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| Gazzetta n. 139 del 17 giugno 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | DECRETO 31 maggio 2005 |  | Ri-registrazione  provvisoria  del  prodotto fitosanitario Reglone W, registrato  al  n. 0630, dell'impresa Syngenta Crop Protection Spa, a base  di  diquat,  a  seguito  dell'iscrizione  della sostanza attiva nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della sanita' veterinaria e degli alimenti
 
 Visto  l'art.  6  della  legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
 Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;
 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle amministrazioni pubbliche;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.   290,   concernente   il   regolamento   di  semplificazione  dei procedimenti  di  autorizzazione  alla produzione, alla immissione in commercio   e  alla  vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi coadiuvanti;
 Visto  il  decreto  legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato   dal  decreto  legislativo  28 luglio  2004,  n.  260,  di attuazione  delle  direttive  1999/45/CE  e 2001/60/CE, relative alla classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati pericolosi;
 Visto il decreto ministeriale del 20 novembre 2001 di recepimento della  direttiva  2001/21/CE  della  Commissione  del  5 marzo  2001, relativo  all'iscrizione della sostanza attiva diquat nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
 Considerato   che   l'impresa  titolare  dell'autorizzazione  del prodotto  fitosanitario indicato nell'allegato al presente decreto ha ottemperato  a  quanto  previsto  dall'art.  2,  comma  2, del citato decreto 20 novembre 2001, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;
 Visto   il  parere  espresso  in  data  16 settembre  2004  dalla Commissione  consultiva  di  cui  all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo  1995,  n. 194, favorevole alla ri-registrazione provvisoria di quei prodotti fitosanitari contenenti una sostanza attiva iscritta in  allegato  I  del citato decreto legislativo n. 194/1995 che hanno superato  positivamente  la  fase  di  adeguamento alle condizioni di iscrizione,  fino  alla  scadenza di iscrizione della sostanza attiva stessa;
 Visto  l'art.  1,  comma  1,  del citato decreto ministeriale del 20 novembre  2001  che  indica  il  31 dicembre  2011  quale scadenza dell'iscrizione  della  sostanza  attiva  diquat  nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
 Considerato   che  l'impresa  titolare  della  registrazione  del prodotto   fitosanitario   di   cui   trattasi   ha   presentato  una documentazione  redatta  secondo  l'allegato  III  del citato decreto legislativo  n.  194/1995  ai  sensi dell'art. 2, comma 4, del citato decreto ministeriale del 20 novembre 2001;
 Considerato  altresi'  che  e'  tuttora in corso l'esame di detta documentazione  per la valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato  VI  del  citato  decreto  legislativo  n.  194/1995 del prodotto fitosanitario di cui trattasi;
 Ritenuto di ri-registrare provvisoriamente fino al 31 luglio 2011 il  prodotto  fitosanitario  indicato in allegato al presente decreto fatti  salvi  gli  adeguamenti alle conclusioni dell'esame tuttora in corso;
 Visto  il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;
 Decreta:
 Art. 1.
 1.  Il  prodotto  fitosanitario  indicato in allegato al presente decreto,  contenente  la  sostanza  attiva  diquat,  e' ri-registrato provvisoriamente  fino  al  31 luglio  2011 alle condizioni stabilite dalla  direttiva di iscrizione della sostanza attiva diquat riportate in  etichetta,  fatti  salvi  gli  adeguamenti alle conclusioni a cui perverra'   la   valutazione  secondo  i  principi  uniformi  di  cui all'allegato  VI  del  citato  decreto  legislativo  n.  194/1995 del prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto.
 2.  E'  approvata  quale parte integrante del decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto deve essere posto in commercio.
 3.  L'impresa  medesima e' tenuta a rietichettare od a fornire ai rivenditori  un fac-simile di etichetta per le confezioni di prodotto eventualmente  giacente sia presso i magazzini di deposito sia presso gli  esercizi di vendita e ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli  utilizzatori,  idonea  ad  assicurare  un  corretto impiego in conformita' alle nuove disposizioni.
 Il  presente  decreto  sara'  notificato  in  via  amministrativa all'impresa  interessata  e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 31 maggio 2005
 
 Il direttore generale: Marabelli
 |  |  |  | Allegato 
 Prodotto fitosanitario a base di diquat
 ri-registrato provvisoriamente fino al 31 luglio 2011
 
 ===================================================================== Nome prodotto  |n. reg. |del        |Impresa ===================================================================== Reglone W      |0630    |23/03/1976 |Syngenta Crop Protection S.p.a.
 
 ---->  Vedere a pag. 49 della G.U.  <----
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