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| Gazzetta n. 139 del 17 giugno 2005 (vai al sommario) |  |  |  | DECRETO-LEGGE 17 giugno 2005, n. 106 |  | Disposizioni urgenti in materia di entrate. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
 Ritenuta  la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure in materia di entrate e di immobili pubblici, nonche' per incentivare i processi di concentrazione delle imprese;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2005;
 Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;
 
 E m a n a
 il seguente decreto-legge:
 
 Art. 1
 Versamenti dell'imposta regionale
 sulle attivita' produttive e di riscossione
 
 1.  Nell'articolo 10, comma 3, primo periodo, della legge 27 luglio 2000,  n. 212, sono inserite, in fine, le seguenti parole: "; in ogni caso  non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimita' della norma tributaria".
 2. Ai fini del versamento dell'acconto dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446, relativo al periodo di imposta in corso alla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto,  non si applicano le disposizioni sull'utilizzo  del  criterio  previsionale  di cui all'articolo 4 del decreto-legge  2  marzo  1989,  n. 69, convertito, con modificazioni, dalla  legge  27 aprile 1989, n. 154, nonche' quelle sulla esclusione delle  sanzioni  giustificata  da  situazioni  di  incertezza, di cui all'articolo  10,  comma  3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, come modificato dal comma 1.
 3.  In  caso  di  violazione  dell'obbligo  di  versamento  a saldo dell'imposta  regionale  sulle attivita' produttive di cui al decreto legislativo  15 dicembre 1997, n. 446, relativo al periodo di imposta precedente  a  quello  in  corso  alla  data di entrata in vigore del presente  decreto,  nonche'  di  quello  di  cui  al  comma 2, non si applicano  le  disposizioni  in  materia  di riduzione delle sanzioni previste  dall'articolo  13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, nonche' dall'articolo 2, comma 2, del  decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n.  462, e successive modificazioni.
 4.  Resta ferma la facolta' di compensare ai sensi dell'articolo 17 del   decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  e  successive modificazioni,  le  somme  dell'acconto  di  cui al comma 2 eccedenti rispetto  a quelle effettivamente dovute in base alle future norme di riordino della imposta regionale sulle attivita' produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
 5.  Il termine del 30 giugno 2005 di cui al comma 426 dell'articolo 1  della  legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, relativo  al  versamento  della  prima rata delle somme dovute per la sanatoria delle irregolarita' compiute dai concessionari del servizio nazionale della riscossione, e' prorogato al 30 settembre 2005.
 |  |  |  | Art. 1-bis (1) (( Disposizioni in favore di fondazioni e associazioni
 che svolgono o promuovono attivita' di ricerca scientifica ))
 
 (( 1. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole: "legge 7 dicembre 2000, n. 383," la parola: "e" e'
 soppressa; b) dopo le parole: "decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42," sono
 inserite  le  seguenti:  "e in favore di fondazioni e associazioni
 riconosciute  aventi  per  scopo  statutario  lo  svolgimento o la
 promozione  di  attivita'  di ricerca scientifica, individuate con
 decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri, adottato su
 proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro
 dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca".
 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 3.500.000 di euro per l'anno 2006 e a 2.000.000 di euro a decorrere dall'anno  2007,  si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"  dello  stato  di  previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  per  l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento  relativo  al  Ministero  delle politiche agricole e forestali.  Il  Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di bilancio. ))
 |  |  |  | Art. 2 Premio di concentrazione
 
