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| Gazzetta n. 138 del 16 giugno 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |  | DECRETO 6 giugno 2005 |  | Riconoscimento,  al  sig.  Carlos  Alberto  Roses Pesce, di titolo di studio  estero,  quale  titolo  abilitante  per l'esercizio in Italia della  professione  di tecnico in imprese, che esercitano l'attivita' di  installazione,  trasformazione,  ampliamento e manutenzione degli impianti elettrici, radiotelevisivi ed elettronici e di riscaldamento e climatizzazione. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per il commercio, le assicurazioni e i servizi
 
 Vista  la  domanda con la quale il sig. Carlos Alberto Roses Pesce, cittadino  italiano  e  uruguayano,  ha chiesto il riconoscimento del titolo  di  laurea  in  ingegneria  industriale, «opzione elettrica», conseguito  presso  l'Universidad  de la Repubblica, della Repubblica Oriental del Uruguay, in Montevideo (Uruguay) al fine dell'assunzione in  Italia  della  qualifica  di  responsabile tecnico in imprese che esercitano  l'attivita' di installazione, trasformazione, ampliamento e   manutenzione   degli   impianti   elettrici,  radiotelevisivi  ed elettronici  e  di  riscaldamento  e climatizzazione, cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b) e c) della legge 5 marzo 1990, n. 46;
 Considerato  che,  pur  essendo il sig. Roses Pesce anche cittadino italiano,   il   titolo   professionale   del   quale  si  chiede  il riconoscimento   e'   stato   conseguito   interamente  in  un  Paese extracomunitario   e  cio'  rende  necessario  seguire  la  procedura adottata per gli stranieri;
 Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e  norme  sulla  condizione  dello  straniero», come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394  «Regolamento  recante  norme di attuazione del testo unico delle disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e norme sulla  condizione  dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto  legislativo  25 luglio  1998,  n.  286»,  come modificato ed integrato  dal  decreto  del  Presidente  della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;
 Visto,  in  particolare,  l'art. 49 del predetto decreto n. 394 del 1999,  che  disciplina  le  procedure  di  riconoscimento  dei titoli professionali   abilitanti   per   l'esercizio  di  una  professione, conseguiti  in  un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di  cittadini non comunitari, stabilendo che alle stesse si applicano le  disposizioni  del  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura,  la  composizione  e la durata della formazione professionale conseguita;
 Visto  il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14  del  decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 nella riunione del 13 aprile  2005,  che  ha  ritenuto il titolo dell'interessato, per i suoi  contenuti  formativi  idoneo  e  attinente, all'esercizio delle attivita'  per le quali il riconoscimento e' richiesto, la Conferenza determina  di  accogliere  la  domanda dell'interessato e non ritiene necessario  applicare  alcuna  misura  compensativa  in  virtu' della specificita' e completezza del titolo di studio prodotto;
 Sentito  il  conforme parere della CNA-ANIM, Associazione nazionale impiantisti  manutentori,  e  dell'Ispettorato  tecnico del Ministero attivita' produttive,
 Decreta:
 Art. 1.
 1.  Al  sig.  Carlos  Alberto Roses Pesce, nato il 20 aprile 1953 a Montevideo (Uruguay) cittadino italiano e uruguayano, e' riconosciuto il  titolo  di  studio  di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento  in  Italia,  in  qualita' di responsabile tecnico, delle attivita'    di    installazione,   trasformazione,   ampliamento   e manutenzione degli impianti elettrici, radiotelevisivi ed elettronici e  di  riscaldamento  e  climatizzazione, di cui all'art. 1, comma 1, lettere  a),  b) e c) della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante «Norme per  la  sicurezza  degli  impianti»  e  non  si  ritiene  necessario applicare  alcuna  misura compensativa in virtu' della specificita' e completezza della formazione professionale documentata.
 2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 6 giugno 2005
 Il direttore generale: Spigarelli
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