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| Gazzetta n. 138 del 16 giugno 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |  | DECRETO 21 marzo 2005 |  | Disposizioni   sulla  determinazione  degli  organici  del  personale docente, per l'anno scolastico 2004-2005. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
 di concerto con
 IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
 E DELLE FINANZE
 
 Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
 Visti  l'art.  1,  comma  72, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche'  l'art. 26 del decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331, e l'art.  1 del decreto ministeriale 6 agosto 1999, n. 200, riguardanti l'organico  funzionale  rispettivamente  della  scuola  elementare  e materna;
 Visto  l'art.  21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che ha previsto l'attribuzione dell'autonomia scolastica alle scuole di ogni ordine e grado;
 Visti  l'art.  40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e l'art.   26,   comma  16,  della  legge  23 dicembre  1998,  n.  448, concernenti  l'assegnazione  dei posti per attivita' di sostegno agli alunni portatori di handicap;
 Vista   la  legge  20 agosto  2001,  n.  333,  di  conversione  del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, concernente disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002;
 Vista  la  legge  28  dicembre  2001,  n.  448 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» nonche' la nota  tecnica  di  accompagnamento  che  ha  previsto la riduzione di 33.847  posti  di  insegnamento  nel  triennio  2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 dei quali 12.260 per l'anno scolastico 2004/2005;
 Vista la legge 22 novembre 2002, n. 268, di conversione del decreto legislativo  25 settembre 2002, n. 212, recante misure urgenti per la scuola,  l'universita', la ricerca scientifica e tecnologica e 1'alta formazione artistica e musicale;
 Vista  la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»;
 Vista  la  legge 28 marzo 2003, n. 53 recante delega al Governo per la  definizione  delle  norme  generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale;
 Vista  la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante «Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale e pluriennale dello Stato e in particolare 1'art. 3, commi 88-90»;
 Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 concernente la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al  primo  ciclo dell'istruzione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;
 Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica dell'11 agosto 2003,  n.  319 recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
 Visti  il  decreto ministeriale 15 marzo 1997, n. 176, e il decreto interministeriale  18 dicembre  2002, n. 131, nella parte relativa ai parametri  minimi  contemplati  per  il  funzionamento dei convitti e degli  educandati  dello Stato, e alla definizione degli organici del personale educativo;
 Visto  il decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331, e successive modifiche ed integrazioni;
 Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,  con il quale e' stato approvato il regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
 Visto  il decreto ministeriale 3 giugno 1999, n. 141, recante norme sulla formazione delle classi con alunni in situazione di handicap;
 Visto il decreto ministeriale 26 giugno 2000, n. 234, recante norme in materia di curricoli delle istituzioni scolastiche;
 Vista  la  circolare  ministeriale n. 2 prot. n. 257 del 13 gennaio 2004   riguardante   le   iscrizioni   alle   sezioni   delle  scuole dell'infanzia e alle classi delle scuole di ogni ordine e grado;
 Vista la circolare ministeriale n. 29 prot. n. 464 del 5 marzo 2004 avente  ad  oggetto  «Decreto  legislativo  19 febbraio 2004, n. 59 - indicazioni e istruzioni»;
 Considerato che, ai sensi dell'art. 22, comma 2, della citata legge 28 dicembre    2001,    n.    448   «il   Ministro   dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  definisce  con  proprio decreto, emanato  di  concerto  con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo  parere delle Commissioni parlamentari competenti, i parametri per  l'attuazione  di  quanto  previsto  dal  comma 1 e provvede alla determinazione  della  consistenza  complessiva  degli  organici  del personale docente e alla sua ripartizione su base regionale»;
 Considerato,  altresi',  che  ai sensi dell'art. 35, comma 1, della citata  legge  27 dicembre  2002, n. 289, «le cattedre costituite con orario inferiore all'orario obbligatorio di insegnamento dei docenti, definito   dal   contratto   collettivo  nazionale  di  lavoro  sono, ricondotte  a  18 ore settimanali, anche mediante l'individuazione di moduli   organizzativi   diversi   da  quelli  previsti  dai  decreti costitutivi     delle    cattedre,    salvaguardando    l'unitarieta' d'insegnamento  di  ciascuna  disciplina»  e che, in via transitoria, tale  disposizione  si  applica  nei  limiti  in  cui,  nelle singole istituzioni  scolastiche,  non  vengano  a determinarsi situazioni di soprannumerarieta',  escluse quelle derivanti dall'utilizzazione, per il  completamento  fino  a  18  ore  settimanali  di  insegnamento di frazioni  di  orario  gia'  comprese  in cattedre costituite fra piu' scuole;
 Visto  il  decreto  interministeriale  del  20 luglio  2004,  n. 57 recante  disposizioni relative alla determinazione degli organici del personale  docente per l'anno scolastico 2003/2004, con il quale sono state,   tra   l'altro,   quantificate,  per  il  medesimo  anno,  le consistenze  delle dotazioni organiche dei vari ambiti di istruzione, corrispondenti  a  79.597  posti per la scuola dell'infanzia, 230.162 per  la  scuola  primaria,  158.609 per la scuola secondaria di primo grado, 221.789 per la scuola secondaria di secondo grado e 48.680 per il sostegno degli alunni diversamente abili;
 Tenuto  conto  che  la consistenza degli organici definita ai sensi del  predetto  decreto  interministeriale  n.  57,  ed il conseguente recupero  di 10.338 posti di organico di personale docente per l'anno scolastico 2003/2004, certificato dal Ministero dell'economia e delle finanze  con  nota  dell'IGOP  n. 85370 del 9 agosto 2004, comprovano l'avvenuto   raggiungimento   degli   obiettivi   posti  dalla  legge 28 dicembre 2001, n. 448;
 Vista la nota n. 162/36 del 3 agosto 2004 con la quale la Corte dei conti ha restituito il gia' citato decreto n. 57/2004 unitamente alle osservazioni formulate dell'Ufficio di controllo;
 Vista   la   nota   n.   219  del  1° ottobre  2004  del  Ministero dell'istruzione,   dell'universita'   e  della  ricerca  -  Direzione generale del personale della scuola, con la quale si e' provveduto al ritiro del decreto interministeriale 20 luglio 2004, n. 57, in quanto privo  dei  requisiti  prescritti  dall'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 ai fini del controllo preventivo;
 Considerata  l'esigenza  di  assicurare,  comunque,  la continuita' giuridica  alle  annuali  fasi  di  determinazione  degli  organici e considerato,  altresi', che, tanto le disposizioni emanate per l'anno scolastico 2003/2004 e recepite nel provvedimento n. 57 del 20 luglio 2004,  quanto  le  consistenze  di  organico effettivamente istituite costituiscono  atti  presupposti  del  presente decreto relativo alla formulazione  degli  organici  del personale docente della scuola per l'anno scolastico 2004/2005;
 Ravvisata  pertanto  l'esigenza,  ai  fini  di  cui  sopra,  che il provvedimento  n.  57 del 20 luglio 2004 relativo alla determinazione delle  consistenze  di  organico  del  personale  docente  per l'anno scolastico  2003/2004  e la certificazione delle economie di spesa di cui  alla nota del MEF - IGOP con n. 85370 del 9 agosto 2004 facciano parte integrante del presente decreto;
 Informate   le  organizzazioni  sindacali  firmatarie  del  vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola;
 Preso   atto  dei  pareri  espressi  dalle  competenti  Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, rispettivamente,  nelle  sedute  del  9  marzo 2005 e del 23 febbraio 2005;
 Decreta:
 Art. 1.
 Consistenze dotazioni
 1.  Le  consistenze delle dotazioni organiche nazionali e regionali per  l'anno scolastico 2004/2005 sono quelle riportate nelle allegate tabelle  «A»,  «B»,  «C», «D» e «E», costituenti parte integrante del presente  provvedimento.  Tali  consistenze,  definite  in  base alla previsione  dell'entita'  della popolazione scolastica e con riguardo alle  esigenze  degli alunni portatori di handicap, tengono conto del grado  di  densita'  demografica  delle  varie  province  di ciascuna regione,  della  distribuzione della popolazione tra i comuni di ogni circoscrizione  provinciale,  delle  caratteristiche geo-morfologiche dei  territori  interessati,  delle  condizioni socio-economiche e di disagio sociale delle diverse realta'.
 2.  Le  dotazioni  di cui al comma 1 sono determinate, altresi', in relazione  all'articolazione  e  alle esigenze di funzionamento delle istituzioni  scolastiche  rapportate  al  numero degli alunni ed alla distribuzione degli stessi nelle classi e nei plessi, nonche', per la scuola  primaria e la scuola dell'infanzia, alla configurazione degli organici  funzionali, cosi' come prevista rispettivamente dal decreto ministeriale  24 luglio  1998,  n.  331  e  dal  decreto ministeriale 6 agosto  1999,  n.  200, e alla necessita' di garantire interventi a sostegno degli alunni in particolari situazioni di disagio.
 3.  Relativamente  all'istruzione secondaria, le predette dotazioni organiche sono determinate anche con riguardo alle entita' orarie dei curricoli relativi ad ogni ordine e grado di scuola e alle condizioni di funzionamento delle singole istituzioni scolastiche.
 4.  Ai  fini  previsti dall'art. 2, comma 1, lettera f) della legge 28 marzo  2003,  n.  53  le dotazioni organiche della scuola primaria (tabella  B)  sono  incrementate del numero dei posti riportati nella tabella  «B1»  costituente  parte  integrante  del  presente decreto, riferiti  rispettivamente  sia  all'incremento delle iscrizioni nella scuola primaria per effetto degli anticipi, sia alla generalizzazione dell'insegnamento della lingua straniera nelle prime due classi della citata scuola primaria.
 5.  I  direttori  regionali,  ai  fini dell'acquisizione dei dati e degli   elementi   utili  relativi  all'andamento  della  popolazione scolastica  nelle  realta'  territoriali  di  propria  competenza, si avvalgono    della    collaborazione   dell'apposita   struttura   di rilevazione, di monitoraggio e di verifica e promuovono conferenze di servizio   e   momenti   di  confronto  e  di  consultazione  con  la partecipazione  dei  responsabili dei CSA e dei dirigenti scolastici, finalizzati  all'esame  e  allo approfondimento puntuale ed esaustivo della  materia,  nonche'  alla  individuazione  e  definizione  degli aspetti e delle situazioni problematiche.
 6.  Per  il  conseguimento  degli  obiettivi  fissati  dalla  legge 28 dicembre  2001,  n.  448,  le riduzioni quantificate nelle tabelle «A»,  «B», «C», «D», «E» vanno integrate con le ulteriori economie di posti  derivanti  dall'applicazione di particolari istituti giuridici (tabella «F»).
 |  |  |  | Art. 2. Dotazioni provinciali
 1.   I   direttori  generali  degli  uffici  scolastici  regionali, informate   le   organizzazioni   sindacali  firmatarie  del  vigente contratto   collettivo   nazionale   di   comparto,  provvedono  alla ripartizione   delle  consistenze  organiche  tra  le  circoscrizioni provinciali di competenza. L'assegnazione delle risorse e' effettuata con  riguardo  alle  specifiche  esigenze ed alle diverse tipologie e condizioni  di  funzionamento  delle istituzioni scolastiche, nonche' alle  possibilita'  di  impiego  flessibile  delle stesse risorse, in conformita'  di  quanto  previsto  dal  decreto  del Presidente della Repubblica  8 marzo  1999,  n.  275  che  detta  norme  in materia di autonomia  delle  istituzioni  scolastiche.  Nella determinazione dei contingenti   provinciali   deve,   altresi',   tenersi  conto  delle situazioni  di  disagio  legate  a  specifiche situazioni locali, con particolare riguardo alle zone montane e alle piccole isole.
 2.   I   direttori  generali  regionali,  previa  informativa  alle organizzazioni   sindacali,  possono  operare  compensazioni  tra  le dotazioni  organiche  dei vari gradi di istruzione, nonche' disporre, per  far  fronte  a situazioni ed esigenze di particolare criticita', anche ai fini della prosecuzione di progetti di particolare rilevanza didattica c/o sociale, l'accantonamento di un'aliquota di posti delle dotazioni regionali di cui alle tabelle allegate.
