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| Gazzetta n. 138 del 16 giugno 2005 (vai al sommario) |  |  |  | LEGGE 27 maggio 2005, n. 104 |  | Adesione    della    Repubblica    italiana   all'Accordo   sulla conservazione  delle  popolazioni  di pipistrelli europei (EUROBATS), con emendamenti, fatto a Londra il 4 dicembre 1991, e sua esecuzione. |  | 
 |  |  |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno approvato; 
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
 Promulga
 
 la seguente legge:
 Art. 1.
 1.  Il  Presidente  della  Repubblica  e'  autorizzato ad aderire all'Accordo  sulla  conservazione  delle  popolazioni  di pipistrelli europei  (EUROBATS), fatto a Londra il 4 dicembre 1991 come integrato dal I e II emendamento, adottati dalla Riunione delle Parti a Bristol rispettivamente il 18-20 luglio 1995 ed il 24-26 luglio 2000.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  Piena  ed  intera  esecuzione  e'  data  all'Accordo  di  cui all'articolo  1,  a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in  conformita'  a  quanto  disposto  dall'articolo  XII dell'Accordo stesso.
 |  |  |  | Art. 3. 1.  Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di  euro  62.135  annui  a  decorrere  dal 2004. Al relativo onere si provvede   mediante   corrispondente   riduzione  dello  stanziamento iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2004-2006, nell'ambito dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
 2.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 |  |  |  | Art. 4. 1.  La  presente  legge  entra  in  vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 
 Data a Roma, addi' 27 maggio 2005
 
 CIAMPI
 
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Fini, Ministro degli affari esteri
 Matteoli,   Ministro   dell'ambiente  e
 della tutela del territorio
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 LAVORI PREPARATORI
 Senato della Repubblica (atto n. 2477):
 Presentato  dal Ministro degli affari esteri (Frattini)
 il 16 settembre 2003.
 Assegnato  alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
 referente, il 3 dicembre 2003, con pareri delle commissioni
 1ª, 5ª, 9ª, 13ª, 14ª e Questioni regionali.
 Esaminato   dalla   3ª   commissione  il  27 gennaio  e
 17 febbraio 2004.
 Relazione  scritta annunciata il 24 febbraio 2004 (atto
 n. 2477/A - relatore sen. Martone).
 Esaminato in aula e approvato il 20 aprile 2004.
 Camera dei deputati (atto n. 4913):
 Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
 referente,  il  28 aprile 2004 con pareri delle commissioni
 I, V, VIII, XIII e XIV.
 Esaminato dalla III commissione il 5 maggio, 15 luglio,
 24 e 28 settembre 2004.
 Esaminato  in  aula  il  24 gennaio 2005 e approvato il
 27 gennaio 2005.
 Senato della Repubblica (atto n. 2477-B):
 Assegnato  alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
 referente,  il 3 febbraio 2005 con parere della commissione
 5ª.
 Esaminato dalla 3ª commissione il 13 aprile 2005.
 Relazione scritta annunciata il 20 aprile 2005 (atto n.
 2477/C relatore sen. Castagnetti).
 Esaminato in aula e approvato il 19 maggio 2005.
 |  |  |  | ---->  Vedere Accordo in lingua da pag. 6 a pag. 28 del S.O.  <---- |  |  |  | Accordo del 1991 sulla Conservazione dei Pipistrelli in Europa (EUROBATS)
 
 Le Parti Contraenti,
 
 Ricordando  la  Convenzione  sulle  Specie Migratorie appartenenti alla fauna selvatica, aperta alla firma a Bonn il 23 giugno 1979;
 
 Riconoscendo lo sfavorevole stato di conservazione dei pipistrelli negli  Stati  europei  ed  in  quelli  dell'Area di distribuzione non europea,  ed  in  particolare la grave minaccia che rappresentano per loro  il  degrado  dell'habitat,  gli  agenti  che disturbano le loro dimore e taluni pesticidi;
 
 Consapevoli  del fatto che i pericoli che minacciano i pipistrelli negli  Stati  europei  ed  in  quelli  dell'Area di distribuzione non europea sono comuni tanto alle specie migratorie, quanto a quelle non migratorie  e  che  le loro dimore sono spesso condivise dalle specie migratorie e da quelle non migratorie;
 
 Ricordando  che  nel  corso  della prima riunione della Conferenza delle   Parti  alla  Convenzione  sulla  Conservazione  delle  Specie Migratorie   appartenenti  alla  fauna  selvatica,  svoltasi  a  Bonn nell'ottobre  1985,  e'  stato concordato di aggiungere la specie dei chiropteri  (Rhinolophidea e Vespertilionidae) all'Appendice II della Convenzione  ed  e' stato impartito al Segretariato della Convenzione l'ordine  di  adottare  adeguati provvedimenti per mettere a punto un Accordo per tali specie;
 
 Convinti  che  la  conclusione  di  un  Accordo  per  tali  specie contribuirebbe  notevolmente  alla  conservazione  dei pipistrelli in Europa,
 
 Hanno concordato quanto segue:
 ARTICOLO I
 Campo d'applicazione e interpretazione
 
 Ai fini del presente Accordo:
 
 (a)   per   "Convenzione"   si  intende  la  Convenzione  sulla Conservazione   delle   Specie  Migratorie  appartenenti  alla  Fauna Selvatica (Bonn, 1979);
 (b)  per  "pipistrelli" si' intendono le popolazioni europee di chiropteri  (Rhinolophidea  e  Vespertilionidae)  che  si  trovano in Europa e negli Stati di distribuzione non europei;
 (c)  per  "Stati  di  distribuzione" si intende qualsiasi Stato (che  sia  Parte  alla  Convenzione  o  meno) che esercita la propria giurisdizione  su  una  parte qualsiasi dell'area di distribuzione di una specie di cui al presente Accordo;
 (d)  per "Organizzazione Regionale d'integrazione Economica" si intende  un'organizzazione  costituita  da  Stati  sovrani  a  cui si applica il presente Accordo e che ha competenza in questioni trattate nel  presente  Accordo,  e  che  e'  stata  debitamente autorizzata a firmare,  ratificare, accettare, approvare o accedere alL'Accordo, in conformita' con le proprie procedure interne;
 (e)  per  "Parti"  si  intendono  le Parti al presente Accordo, tranne nei casi in cui il contesto non indichi diversamente;
 (f) per "in Europa" si intende il continente europeo.
 ARTICOLO II
 Clausole generali
 
 1. Il presente Accordo e' un ACCORDO nell'ambito del significato a cio' attribuito dal paragrafo 3 dell'Articolo IV della Convenzione.
 2.  Le  disposizioni  del  presente Accordo non esonerano le Parti dagli  obblighi  da  esse  assunti  ai  sensi  di qualsiasi trattato, convenzione o accordo esistente.
 3.  Ogni Parte ai presente Accordo designera' una o piu' autorita' competenti  a  cui attribuira' la responsabilita' dell'attuazione del presente Accordo. Essa comunichera' il nome e l'indirizzo della sua o delle sue autorita' alle altre Parti al presente Accordo.
 4.   L'adeguato  sostegno  amministrativo  e  finanziario  per  il presente  Accordo  sara'  determinato dalle Parti, di concerto con le Parti alla Convenzione.
 ARTICOLO III
 Obblighi fondamentali
 
