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| Gazzetta n. 139 del 17 giugno 2005 (vai al sommario) |  |  |  | LEGGE 1 giugno 2005, n. 105 |  | Ratifica   ed  esecuzione  dell'Accordo  di  cooperazione  culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Angola, con Allegato, fatto a Luanda il 16 luglio 2002. |  | 
 |  |  |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno approvato; 
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
 Promulga
 
 la seguente legge:
 Art. 1.
 Autorizzazione alla ratifica
 1.  Il  Presidente  della  Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo  della  Repubblica  italiana  ed  il Governo della Repubblica dell'Angola, con Allegato, fatto a Luanda il 16 luglio 2002.
 |  |  |  | Art. 2. Ordine di esecuzione
 1.  Piena  ed  intera  esecuzione  e'  data  all'Accordo  di  cui all'articolo 1,  a  decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in  conformita'  a  quanto  disposto  dall'articolo  25  dell'Accordo stesso.
 |  |  |  | Art. 3. Copertura finanziaria
 1.  Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 274.070 per ciascuno degli anni 2005 e 2006 e di euro 294.390 annui  a  decorrere  dal 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
 2.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 |  |  |  | Art. 4. Entrata in vigore
 1.  La  presente  legge  entra  in  vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 
 Data a Roma, addi' 1° giugno 2005
 
 CIAMPI
 
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Fini, Ministro degli affari esteri
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 LAVORI PREPARATORI
 Senato della Repubblica (atto n. 3038):
 Presentato  dal Ministro degli affari esteri (Frattini)
 il 13 luglio 2004.
 Assegnato  alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
 referente,  il  5 ottobre 2004 con pareri delle commissioni
 1ª, 5ª, 7ª, 8ª.
 Esaminato dalla 3ª commissione il 20 ottobre 2004.
 Relazione  scritta  presentata il 25 ottobre 2004 (atto
 n. S.3038 A) relatore sen. Calogero Sodano.
 Esaminato in aula e approvato il 2 febbraio 2005.
 Camera dei deputati (atto n. 5588):
 Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
 referente, con pareri delle commissioni I, V, VII e X.
 Esaminato  dalla  III commissione il 1° marzo 2005 e il
 17 maggio 2005.
 Esaminato  in  aula  il  17 maggio 2005 ed approvato il
 18 maggio 2005.
 |  |  |  | ACCORDO  DI  COOPERAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA IL GOVERNO  DELLA  REPUBBLICA  ITALIANA  ED  IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'ANGOLA.
 
 Il  Governo  della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica dell'Angola, qui di seguito denominati "Parti Contraenti", DESIDEROSI  di  stabilire  e  rafforzare  i  legami  di amicizia e di cooperazione tra i propri popoli e governi, CONSIDERANDO  che  entrambi  i  paesi  hanno  un interesse comune nel progresso   ecomomico   e   che   i   rispettivi   sforzi   congiunti nell'interscambio  reciproco  della  conoscenza tecnica scientifica e tecnologica   contribuiranno  nel  conseguimento  del  loro  sviluppo economico,    tecnico,    scientifico   e   culturale,   tenendo   in considerazione  il  principio  della reciprocita' di vantaggi e della non ingerenza negli affari interni d'ogni paese, RICONOSCENDO che una tale cooperazione contribuira' allo stabilimento di   rapporti   privilegiati   tra  i  due  paesi  nell'ambito  della cooperazione in campo culturale; artistico e ,e1Cntitico; HANNO convenuto quanto segue:
 ARTICOLO 1 Le  Parti  Contraenti, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti nel loro territorio, si adopereranno, sulla base di reciprocita', per promuovere  e  realizzare  attivita'  che favoriscano la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra i due Paesi.
 ARTICOLO 2 Le  due  Parti  Contraenti  incoraggeranno  altresi' quelle attivita' culturali  che  possano  contribuire  a  migliorare la conoscenza dei valori   tradizionali  che  formano  parte  integrante  del  retaggio culturale dei due Paesi.