 3.  Le  dotazioni organiche di istituto sono definite dal direttore generale  dell'ufficio scolastico regionale su proposta formulata dai dirigenti   delle  istituzioni  scolastiche  interessate,  sentiti  i competenti  organi  collegiali,  nel  limite  dell'organico regionale assegnato.   A   tal  fine,  i  Dirigenti  scolastici  rappresentano, adeguatamente   motivandole,   al  Direttore  generale  regionale  le esigenze  definite  nel  piano  dell'offerta  formativa  e ogni altro elemento  ritenuto  utile, improntando le proposte a rigorosi criteri di razionalita' e di contenimento della spesa e procurando che, sulla base  dell'andamento della popolazione scolastica negli ultimi anni e degli  elementi in possesso, la previsione sia rispondente alle reali esigenze e non presenti significativi scostamenti.
 4.  I direttori generali regionali, una volta acquisite le proposte formulate   dai   dirigenti   scolastici,  procedono  alle  opportune verifiche  e  controlli  ed  alla eventuale attivazione di interventi modificativi  delle  previsioni  effettuate dalle singole istituzioni scolastiche,  nonche'  a  rendere  definitivi i dati, dandone formale comunicazione  alle  istituzioni scolastiche interessate e al Sistema informativo.
 |  |  |  | Art. 3. Scuola primaria
 1.  L'articolazione e la quantificazione delle attivita' educative, didattiche  e  del relativo tempo scuola sono fissati dall'art. 7 del decreto legislativo n. 59/2004.
 2. Ai sensi dell'art. 15 del citato decreto legislativo n. 59/2004, per  l'anno  scolastico  2004/2005, e' confermato per le attivita' di tempo  pieno, il numero dei posti attivati complessivamente a livello nazionale per l'anno scolastico 2003/2004.
 3.  L'insegnamento  della  lingua  inglese e' assicurato secondo le quantita'  orarie  adottate  nell'anno  scolastico  2003/2004.  Nelle classi  prime  deve  essere  impartito  l'insegnamento  della  lingua inglese.  Gli alunni ai quali nell'anno scolastico 2003/2004 e' stato impartito   l'insegnamento   di   una   lingua  diversa  dall'inglese proseguiranno nello studio della stessa lingua.
 4. Ai sensi dell'art. 22, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,  l'insegnamento  della  lingua  straniera deve essere assicurato prioritariamente  dai  docenti della classe in possesso dei requisiti richiesti;  in  mancanza  di  tali docenti 1'insegnamento e' affidato agli  altri  docenti  facenti  parte  dell'organico  di  istituto  in possesso dei requisiti. In via residuale e nel limite del contingente regionale,  possono  essere  attivati ulteriori posti, da assegnare a docenti  specialisti.  Di regola viene costituito un posto ogni 6 o 7 classi,  sempreche' per ciascun posto si raggiungano almeno 18 ore di insegnamento.
 |  |  |  | Art. 4. Disposizioni generali per l'istruzione secondaria
 1.  Al  fine  della  piena  valorizzazione  dell'autonomia  e della migliore  qualificazione  dei  servizi  scolastici, la determinazione delle  risorse  da  assegnare  a  ciascuna  istituzione e' effettuata tenendo conto delle esigenze della scuola nel suo complesso, comprese le  eventuali  sezioni  staccate,  sedi  coordinate  e  corsi serali, nonche' di quelle connesse all'integrazione degli alunni portatori di handicap.
 2. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,   le   cattedre   costituite  con  orario  inferiore  all'orario obbligatorio  di  insegnamento  dei  docenti,  definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche  mediante  l'individuazione  di moduli organizzativi diversi da quelli    previsti    dai   decreti   costitutivi   delle   cattedre, salvaguardando  l'unitarieta'  d'insegnamento di ciascuna disciplina. In  sede di prima attuazione e fino all'entrata in vigore delle norme di  riforma in materia di istruzione e formazione, il disposto di cui al   presente   comma   trova   applicazione  qualora  nelle  singole istituzioni  scolastiche  non  vengano  a  determinarsi situazioni di soprannumerarieta',  fatta  eccezione  per le cattedre costituite tra piu'  scuole  per  le  quali  la  possibilita'  di  salvaguardare  la titolarita'  va  accertata  una  volta  soddisfatte  le  esigenze  di completamento  a 18 ore delle cattedre interne. I posti costituiti ai soli  fini  della salvaguardia delle titolarita' non sono disponibili per le operazioni di mobilita'. Nelle scuole secondarie di I grado le cattedre  relative  alle  classi  di concorso A028, A030, A032 e alla lingua straniera, sono ricondotte a 18 ore di insegnamento nei limiti in  cui  sia  possibile utilizzare, dopo la formazione delle cattedre interne  ed  esterne secondo la normale procedura, eventuali spezzoni residui  presenti  nella  scuola (sede centrale e sezioni staccate) e con l'estensione anche alle cattedre orario esterne.
