Gazzetta n. 139 del 17 giugno 2005 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 2005
Autorizzazione all'assunzione di personale presso l'ISTAT, a norma dell'articolo 1, commi 95, 96 e 97, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005);
Visto l'art. 1, comma 95, della legge n. 311 del 2004, il quale prevede che per il triennio 2005-2007 alle amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, 3 e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e' fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, fatte salve le assunzioni relative alle categorie protette;
Visto l'art. 1, comma 96, della legge n. 311 del 2004, il quale stabilisce che, in deroga al divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza ed urgenza, in deroga al divieto di cui al comma 95 del medesimo art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', le Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca e gli enti di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono procedere alle assunzioni nel limite di una spesa pari a 40 milioni di euro per l'anno 2005 e a 120 milioni di euro a regime, a carico dell'apposito fondo costituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed in particolare il comma 3-ter del medesimo articolo;
Visto l'art. 1, comma 97, della legge n. 311 del 2004, il quale prevede che le deroghe al divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato siano autorizzate secondo la procedura di cui all'art. 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e che e' prioritariamente considerata, tra l'altro, l'immissione in servizio di personale del settore della ricerca;
Vista la richiesta di autorizzazione all'assunzione dell'Istituto nazionale di statistica pervenuta con nota n. SP/165.2005 del 14 febbraio 2005 con la quale il medesimo Istituto ha rappresentato la necessita', al fine di fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza ed urgenza, di procedere all'immissione in servizio di 174 unita' di personale del settore della ricerca, quali vincitori di procedure concorsuali avviate nel corso dell'anno 2004;
Vista la nota SP/31.2005 del 14 gennaio 2005 dell'Istituto nazionale di statistica concernente il fabbisogno finanziario relativo al triennio 2005/2007;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 2 dicembre 2004, con il quale e' stata approvata la nuova dotazione organica dell'Istituto dalla quale si rileva una carenza di personale pari al 28 per cento della complessiva dotazione organica;
Considerato che dette esigenze di personale appartenente al settore della ricerca non possono essere soddisfatte mediante l'avvio di procedure della mobilita' di personale in applicazione della normativa vigente;
Considerato che dall'istruttoria prevista dall'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, risulta che la citata richiesta di assunzione pervenuta dall'Istituto nazionale di statistica comporta una spesa annua lorda a regime pari a 5.998.458 di euro compatibili con le risorse finanziarie previste dal fondo di cui al citato art. 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
Ritenuto di assicurare il rispetto del limite di spesa derivante dal fondo di cui al comma 96 del citato art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
Visto l'art. 1, comma 93, della legge n. 311 del 2004, il quale prevede che la rideterminazione delle dotazioni organiche delle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e degli enti di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulla base dei principi e criteri di cui all'art. 1, comma 1, del predetto decreto legislativo e all'art. 34, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, apportando una riduzione non inferiore al 5 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico di ciascuna Amministrazione, tenuto comunque conto del processo di innovazione tecnologica;
Ritenuto che, ai fini della determinazione e del calcolo dell'onere finanziario complessivo relativamente alle assunzioni da autorizzare, si tiene conto del differenziale concernente la spesa annua lorda nel caso di assunzioni di personale gia' dipendente di pubbliche amministrazioni;
Ritenuto, pertanto, di dover autorizzare, in deroga al divieto di cui all'art. 1, comma 95, della citata legge n. 311 del 2004, l'Istituto nazionale di statistica a procedere, fermo restando quanto previsto dal citato comma 93 dell'art. 1 della medesima legge n. 311 del 2004, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale corrispondente ad una spesa annua lorda a regime pari a 5.998.458 di euro da far valere sul fondo appositamente costituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 marzo 2005;
Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1.
1. Ai sensi dell'art. 1, commi 95, 96 e 97, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'Istituto nazionale di statistica e' autorizzato ad assumere, nell'anno 2005, un contingente di personale a tempo indeterminato pari a complessive 174 unita', come risulta dalla tabella 1 allegata al presente decreto, corrispondente ad una spesa complessiva annua lorda a regime pari a 5.998.458 euro, di cui 1.999.486 euro quale onere relativo all'anno 2005 e 5.998.458 euro corrispondente alla spesa complessiva annua lorda a regime per l'anno 2006, da far valere sul fondo di cui all'art. 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
2. L'Istituto nazionale di statistica, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' autorizzato ad avviare l'assunzione del contingente di cui al comma 1 con decorrenza 1° settembre 2005.
3. Alla copertura dell'onere a carico delle Amministrazioni interessate si provvede mediante utilizzo delle risorse iscritte nell'UPB 4.1.54. fondi da ripartire per oneri di personale - cap. 3032, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addi' 18 aprile 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Baccini, Ministro per la funzione
pubblica
Siniscalco, Ministro dell'economia e
delle finanze

Registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 2005 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 349
 
Tabella 1

ASSUNZIONI ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

----> Vedere Tabella a pag. 31 della G.U. <----
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone