| Ufficio centrale per il referendum 
 Letta  la  nota  prot.  n. 1584 del 10 maggio 2005, con la quale il Sindaco  del  Comune  di  Savignano  Irpino,  «ai  sensi  della legge 25 maggio  1970,  n. 352 ed ai sensi dell'ex art. 132, secondo comma, della  Costituzione»,  ha chiesto al Presidente dell'Ufficio centrale per   il  referendum  presso  la  Corte  Suprema  di  cassazione  «la fissazione  di  un referendum sul seguente quesito: sei favorevole al trasferimento  di  Savignano Irpino alla provincia di Foggia e quindi al passaggio nel territorio della regione Puglia»;
 Vista  la  deliberazione  del  comune menzionato n. 9 dell'11 marzo 2005,  allegata  alla  nota  suddetta,  recante la determinazione «di effettuare  il  referendum  comunale  riguardante  il passaggio dalla provincia   di  Avellino  alla  provincia  di  Foggia,  di  cui  alla deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  20  dell'8 febbraio  2005 adottata  ai  sensi dell'art. 70 dello Statuto comunale, in occasione dei  referendum nazionali che si svolgeranno nel mese di giugno 2005, applicando la stessa normativa prevista per i referendum nazionali»;
 Rilevato  che  la  richiesta di referendum considerata, da un lato, risulta  articolata in termini formalmente non coincidenti con quelli prescritti  dall'art.  41, legge 25 maggio 1970, n. 352 (alla stregua del quale essa avrebbe dovuto avere la seguente formulazione: «volete che  il  territorio  di  Savignano  Irpino sia separato dalla regione Campania  per  entrare a far parte integrante della Regione Puglia»), dall'altro, in contrasto con quanto prescritto dall'art. 42, comma 3, legge  n.  352  del 1970, cit., appare corredata da deliberazione del Consiglio  del  comune  interessato  che non reca ne' la riproduzione testuale  del quesito da sottoporre a referendum, ne' la designazione di   delegati,   effettivo   e  supplente,  incarico  della  relativa presentazione,  dall'altro  ancora,  nel mancato rispetto del comma 4 dell'art.  42,  cit.  (per  il quale «la richiesta di referendum deve essere  depositata presso la cancelleria della Corte di cassazione da uno dei delegati, effettivo o supplente, il quale elegge domicilio in Roma»),  e'  stata  trasmessa  a  mezzo  della  posta da soggetto (il Sindaco  di  Savignano  Irpino),  di  cui  non  e' provata, e neppure dedotta, la legittimazione alla relativa presentazione;
 Ritenuto   che,   nel   contesto   illustrato,   si  evidenzia  una irrimediabile  non  rapportabilita'  della richiesta di referendum in questione  e della relativa presentazione al paradigma procedimentale delineato  dalle  norme  surrichiamate,  e che, percio', esultano gli estremi   perche'   la  richiesta  medesima  possa  essere  presa  in considerazione  neppure  ai  fini  interlocutori  di cui all'art. 12, legge n. 352 del 1970 e, comunque, avere ingresso;
 Visto l'art. 43, legge 25 maggio 1970, n. 352;
 P. Q. M.
 L'Ufficio  centrale per il referendum presso la Corte di cassazione dichiara   inammissibile   la  richiesta  di  referendum  di  cui  in motivazione   e   ordina   l'affissione  del  presente  provvedimento nell'albo  della  Corte  di  cassazione  e la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
 Cosi' deciso in Roma, 14 giugno 2005
 
 Il presidente
 Trojano Il relatore
 Paolini
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