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| Gazzetta n. 138 del 16 giugno 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |  | DECRETO 26 maggio 2005 |  | Scioglimento  della  societa'  cooperativa  «Cooperativa  progetti  e lavori Piccola societa' cooperativa a r.l.», in Lendinara. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO di Rovigo
 
 Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile;
 Vista la legge 17 luglio 1975 n. 400;
 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 Visto  il  decreto  del  direttore  generale della cooperazione del Ministero  del  lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 di decentramento  agli  uffici  provinciali  del  lavoro e della massima occupazione   degli   scioglimenti   senza  liquidatore  di  societa' cooperative;
 Visto  il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione   alle   direzioni  provinciali  del  lavoro  servizio politiche  del  lavoro  delle  funzioni  gia'  attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;
 Visto  il  decreto  del  Sottosegretario di stato del Ministero del lavoro  e  della  previdenza  sociale  in data 27 gennaio 1998 che ha innalzato  il limite al di sotto del quale non si deve far luogo alla nomina del commissario liquidatore;
 Visto  il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, recante la riforma   dell'organizzazione  del  Governo  ed  in  particolare  gli articoli 45 e seguenti;
 Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 10 aprile  2001,  art.  2  con  il  quale le competenze in materia di cooperazione  sono  state  trasferite  al  Ministero  delle attivita' produttive;
 Visto  il  telestato  del  31 maggio  2001  a  firma  congiunta del direttore generale della cooperazione e della direttrice generale del personale  del  Ministero  del lavoro e della previdenza sociale che, nelle  more  dell'entrata  in vigore dei regolamenti d'organizzazione dei  costituendi  Ministeri  delle  attivita' produttive, del lavoro, della  salute  e  delle  Politiche sociali e del regolamento relativo all'organizzazione dell'U.T.G., dispone la continuita' di svolgimento dei compiti istituzionali sia presso la struttura centrale che presso gli  uffici  periferici  del  Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
 Vista  la  circolare  n. 16/2002 datata 25 marzo 2002 del Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali con la quale sono impartite direttive    atte    ad   assicurare   la   continuita'   dell'azione amministrativa  in  materia  di cooperazione gia' disciplinate con la convenzione  sottoscritta  il 30 novembre 2001 tra le amministrazioni coinvolte;
 Visto  il  decreto  legge  12 giugno  2001 n. 217, convertito nella legge  3 agosto  2001  n.  317,  che  ha  determinato  modifiche alla denominazione  del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
 Visto  l'art.  12  del decreto legislativo 2 agosto 2002 n. 220 che determina i provvedimenti da adottare a seguito della vigilanza;
 Visto  il  decreto  del  Ministero  delle  attivita' produttive del 17 luglio  2003  per  la  determinazione  del  limite temporale dalla presentazione  dell'ultimo  bilancio  per  la  nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio di societa' cooperative;
 Considerato  che la revisione della societa' cooperativa progetti e lavori  piccola  societa'  cooperativa  a  r.l. si e' conclusa con la proposta di liquidazione ex art. 2545-septiesdecies del codice civile in quanto non ha mai presentato i bilanci fin dalla sua costituzione;
 Tenuto  conto  di quanto espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella seduta del 15 maggio 2003, cosi';
 Decreta:
 La   societa'  «Cooperativa  progetti  e  lavori  piccola  societa' cooperativa a r.l.», con sede in 45026 Lendinara (Rovigo) via Martiri di  Villamarzana  n.  25,  costituita per rogito notaio dott. Claudio Gabinio in data 20 novembre 1998, repertorio 147181, R.E.A. n. 128730 Camera  di  commercio  industria  ed  artigianato  di  Rovigo, codice fiscale  e  n. Registro delle imprese 01115790295, e' sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2545-septiedecies del codice civile e dell'art.  2  della  legge  17 luglio  1975,  n. 400, senza nomina di commissario liquidatore.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana.  Avverso lo stesso e' ammesso ricorso al T.A.R. del  Veneto  entro  sessanta  giorni ovvero al Capo dello Stato entro centoventi giorni.
 Rovigo, 26 maggio 2005
 Il direttore provinciale reggente: Drago
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