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| Gazzetta n. 139 del 17 giugno 2005 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |  | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 2005 |  | Autorizzazione  all'assunzione  di  personale presso l'ISTAT, a norma dell'articolo  1, commi 95, 96 e 97, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005);
 Visto  l'art.  1, comma 95, della legge n. 311 del 2004, il quale prevede  che per il triennio 2005-2007 alle amministrazioni pubbliche di  cui  agli  articoli 1,  comma  2,  3  e  70, comma 4, del decreto legislativo  30 marzo  2001,  n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco,  e'  fatto  divieto di procedere ad assunzioni di personale  a  tempo indeterminato, fatte salve le assunzioni relative alle categorie protette;
 Visto  l'art.  1, comma 96, della legge n. 311 del 2004, il quale stabilisce  che,  in  deroga al divieto di procedere ad assunzioni di personale  a  tempo  indeterminato,  per  fronteggiare  indifferibili esigenze  di  servizio di particolare rilevanza ed urgenza, in deroga al  divieto  di  cui  al  comma  95  del  medesimo art. 1 della legge 30 dicembre  2004,  n.  311,  e  previo  effettivo  svolgimento delle procedure  di  mobilita',  le  Amministrazioni  dello  Stato anche ad ordinamento  autonomo,  le  agenzie, gli enti pubblici non economici, gli  enti  di  ricerca  e  gli  enti di cui all'art. 70, comma 4, del decreto   legislativo   30 marzo   2001,   n.   165,   e   successive modificazioni,  possono  procedere  alle assunzioni nel limite di una spesa  pari  a  40 milioni di euro per l'anno 2005 e a 120 milioni di euro a regime, a carico dell'apposito fondo costituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze;
 Visto  l'art.  39  della  legge  27 dicembre  1997, n. 449, ed in particolare il comma 3-ter del medesimo articolo;
 Visto  l'art.  1, comma 97, della legge n. 311 del 2004, il quale prevede  che  le  deroghe  al  divieto  di procedere ad assunzioni di personale   a   tempo  indeterminato  siano  autorizzate  secondo  la procedura  di  cui  all'art. 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997,  n.  449,  e  che e' prioritariamente considerata, tra l'altro, l'immissione in servizio di personale del settore della ricerca;
 Vista la richiesta di autorizzazione all'assunzione dell'Istituto nazionale  di  statistica  pervenuta  con  nota  n.  SP/165.2005  del 14 febbraio  2005  con la quale il medesimo Istituto ha rappresentato la  necessita',  al  fine  di  fronteggiare indifferibili esigenze di servizio   di   particolare   rilevanza   ed  urgenza,  di  procedere all'immissione  in  servizio  di  174 unita' di personale del settore della  ricerca,  quali vincitori di procedure concorsuali avviate nel corso dell'anno 2004;
 Vista  la  nota  SP/31.2005  del  14 gennaio  2005  dell'Istituto nazionale   di   statistica  concernente  il  fabbisogno  finanziario relativo al triennio 2005/2007;
 Visto  il  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri in data  21 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 2 dicembre  2004,  con il quale e' stata approvata la nuova dotazione organica dell'Istituto dalla quale si rileva una carenza di personale pari al 28 per cento della complessiva dotazione organica;
 Considerato  che  dette  esigenze  di  personale  appartenente al settore della ricerca non possono essere soddisfatte mediante l'avvio di  procedure  della  mobilita'  di  personale  in applicazione della normativa vigente;
 Considerato  che  dall'istruttoria  prevista  dall'art.  39 della legge  27 dicembre  1997, n. 449, e successive modificazioni, risulta che   la  citata  richiesta  di  assunzione  pervenuta  dall'Istituto nazionale  di statistica comporta una spesa annua lorda a regime pari a  5.998.458  di euro compatibili con le risorse finanziarie previste dal  fondo di cui al citato art. 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
 Ritenuto  di assicurare il rispetto del limite di spesa derivante dal  fondo  di  cui  al  comma  96  del  citato  art.  1  della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
 Visto  l'art.  1, comma 93, della legge n. 311 del 2004, il quale prevede  che  la  rideterminazione  delle  dotazioni  organiche delle Amministrazioni  dello  Stato  anche  ad  ordinamento autonomo, delle agenzie  fiscali  di  cui  agli  articoli 62,  63  e  64, del decreto legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,  e  degli  enti  pubblici non economici,  degli  enti  di  ricerca e degli enti di cui all'art. 70, comma  4,  del  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulla base dei  principi  e  criteri  di  cui  all'art. 1, comma 1, del predetto decreto  legislativo  e all'art. 34, comma 1, della legge 27 dicembre 2002,  n.  289, apportando una riduzione non inferiore al 5 per cento della  spesa  complessiva relativa al numero dei posti in organico di ciascuna  Amministrazione,  tenuto  comunque  conto  del  processo di innovazione tecnologica;
 Ritenuto   che,  ai  fini  della  determinazione  e  del  calcolo dell'onere  finanziario  complessivo relativamente alle assunzioni da autorizzare,  si  tiene  conto del differenziale concernente la spesa annua  lorda  nel  caso di assunzioni di personale gia' dipendente di pubbliche amministrazioni;
 Ritenuto, pertanto, di dover autorizzare, in deroga al divieto di cui  all'art.  1,  comma  95,  della  citata  legge  n. 311 del 2004, l'Istituto nazionale di statistica a procedere, fermo restando quanto previsto  dal citato comma 93 dell'art. 1 della medesima legge n. 311 del  2004,  ad  assunzioni  di  personale  a tempo indeterminato, nel limite  di  un  contingente  di personale corrispondente ad una spesa annua lorda a regime pari a 5.998.458 di euro da far valere sul fondo appositamente  costituito  nello  stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze;
 Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 marzo 2005;
 Sulla  proposta  del  Ministro  per  la  funzione  pubblica e del Ministro dell'economia e delle finanze;
 Decreta:
 Art. 1.
 1.  Ai  sensi  dell'art.  1,  commi  95,  96  e  97,  della legge 30 dicembre  2004,  n.  311,  l'Istituto  nazionale  di statistica e' autorizzato  ad assumere, nell'anno 2005, un contingente di personale a  tempo  indeterminato  pari  a complessive 174 unita', come risulta dalla  tabella  1 allegata al presente decreto, corrispondente ad una spesa  complessiva annua lorda a regime pari a 5.998.458 euro, di cui 1.999.486  euro  quale  onere relativo all'anno 2005 e 5.998.458 euro corrispondente alla spesa complessiva annua lorda a regime per l'anno 2006,  da  far  valere  sul  fondo di cui all'art. 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
 2.  L'Istituto  nazionale  di  statistica,  fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e'  autorizzato  ad  avviare  l'assunzione  del contingente di cui al comma 1 con decorrenza 1° settembre 2005.
 3.  Alla  copertura  dell'onere  a  carico  delle Amministrazioni interessate  si  provvede  mediante  utilizzo  delle risorse iscritte nell'UPB  4.1.54.  fondi  da  ripartire per oneri di personale - cap. 3032,  dello  stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2005 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.
 Il  presente  decreto  sara'  inviato alla Corte dei conti per la registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Dato a Roma, addi' 18 aprile 2005
 
 CIAMPI
 
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Baccini,   Ministro   per  la  funzione
 pubblica
 Siniscalco,  Ministro  dell'economia  e
 delle finanze
 
 Registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 2005 Ministeri  istituzionali  -  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 349
 |  |  |  | Tabella 1 
 ASSUNZIONI ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
 
 ---->  Vedere Tabella a pag. 31 della G.U.  <----
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