 3.  Per  l'ottimale  utilizzo  delle  risorse, dopo la costituzione delle cattedre all'interno di ciascuna sede centrale di istituto e di ciascuna   sezione  staccata  o  sede  coordinata,  si  procede  alla costituzione di posti orario tra le diverse sedi della stessa scuola. In  presenza  di docente titolare in una delle sedi sopraindicate, la titolarita'  va  salvaguardata  se  nella sede stessa sia disponibile almeno  un  terzo  delle  ore.  In  presenza  di  piu'  titolari,  la titolarita'  e'  assegnata  sull'una  o  sull'altra  sede  in base al maggior apporto di orario; in caso di uguale consistenza oraria degli spezzoni,  la  titolarita'  viene  attribuita  alla  sede  che  offre maggiori  garanzie di stabilita' del posto e, in subordine, alla sede principale. Analogamente si procede in assenza di titolari.
 4.  Nei  corsi serali gli eventuali posti orario vengono costituiti prioritariamente  utilizzando  ore disponibili nei corsi diurni della medesima istituzione scolastica.
 5.  Qualora  gli  spezzoni  residui  non  possano essere utilizzati secondo le modalita' di cui ai commi precedenti, si procede alla fase associativa   per  la  costituzione  di  posti  di  insegnamento  tra istituzioni  scolastiche autonome secondo la normativa attualmente in vigore.
 6.  Prima  di  procedere  alle  assunzioni  a  tempo determinato di propria  competenza, i dirigenti scolastici, fatte salve le priorita' indicate  ai  commi  precedenti, attribuiscono ai docenti in servizio nell'istituzione,   con   il   loro   consenso,   ore  aggiuntive  di insegnamento  oltre  l'orario  obbligatorio, fino ad un massimo di 24 ore settimanali.
 |  |  |  | Art. 5. Scuola secondaria di primo grado
 1.  L'articolazione e la quantificazione delle attivita' educative, didattiche  e del relativo tempo scuola sono fissati dall'art. 10 del decreto legislativo n. 59/2004.
 2.   Al   fine   di  assicurare  il  passaggio  graduale  al  nuovo ordinamento,  per  l'anno  scolastico  2004/2005  e fino alla messa a regime,  l'assetto  organico  della scuola secondaria di primo grado, come  definito dal citato art. 10 del decreto legislativo n. 59/2004, e'  confermato  secondo  i criteri fissati dal decreto del Presidente della  Repubblica  14 maggio  1982,  n. 782 e successive modifiche ed integrazioni.
 3.  Al fine di realizzare le attivita' educative previste dal nuovo ordinamento,  per l'anno scolastico 2004/2005 e' confermato il numero dei   posti   per   le   attivita'   di   tempo  prolungato  attivati complessivamente a livello nazionale per l'anno scolastico 2003/2004.
 |  |  |  | Art. 6. Formazione  delle  classi  nelle  scuole  di istruzione secondaria di secondo grado
 1.  Le prime classi di sezioni staccate, scuole coordinate, sezioni di   diverso   indirizzo   e   specializzazione   anche  sperimentali funzionanti con un solo corso sono costituite con un numero di alunni non inferiore a 20.
 2.   Fermo  restando  quanto  previsto  dal  comma  precedente,  e' consentita la costituzione di classi iniziali articolate in gruppi di diversi  indirizzi  di  studio, purche' le classi siano formate da un numero  di  alunni complessivamente non inferiore a 27 e il gruppo di minore consistenza sia costituito da almeno 12 alunni.
 3.  Nel  caso in cui il numero delle domande di iscrizione a taluni indirizzi  sia  insufficiente  per  la costituzione di una classe, il competente   Consiglio   di   istituto   stabilisce   i   criteri  di redistribuzione   degli   alunni   tra  i  diversi  corsi  di  studio funzionanti nella stessa scuola, ferma restando la possibilita' degli stessi  alunni  di  chiedere  l'iscrizione  ad  altri istituti in cui funzionino   la   sezione,   l'indirizzo  di  specializzazione  o  la sperimentazione richiesti.