 1.  Ogni  Parte vietera' la cattura, il mantenimento o l'uccisione di pipistrelli, senza il permesso delle proprie autorita' competenti.
 2.  Ogni  Parte  identifichera'  i siti che, nella propria area di giurisdizione,  sono  importanti  per  lo  stato di conservazione dei pipistrelli, nonche' per le loro dimore e la loro protezione. Tenendo conto  di  eventuali  considerazioni  di  ordine economico e sociale, proteggera'  tali  siti  da danni o agenti di disturbo. Inoltre, ogni Parte  si  Impegnera' ad individuare e proteggere aree importanti per il nutrimento dei pipistrelli da danni o agenti di disturbo.
 3.  Nel decidere quali habitat proteggere ai fini della protezione in   generale,   ogni   Parte  valutera'  adeguatamente  gli  habitat importanti per i pipistrelli.
 4.  Ogni  Parte adottera' adeguati provvedimenti per promuovere la conservazione   dei   pipistrelli   e  provvedera'  a  sensibilizzare l'opinione   pubblica   sull'importanza   della   conservazione   dei pipistrelli.
 5. Ogni Parte attribuira' ad un organo adeguato le responsabilita' della  prestazione  di'  consulenza sulla conservazione e la gestione dei  pipistrelli  nel  proprio territorio, con particolare riguardo a quelli  che hanno stabilito la propria dimora in edifici. Le Parti si scambieranno informazioni sulle proprie esperienze al riguardo.
 6.  Ogni Parte intraprendera' quelle ulteriori azioni che riterra' necessarie  per  tutelare  le  popolazioni  di  pipistrelli che avra' individuato   come   in   pericolo  e  ne  riferira',  come  previsto all'Articolo VI.
 7.  Ogni  Parte,  se  del  caso,  promuovera' programmi di ricerca relativi  alla  conservazione  ed  alla  gestione dei pipistrelli. Le Parti   si   consulteranno   su  tali  programmi  di  ricerca,  e  si impegneranno a coordinare tali programmi di conservazione e ricerca.
 8.  Ogni  Parte,  ogni qualvolta opportuno, nel valutare l'impiego dei  pesticidi, esaminera' i loro potenziali effetti sui pipistrelli, e  si  impegnera'  a  sostituire  gli agenti chimici impiegati per il trattamento  del  legno che contengono un elevato grado di tossicita' per i pipistrelli con alternative piu' sicure.
 ARTICOLO IV
 Attuazione nazionale
 
 1.   Ogni  Parte  adottera',  applichera'  e  fara'  rispettare  i provvedimenti  legislativi  ed  amministrativi  che potranno rendersi necessari al fine di dare effetto al presente Accordo.
 2.  Le clausole del presente Accordo non incideranno in alcun modo sui  diritti  delle  Parti  di  adottare  provvedimenti  piu'  severi attinenti la conservazione dei pipistrelli.
 ARTICOLO V
 Riunioni delle Parti
 
 1.  Si  terranno  riunioni  periodiche  delle  Parti  al  presente Accordo.  Il  Governo  del  Regno Unito convochera' la prima riunione delle  Parti  all'Accordo  entro  tre  anni  dalla data di entrata in vigore  dell'Accordo. Le Parti all'Accordo adotteranno un regolamento interno   per   le   loro  riunioni  e  norme  finanziarie,  comprese disposizioni  in  materia di bilancio e le quote di contributo per il periodo  finanziario  successivo.  Tali  norme saranno adottate dalla maggioranza di due terzi delle Parti presenti e votanti. Le decisioni adottate  ai sensi delle norme finanziarie dovranno essere adottate a maggioranza di tre quarti delle Parti presenti e votanti.
 2.  Nel  corso delle riunioni le Parti potranno istituire i gruppi scientifici gli altri gruppi di lavoro ritenuti opportuni.
 3.  Tutti gli Stati dell'Area di distribuzione o le Organizzazioni Regionali  di  Integrazione  Economica che non sono Parti al presente Accordo,  il Segretariato della Convenzione, il Consiglio d'Europa in qualita'  di Segretariato della Convenzione sulla Conservazione degli Animali  Selvatici europei e degli Habitat Naturali ed organizzazioni intergovernative  analoghe  possono  partecipare  alle riunioni delle Parti  come  osservatori.  Qualsiasi  agenzia  o  ente con competenze tecniche  in materia di conservazione e gestione dei pipistrelli puo' partecipare  alle  riunioni  delle Parti inviando osservatori, tranne nel  caso in cui almeno un terzo delle Parti presenti non si opponga. Solo le Parti hanno diritto di voto alle riunioni delle Parti.
 4.  Ad  eccezione  di  quanto  previsto al successivo paragrafo 5, ciascuna Parte al presente Accordo avra' diritto a esprimere un voto.
 5.  Le Organizzazioni Regionali di Integrazione Economica che sono Parti  al  presente  Accordo,  nelle  questioni  di  loro competenza, eserciteranno  diritto  di  voto con un numero di voti pari al numero dei  loro Stati membri che sono Parti alL'Accordo e che sono presenti al  momento  del  voto.  Un'Organizzazione  Regionale di Integrazione Economica  non esercitera' il suo diritto di voto se i relativi Stati Membri esercitano il loro, e viceversa.
 ARTICOLO VI
 Rapporti sullo stato di attuazione
 