 1.  Alle imprese risultanti da processi di concentrazione ovvero di aggregazione    rientranti    nella    definizione   comunitaria   di microimprese, piccole e medie imprese, di cui alla raccomandazione n. 2003/361/CE  della  Commissione,  del 6 maggio 2003, e' attribuito un premio di concentrazione nel rispetto delle seguenti condizioni: a) il  processo  di  concentrazione  o  di  aggregazione  deve essere
 ultimato, avuto riguardo agli effetti civili, nel periodo compreso
 tra  la  data  in  cui  interviene  l'approvazione  da parte della
 Commissione  europea  ai  sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del
 Trattato istitutivo della Comunita' europea, e i ventiquattro mesi
 successivi; b) le imprese che prendono parte al processo di concentrazione ovvero
 di   aggregazione,   comunque   operato,  devono  rientrare  nella
 definizione  di  microimprese di cui alla predetta raccomandazione
 n. 2003/361/CE; c) tutte  le  imprese che partecipano al processo di concentrazione o
 di  aggregazione devono aver esercitato attivita' omogenee nei due
 periodi  d'imposta  precedenti  alla  data  in  cui e' ultimato il
 predetto  processo ed essere residenti in Stati membri dell'Unione
 europea, ovvero dello Spazio economico europeo.
 2.   Il  premio  di  concentrazione  spetta  a  condizione  che  la concentrazione  o la aggregazione abbia durata almeno pari a tre anni e  consiste  in  un  contributo  nella  forma  del credito di imposta utilizzabile  esclusivamente  in  compensazione  ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo di imposta nel  quale  interviene  l'approvazione  da  parte  della  Commissione europea   ai  sensi  dell'articolo  88,  paragrafo  3,  del  Trattato istitutivo  della  Comunita'  europea,  ed e' pari al dieci per cento dell'importo risultante dalla differenza tra: a) la  somma  dei  valori  della  produzione  netta  risultanti dalle
 dichiarazioni  presentate  ai  fini  dell'imposta  regionale sulle
 attivita'  produttive  di  tutte  le  imprese che partecipano alla
 concentrazione o alla aggregazione; e b) il  maggiore  dei valori della produzione netta dichiarati ai fini
 dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive  da ciascuna
 delle   imprese   che   partecipano  alla  concentrazione  o  alla
 aggregazione.
 3.  Ai  fini  del  comma  2,  si  fa  riferimento  al  valore della produzione    netta   risultante   dalle   dichiarazioni   presentate relativamente al secondo periodo d'imposta precedente a quello in cui la  concentrazione  o  l'aggregazione  e'  ultimata.  Per  le imprese residenti  in  Stati membri dell'Unione europea, si fa riferimento al valore   della   produzione   netta,  determinato  sulla  base  delle disposizioni del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
 4.  Per  fruire  del  contributo,  l'impresa concentrataria inoltra un'apposita  istanza in via telematica al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia  delle entrate, che ne rilascia, in via telematica e con procedura   automatizzata,  certificazione  della  data  di  avvenuta presentazione.  L'Agenzia  delle  entrate  esamina le istanze secondo l'ordine  cronologico di presentazione, fino ad esaurimento dei fondi stanziati, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2005, 242 milioni di euro  per  l'anno  2006  e  122  milioni  di  euro per l'anno 2007, e comunica,  in via telematica, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza,  il  diniego del contributo per carenza dei presupposti desumibili   dall'istanza,   ovvero   per   l'esaurimento  dei  fondi stanziati.
 5.  Con  provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il Ministero delle attivita' produttive, e' approvato il modello  da utilizzare per la redazione dell'istanza e sono stabiliti i  dati  in  esso contenuti, nonche' i termini di presentazione delle istanze  medesime.  Dell'avvenuto  esaurimento dei fondi stanziati e' data   notizia  con  successivo  provvedimento  del  Direttore  della medesima Agenzia.
 6.  Si  applicano  le  disposizioni  di  cui  ai  commi 2, 5, 6 e 7 dell'articolo  9  del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
 7.  Gli  stanziamenti di parte corrente autorizzati dalla tabella C della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311, sono ridotti, a decorrere dall'anno 2005, per gli importi indicati dall'allegato 1.
 8.  All'onere  recato  dal  comma 4, pari a 120 milioni di euro per l'anno  2005,  242  milioni  di euro per l'anno 2006 e 122 milioni di euro   per   l'anno   2007,  si  provvede  mediante  riduzione  delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 7.
 9.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 |  |  |  | Art. 3 Disposizioni in materia di immobili pubblici
 
