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| Gazzetta n. 138 del 16 giugno 2005 (vai al sommario) |  |  |  | LEGGE 27 maggio 2005, n. 103 |  | Ratifica  ed  esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana   ed  il  Governo  della  Repubblica  di  Bielorussia  sulla regolamentazione   reciproca   dell'autotrasporto  internazionale  di viaggiatori e merci, fatto a Minsk il 3 giugno 2003. |  | 
 |  |  |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno approvato; 
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
 Promulga
 la seguente legge:
 Art. 1.
 Autorizzazione alla ratifica
 1.  Il  Presidente  della  Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo  tra  il  Governo  della  Repubblica italiana ed il Governo della  Repubblica  di  Bielorussia  sulla  regolamentazione reciproca dell'autotrasporto  internazionale  di  viaggiatori  e merci, fatto a Minsk il 3 giugno 2003.
 |  |  |  | Art. 2. Ordine di esecuzione
 1.  Piena  ed  intera  esecuzione  e'  data  all'Accordo  di  cui all'articolo  1,  a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in   conformita'  a  quanto  disposto  dall'articolo 29  dell'Accordo stesso.
 |  |  |  | Art. 3. Copertura finanziaria
 1.  Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di  euro  11.065  annui  ad  anni  alterni  a  decorrere dal 2004. Al relativo  onere  si  provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»  dello  stato  di  previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  per  l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
 2.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 |  |  |  | Art. 4. Entrata in vigore
 1.  La  presente  legge  entra  in  vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 
 Data a Roma, addi' 27 maggio 2005
 
 CIAMPI
 
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Fini, Ministro degli affari esteri
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 LAVORI PREPARATORI
 Senato della Repubblica (atto n. 2927):
 Presentato  dal Ministro degli affari esteri (Frattini)
 il 29 aprile 2004.
 Assegnato  alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
 referente,  il  18 maggio 2004 con pareri delle commissioni
 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 8ª.
 Esaminato dalla 3ª commissione il 16 e 30 giugno 2004.
 Relazione scritta presentata il 1° luglio 2004 (Atto S.
 n. 2927 A relatore sen. PROVERA).
 Esaminato in aula e approvato il 20 luglio 2004.
 Camera dei deputati (atto n. 5172):
 Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
 referente, con pareri delle commissioni I, II, V, VI e IX.
 Esaminato  dalla III commissione il 15 settembre 2004 e
 il 15 marzo 2005.
 Esaminato  in aula il 16 maggio 2005 ed approvato il 17
 maggio 2005.
 |  |  |  | ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL
 GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI BELARUS SULLA REGOLAMENTAZIONE
 RECIPROCA DELL'AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE DI VIAGGIATORI E MERCI
 
 IL  GOVERNO  DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA D1 BELARUS, successivamente denominati le "Parti Contraenti", al fine di  facilitare  e  regolare  nel  reciproco interesse i trasporti con autoveicoli  di  viaggiatori  e  merci  tra  i  due  Stati,  sia  con destinazione   sia   in  transito  nei  rispettivi  territori,  hanno concordato quanto segue:
 Art.1 I  vettori  di  ciascuna Parte Contraente hanno diritto di effettuare trasporti di viaggiatori e merci sia con destinazione sia in transito nel   territorio   dell'altra   Parte   Contraente   con  autoveicoli immatricolati  nello  Stato  contraente  in  cui  il vettore ha sede, secondo le modalita' stabilite nel presente Accordo.
 
 I. TRASPORTO VIAGGIATORI
 1.1 CAMPO DI APPLICAZIONE
 
 Art. 2 In  accordo  con  quanto  disposto  dalla  legislazione in vigore per l'ingresso e il soggiorno delle persone nei territori delle due Parti Contraenti,   ii   presente   Accordo   si   applica   ai   trasporti internazionali  di  viaggiatori  effettuati  tra  i territori dei due Paesi  anche  in transito mediante autoveicoli destinati al trasporto di  persone  equipaggiati con pili di nove posti, compreso quello del conducente (autobus).
 
