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| Gazzetta n. 138 del 16 giugno 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |  | DECRETO 6 giugno 2005 |  | Riconoscimento, al sig. Peric Pavo, di titolo di studio estero, quale titolo  abilitante  per  l'esercizio  in  Italia della professione di tecnico  in  imprese,  che  esercitano  l'attivita' di installazione, trasformazione,   ampliamento   e   manutenzione  degli  impianti  di riscaldamento  e  climatizzazione, impianti idrosanitari, impianti di trasporto   e   utilizzazione   del  gas  e  impianti  di  protezione antincendio. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per il commercio, le assicurazioni e i servizi
 
 Vista la domanda con la quale il sig. Peric Pavo, cittadino croato, ha  chiesto  il  riconoscimento  del  titolo  denominato  «Diploma  o Zavrsenoj   srednjoj   skoli»,  conseguito  presso  la  Scuola  media superiore  di  Meccanica  di  Sarajevo  (Bosnia  Erzegovina)  al fine dell'assunzione  in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese  che esercitano l'attivita' di installazione, trasformazione, ampliamento   e   manutenzione  degli  impianti  di  riscaldamento  e climatizzazione,  impianti  idrosanitari,  impianti  di  trasporto  e utilizzazione  del  gas  e  impianti di protezione antincendio di cui all'art.  1,  comma  1,  lettere c), d), e), e g) della legge 5 marzo 1990, n. 46;
 Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e  norme  sulla  condizione  dello  straniero», come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,  «Regolamento  recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e norme sulla  condizione  dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto  legislativo  25 luglio  1998,  n.  286»,  come modificato ed integrato  dal  decreto  del  Presidente  della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;
 Visto,  in  particolare,  l'art. 49 del predetto decreto n. 394 del 1999,  che  disciplina  le  procedure  di  riconoscimento  dei titoli professionali   abilitanti   per   l'esercizio  di  una  professione, conseguiti  in un Paese non apparte-nente all'Unione europea da parte di  cittadini non comunitari, stabilendo che alle stesse si applicano le  disposizioni  del  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura,  la  composizione  e la durata della formazione professionale conseguita;
 Visto  il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14  del  decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 nella riunione del 13 aprile  2005,  che  ha  ritenuto il titolo dell'interessato, per i suoi  contenuti  formativi  idoneo  e  attinente, all'esercizio delle attivita' per le quali il riconoscimento e' richiesto;
 Vista  l'esperienza professionale pluriennale maturata in Italia in imprese del settore, la Conferenza determina di accogliere la domanda dell'interessato  e  non  ritiene  necessario applicare alcuna misura compensativa   in  virtu'  della  specificita'  e  completezza  della formazione professionale documentata;
 Sentito  il  conforme parere della CNA-ANIM, Associazione nazionale impiantisti  manutentori,  e  dell'Ispettorato  tecnico del Ministero attivita' produttive;
 Decreta:
 Art. 1.
 1.   Al   sig.   Peric   Pavo,   nato  il  29 marzo  1967,  a  Duke (Bosnia-Erzegovina),  cittadino  croato, e' riconosciuto il titolo di studio  di  cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia,  in  qualita'  di  responsabile  tecnico,  delle attivita' di installazione,   trasformazione,  ampliamento  e  manutenzione  degli impianti  di  riscaldamento e climatizzazione, impianti idrosanitari, impianti   di  trasporto  e  utilizzazione  del  gas  e  impianti  di protezione  antincendio  di  cui all'art. 1, comma 1, lettere c), d), e),  e  g)  della  legge  5 marzo  1990, n. 46, recante «Norme per la sicurezza  degli  impianti»  e  non  si  ritiene necessario applicare alcuna misura compensativa in virtu' della specificita' e completezza della formazione professionale documentata.
 2.  Lo  svolgimento  delle attivita' in base ai titoli riconosciuti con  il  presente  decreto  e'  consentito esclusivamente nell'ambito delle  quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente  della  Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla  legge 30 luglio 2002, n. 189, e per il periodo di validita' ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.
 3. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 6 giugno 2005
 Il direttore generale: Spigarelli
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