Ufficio centrale per il referendum
Letta la nota prot. n. 1584 del 10 maggio 2005, con la quale il Sindaco del Comune di Savignano Irpino, «ai sensi della legge 25 maggio 1970, n. 352 ed ai sensi dell'ex art. 132, secondo comma, della Costituzione», ha chiesto al Presidente dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte Suprema di cassazione «la fissazione di un referendum sul seguente quesito: sei favorevole al trasferimento di Savignano Irpino alla provincia di Foggia e quindi al passaggio nel territorio della regione Puglia»; Vista la deliberazione del comune menzionato n. 9 dell'11 marzo 2005, allegata alla nota suddetta, recante la determinazione «di effettuare il referendum comunale riguardante il passaggio dalla provincia di Avellino alla provincia di Foggia, di cui alla deliberazione della Giunta comunale n. 20 dell'8 febbraio 2005 adottata ai sensi dell'art. 70 dello Statuto comunale, in occasione dei referendum nazionali che si svolgeranno nel mese di giugno 2005, applicando la stessa normativa prevista per i referendum nazionali»; Rilevato che la richiesta di referendum considerata, da un lato, risulta articolata in termini formalmente non coincidenti con quelli prescritti dall'art. 41, legge 25 maggio 1970, n. 352 (alla stregua del quale essa avrebbe dovuto avere la seguente formulazione: «volete che il territorio di Savignano Irpino sia separato dalla regione Campania per entrare a far parte integrante della Regione Puglia»), dall'altro, in contrasto con quanto prescritto dall'art. 42, comma 3, legge n. 352 del 1970, cit., appare corredata da deliberazione del Consiglio del comune interessato che non reca ne' la riproduzione testuale del quesito da sottoporre a referendum, ne' la designazione di delegati, effettivo e supplente, incarico della relativa presentazione, dall'altro ancora, nel mancato rispetto del comma 4 dell'art. 42, cit. (per il quale «la richiesta di referendum deve essere depositata presso la cancelleria della Corte di cassazione da uno dei delegati, effettivo o supplente, il quale elegge domicilio in Roma»), e' stata trasmessa a mezzo della posta da soggetto (il Sindaco di Savignano Irpino), di cui non e' provata, e neppure dedotta, la legittimazione alla relativa presentazione; Ritenuto che, nel contesto illustrato, si evidenzia una irrimediabile non rapportabilita' della richiesta di referendum in questione e della relativa presentazione al paradigma procedimentale delineato dalle norme surrichiamate, e che, percio', esultano gli estremi perche' la richiesta medesima possa essere presa in considerazione neppure ai fini interlocutori di cui all'art. 12, legge n. 352 del 1970 e, comunque, avere ingresso; Visto l'art. 43, legge 25 maggio 1970, n. 352; P. Q. M. L'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione dichiara inammissibile la richiesta di referendum di cui in motivazione e ordina l'affissione del presente provvedimento nell'albo della Corte di cassazione e la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Cosi' deciso in Roma, 14 giugno 2005
Il presidente Trojano Il relatore Paolini |