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| Gazzetta n. 139 del 17 giugno 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 6 giugno 2005 |  | Riconoscimento,  alla  sig.ra  Mittermayr  Julia, di titolo di studio estero,  quale  titolo  abilitante  per  l'esercizio  in Italia della professione di psicologo. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 
 Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
 Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
 Visto  il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della  direttiva  n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche professionali;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi «ordinamenti»;
 Vista  l'istanza  della  sig.ra  Mittermayr Julia, nata a Scharding (Austria),  il  21 ottobre  1973,  cittadina  austriaca,  diretta  ad ottenere,   ai   sensi   dell'art.  12  del  sopra  indicato  decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di psicologa, conseguito in Austria ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di psicologo;
 Considerato  che  la richiedente ha conseguito il titolo accademico di   «Magistra   der  NaturwissenschaftenStudienrichtung-Psychologie» presso la «Universitat» di Vienna in data 24 gennaio 2002;
 Considerato  che in Austria l'iscrizione degli psicologi in un albo professionale e' necessaria soltanto per uno psicologo della salute e psicologo  clinico,  come dichiarato dal «Das Zufunftsministerium» in data   3 gennaio  2005  e  che  pertanto  l'istante  e'  in  possesso dell'accesso alla professione di psicologo in Austria;
 Ritenuto  che la formazione accademica e professionale di cui e' in possesso  la  richiedente  configura  una  parziale  corrispondenza a quella richiesta a uno psicologo in Italia, ai fini dell'esercizio in Italia   della   professione  di  psicologo  e  che  pertanto  appare necessario applicare misure compensative;
 Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 22 febbraio 2005;
 Sentito   il  conforme  parere  del  rappresentante  del  consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
 Preso  atto  della  richiesta  di  riesame  presentata  in data del 22 marzo 2005 e della documentazione allegata;
 Ritenuto  che,  nonostante  l'esperienza  accademico-professionale, sussistano  differenze  tra la formazione professionale richiesta per l'esercizio  dell'attivita'  di psicologo - sez. A in Italia e quella di  cui  e'  in  possesso  l'istante e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative nelle seguenti materie;
 Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;
 Decreta:
 Art. 1.
 Alla  sig.ra  Mittermayr  Julia,  nata  a  Scharding  (Austria), il 21 ottobre  1973,  cittadina  austriaca,  sono  riconosciuti i titoli denominati  in premessa quale titoli validi per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sez.A - e l'esercizio della professione in Italia.
 |  |  |  | Art. 2. Il  riconoscimento  di cui al precedente articolo e' subordinato, a scelta  della  richiedente,  al superamento di una prova attitudinale oppure  al  compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di  un  anno;  le modalita' di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate  nell'allegato  A,  che  costituisce  parte  integrante  del presente decreto.
 |  |  |  | Art. 3. La  prova  attitudinale,  ove  oggetto di scelta della richiedente, vertera'  sulle  seguenti  materie:  1)  psicologia  di comunita', 2) psicopatologia,   3)  psicologia  dinamica,  oppure  a  scelta  della candidata a un tirocinio di un anno.
 Roma, 6 giugno 2005
 Il direttore generale: Mele
 |  |  |  | Allegato A 
 a) Prova   attitudinale:  il  candidato,  per  essere  ammesso  a sostenere  la  prova  attitudinale,  dovra'  presentare  al consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente  decreto.  La  commissione,  istituita  presso  il consiglio nazionale,  si  riunisce  su  convocazione  del  presidente,  per  lo svolgimento  della  prova  di  esame, fissandone il calendario. Della convocazione  della commissione e del calendario fissato per la prova e'  data  immediata  notizia  all'interessato,  al recapito da questi indicato nella domanda.
 b) La  prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia  indicata nel testo del decreto, si compone un esame orale da svolgersi in lingua italiana.
 c) La   commissione   rilascia   all'interessato   certificazione dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione all'albo degli psicologi - sez. A.
 d) Tirocinio   di   adattamento:   ove   oggetto  di  scelta  del richiedente,  e'  diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base,  specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente  presentera'  al  consiglio  nazionale  domanda  in carta legale  allegando  la  copia  autenticata  del presente provvedimento nonche'  la  dichiarazione  di  disponibilita'  dell'ingegnere tutor. Detto   tirocinio   si   svolgera'   presso   uno  psicologo,  scelto dall'istante  tra  i  professionisti  che  esercitino  nel  luogo  di residenza  del  richiedente  e che abbiano un'anzianita' d'iscrizione all'albo  professionale di almeno cinque anni. Il consiglio nazionale vigilera'  sull'effettivo  svolgimento  del  tirocinio,  a  mezzo del presidente dell'ordine provinciale.
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