 1.2. SERVIZI REGOLARI TRA I DUE PAESI
 
 Art. 3 1. Agli effetti del presente Accordo e' considerato servizio regolare il  trasporto  di  viaggiatori  effettuato  con autobus su itinerario determinato   secondo   orari  e  tariffe  prestabiliti,  previamente pubblicati. 2.  Con  tale  servizio  si  e' autorizzati a depositare e a prendere viaggiatori al capolinea e nelle altre localita' stabilite. 3.  Ai  fini  del  servizio  si e' obbligati ad accettare sui veicoli qualsiasi  viaggiatore  che  si  presenti nei luoghi di partenza e di fermata  a  condizione che vi siano posti a sedere nel rispetto delle disposizioni  del  presente  Accordo  e  delle  leggi  nazionali  che regolano i servizi di linea per trasporto di persone.
 Art. 4 I  servizi  regolari tra i due Paesi sono istituiti di comune accordo dalle   Autorita'   competenti   delle   Parti   Contraenti  indicate nell'articolo   25   del   presente   Accordo   e  sulla  base  delle determinazioni della Commissione Masta prevista dall'art. 26.
 Art. 5 1.  Il  servizio  regolare di trasporto di viaggiatori e' attivato in base ad apposita autorizzazione, non cedibile. 2.  L'autorizzazione  e'  rilasciata dalle Autorita' competenti delle Parti  Contraenti  per  la  parte  di  percorso  che  si sviluppa sui rispettivi territori nazionali su base di reciprocita', salvo diverse intese tra le autorita' medesime. 3. La durata dell'autorizzazione e' stabilita di comune accordo dalla Commissione Mista. 4.  L'autorizzazione  e'  attribuita  per l'espletamento del servizio regolare  in  base  a  domanda  presentata dall'impresa all'Autorita' competente della Parte Contraente sul cui territorio l'impresa stessa ha la sede. 5.   La   domanda   deve   contenere  l'indicazione  dell'itinerario, dell'orario per l'intero anno e delle tariffe, determinate sulla base di quelle stabilite di comune accordo in sede di Commissione Mista, e tutte  le  altre  indicazioni  utili  eventualmente  richieste  dalle Autorita'  competenti  delle Parti Contraenti. La domanda deve essere corredata  di una planimetria del percorso proposto con l'indicazione delle fermate e del chilometraggio. 6.  L'Autorita'  competente di una delle Parti Contraenti trasmette a quella  dell'altra  Parte  Contraente le domande ammesse corredate di tutta la documentazione richiesta. 7.  Le  domande  saranno  approvate  dalle competenti Autorita' delle Parti  Contraenti sulla base delle modalita' decise dalla Commissione Mista. 8.  Durante  il  trasporto,  a  bordo  dei  veicoli adibiti a servizi regolari, deve trovarsi l'originale dell'autorizzazione.
 Art. 6 I  vettori non possono effettuare servizio interno di viaggiatori nel territorio dell'altra Parte Contraente.
 
 1.3 SERVIZI REGOLARI DI TRANSITO
 
 Art. 7 :  1.  Agli  effetti  del  presente  Accordo, e' considerato servizio regolare  di  transito  il  trasporto  di'  viaggiatori effettuato in partenza  dal territorio di una delle Parti Contraenti che attraversa il  territorio  dell'altra  Parte  Contraente  con destinazione in un terzo  Paese,  senza  che  alcun  passeggero  sia preso o deposto nel territorio dell'altra Parte Contraente. 2.  I  servizi  regolari  di transito si effettuano sulla base di una autorizzazione   rilasciata   dall'Autorita'   competente  del  Paese attraversato,  alla quale l'impresa ha presentato la relativa domanda tramite l'Autorita' del Paese di' appartenenza.
 
 I. 4 SERVIZI OCCASIONALI
 
 Art. 8 Agli   effetti   del   presente   Accordo   e'  considerato  servizio occasionale: 1)  Trasporto  sullo stesso veicolo delle stesse persone per tutto un itinerario  che deve iniziare e terminare nel territorio del Paese di immatricolazione del veicolo (viaggi a porte chiuse); 2)  Viaggi di ingresso a carico nel territorio della Parte Contraente e  ritorno  a vuoto nel Paese di immatricolazione del veicolo (viaggi di ritorno a vuoto); 3)  Il  servizio  effettuato  a vuoto sul territorir dell'altra Parte Contraente  per trasportare nel Paese di immatricolazione del veicolo gruppi  formati  in base ad un accordo preventivo tra il vettore e un committente (viaggi di ingresso a vuoto).
 Art. 9 1.  I servizi previsti ai punti 1) e 2) del precedente articolo 8 del presente  Accordo, anche se in transito, sono effettuati senza alcuna autorizzazione. 2.  In  tali  casi  il  conducente dell'autobus deve avere a bordo un formulario contenente l'elenco nominativo completo dei viaggiatori, 3.  L'autobus  in  avaria  puo' essere sostituito da un altro autobus senza autorizzazione secondo le modalita' stabilite dalla Commissione Mista. 4.  Nel  caso  previsto dal punto 3) dello stesso Art. 8 del presente Accordo,  l'Autorita'  competente  del Paese in cui ha sede l'impresa che  deve  effettuare  il  servizio  dovra' chiedere l'autorizzazione dell'altra  Parte Contraente. Le Autorita' competenti si scambieranno un  contingente  annuale di moduli di autorizzazione, stabilito dalla Commissione Mista di cui all'Art. 26 del presente Accordo.
 
 1.5 ALTRI SERVIZI CON AUTOBUS
 
 Art. 10 1.  Per  tutti  gli  altri  servizi  con  autobus  non previsti dagli articoli  precedenti  del  presente  Accordo  e'  necessario ottenere preventivamente   di   volta  in  volta  l'autorizzazione  rilasciata dall'Autorita' competente dell'altra Parte Contraente. 1.  L'autorizzazione  e'  rilasciata  all'impresa  in  base a domanda indirizzata all'Autorita' competente dell'altra Parte Contraente. 3.  La  domanda  deve  contenere l'indicazione della destinazione del viaggio,  dell'itinerario,  della  finalita'  del viaggio stesso, del veicolo  da  utilizzare  e  tutte  le  altre  indicazioni che saranno richieste  di  comune  accordo dalle Autorita' competenti delle Parti Contraenti. 4.  L'autorita' competente di una delle Parti Contraenti trasmette le domande  ammesse all'autorita' competente dell'altra Parte Contraente corredandole di tutta la documentazione necessaria. 5. L'Autorita' competente dell'altra Parte Contraente comunichera' le proprie   determinazioni   entro  30  giorni  dal  ricevimento  della richiesta. 6.   Dopo  aver  ricevuto,  il  parere  favorevole  dell'altra  Parte Contraente   l'Autorita'  del  Paese  nel  quale  ha  sede  l'impresa richiedente rilascia l'autorizzazione.
 
 IL TRASPORTO DI MERCI
 
 Art. 11 1.  L'impresa  con sede sociale nel territorio di una delle due Parti Contraenti,  che  effettua  il trasporto di merci deve essere munita, per  i  trasporti tra i due Paesi e di transito, di un'autorizzazione rilasciata  dall'Autorita'  competente dell'altro Paese, salvo quanto disposto  dall'Art.  12  e  salvo  diversa  decisione  adottata dalla Commissione  Mista  sull'esenzione  dall'autorizzazione nei trasporti bilaterali.  L'autorizzazione  e'  valida  per un viaggio di andata e ritorno. 2.   Nell'effettuazione   del  trasporto  di  merci,  l'ingresso,  il movimento  e  la  permanenza del veicolo, nonche' dei conducenti, nel territorio dell'altra Parte Contraente, potranno essere sottoposti, a titolo   di  reciprocita',  a  particolari  condizioni,  controlli  e cautele, quando lo richiedano esigenze di' sicurezza dello Stato. 3.  Ai  fini  del presente Accordo sono da considerarsi in transito i trasporti  attraverso  il  territorio di uno dei due Stati contraenti con  destinazione  verso  uno  Stato  terzo senza che vi sia carico o scarico  di merci nel territorio dello Stato contraente attraverso il quale il transito ha luogo.
 Art. 12 1.  Per  i  trasporti  di merci sotto elencati non sono necessarie le autorizzazioni  di  cui  al  precedente  articolo  11,  salvo  che le normative  che  regolano  l'ingresso,  l'uscita  ed il transito delle merci  nei  e  dai  territori  delle due Parti Contraenti non abbiano bisogno di autorizzazioni specifiche di altre Autorita' competenti. 1) i trasporti funebri; 2) i trasporti di materiale destinato alle esposizioni'; 3»  i trasporti occasionali di merci a destinazione di aeroporti o in provenienza da aeroporti in caso di deviazione dei servizi; 4)  i  trasporti di bagagli per mezzo di rimorchi aggiunti ai veicoli adibiti  ai trasporti di viaggiatori e trasporti di bagagli per mezzo di  qualsiasi  tipo  di  veicolo  diretto  verso  aeroporti o da essi provenienti; 5) i trasporti postali; 6)  i  trasporti  di  articoli necessari alle cure mediche in caso di soccorsi urgenti, soprattutto in presenza di calamita' naturali; 7)  i  trasporti  di  merci di valore (per esempio, metalli preziosi) effettuati  con  veicoli  speciali  scortati dalla polizia o da altre forze di protezione; 8)  i  trasporti di parti di ricambio per la navigazione marittima ed aerea; 9)  lo  spostarnento  a  vuoto  di un veicolo adibito al trasporto di merci e destinato a sostituire un veicolo divenuto inutilizzabiie nel territorio  dell'altro  Stato  contraente, nonche' il ritorno a vuoto del  veicolo  in  avaria  dopo  la  riparazione. I1 proseguimento del trasporto  con  veicolo  di  sostituzione si effettuera' avvalendosi' dell'autorizzazione rilasciata al veicolo divenuto inutilizzabile; 10) i trasporti di api e avannotti. 2.  L'elenco  dei  trasporti  esenti  da  autorizzazione ai sensi del presente  articolo,  puo'  avere  variazioni  in  sede di Commissione Mista.
 Art. 13 1.  L'autorizzazione  non  e'  cedibile  e da' diritto all'impresa ad effettuare trasporti con un veicolo o complesso di veicoli (autocarro senza  rimorchi,  autotreno,  autoarticolato),  entro  il  periodo di validita'   indicato   nell'autorizzazione   medesima,  comunque  non superiore ad un anno. 2. Nel caso di complesso di veicoli si puo' utilizzare un rimorchio o un   semirimorchio  immatricolato  nel  territorio  dell'altra  Parte Contraente
 Art. 14 1.   Non   e'  permesso  assumere  sul  territorio  dell'altra  parte Contraente  carichi di merci da scaricare sul territorio della stessa Parte. 2. E' altresi' vietato ai trasportatori domiciliati nel territorio di una  delle Parti effettuare trasporti tra l'altro Paese Contraente ed un   Paese   terzo   e   viceversa,  salvo  diversa  decisione  della Cornanissione   Mista   che   stabilisce   apposito   contingente  di autorizzazioni  e  salvo  apposita autorizzazione del Paese terzo, se necessaria.
 
 III. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
 
 Art. 15 1.  I  requisiti  di capacita' tecnica e professionale delle imprese, l'idoneita'  del  veicolo, il contenuto dei documenti di circolazione dei  veicoli,  l'idoneita'  alla  guida  dei conducenti, la copertura assicurativa ed i massimali contro i rischi di responsabilita' civile verso  i  terzi e verso i passeggeri trasportati,.. sono determinati, nel  rispetto  delle disposizioni nazionali', dagli organi competenti del Paese di' immatricolazione del veicolo. 2.  Le  condizioni  di  polizza debbono comunque essere conformi alle disposizioni  di  legge  vigenti  nel  Paese  in  cui  si effettua il trasporto.
 Art. 16 Le  modalita'  per il rilascio dei biglietti, per la compilazione dei documenti  richiesti  per il trasporto dei viaggiatori e delle merci, per  la  tenuta dei registri e per la rilevazione dei dati statistici da  scambiare  fra  le  Autorita'  competenti, sono fissate di comune accordo dai rispettivi organi delle Parti Contraenei'.
 Art. 17 1.  I  trasportatori e il personale impiegato sui veicoli con i quali si  effettua il trasporto ai sensi del presente Accordo sono tenuti a rispettare  le  norme  relative  alla  circolazione  stradale  ed  ai trasporti  in  vigore  nel  territorio della Parte Contraente, quando tali veicoli si trovano nel territorio di quest'ultima. 2.  Per  le  violazione  delle  norme  di  cui al comma precedente si risponde   davanti   alle   Autorita'  della  l'arte  Contraente  nel territorio della quale le violazioni sono state commesse.
 Art. 18 1)  I  trasportatori  delle  due  Parti  Contraenti sono obbligati al rispetto  delle  norme  valutarie  e fiscali in vigore nel territorio della Parte Contraente ove si effettua il trasporto. 2)  La  Commissione  Mista potra' proporre facilitazioni di carattere fiscale, che siano consentite dalla legislazione dei due Stati.
 Art. 19 1.  Ciascuna  Parte Contraente consente l'ingresso nel suo territorio dei  veicoli immatricolati nel territorio dell'altra Parte Contraente in  esenzione  temporanea  dai  diritti  doganali senza proibizioni e restrizioni e a condizione che essi siano riesportati'. 2.  Le  parti  Contraenti  possono  esigere  che  tali  veicoli siano sottoposti  alle  formalita'  doganali  richieste  per  la temporanea importazione nei rispettivi territori nazionali.
 Art. 20 1.  Il  conducente  e  gli  altri  membri dell'equipaggio del veicolo possono  importare temporaneamente, in esenzione dai diritti doganali e  dalle  tasse  di  entrata,  una  quantita'  ragionevole di oggetti necessari  ai  loro  bisogni  personali,  per  le normali esigenze di viaggia,  in  misura proporzionale alla durata del loro soggiorno sul territorio  dell'altra  Parte  Contraente, a condizione che non siano ceduti'. 2.  Sono  ugualmente  esonerati dai diritti doganali e dalle tasse di entrata le provviste alimentari di viaggio e una piccola quantita' di tabacco,  di  sigari  e di sigarette destinati all'uso personale, nel rispetto   delle  disposizioni  doganali  in  vigore  sul  territorio dell'altra Parte Contraente.
 Art. 21 Sono  ammessi  in  esenzione  dai  diritti  doganali e dalle tasse di entrata,  senza  proibizioni  ne'  restrizioni,  i  combustibili ed i carburanti contenuti nei serbatoi normali dei veicoli temporaneamente importati restando inteso che il serbatoio normale e' quello previsto dal  costruttore  per  il  tipo  di  veicolo  di  cui  trattasi e che tecnologicamente  e'  collegato  con  il sistema di alimentazione del motore.
 Art. 22 1. I pezzi di ricambio destinati alla riparazione di un veicolo, gia' impostato  temporaneamente,  che  effettua uno dei trasporti previsti dal  presente  Accordo,  sono  ammessi  in  esenzione  temporanea dai diritti  doganali  e  dalle  tasse  di  entrata,  senza restrizioni e proibizioni,  con  l'osservanza  delle  formalita'  doganali previste dalla legislazione delle parti Contraenti. 2.  Per  le parti sostituite e non riesportate e' dovuto il pagamento dei   diritti  doganali  e  delle  tasse  di  entrata,  a  meno  che, conformemente   alle   disposizioni   della  legislazione  del  Paese d'importazione,  dette  parti siano state cedute gratuitamente a tale Paese  oppure  distrutte  a  spese degli interessati, sotto vigilanza doganale.
 Art. 23 1)  La  fatturazione  ed  i  pagamenti  per  i  servizi  di trasporto effettuati  in  applicazione  del  presente  Accordo, dovranno essere eseguiti  in  valuta  liberamente  convertibile al tasso di cambio di mercato vigente il giorno dei pagamenti stessi. 2)  I  relativi  trasferimenti  dovranno avvenire senza limitazioni o ritardi, previo assolvimento degli obblighi fiscali. 3)  Qualora  dovesse  essere  concluso un accordo di pagamento tra le Parti  Contraenti,  i pagamenti di cui sopra avranno luogo secondo te disposizioni di quest'ultimo Accordo,
 Art. 24 Ferine restando le sanzioni irrogate nel Paese in cui l'infrazione e' rilevata,  in  caso  di  violazione  delle  disposizioni del presente Accordo   commessa   nel   territorio  dell'altra  Parte  contraente, l'Autorita'  competente  della  Parte Contraente nel territorio della quale   il   veicolo  e'  immatricolato,  decide  -  su  segnalazione dell'Autorita'    competente    dell'altra    Parte    Contraente   - l'applicazione di nnaa delle seguenti sanzioni: 1. avvertimento; 2.  diffida  con  avvertimento che in caso di recidiva si fara' luogo all'applicazione delle misure previste dai successivi punti 3) o 4); 3.  sospensione a titolo temporaneo dell'autorizzazione ad effettuare il  trasporto  di merci o viaggiatori nel Paese ove e' stata commessa l'infrazione; 4.   revoca  dell'autorizzazione  ad  effettuare  trasporto  merci  o viaggiatori nel Paese ove e' stata commessa l'infrazione.
 Art. 25 1.  Le  divergenze  sull'applicazione  e  sull'interpretazione  delle disposizioni  del  presente  Accordo  verranno  risolte  per  via  di consultazioni  e negoziazioni bilaterali tra le Autorita' delle Parti Contraenti. 2.  Le  Autorita'  competenti delle Parti Contraenti incaricate della realizzazione dei presente Accordo sono: per il Governo della Repubblica italiana il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il Governo della Repubblica di Belarus: il Ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni
 Art. 26 Ai  fini  della  realizzazione e dell'applicazione delle disposizioni del presente Accordo, nonche' per la soluzione dei problemi correnti, si istituisce una Commissione Mista, composta da rappresentanti delle Autorita' competenti, con queste principali funzioni: 1) esprimere pareri sui servizi regolari di trasporto di viaggiatori, concordando  eventualmente  le  modalita'  di' esecuzione dei servizi stessi ritenuti utili ad entrambe le Parti Contraenti; 2)  determinare  di comune accordo i contingenti delle autorizzazioni al  trasporto di viaggiatori e merci previsti dagli articoli 8, 9, 11 e  14  o  l'esenzione da autorizzazione nel trasporto bilaterale e di transito; 3) predisporre i modelli delle autorizzazioni previste dagli articoli 5, 8, 9, 10 e 11 e stabilire le modalita' di rilascio; 4)  risolvere  i  problemi  e le questioni che potrebbero insorgere a seguito all'applcazione del presente Accordo; 5)  adottare  le  misure  ritenute  idonee a facilitare e favorire lo sviluppo dei trasporti stradali tra i due Paesi; 6)  esaminare  l'opportunita'  di  concordare  delle facilitazioni di carattere  fiscale,  basate  sul  principia della reciprocita', e che siano consentite nel quadro delle disposizioni vigenti nei due Paesi. 2.  Le  Autorita'  competenti  delle  Parti  Contraenti  designano  i rappresentanti    che    si    riuniranno   in   Commissione   Mista, alternativamente  sul  territorio  dei  due Paesi, a richiesta di una delle Parti Contraenti.
 Art. 27 La  legislazione  interna  di  ciascuna Parte Contraente si applica a tutte  le questioni che non sono regolamentate dal presente Accordo o dalle  convenzioni  internazionali  alle quali aderiscono entrambe le Pani Contraenti.
 Art. 28 1.  I  conducenti  ed  il  personale impiegato sui veicoli adibiti al trasporto  di  persone  e di merci ai sensi del presente Accordo sono tenuti  a  rispettare  le  disposizioni  legislative, regolamentari e amministrative  in  vigore nello Stato contraente in cui si svolge il trasporto  e  in  particolare  la  normativa nazionale che disciplina l'ingresso e il soggiorno nei rispettivi territori. 2.  Le  Parti  Contraenti  si  riservano  in  generale  il diritto di derogare  alla  liberta'  di  movimento reciprocamente concordata nel caso  in  cui  lo  richiedano particolari esigenze di sicurezza dello Stato anche sotto forma di regolamentazione di movimento di merci.
 
 DISPOSIZIONI FINALI
 
 ARTICOLO 29 1.  Il presente Accordo entrera' in vigore trenta giorni dopo la data della   ricezione   dell'ultima  notifica  per  iscritto  per  canali diplomatici  sull'adempimento  dello Parti Contraenti delle procedure interne necessarie alla sua entrata in vigore. 2.  Il  presente  Accordo  sara'  valido  per un periodo di un anno e restera'  valido per i successivi periodi di un anno se nessuna delle Parti Contraenti notifichera' per iscritto e per i canali diplomatici all'altra  Parte Contraente, almeno tre mesi prima della scadenza del termine corrente di validita', la sua intenzione di denunciarlo. In   fede   di   che,   i  sottoscritti  Rappresentanti,  debitamente autorizzati   dai  rispettivi  Governi,  hanno  firmato  il  presente Accordo. FATTO  a  Minsk  il  3  giugno,  in due esemplari originali in lingua italiana  e  in lingua bielorussa entrambi i testi facenti ugualmente fede.
 
 Per il Governo                           Per il Governo della Repubblica italiana                della Repubblica di Belarus
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