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| Gazzetta n. 137 del 15 giugno 2005 (vai al sommario) |  | AGENZIA DELLE ENTRATE |  | PROVVEDIMENTO 31 maggio 2005 |  | Approvazione  dei  modelli  da  utilizzare,  in  relazione al periodo d'imposta   2004,   per  la  comunicazione  dei  dati  riguardanti  i contribuenti tenuti agli obblighi di annotazione separata. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE DELL'AGENZIA 
 In  base  alle  attribuzioni  conferitegli dalle norme indicate nei riferimenti normativi;
 Dispone:
 
 Art. 1.
 Approvazione dei modelli
 1.1.  Sono  approvati,  unitamente  alle  relative  istruzioni, gli annessi  modelli  M  ed  N  per la comunicazione dei dati relativi ai contribuenti  tenuti  agli  obblighi  di  annotazione  separata,  che costituiscono  parte  integrante  della  dichiarazione dei redditi da presentare  con  il  modello  Unico 2005, anche in forma unificata. I modelli  M  ed  N vanno compilati e presentati, unitamente ai modelli per  la  comunicazione  dei  dati  relativi  alle  diverse  attivita' esercitate  attenendosi  alle indicazioni fornite nelle istruzioni di compilazione.  I predetti modelli possono essere utilizzati anche dai contribuenti  che  hanno  facoltativamente  proceduto  alla  separata annotazione.
 1.2.  Con  la  compilazione  dei  modelli  di  cui al punto 1.1, si assolve,  per  il  periodo d'imposta 2004, all'obbligo di annotazione separata per quanto riguarda i dati contabili e quelli extracontabili rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore.
 |  |  |  | Art. 2. Reperibilita' dei modelli e autorizzazione alla stampa
 2.1.   I  modelli  di  cui  al  punto  1.1  sono  resi  disponibili gratuitamente  dall'Agenzia  delle  entrate  in formato elettronico e possono   essere   utilizzati,   prelevandoli   dal   sito  Internet: www.agenziaentrate.gov.it,  nel  rispetto,  in  fase di stampa, delle caratteristiche   tecniche  contenute  nell'allegato  1  al  presente provvedimento.
 2.2.  I medesimi modelli possono essere altresi' prelevati da altri siti   Internet   a   condizione   che   gli   stessi  rispettino  le caratteristiche   tecniche   previste   dall'allegato   1  e  rechino l'indirizzo  del  sito  dal  quale  sono  stati prelevati nonche' gli estremi del presente provvedimento.
 2.3.  E' autorizzata la stampa dei modelli di cui al punto 1.1, nel rispetto  delle  caratteristiche  tecniche  di  cui all'allegato 1 al presente provvedimento.
 |  |  |  | Art. 3. Modalita' per la trasmissione dei dati
 3.1.  I  modelli,  in  base  ai  decreti  ministeriali  concernenti l'approvazione  degli  studi  di  settore,  relativi  alle  attivita' economiche  nel settore delle manifatture, dei servizi, del commercio e  delle  attivita' professionali, devono essere trasmessi unitamente alla dichiarazione dei redditi.
 3.2.  La  trasmissione dei dati deve essere effettuata direttamente all'Agenzia  delle entrate attraverso il servizio telematico Entratel o  Internet,  ovvero  avvalendosi degli incaricati di cui all'art. 3, commi  2-bis  e  3,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22 luglio  1998,  n.  322,  e  successive  modificazioni,  secondo le specifiche    tecniche    che   saranno   indicate   con   successivo provvedimento.
