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| Gazzetta n. 139 del 17 giugno 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |  | DECRETO 6 giugno 2005 |  | Riconoscimento,  al  sig.  Hoxha  Fatmir, di titolo di studio estero, quale  titolo  abilitante per l'esercizio in Italia della professione di  tecnico  di imprese, che esercitano l'attivita' di installazione, trasformazione,   ampliamento   e   manutenzione  degli  impianti  di riscaldamento  e  climatizzazione, impianti idrosanitari, impianti di trasporto e utilizzazione del gas. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per il commercio, le assicurazioni e i servizi
 
 Vista  la  domanda  con  la  quale  il sig. Hoxha Fatmir, cittadino albanese,  ha  chiesto  il  riconoscimento del titolo di scuola media superiore   denominato  «Deftese  Pjekurie»,  indirizzo  «Meccanica», conseguito  presso  la  Scuola  «Olsi  Lasko» di Durazzo (Albania) ad ordinamento  scolastico  albanese,  al fine dell'assunzione in Italia della  qualifica  di  responsabile  tecnico in imprese che esercitano l'attivita'   di   installazione,   trasformazione,   ampliamento   e manutenzione  degli  impianti  di  riscaldamento  e  climatizzazione, impianti  idrosanitari, impianti di trasporto e utilizzazione del gas di cui all'art. 1, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 marzo 1990, n. 46;
 Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e  norme  sulla  condizione  dello  straniero», come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,  «Regolamento  recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e norme sulla  condizione  dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto  legislativo  25 luglio  1998,  n.  286»,  come modificato ed integrato  dal  decreto  del  Presidente  della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;
 Visto,  in  particolare,  l'art. 49 del predetto decreto n. 394 del 1999,  che  disciplina  le  procedure  di  riconoscimento  dei titoli professionali   abilitanti   per   l'esercizio  di  una  professione, conseguiti  in  un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di  cittadini non comunitari, stabilendo che alle stesse si applicano le  disposizioni  del  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura,  la  composizione  e la durata della formazione professionale conseguita;
 Visto  il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14  del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del 13 aprile  2005,  che  ha  ritenuto il titolo dell'interessato, per i suoi  contenuti  formativi,  idoneo  e  attinente all'esercizio delle attivita' per le quali il riconoscimento e' richiesto;
 Vista  l'esperienza professionale pluriennale maturata in Italia in imprese  del settore, la Conferenza determina di acogliere la domanda dell'interessato  e  non  ritiene  necessario applicare alcuna misura compensativa   in  virtu'  della  specificita'  e  completezza  della formazione professionale documentata;
 Sentito  il  conforme parere della CNA-ANIM, Associazione nazionale impiantisti  manutentori,  e  dell'Ispettorato  tecnico del Ministero delle attivita' produttive;
 Decreta:
 Art. 1.
 1.  Al  sig.  Hoxha  Fatmir,  nato  l'11  gennaio  1961  a  Durazzo (Albania), cittadino albanese, e' riconosciuto il titolo di studio di cui  in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, in qualita'  di  responsabile tecnico, delle attivita' di installazione, trasformazione,   ampliamento   e   manutenzione  degli  impianti  di riscaldamento  e  climatizzazione, impianti idrosanitari, impianti di trasporto e utilizzazione del gas di cui all'art. 1, comma 1, lettere c),  d) ed e), della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante «Norme per la sicurezza  degli  impianti»  e  non  si  ritiene necessario applicare alcuna misura compensativa in virtu' della specificita' e completezza della formazione professionale documentata.
 2.  Lo  svolgimento  delle attivita' in base ai titoli riconosciuti con  il  presente  decreto  e'  consentito esclusivamente nell'ambito delle  quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente  della  Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla  legge 30 luglio 2002, n. 189, e per il periodo di validita' ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.
 3. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 6 giugno 2005
 
 Il direttore generale: Spigarelli
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