Gazzetta n. 137 del 15 giugno 2005 (vai al sommario)
REGIONE PUGLIA
COMUNICATO
Provvedimento concernente le acque minerali

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
Vista la legge regionale 24 marzo 1974, n. 18;
Vista la legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7;
Vista la deliberazione di Giunta regionale 28 luglio 1998, n. 3261 e successive integrazioni;
In Bari presso la sede del settore Sanita', sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio 3, riceve dallo stesso la seguente relazione:
Vista l'istanza datata 24 giugno 2004, acquisita agli atti di questo Settore con protocollo n. 20104/3 e integrata con successiva nota datata 12 luglio 2004 n. 149, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 21826/3 del 14 luglio 2004 con la quale il sig. Michele Armienti, nato a Grumo Appula (Bari) il 3 ottobre 1946, nella qualita' di Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante della societa' Poggiorsini Acque S.p.a. con sede legale in Poggiorsini (Bari) alla via Napoli n. 4, chiede l'autorizzazione all'imbottigliamento ed alla commercializzazione dell'acqua minerale naturale e addizionata in anidride carbonica, da denominarsi «Orsinella» in contenitori in PET della capacita' di 0,5, 1,5, 2,0 litri con stabilimento di imbottigliamento sito in Contrada «Masseria Filieri» del comune di Poggiorsini (Bari);
Vista la documentazione prodotta dalla Societa' Poggiorsini Acque S.p.a. in allegato alla predetta istanza ed in particolare il decreto del Ministero della sanita' n. 3318 del 9 novembre 2000, con il quale l'acqua denominata «Orsinella» viene riconosciuta come acqua minerale naturale ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;
Vista l'istruttoria tecnica effettuata, ai sensi della legge regionale n. 36 del 20 luglio 1984, dalla A.S.L. BA/3 (nel cui territorio ricade lo stabilimento di imbottigliamento, i serbatoi di stoccaggio la fonte di attingimento e le opere di adduzione) di cui alla nota della stessa prot. n. 338 del 22 aprile 2005 - Dipartimento di prevenzione - acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 11837/3 del 28 aprile 2005;
Rilevato che l'istruttoria effettuata dalla A.S.L. BA/3, ha dato atto che l'impianto complessivamente inteso (pozzo, opere di adduzione, serbatoi di stoccaggio e stabilimento) possiede i requisiti igienico-sanitari, nonche' quelli derivanti da leggi e regolamenti speciali e che la stessa istruttoria nelle sue conclusioni ha dato atto che gli impianti destinati all'utilizzazione dell'acqua di cui trattasi sono fatti in modo da escludere ogni pericolo di inquinamento e sono tali da conservare all'acqua le proprieta' corrispondenti alla qualificazione cosi' come disposto nell'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992 modificato dall'art. 17 del decreto legislativo n. 339/1999 e che la sorgente risulta allo stato attuale protetta contro ogni pericolo di inquinamento;
Accertato che l'istruttoria della A.S.L. BA/3, nel riportare le risultanze degli accertamenti effettuati con la citata nota del 22 aprile 2005, esprime nelle conclusioni parere favorevole al rilascio alla societa' Poggiorsini Acque S.p.a. con sede legale in Poggiorsini (Bari) alla via Napoli n. 4, dell'autorizzazione regionale alla utilizzazione ed alla vendita dell'acqua minerale denominata «Orsinella» in contenitori in PET della capacita' di 0,5, 1,5, 2,0 litri;
Vista la legge regionale n. 36 del 20 luglio 1984;
Visto il decreto legislativo n. 105 del 25 gennaio 1992 ed in particolare gli articoli 5 e 6 del citato decreto;
(Omissis).
Determina
Di autorizzare la societa' Poggiorsini Acque S.p.a. con sede legale in Poggiorsini (Bari) alla via Napoli n. 4, ad imbottigliare e a porre in vendita l'acqua minerale naturale denominata «Orsinella» nello stabilimento sito in contrada «Masseria Filieri» del comune di Poggiorsini (Bari) in contenitori PET della capacita' di 0,5, 1,5, 2,0 litri. L'acqua minerale sopra indicata sara' imbottigliata sia allo stato naturale sia addizionata con anidride carbonica.
E' fatto obbligo alla societa' Poggiorsini Acque S.p.a. di produrre alla A.S.L. BA/3, entro trenta giorni dalla notifica del presente, l'esito degli accertamenti analitici effettuati per la determinazione della migrazione globale e dei coloranti provenienti dai contenitori in PET.
Le tubazioni presenti all'interno dello stabilimento di imbottigliamento dovranno essere dotate di etichette con scritte bianche e fondo azzurro per l'acqua minerale «Orsinella» e etichette con fondo rosso e scritte bianche per l'acqua potabile a servizio dello stabilimento.
Ai sensi del decreto legislativo n. 155/1997 dovra' essere attuata ogni azione atta ad escludere e monitorare pericoli di inquinamento e a conservare all'acqua imbottigliata le proprieta' corrispondenti alla sua qualificazione, esistenti alla sorgente.
Alla societa' Poggiorsini Acque S.p.a. e' fatto obbligo di procedere all'aggiornamento delle analisi chimiche e fisico-chimiche almeno ogni 12 mesi e di darne comunicazione all'assessorato regionale alle politiche della salute e alla competente azienda U.S.L. BA/3 cosi' come normato dal decreto del Ministero della sanita' del 12 novembre 1992, n. 542, e successivo di modifica decreto del Ministero della sanita' del 31 maggio 2001;
La vigilanza igienico-sanitaria sull'impianto e sulla utilizzazione dell'acqua minerale e' esercitata dalla A.S.L. BA/3.
(Omissis).

Bari, 19 maggio 2005

Il dirigente: Papini
 
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