acque superficiali, delle acque sotterranee, dei sedimenti, dei suoli e dei sottosuoli inquinati del bacino del fiume Sacco, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
 all'adozione  di direttive, anche con carattere informativo, alle autorita'  locali  per  l'utilizzo,  nel breve e medio termine, delle risorse  idriche  ai  fini potabili, irrigui e zootecnici, sentite le Amministrazioni competenti;
 alla  promozione  di  attivita' di sorveglianza epidemiologica ed ambientate  finalizzate a garantire la tutela della salute pubblica e la sicurezza delle produzioni agricole.
 2.  Per le attivita' di cui al comma 1 il Commissario delegato puo' avvalersi   dell'Istituto  superiore  della  sanita',  della  Agenzia regionale  protezione ambiente del Lazio, dell'E.N.E.A, dell'A.P.A.T, del  C.N.R.-I.R.S.A, dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Toscana  e  del  Lazio,  delle  strutture  sanitarie pubbliche, delle strutture  amministrative  e  tecniche  della  regione Lazio, nonche' della  collaborazione delle Universita' e degli Enti territorialmente competenti.
 3.  Nell'esercizio  delle attivita' di cui alla presente ordinanza, il  Commissario  delegato  opera  nel  rigoroso rispetto delle misure giurisdizionali assunte e delle iniziative giudiziarie in atto, anche con  riferimento  a quelle eventualmente da adottarsi successivamente all'entrata in vigore dell'ordinanza stessa.
 |  |  |  | Art. 2. 1. Il Commissario delegato e' autorizzato ad erogare, coerentemente con  i  criteri  indicati in un apposito piano previamente concordato con il Ministero delle politiche agricole e forestali, entro quindici giorni  dall'adozione  del piano medesimo, un contributo a favore dei titolari   di  attivita'  commerciali,  produttive  ed  agricole  del comparto  agro-zootecnico,  che  abbiano  subito la sospensione delle attivita' o pregiudizio dalla situazione emergenziale.
 2.  Il  Commissario  delegato,  ai  fini  della  determinazione dei contributi e degli indennizzi, procede ad acquisire i dati produttivi del  triennio  precedente  riferiti, in particolare, alla consistenza delle  specie  di  animali  allevate,  alla  quantita'  di produzioni vegetali  prodotte,  alle  differenze quantitative registrate prima e dopo l'evento riguardo alla consegna del latte, anche con riferimento alle  misure  cautelari adottate dalle autorita' sanitarie, al numero degli animali abbattuti ed alle produzioni di vegetali distrutte. Per gli  stessi  fini  il  Commissario  delegato  procede,  altresi',  ad acquisire ogni altro elemento utile, debitamente certificato, al fine di  quantificare  gli  ulteriori  oneri  aggiuntivi  che  le  aziende agricole  hanno  dovuto  sostenere  a  causa dello stato emergenziale verificatosi.
 3.  Per  gli animali da ingrasso mantenuti in azienda a seguito del divieto  di  movimentazione imposto, l'indennizzo copre la differenza tra  il valore dell'animale macellato a prezzo di mercato rilevato da ISMEA,  ed  il  valore  al  quale  l'animale  e' stato effettivamente venduto.
 4.  All'erogazione  dei  contributi  e  degli  indennizzi di cui al presente  articolo  si  provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili di cui al successivo art. 4, comma 3.
 |  |  |  | Art. 3. 1.  Per il compimento in termini di somma urgenza, delle iniziative previste   dalla  presente  ordinanza  il  Commissario  delegato,  e' autorizzato,  ove  ritenuto  indispensabile e sulla base di specifica motivazione,   a   derogare,   nel  rispetto  dei  principi  generali dell'ordinamento  giuridico,  delle  direttive  comunitarie  e  della direttiva  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative:
 decreto  legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, articoli 13, 17, 27, 28, 31 e 33;
 decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471;
 decreto   legislativo   11 maggio  1999,  n.  152,  e  successive modifiche  ed  integrazioni, articoli 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 45, 46 e 47 e tabelle collegate;
 legge  11 febbraio  1994,  n.  109,  e  successive  modifiche  ed integrazioni,  articoli 6,  8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 29, 32 e 34 nonche' le disposizioni di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  21 dicembre  1999, n. 554 per le parti strettamente  collegate,  e  comunque  nel  rispetto  della direttiva comunitaria n. 93/37;
 decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 3, 6, 8, 9, 10, 22, 23, 24 e, comunque, nel rispetto della direttiva comunitaria n. 92/50;
 decreto   legislativo   24 luglio  1992,  n.  358,  e  successive modifiche  ed  integrazioni, articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17 e comunque nel rispetto della direttiva comunitaria n. 93/36;
 legge 7 agosto 1990, n. 241, cosi' come modificata dalla legge n. 15 del 2005, articoli 7, 8, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 16 e 17;
 regio   decreto   18 novembre   1923,   n.   2440,  e  successive modificazioni, articoli 3, 5 e 6, comma 2, articoli 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19, 20 e 36;
 regio  decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni articoli 37, 40, 41 e 42;
 decreto  del  Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, articoli da 7 a 23;
 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 42;
 legge 9 dicembre 1998, n. 426, art. 1, comma 4;
 decreto legislativo n. 59/2005, articoli 5, 7 e 11.
 |  |  |  | Art. 4. 1.  Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 1 della presente ordinanza  si  provvede,  nel limite di euro 930.000,00, a carico dei fondi  della regione Lazio, nonche', nel limite di euro 5.000.000,00, a carico delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del  Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'anno 2005,  nell'ambito dell'unita' previsionale di base 1.2.3.1, capitolo 7082.
 2.  Ove necessario, il Presidente della regione Lazio - Commissario delegato puo' utilizzare, per il perseguimento degli obiettivi di cui alla   presente   ordinanza,   ulteriori  risorse  finanziarie  nella disponibilita' della regione Lazio.
 3.  Agli  oneri  derivanti dall'attuazione dell'art. 2, si provvede nel  limite  di  10  milioni  di  euro  per l'anno 2005, a carico del Ministero   delle   politiche  agricole,  per  l'anno  2005,  con  le provvidenze  recate  dall'art. 2 del decreto-legge 24 luglio 2003, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2003, n. 268,  mediante  corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di  cui all'art. 15, comma 2, secondo periodo del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
 La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 10 giugno 2005
 
 Il Presidente: Berlusconi
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