 1.  Per il soddisfacimento di esigenze connesse alla valorizzazione del  patrimonio  pubblico,  l'immobile  sito in Roma, Piazza Giuseppe Verdi  n.  10,  e' trasferito in proprieta' allo Stato. Il temporaneo utilizzo del bene da parte dell'attuale usuario e' a titolo gratuito, con  le  modalita'  e  la  durata  stabilite  con  provvedimento  del Direttore dell'Agenzia del demanio.
 2.  All'articolo  27  del  decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e  successive  modificazioni,  sono  apportate  le seguenti ulteriori modificazioni: a) al  comma  13-quater,  le  parole: "di cui ai commi da 6 a 8" sono
 sostituite  dalle  seguenti:  "di  cui  ai  commi  436,  437 e 438
 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonche' alle
 altre  procedure  di  dismissione  previste  dalle  norme vigenti,
 ovvero alla vendita a trattativa privata anche in blocco"; b) al  comma 13-quinquies sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
 "Sull'obbligo  di  rimborso  alla  Cassa depositi e prestiti delle
 somme  ricevute  in  anticipazione  e  dei relativi interessi puo'
 essere  prevista,  secondo  criteri,  condizioni  e  modalita'  da
 stabilire  con  decreto  di  natura non regolamentare del Ministro
 dell'economia  e  delle  finanze,  la  garanzia  dello Stato. Tale
 garanzia  e'  elencata  nell'allegato allo stato di previsione del
 Ministero  dell'economia  e  delle  finanze di cui all'articolo 13
 della  legge 5 agosto 1978, n. 468. Ai relativi eventuali oneri si
 provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della
 medesima  legge  n.  468  del  1978,  con  imputazione nell'ambito
 dell'unita' previsionale di base 3.2.4.2 dello stato di previsione
 del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze per l'anno 2005 e
 corrispondenti per gli anni successivi.".
 |  |  |  | Art. 3-bis (1) (( Assunzione di informazioni utili alla notifica dei
 verbali di contestazione delle violazioni al codice della strada ))
 
 ((  1. All'art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e  successive modificazioni, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis.  Le  informazioni  utili  ai  fini della notifica del verbale all'effettivo  trasgressore  ed agli altri soggetti obbligati possono essere assunte anche dall'Anagrafe tributaria". ))
 |  |  |  | Art. 3-ter (1) (( Disposizioni per favorire le attivita' di acquacoltura ))
 
 (( 1. Per le superfici acquatiche, marine o vallive, utilizzate per l'allevamento  ittico  da  parte di soggetti esercenti l'attivita' di acquacoltura,  diversi  dalle societa' commerciali, indipendentemente dalla  natura  privata  o  demaniale  della superficie utilizzata, in mancanza  della  corrispondente qualita' nel quadro di qualificazione catastale,  il  reddito  dominicale  ed  agrario  sono determinati, a decorrere  dall'esercizio  in corso alla data del 1° gennaio 2006, ai soli  fini  fiscali,  mediante l'applicazione della tariffa piu' alta del   seminativo  di  classe  prima  in  vigore  nella  provincia  di appartenenza,  o  in  quella  prospiciente  nel  caso  di allevamento marino.
 2.  All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a  700.000  euro  annui  a  decorrere  dal 2007, si provvede mediante corrispondente  riduzione  della  proiezione,  per  il medesimo anno, dello   stanziamento   iscritto,   ai  fini  del  bilancio  triennale 2005-2007,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di parte corrente  "Fondo  speciale"  dello  stato di previsione del Ministero dell'economia   e   delle   finanze   per  l'anno  2005,  allo  scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
 3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad apportare,  con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
 |  |  |  | Art. 4 Entrata in vigore
 
 1.  Il  presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 
 Dato a Roma, addi' 17 giugno 2005
 
 CIAMPI
 
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Siniscalco,  Ministro  dell'economia  e
 delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli
 |  |  |  | Allegato 1 ---->   Vedere Allegato da pag. 15 a pag. 28 della G.U.   <----
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