 4.  Le  classi  intermedie  vanno  accorpate  ove  si  preveda  che funzioneranno  con  un numero di alunni inferiore alla media indicata dal decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331; parimenti si procede all'accorpamento  delle  classi  finali  qualora  se  ne  preveda  il funzionamento con un numero esiguo di alunni, avendo comunque cura di non frazionare il gruppo classe.
 5.  Per  quanto  non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni dei decreti ministeriali n. 331/1998 e n. 141/1999.
 |  |  |  | Art. 7. Dotazione organica dei centri territoriali permanenti
 In attesa di una compiuta e aggiornata disciplina della materia, la dotazione   organica   assegnata   a   livello  regionale  ai  Centri territoriali  permanenti  per  l'istruzione  e  la formazione in eta' adulta  non  puo'  superare  quella  relativa all'organico di diritto dell'anno scolastico 2003/2004.
 |  |  |  | Art. 8. Sezioni ospedaliere
 1.   Limitatamente   alle   sezioni   ospedaliere   dell'istruzione secondaria   di   II  grado,  di  cui  al  decreto  interministeriale 28 novembre  2001,  n.  168,  istituite  presso  luoghi  di cura e di degenza,  la  determinazione  delle  dotazioni organiche, sia per gli insegnamenti  comuni di cui all'art. 4, comma 3 dello stesso decreto, sia per le aree di indirizzo, e' effettuata esclusivamente nella fase di adeguamento dell'organico alla situazione di fatto.
 |  |  |  | Art. 9. Dotazione organica di sostegno
 1.  La  dotazione organica dei posti di sostegno per l'integrazione degli  alunni  disabili e' determinata secondo le quantita' riportate nella   tabella   E   costituente   parte   integrante  del  presente provvedimento.
 2. I direttori generali regionali determinano la dotazione organica per  ciascun grado di istruzione, definendo l'organico di diritto nei limiti della consistenza indicata nella colonna A della tabella E.
 3.  Nell'ambito  dei  contingenti  assegnati  i  direttori generali regionali  assicurano  la  distribuzione degli insegnanti di sostegno correlata alla effettiva presenza di alunni disabili.
 4.  Sulle  ulteriori  disponibilita' corrispondenti alla differenza tra  i  posti della dotazione complessiva e quelli di cui al comma 2, nonche'  sui posti attivati in deroga ai sensi dell'art. 40, comma 1, della  legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dell'art. 26, comma 16, della legge  23 dicembre  1998,  n.  448,  possono  essere  assegnati,  con provvedimenti   di  durata  annuale,  docenti  in  servizio  a  tempo indeterminato,  ovvero  possono  essere  disposte  assunzioni a tempo determinato fino al termine delle attivita' didattiche.
 |  |  |  | Art. 10. Istituzioni educative
 Per  le  istituzioni educative rimangono confermate le disposizioni di   cui   all'art.  8  del  decreto  interministeriale  n.  131  del 18 dicembre 2002.
 |  |  |  | Art. 11. Gestione delle situazioni di fatto
 1.  Ai  sensi  della  legge  2 agosto  2001,  n.  333,  i dirigenti scolastici  possono  disporre,  con  apposito provvedimento motivato, incrementi   del  numero  delle  classi  dell'istruzione  primaria  e dell'istruzione  secondaria  solo  in caso di inderogabili necessita' legate  all'aumento  effettivo  del numero degli alunni rispetto alle previsioni,  da  valutare  secondo  la  normativa  in  vigore  e,  in particolare,  secondo  i  criteri  ed  i  parametri di cui al decreto ministeriale  24 luglio 1998, n. 331 come modificato ed integrato dal decreto   ministeriale   3 giugno   1999,   n.   141,   dal   decreto interministeriale 18 dicembre 2002, n. 131 e dal presente decreto.
 2.  Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 268 del 22 novembre 2002, i medesimi  dirigenti  scolastici, nel caso di diminuzione degli alunni rispetto  alla  previsione,  procedono  all'accorpamento delle classi secondo le disposizioni citate nel precedente comma.