 ARTICOLO 3 Le  Parti Contraenti favoriranno lo sviluppo della collaborazione tra le  rispettive  Istituzioni accademiche, attraverso il supporto delle intese  interuniversitarie,  lo  scambio  dei docenti e ricercatori e l'avvio di ricerche congiunte su temi di comune interesse.
 ARTICOLO 4 Le   Parti  Contraenti  favoriranno  l'insegnamento  della  lingua  e letteratura  dell'altra Parte Contraente nelle proprie Universita' ed in  altri Istituti di istruzione superiori, nonche' nelle istituzioni scolastiche, mediante l'attivazione di Cattedre e Lettorati.
 ARTICOLO 5 Le   Parti   Contraenti   incoraggeranno  la  collaborazione  tra  le rispettive  amministrazioni  archivistiche,  le Biblioteche e i Musei dei due Paesi, da attuarsi attraverso lo scambio di materiale, banche dati e di esperti.
 ARTICOLO 6 Le Parti Contraenti potranno, ove lo ritengano necessario, richiedere di  comune  accordo  la partecipazione di Organismi internazionali al finanziamento  o  all'attuazione di programmi o di progetti derivanti dalle  forme di cooperazione contemplate nel presente Accordo e negli accordi complementari da esso derivanti.
 ARTICOLO 7 Ciascuna delle due Parti Contraenti favorira' sul proprio territorio, su  base  di  reciprocita'  e  di  comune  accordo,  la  creazione di Istituzioni  culturali e scolastiche dell'altra Parte, impegnandosi a garantire  le migliori facilitazioni possibili per il funzionamento e l'attivita' di tali istituzioni.
 ARTICOLO 8 Le   Parti  Contraenti  rafforzeranno  la  collaborazione  nel  campo dell'istruzione,  favorendo  lo  scambio di esperti e di informazioni sui rispettivi ordinamenti scolastici e metodologie didattiche.
 ARTICOLO 9 Le  Parti  Contraenti  offriranno,  su base di reciprocita', borse di studio  a studenti, specialisti e laureati dell'altra Parte, mediante programmi esecutivi di cui all'articolo 21 del presente Accordo.
 ARTICOLO 10 Ciascuna  delle  due Parti Contraenti s'impegnera' ad incrementare la collaborazione  in  campo editoriale, incoraggiando in particolare le traduzioni, le mostre e le fiere del libro, la pubblicazione di opere di saggistica e narrativa dell'altra Parte Contraente.
 ARTICOLO 11 Le  Parti  Contraenti  incrementeranno  la collaborazione nei settori della  musica,  della  danza,  delle  arti  visive,  del teatro e del cinema,  attraverso  lo  scambio di artisti e di mostre, la reciproca partecipazione   a   festival,   rassegne  cinematografiche  e  altre manifestazioni artistico-culturali di rilievo.
 ARTICOLO 12 Le Parti Contraenti incoraggeranno i contatti e la collaborazione tra i  rispettivi  Organismi  radiotelevisivi,  attraverso  lo scambio di informazioni, materiale ed esperti.
 ARTICOLO 13 Le   Parti   Contraenti   s'impegnano   a   mantenere   una   stretta collaborazione  fra  le reciproche Amministrazioni competenti al fine di  impedire  e  reprimere,  attraverso  l'adozione di idonee misure, l'importazione,  l'esportazione  e  il  traffico  illegale  di  opere d'arte,   beni   culturali,   mezzi   audiovisivi,  beni  soggetti  a protezione, documenti ed altri oggetti di valore.
 ARTICOLO 14 Le  Parti  Contraenti  incoraggeranno  lo  scambio di informazioni ed esperienze nei settori dello sport e della gioventu'.
 ARTICOLO 15 Le  Parti  Contraenti  favoriranno lo scambio di esperienze nel campo dei  diritti  umani  e  delle liberta' civili e politiche, nonche' in quello  delle  pari opportunita' tra i due sessi e della tutela delle minoranze etniche, culturali, linguistiche e religiose.
 ARTICOLO 16 Le  Parti  Contraenti  si  impegnano  a  promuovere lo sviluppo della cooperazione    scientifica   e   tecnologica   tra   Istituzioni   e Organizzazioni  scientifiche  dei  due  Paesi  nei  settori di comune interesse,   ed   in   particolare   in   quello  della  salvaguardia dell'ambiente.  Detta cooperazione sara' attuata attraverso visite di esperti  dei  due Paesi, lo scambio di informazioni e documentazione, l'organizzazione  congiunta  di  seminari,  conferenze  e  mostre, la realizzazione  di  studi  e progetti di ricerca comuni, ed ogni altra attivita'  concordata  dalle  Pari  nell'ambito  delle  finalita' del presente Accordo.
 ARTICOLO 17 Per  l'attuazione  della cooperazione scientifica e tecnologica tra i due  Paesi,  le  Parti  Contraenti  favoriranno inoltre la stipula di specifici  accordi  ed  intese  tra  Universita',  Enti  di ricerca e associazioni  scientifiche pubblici dei due Paesi e la partecipazione congiunta a programmi multilaterali.
 ARTICOLO 18 Le   Parti   Contraenti   favoriranno  la  cooperazione  nei  settori dell'archeologia,   antropologia  e  scienze  affini,  nonche'  nella valorizzazione,  conservazione,  recupero  e  restauro del patrimonio culturale, anche ai fini di una collaborazione nel settore turistico, e faciliteranno nel proprio territorio le attivita' delle missioni di studiosi di questi settori dell'altra Parte.
 ARTICOLO 19 Ciascuna  delle  Parti Contraenti si impegna a facilitare nel proprio territorio  l'ingresso,  la  permanenza e l'uscita delle persone, dei materiali  e  delle  attrezzature dell'altra Parte che siano previsti nell'ambito delle attivita' indicate nel presente Accordo.
 ARTICOLO 20 Le  due  Parti  Contraenti favoriranno lo sviluppo della cooperazione bilaterale  nel  settore  della protezione dei diritti d'autore e dei diritti  connessi,  attraverso  la  collaborazione  fra le rispettive istituzioni   governative  e  societa'  di  gestione  come  precisato nell'Allegato al presente Accordo.
 ARTICOLO 21 Per  dare  applicazione  al presente Accordo, le due Parti Contraenti decidono  di  istituire  una  Commissione  Mista,  ;che  si  riunira' alternativamente nelle capitali dei due Paesi al fine di esaminare lo sviluppo   della  cooperazione  culturale  e  di  redigere  programmi esecutivi pluriennali.
 ARTICOLO 22 Qualsiasi  documento  o informazione fornita da una Parte nell'ambito del  presente  Accordo non potra' essere divulgato ad uno Stato terzo senza previo accordo dell'altra Parte.
 ARTICOLO 23 Le  Parti  Contraenti  convengono di risolvere qualsiasi controversia tra  di esse nell'ambito di quest'Accordo. Ogni controversia relativa all'interpretazione  e  applicazione  delle disposizioni del presente Accordo verranno risolte attraverso negoziati e canali diplomatici.
 ARTICOLO 24 Il  presente Accordo potra' essere modificato consensualmente tramite la  via  diplomatica.  Le  modifiche  cosi'  concordate entreranno in vigore  con  le  stesse  procedure  previste  dall'Accordo per la sua entrata in vigore.
 ARTICOLO 25 Il  presente  Accordo  entrera'  in  vigore alla data della ricezione della  seconda  delle  due  notifiche  con cui le Parti Contraenti si saranno   comunicate   ufficialmente  l'avvenuto  espletamento  delle rispettive procedure interne all'uopo previste. Il  presente  Accordo  avra'  durata  illimitata.  Esso potra' essere denunciato  in qualsiasi momento e la denuncia avra' effetto sei mesi dopo  la  notifica  all'altra  Parte  Contraente.  Tale  denuncia non incidera' sull'esecuzionedei programmi in corso concordati durante il periodo   di   vigenza  dell'Accordo  salvo  che  entrambe  le  Parti Contraenti decidano diversamente. In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Luanda 16 luglio 2002 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e portoghese, entrambi i testi facenti egualmente fede.
 PER IL GOVERNO                   PER IL GOVERNO DELLA DELLA REPUBBLICA ITALIANA           REPUBBLICA DELL'ANGOLA
 (Firma illeggibile)                 (Firma illeggibile)
 
 ALLEGATO ALL'ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE,
 SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
 ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'ANGOLA IN
 MATERIA DI PROPRIETA INTELLETTUALE.
 
 Con riferimento all'articolo 20 dell'Accordo, le Parti assicurano una tutela  adeguata  ed  efficace alla proprieta' intellettuale creata o trasferita  nell'ambito  del presente Accordo e delle relative intese per   la   sua   esecuzione.   Le  Parti  concordano  di  notificarsi tempestivamente  ogni  invenzione,  disegno  o  modello  industriale, trovato  vegetale,  nonche' ogni opera tutelata dal diritto d'autore, realizzati  nel  quadro  dell'Accordo,  nel  rispetto della normativa nazionale.  I  diritti  su  tale  proprieta'  intellettuale  verranno ripartiti in conformita' alle seguenti disposizioni: 1. Campo di applicazione 1.1.  Le  disposizioni  del presente Allegato si applicano a tutte le attivita'  congiunte  svolte ai sensi del presente Accordo, salvo che le   Parti  o  i  loro  rappresentanti  debitamente  autorizzati  non convengano   altrimenti,   fermo   restando   i   principi   previsti dall'Accordo  stesso  per  quanto  attiene alla tutela dei diritti di proprieta' intellettuale, e dopo aver consultato la Commissione Msta. 1.2. Ai fini del presente Accordo, alla "proprieta' intellettuale" si da'  il  significato  indicato nell'articolo 2 della "Convenzione che istituisce    l'Organizzazione    Mondiale    per    la    Proprieta' Intellettuale",  firmata  a  Stoccolma il 14 luglio 1967. Inoltre, si includono  i diritti tutelati dall'Accordo relativamente agli Aspetti di Proprieta' Intellettuale connessi al Commercio (ADPIC), l'Allegato IC   dell'Accordo   dell'Organizzazione  Mondiale  per  il  Commercio sottoscritto a Marrakech il 15 aprile 1994. 1.3.  Il  presente  Allegato  definisce  la ripartizione dei diritti, introiti  e  proventi  tra  le  Parti.  Ciascuna Parte garantisce che l'altra Parte puo' acquisire i diritti alla proprieta' intellettuale, ripartiti  conformemente al presente allegato, ottenendo tali diritti dai  propri  partecipanti,  mediante  contratti  o  altri  strumenti, giuridico-legali,  qualora necessario. Il presente allegato in nessun modo  cambia o pregiudica la ripartizione dei diritti tra una Parte e i  propri  partecipanti, la quale rimane regolata dalle leggi e dalla prassi di questa Parte. 1.4.  Le  controversie  in  materia di proprieta' intellettuale sorte nell'ambito  del  presente  Accordo saranno risolte in sede negoziale tra le organizzazioni partecipanti interessate o, qualora necessario, tra le Parti o i rappresentanti da essi designati. 1.5.   La   cessazione  della  validita'  del  presente  Accordo  non pregiudichera'  i  diritti  e  gli  obblighi  derivanti  dal presente Allegato.  La  cessazione  della  validita'  del presente Accordo non pregiudichera'  i  diritti  e  gli  obblighi  derivatiti dall'Accordo stesso.  Ognuna  delle  Parti  per  quanto  di  sua  pertinenza sara' responsabile  dell'adempimento  degli  obblighi  e  diritti derivanti dall'Accordo. 2. Ripartizione dei diritti. 2.1 Ciascuna Parte ha diritto, in conformita' a quanto previsto dalla rispettiva legislazione nazionale, alla traduzione, alla riproduzione ed  alla pubblicazione su riviste di articoli tecnico-scientifici, di relazioni  e  di  libri  che costituiscano un risultato diretto della cooperazione  nell'ambito  del  presente  Accordo.  Su tutte le copie pubblicamente  diffuse  delle  opere  tutelate  dal  diritto d'autore eseguite secondo queste disposizioni, dovranno essere indicati i nomi degli  autori,  eccetto  il caso in cui l'autore non abbia rinunciato espressamente a che venga citato il proprio nome. 2.2 I diritti a tutte le forme di proprieta' intellettuale diversi da quelli  indicati  al  precedente paragrafo 2.1. del presente Allegato verranno ripartiti nel seguente :nodo: a)  Ai  ricercatori  e  scienziati che si recano in uno dei due Paesi allo scopo di approfondire le conoscenze in settori di loro interesse saranno  assicurati  i diritti di proprieta' intellettuale sulla base della  normativa  vigente  nel  Paese  ospitante.  Inoltre  a ciascun ricercatore  definito  inventore  o  autore  spettera' il trattamento nazionale  per  quanto  concerne  premi,  benefici  o altri vantaggi, inclusi  i  proventi,  sulla  base  della normativa vigente nel Paese ospitante. b)  Se  la  proprieta'  intellettuale  e' stata creata in entrambe le Parti  ed  in seguito a ricerche congiunte dai partecipanti nel corso delle  ricerche  congiunte  da  loro  svolte,  a ciascun partecipante spettano  i  diritti  e proventi su tale proprieta' intellettuale nel proprio  Paese.  La ripartizione dei diritti e dei proventi nei Paesi terzi  viene stabilita dagli accordi sullo svolgimento dell'attivita' congiunta,  tenendo  conto  del  contributo  economico, scientifico e tecnologico  di  ciascun partecipante alla creazione della proprieta' intellettuale. Se la ricerca non e' definita come "ricerca congiunta" nei relativi accordi, i diritti di proprieta' intellettuale derivanti dalla  ricerca saranno ripartiti sulla base delle disposizioni di cui al  precedente  paragrafo  a).  Inoltre  alle  persone definite quali inventori  o  autori  spettera'  il  trattamento nazionale per quanto concerne  premi, benefici o altri vantaggi, inclusi i proventi, sulla base della legislazione nazionale del Paese ospitante. c)  Indipendentemente  dalle  disposizioni di cui alla lettera b) del presente Allegato, se un tipo di proprieta' intellettuale e' previsto dalle  leggi  di  una  Parte  ma non lo e' dalle leggi dell'altra, il partecipante  la cui legislazione preveda la tutela di questo tipo di proprieta' intellettuale avra' il diritto di ottenere tutti i diritti e  proventi. Inoltre, nel Paese partecipante a ricerche congiunte, in cui   la  legislazione  nazionale  non  garantisca  la  tutela  della proprieta'  intellettuale  derivante  da  tali  ricerche,  le persone definite  come  inventori o autori di tale tipo di proprieta' avranno diritto  al trattamento nazionale previsto dalla Parte che garantisce la  tutela  di  tale  tipo  di  proprieta'  intellettuale, per quanto attiene  a  premi,  benefici o altri vantaggi, compresi i proventi ai sensi di quanto stabilito alla lettera b). 3. Informazioni confidenziali di lavoro Qualora  un'informazione  indicata a tempo debito come "confidenziale di  lavoro",  venga fornita o creata nel quadro del presente Accordo, ciascuna  delle  Parti  e  dei  partecipanti  dovranno  tutelare tale informazione  in  conformita'  con  le  leggi,  regolamenti  e prassi amministrative  vigenti.  L'informazione  potra'  essere identificata come "informazione confidenziale di lavoro" qualora: a)   sia   segreta,   nel   senso  che  nel  suo  complesso  o  nella configurazione  ed  assemblaggio preciso delle sue componenti non sia generalmente nota ne' di facile accesso per le persone introdotte nei settori  in  cui venga normalmente utilizzato il tipo di informazione in oggetto; b)  la  persona  che  ne  abbia  il possesso legale abbia adottato le misure adatte e ragionevoli al fine di mantenerla segreta; c) abbia un valore commerciale in quanto informazione segreta.
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