Gazzetta n. 139 del 17 giugno 2005 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |
DECRETO 6 giugno 2005 |
Riconoscimento, al sig. Mourtazov Boyan, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di tecnico di imprese, che esercitano l'attivita' di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti elettrici, e impianti radiotelevisivi ed elettronici. |
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IL DIRETTORE GENERALE per il commercio le assicurazioni e i servizi
Vista la domanda con la quale il sig. Mourtazov Boyan, cittadino bulgaro, ha chiesto il riconoscimento del titolo di scuola secondaria superiore denominato «Diploma za Sredno Spezialno Obrazovanie» con specialita' in «Radiotecnica e televisione», rilasciato dal Ginnasio tecnico di automatizzazione e industria meccanica «S. Petoefi» di Razgrad (Bulgaria), al fine dell'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attivita' di installazione, tyrasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti elettrici, e impianti radiotelevisivi ed elettronici, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 5 marzo 1990, n. 46; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», come modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334; Visto, in particolare, l'art. 49 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari, stabilendo che alle stesse si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita; Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del 13 aprile 2005, che ha ritenuto il titolo dell'interessato. per i suoi contenuti formativi idoneo e attinente, all'esercizio delle attivita' per le quali il riconoscimento e' richiesto, nonche' in se stesso abilitante ai sensi della normativa bulgara; Vista l'esperienza professionale pluriennale maturata in Italia in imprese del settore, la Conferenza determina di accogliere la demanda dell'interessato e non ritiene necessario applicare alcuna misura compensativa in virtu' della specificita' e completezza della formazione professionale documentata; Sentito il conforme parere della CNA-ANIM. Associazione nazionale impiantisti manutentori, e dell'Ispettorato tecnico del Ministero attivita' produttive; Decreta: Art. 1. 1. Al sig. Mourtazov Boyan, nato il 20 luglio 1970, a Razgrade (Bulgaria), cittadino bulgaro, e' riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, in qualita' di responsabile tecnico, delle attivita' di impiantistica di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), impianti elettrici civili» e b), impianti radiotelevisivi ed elettronici della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante «Norme per la sicurezza degli impianti» e non si ritiene necessario applicare alcuna misura compensativa in virtu' della specificita' e completezza della formazione professionale documentata. 2. Lo svolgimento delle attivita' in base ai titoli riconosciuti con il presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, e per il periodo di validita' ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. 3. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 giugno 2005
Il direttore generale: Spigarelli |
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