 3.3.  E'  fatto  comunque  obbligo  ai  soggetti  incaricati  della trasmissione  telematica,  di  cui  all'art.  3, commi 2-bis e 3, del citato  decreto n. 322 del 1998, di comunicare al contribuente i dati relativi  all'applicazione  degli  studi  di settore, compresi quelli relativi  al calcolo della congruita' e coerenza, utilizzando modelli o  uno  schema,  contenente  tutti  i  dati  trasmessi,  conformi per struttura   e   sequenza   ai   modelli  approvati  con  il  presente provvedimento.
 |  |  |  | Art. 4. Asseverazione
 4.1.  I soggetti che effettuano l'asseverazione di cui all'art. 35, comma  1,  lettera  b) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come  modificato  dal  decreto  legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, devono  verificare  che  gli  elementi  contabili  ed  extracontabili indicati   nei   modelli   di   dichiarazione  e  rilevanti  ai  fini dell'applicazione  degli  studi  di  settore,  corrispondono a quelli risultanti  dalle  scritture  contabili  e  da  altra  documentazione idonea.
 4.2.  L'asseverazione  non  deve essere effettuata relativamente ai dati:
 a) per  i  quali  sia  necessario esaminare, a tal fine, l'intera documentazione contabile o gran parte di essa;
 b) che implicano valutazioni di carattere imprenditoriale;
 c) relativi  alle  unita'  immobiliari utilizzate per l'esercizio dell'attivita'. Motivazioni.
 Il  presente  provvedimento,  coerentemente con quanto previsto dai decreti  ministeriali  30 marzo  1999,  3 febbraio  2000, 25 febbraio 2000,  16 febbraio  2001,  16 marzo  2001, 20 marzo 2001, 15 febbraio 2002,  8 marzo  2002,  25 marzo 2002, 21 febbraio 2003, 6 marzo 2003, 24 dicembre  2003  e  18 marzo 2004, come rettificato dal decreto del 23 aprile   2004,  17  e  24 marzo  2005,  con  i  quali  sono  stati complessivamente approvati 206 studi di settore, stabilisce:
 a) le  modalita'  con  cui  i contribuenti comunicano all'Agenzia delle entrate i dati annotati separatamente;
 b) le  caratteristiche  tecniche  per  la  stampa  dei modelli da utilizzare  per  comunicare  i  dati  annotati  separatamente ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
 c) le  caratteristiche  e  le  modalita'  di  predisposizione dei predetti dati da trasmettere all'Agenzia delle entrate.
 I  modelli  approvati  con  il  presente  provvedimento  sono parte integrante  della  dichiarazione  dei  redditi  da  presentare con il modello Unico 2005. Riferimenti normativi dell'atto:
 a) attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:
 decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1), e successive modificazioni;
 statuto  dell'Agenzia  delle  entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
 regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1);
 decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000;
 b) disciplina degli studi di settore:
 decreto  legislativo  30 agosto  1993,  n. 331, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29 ottobre  1993, n. 427 (art. 62-bis): istituzione degli studi di settore;
 decreto   legislativo  9 luglio  1997,  n.  241,  e  successive modificazioni:   norme   di  semplificazione  degli  adempimenti  dei contribuenti;
 legge  8 maggio  1998,  n.  146 (art. 10): individuazione delle modalita'  di  utilizzazione  degli  studi  di  settore  in  sede  di accertamento;
 decreto  del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
 decreto del Presidente della Repubblica 22 lu-glio 1998, n. 322 (art.  3, commi 2-bis e 3), e successive modificazioni: modalita' per la  presentazione  delle  dichiarazioni  relative  alle  imposte  dei redditi,   all'imposta   regionale   sulle   attivita'  produttive  e all'imposta sul valore aggiunto;
 decreto    ministeriale    31 luglio    1998,    e   successive modificazioni:  modalita'  tecniche  di trasmissione telematica delle dichiarazioni   e   individuazione   dei   soggetti   abilitati  alla trasmissione telematica;
 decreti  18 febbraio  1999,  12 luglio 2000, 21 dicembre 2000 e decreto   19 aprile   2001:   individuazione  di  ulteriori  soggetti abilitati alla trasmissione telematica;
 decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195: disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di applicazione degli studi di settore;
 decreto dirigenziale 24 dicembre 1999: modalita' di annotazione separata  dei  componenti  rilevanti  ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
 decreti  30 marzo  1999,  3 febbraio  2000,  25 febbraio  2000, 16 febbraio  2001,  16 marzo  2001,  20 marzo 2001, 15 febbraio 2002, 8 marzo   2002,   25 marzo  2002,  21 febbraio  2003,  6 marzo  2003, 24 dicembre  2003  e  18 marzo 2004, come rettificato dal decreto del 23 aprile  2004,  17  e  24 marzo  2005:  approvazione degli studi di settore   relativi   ad   attivita'   economiche  nel  settore  delle manifatture, dei servizi, del commercio e ad attivita' professionali;
 decreti  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze 25 marzo 2002,  18 luglio  2003,  14 luglio 2004: approvazione dei criteri per l'applicazione  degli studi di settore ai contribuenti che esercitano due o piu' attivita' d'impresa ovvero una o piu' attivita' in diverse unita' di produzione o di vendita.
 Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 31 maggio 2005
 Il direttore dell'Agenzia: Ferrara
 |  |  |  | Allegato CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA DEI MODELLI
 
 Struttura e formato dei modelli.
 I  modelli  di cui al punto 1.1 del presente provvedimento devono essere  predisposti  su  fogli singoli, fronte/retro, di formato A4 e aventi le seguenti dimensioni:
 larghezza: cm 21,0;
 altezza: cm 29,7.
 E'  consentita  la riproduzione e/o la contemporanea compilazione meccanografica  dei  modelli su fogli singoli di formato A4, mediante l'utilizzo  di  stampanti  laser  o  di  altri  tipi di stampanti che comunque  garantiscono  la chiarezza e l'intelligibilita' dei modelli nel tempo.
 E'  altresi'  consentita la predisposizione dei modelli su moduli meccanografici  a  striscia continua a pagina singola, di formato A4, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento.
 I  modelli  devono  avere conformita' di struttura e sequenza con quelli  approvati  con  il  presente  provvedimento, anche per quanto riguarda la sequenza e l'intestazione dei dati richiesti.
 Per  la  stampa dei modelli deve essere utilizzato il colore nero su sfondo bianco.
 Struttura e formato dello schema da rilasciare al contribuente.
 Lo schema per la comunicazione dei dati relativi all'applicazione dei  parametri  di  cui  al punto 3.3 del presente provvedimento deve riportare  tutti  i  dati  contenuti nei modelli stessi esposti nella sequenza prevista e con l'esatta indicazione del numero progressivo.
 I  dati  relativi  al  calcolo della congruita' e coerenza devono avere  conformita' di struttura e sequenza con le specifiche tecniche che saranno indicate con successivo provvedimento. La denominazione e la  descrizione  dei  campi  possono essere trascritti anche in forma abbreviata  se  tale  modalita'  risulta piu' agevole. Qualora alcuni dati  non  siano  presenti,  il  codice  degli stessi dovra' comunque essere  riportato  con  l'indicazione «0» (zero) nella corrispondente casella oppure, ove risulti piu' agevole, senza alcuna indicazione.
 Vanno comunque riportati gli zeri prestampati.
 Lo  schema  puo'  essere  riprodotto anche su stampati a striscia continua  di  formato  a  pagina singola. Le facciate di ogni modello devono  essere  tra  loro  solidali e lungo i lembi di separazione di ciascuna  facciata deve essere stampata l'avvertenza: «ATTENZIONE: DA NON STACCARE». Le dimensioni per il formato a pagina singola, esclusi gli  spazi  occupati  dalle  bande laterali di trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti:
 larghezza minima cm 19,5 - massima cm 21,5;
 altezza minima cm 29,2 - massima cm 31,5.
 I  fogli  che  compongono  lo  schema devono essere privati delle bande laterali di trascinamento.
 La  stampa deve essere effettuata su una sola facciata dei fogli, lasciando in bianco il relativo retro.
 I  dati  devono  essere  stampati  usando  il  tipo  di carattere «courier»,  o  altro carattere a passo fisso con densita' orizzontale di 10 ctr per pollice e verticale di 6 righe per pollice.
 
 ----> vedere MODELLI da pag. 33 a pag. 55 della G.U. <----
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