 1.  Ogni  Parte  presentera'  a  ciascuna  riunione delle Parti un rapporto  aggiornato  sullo stato di attuazione del presente Accordo. Il  rapporto sara' distribuito alle Parti non meno di 90 giorni prima dell'apertura della sessione ordinaria.
 ARTICOLO VII
 Emendamenti all'Accordo
 
 1.  Il presente Accordo puo' essere emendato in qualsiasi riunione delle Parti.
 
 2.   Le  proposte  di  emendamento  possono  essere  inoltrate  da qualsiasi Parte.
 3. Il testo di ogni emendamento proposto e la relativa motivazione saranno comunicati al Depositario almeno 90 giorni prima della seduta di   apertura   della   riunione.   Il   Depositario   ne  inoltrera' immediatamente copie alle Parti.
 4.  Gli  emendamenti  saranno  adottati a maggioranza di due terzi delle  Parti  presenti  e  votanti ed entreranno in vigore per quelle Parti  che li hanno accettatati 60 giorni dopo il deposito del quinto strumento  di  accettazione  dell'emendamento  presso il Depositario. Successivamente,  entreranno  in  vigore per una Parte dopo 30 giorni dalla   data  di  deposito  del  proprio  strumento  di  accettazione dell'emendamento presso il Depositario.
 ARTICOLO VIII
 Riserve
 
 Le  disposizioni  del  presente  Accordo  non saranno soggette a riserve  di  carattere  generale.  Tuttavia,  uno  Stato dell'Area di distribuzione o un'Organizzazione Regionale di Integrazione Economica che  diventi  Parte,  in  conformita'  con  l'Articolo  X  o XI, puo' inserire  una  riserva  specifica  relativa  ad  una qualsiasi specie particolare di pipistrello.
 ARTICOLO IX
 Composizione delle controversie
 
 Eventuali  controversie  che  potrebbero insorgere fra le Parti in merito  all'interpretazione  o  all'applicazione  delle  clausole del presente  Accordo  saranno  oggetto  di  negoziati  fra le Parti alla controversia.
 ARTICOLO X
 Firma, ratifica, accettazione e approvazione
 
 il  presente Accordo sara' aperto alla firma degli Stati dell'Area di  Distribuzione  o  delle  Organizzazione Regionali di Integrazione Economica che possono diventarne Parti tramite:
 
 (a)  firma  senza  riserva  per  quanto  riguarda  la ratifica, l'accettazione o l'approvazione; oppure
 (b)   firma  con  riserva  per  quanto  riguarda  la  ratifica, accettazione  o  approvazione,  seguite  da  ratifica, accettazione o approvazione.
 
 Gli  strumenti  di  ratifica,  accettazione o approvazione saranno depositati presso il Depositario. Il presente Accordo restera' aperto alla firma fino alla data di entrata in vigore dello stesso.
 ARTICOLO XI
 Accessione
 
 Il  presente  Accordo  sara'  aperto  all'accessione  degli  Stati dell'Area  di  distribuzione  o:  delle  Organizzazioni  Regionali di Integrazione   Economica   dopo   la   data   di  entrata  in  vigore dell'Accordo.  Gli  strumenti di accessione saranno depositati presso il Depositario.
 ARTICOLO XII
 Entrata in vigore
 
 Il  presente  Accordo  entrera'  in  vigore  il novantesimo giorno successivo  alla  data in cui cinque Stati dell'Area di distribuzione saranno    diventati    Parti,    come   previsto   all'Articolo   X. Successivamente  entrera'  in  vigore  per  uno  Stato  firmatario  o accedente  il  trentesimo  giorno  successivo  al  deposito  del  suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o accessione.
 ARTICOLO X
 Denuncia e termine
 
 Qualsiasi  Parte  potra'  denunciare  il  presente Accordo dandone notifica  scritta  al  Depositario  in qualsiasi momento. La denuncia avra'  effetto dodici giorni dopo la data in cui il Depositario avra' ricevuto  la  notifica. L'Accordo restera' in vigore per almeno dieci anni, e successivamente si concludera' alla data in cui almeno cinque Parti adesso si saranno ritirate.
 ARTICOLO XIV
 Depositario
 
 L'originale   dell'Accordo,   nelle  lingue  inglese,  francese  e tedesca,  ogni  versione  facente  ugualmente  fede, sara' depositato presso  il  Governo  del  Regno  Unito,  che  sara' Depositario, e ne inoltrera'   copie   autenticate   a   tutti  gli  Stati  e  ad  ogni Organizzazione  Regionale di Integrazione Economica che abbia firmato l'Accordo  o  abbia  depositato  il  proprio  strumento  di ratifica, accettazione, approvazione o accessione.
 
 Il   Depositario   informera'   tutti   gli   Stati  dell'Area  di distribuzione e le Organizzazione Regionali di Integrazione Economica delle  firme, del deposito degli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione  o  accessione,  dell'entrata  in  vigore,  dei relativi emendamenti, riserve e notifiche di denuncia.
 
 In  fede  di che i sottoscritti, all'uopo debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.
 
 Fatto a Londra il quattro dicembre mille novecento novantuno.
 EMENDAMENTO ALL'ACCORDO SULLA CONSERVAZIONE
 DEI PIPISTRELLI IN EUROPA
 
 Prima sessione della 4a Riunione delle Parti
 tenutasi a Bristol dal 18 al 20 luglio 1995
 RISOLUZIONE RECANTE CONFERMA DELLA MODIFICA
 DELLA PORTATA DELL'ACCORDO
 
 Le Parti contraenti,
 
 RICONOSCENDO la necessita' di adottare misure di conservazione per proteggere tutte le specie di microchirotteri d'Europa;
 
 AMMETTENDO   l'omissione   della   specie  europea  di  Molossidae dall'accordo originale;
 
 RIFERENDOSI  alla  decisione  della  Conferenza  delle  Parti alla Convenzione  sulla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla  fauna  selvatica,  tenutasi a Nairobi dal 7 all'11 giugno 1994, con  l'obiettivo  di  inserire la specie europea "molosso di Cestoni" (Tadarida teniotis) nell'Appendice II,
 
 HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
 
 1.   Di   integrare  la  famiglia  dei  Molossidae  nel  campo  di applicazione dell'accordo.
 2.   Di   sostituire   le   parole  "CHIROPTERA  (Rhinolophidae  e Vespertilionidae)"  laddove  compaiono nel preambolo dell'accordo con le    parole    "MICROCHIROTTERI    Molossidae,    Rhinolophidae    e Vespertilionidae)".
 3. Di sostituire l'articolo I, lettera b) con:
 "(b)  per  "pipistrelli" si intendono le popolazioni europee di MICROCHIROTTERI (Molossidae, Rhinolophidae e Vespertilionidae) che si trovano   in   Europa   o   negli  Stati  non  europei  dell'area  di distribuzione""
 EMENDAMENTO ALL'ACCORDO SULLA CONSERVAZIONE DEI PIPISTRELLI
 IN EUROPA, FIRMATO A LONDRA IL 4 DICEMBRE 1991
 (Adottato nella terza sessione della Riunione delle Parti dell'Accordo,  come  emendato, svoltasi a Bristol dal 24 al 26 luglio
 2000)
 
 RISOLUZIONE 3.7.
 
 EMENDAMENTO DELL'ACCORDO
 
 La  Riunione  delle  Parti  all'Accordo  sulla conservazione dei Pipistrelli in Europa (di seguito denominato "l'Accordo"),
 Riconoscendo  la  necessita'  di  misure  di  conservazione  per proteggere  le  popolazioni  di  tutte  le di specie di Chirotteri in Europa e negli Stati non europei dove sono diffusi;
 Guidata  da  una  comune  volonta'  di  ulteriormente  consolidare l'Accordo e la sua portata;
 
 CONVIENE
 1.   di   cambiare   il  titolo  dell'Accordo  in  "Accordo  sulla conservazione delle Popolazioni dei Pipistrelli Europei";
 2. di ampliare l'ultimo paragrafo del preambolo con le parole: " e negli Stati non europei dove sono diffusi";
 3. di sostituire l'Articolo I (b) con:
 "(b) Per "Pipistrelli", s'intendono le popolazioni di specie di Chirotteri  come  elencate  nell'accordo  stipulato in Europa e negli Stati non europei in cui sono diffusi".
 4.  Aggiungere  un  nuovo paragrafo 5 all'Articolo II, da leggersi come segue:
 "5)  Gli Allegati del presente Accordo ne sono parte integrale. Ogni  riferimento  al presente Accordo include un riferimento ai suoi Allegati"
 5. Sostituire l'articolo VII (4) con:
 "4)Un Emendamento all'Accordo diverso da un emendamento ai suoi Allegati  sara'  adottato da una maggioranza di due terzi delle Parti presenti  e  votanti  ed entrera' in vigore per le Parti che 1o hanno accettato  60  giorni  dopo  il  deposito  del  quinto  strumento  di accettazione  dell'emendamento presso il depositario. Successivamente esso  entrera'  in  vigore  per  una  Parte 30 giorni dopo la data di deposito del suo strumento di accettazione presso il Depositario". "
 6.  Aggiungere  i  paragrafi dal 5 al 7 all'articolo VII formulato come segue:
 "5)  Tutti  gli Allegati addizionali e qualsiasi emendamento ad un  Allegato saranno adottati da tutte le Parti presenti e votanti ed entreranno  in  vigore  per  tutte  le  Parti  il sessantesimo giorno successivo  alla  data  della  loro  adozione da parte della Riunione delle  Parti,  tranne  che  per  le  Parti  che abbiano formulato una riserva conformemente al paragrafo 6 del presente Articolo.
 6)  Durante  il  periodo di 60 giorni di cui al paragrafo 5 del presente  Articolo,  qualsiasi  Parte  puo',  mediante  una  notifica scritta  indirizzata al Depositario, formulare una riserva per quanto riguarda  un  Allegato  addizionale  o un Emendamento ad un Allegato. Tale riserva potra' essere ritirata in qualsiasi momento per mezzo di una  notifica  scritta  indirizzata  al  Depositario; successivamente l'Allegato  o l'Emendamento addizionale entrera' in vigore per quella parte il sesto giorno dopo la data di ritiro della riserva.
 
 7)  Ogni Stato che diviene Parte dell'Accordo dopo l'entrata in vigore di un Emendamento, se non ha espresso un intento diverso:
 (a)  sara'  considerato  come  Parte dell'Emendamento in tal modo emendato; e
 (b)  sara'  considerato come Parte dell'Accordo non emendato rispetto ad ogni Parte non vincolata dall'Emendamento"
 7. Aggiungere il seguente Allegato 1 all'Accordo
 
 ALLEGATO I
 Specie  di  Pipistrelli che si trovano in Europa cui si applica il presente Accordo
 Pteropodidae
 Rousettus egyptiacus (Geoffroy, 1810)
 Emballonuridae
 Taphozous nudiventris (Cretzschmar, 1830)
 Rhinolophidae
 Rhinolophus blasii Peters, 1866
 Rhinolophus euryale Blasius, 1853
 Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774)
 Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800)
 Rhinolophus mehelyi Matschie, 1901
 Vespertilionidae
 Barbastella barbastellus (Schreber, 1774)
 Barbastella leucomelas (Cretzschmar, 1830)
 Eptesicus bottae (Peters, 1869)
 Eptesicus nilssonii (Keyserling & Blasius, 1839)
 Eptesicus serotinus (Schreber, 1774)
 Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817)
 Myotis blythii (Tomes, 1857)
 Myotis brandtii (Eversmann, 1845)
 Myotis capaccinii (Bonaparte, 1837)
 Myotis dasycneme (Boie, 1825)
 Myotis daubentonii (Kuhl, 1817)
 Myotis emarginatus (Geoffroy, 1806)
 Myotis myotis (Borkhausen, 1797)
 Myotis mystacinus (Kuhl, 1817)
 Myotis nattereri (KuhI, 1817)
 Myotis schaubi Kormos, 1934
 Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780)
 Nyctalus leisleri (KuhI, 1817)
 Nyctalus noctula (Schreber, 1774)
 Otonycteris hemprichii (Peters, 1859)
 Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817)
 Pipistrellus nathusii (Keyserling & Blasius, 1839)
 Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774)
 Pipistrellus pygmaeus' Leach, 1825
 Pipistrellus savii (Bonaparte, 1837)
 Plecotus auritus (Linnaeus, 1758)
 Plecotus austriacus (Fischer, 1829)
 Vespertilio murinus Linnaeus, 1758
 Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1817)
 Molossidae
 Tadarida teniotis (Rafinesque, 1814)
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