 3.  Non  sono  ammessi sdoppiamenti ne' istituzioni di nuove classi dopo l'inizio dell'anno scolastico.
 4.  Le variazioni di cui al comma 1 rivestono carattere eccezionale e  debbono  rivelarsi  assolutamente indispensabili per far fronte ad eventuali incrementi di alunni non previsti in sede di determinazione dell'organico   di   diritto.  Le  variazioni  stesse  devono  essere formalizzate     con    provvedimento    motivato    da    comunicare tempestivamente,  e  comunque  non  oltre il 10 luglio, al competente direttore  regionale  e  ai  CSA  di  riferimento  per  i  seguiti di competenza e per l'attivazione dei necessari controlli.
 5.  Ulteriori  posti per il funzionamento delle sezioni carcerarie, di  quelle  ospedaliere  e  delle  attivita'  inerenti  ai  corsi  di istruzione  per adulti previsti dall'ordinanza ministeriale 29 luglio 1997,  n. 455, e dalla direttiva ministeriale 6 febbraio 2001 possono essere  attivati  in  presenza  di personale in esubero che non possa essere  utilizzato su posti e ore di insegnamento disponibili fino al termine delle attivita' didattiche.
 6.  L'istituzione  di  posti  di  sostegno  in  deroga  al rapporto insegnanti/alunni,  di  cui all'art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' autorizzata, tenuto anche conto del disposto dell'art. 35, comma  7 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dal direttore generale regionale  che  assicura comunque le garanzie per gli alunni disabili di cui all'art. 3 della legge n. 104 del 5 febbraio 1992.
 |  |  |  | Art. 12. Verifica e monitoraggio
 1.  Gli  uffici  regionali effettuano il monitoraggio iniziale e in itinere  della consistenza delle dotazioni organiche definite in base alle  disposizioni  del  presente decreto, al fine di assicurare, nel rispetto  dei  contingenti  di  posti assegnati, la rispondenza delle dotazioni   stesse   agli  obiettivi  formativi.  I  medesimi  uffici effettuano,  inoltre,  il  monitoraggio  delle  operazioni  di  avvio dell'anno  scolastico,  vigilando  sul  puntuale  espletamento  delle operazioni  stesse  e  affinche'  gli  incrementi  delle classi e dei posti,  compresi quelli di sostegno, siano contenuti nei limiti delle effettive inderogabili necessita'.
 2. L'apposita struttura istituita presso l'Amministrazione centrale assicura  la  verifica costante dell'andamento delle operazioni anche sotto   il  profilo  dell'incidenza  sulla  spesa  e  della  rigorosa osservanza  della normativa regolante la materia. Ai fini suddetti, i Direttori   generali   regionali,   dal   canto  loro,  si  avvalgono dell'apposita struttura costituita presso ciascuno Ufficio scolastico regionale  per  la necessaria circolarita' delle informazioni e degli aggiornamenti nell'ambito del sistema.
 |  |  |  | Art. 13. Scuole di lingua slovena
 1. Con proprio decreto il Direttore generale dell'Ufficio regionale del   Friuli-Venezia   Giulia,   definisce   le  dotazioni  organiche provinciali  degli  istituti  e  scuole  di lingua slovena nei limiti delle dotazioni regionali.
 |  |  |  | Art. 14. Oneri finanziari
 1.  Gli  oneri  derivanti  dalle  dotazioni  organiche  di cui alle tabelle  «A», «B», «C», «D» e «E» gravano sugli ordinari stanziamenti di   bilancio   di   cui   ai   pertinenti   capitoli  del  Ministero dell'istruzione,  dell'Universita' e della ricerca. Gravano parimenti sugli  ordinari  stanziamenti  di  bilancio gli oneri derivanti dalle dotazioni organiche di cui alla tabella B1.
 Il  presente decreto e' inviato alla Corte dei conti per il visto e la  registrazione,  ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
 Roma, 21 marzo 2005
 
 Il Ministro dell'istruzione
 dell'università e della ricerca
 Moratti Il Ministro dell'economia
 e delle finanze
 Siniscalco
 
 Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2005 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 164.
 |  |  |  | ----> vedere TABELLE da pag. 44 a pag. 51 della G.U. <---- |  |  |  |  |