Gazzetta n. 137 del 15 giugno 2005 (vai al sommario) |
AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA |
CIRCOLARE 4 maggio 2005, n. 238 |
Riforma della politica agricola comune. Modalita' e condizioni per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2005 di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale n. D/118 del 24 marzo 2005. |
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All'AGEA Ufficio Monocratico Area Controlli Area Autorizzazione Pagamenti All'Organismo pagatore della Regione Veneto - AVEPA All'Organismo pagatore della Regione Emilia Romagna - AGREA All'Organismo pagatore della Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura All'Organismo pagatore della Regione Toscana - ARTEA All'Organismo Pagatore della Regione Basilicata - ARBEA All'Organismo Pagatore della Regione Piemonte - FINPIEMONTE S.p.A. All'Ente Nazionale Risi Al Centro Assistenza Agricola Coldiretti S.r.l. Al C.A.A. Confagricoltura S.r.l. Al C.A.A. CIA S.r.l. Al CAA Copagri S.r.l. Al Coordinamento CAA c/o CAALPA c/o CAA CANAPA e, per conoscenza: Al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali Segreteria tecnica Direzione Generale delle Politiche Agroalimentari - PAGR V
1. Premessa Con riferimento alla normativa elencata al paragrafo 2, la presente circolare illustra le casistiche, le modalita' e le condizioni per l'accesso alla riserva nazionale per l'assegnazione dei titoli all'aiuto del regime di pagamento unico istituito dal Regolamento (CE) n. 1782/2003. .br
2. Riferimenti normativi
2.1. Normativa comunitaria - Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003. - Regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione del 21 aprile 2004.
2.2. Normativa nazionale - Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali n. D/118 del 24 marzo 2005. - Decreto del Direttore Generale per le Politiche Agroalimentari n. D/137 del 7 aprile 2004
3. Accesso alla riserva nazionale L'accesso alla riserva nazionale e' previsto e disciplinato dall'articolo 42 del Regolamento (CE) n. 1782/2003, nonche' dagli articoli 6, 7, 16 e dagli articoli dal 18 al 23-bis del Regolamento (CE) n. 795/2004.
3.1. Presentazione della domanda Possono richiedere di accedere alla riserva nazionale tutti gli agricoltori che rispettano le condizioni previste nella presente circolare e che presentano apposita domanda sottoscritta entro il 15 maggio 2005, fatto salvo quanto previsto dall'art. 15 del Regolamento (CE) n. 796/2004. La domanda puo' costituire allegato alla domanda unica o nuova domanda, indicando le superfici interessate e gli estremi della domanda unica. Ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 1, III comma, del Regolamento (CE) n. 1782/2003, sono inoltre assimilati a titoli da riserva, pur non essendo alimentati dalla stessa, i titoli assegnati agli agricoltori che hanno iniziato l'attivita' agricola nel periodo di riferimento 2000-2002. Con successivo provvedimento sono individuate le modalita' di accesso alla riserva per l'anno 2006.
3.2. Superfici ammissibili Ai fini della richiesta di accesso alla riserva nazionale, le superfici agricole aziendali sono suddivise secondo la seguente tabella di ammissibilita':
|Condizione di ammissibilita' per Superficie agricola |l'accesso alla riserva --------------------------------------------------------------------- |Sono ammissibili per l'accesso |alla riserva nazionale, con le Seminativi ai sensi della lettera |limitazioni previste ai sensi D dell'allegato I del regolamento |degli articoli 44 e 51 del (CE) n. 1444/2002 |regolamento (CE) n. 1782/2003 --------------------------------------------------------------------- Orti familiari ai sensi della | lettera E dell'allegato I del |Non sono ammissibili per l'accesso regolamento (CE) n. 1444/2002 |alla riserva nazionale --------------------------------------------------------------------- |Sono ammissibili per l'accesso |alla riserva nazionale, con le |limitazioni previste ai sensi |degli articoli 44 e 51 del |regolamento (CE) n. 1782/2003 |limitatamente alle aziende per le |quali, alla data di presentazione |della domanda di accesso alla |riserva, risulti nella Banca Dati |dell'Anagrafe Nazionale Bovina |almeno un "codice allevamento" Prati Permanenti e Pascoli ai |relativo alla specie bovina, sensi della lettera F |bufalina o ovina e caprina e che dell'allegato I del regolamento |presentino un coefficiente di (CE) n. 1444/2002 F/1 (Prati e |densita' pari ad almeno 1,8 UBA pascoli, esclusi i pascoli magri) |per ettaro. --------------------------------------------------------------------- |Sono ammissibili per l'accesso |alla riserva nazionale, con le |limitazioni previste ai sensi |degli articoli 44 e 51 del |regolamento (CE) n. 1782/2003 |limitatamente alle aziende per le |quali, alla data di presentazione |della domanda di accesso alla |riserva, risulti nella Banca Dati |dell'Anagrafe Nazionale Bovina |almeno un "codice allevamento" |relativo alle specie bovina, |bufalina o ovina e caprina. e che |presentino un coefficiente di |densita' pari ad almeno 1,8 UBA |per ettaro, con le seguenti |considerazioni delle superfici |condotte: 80% delle superfici per |i pascoli cespugliati e per gli Prati Permanenti e Pascoli ai |alpeggi con roccia affiorante, con sensi della lettera F |tara del 20%, 50% delle superfici dell'allegato I del regolamento |per i pascoli arborati e per gli (CE) n. 1444/2002 F/2 (Pascoli |alpeggi con roccia affiorante con magri) |tara 50% --------------------------------------------------------------------- |Non sono ammissibili per l'accesso |alla riserva nazionale Gli oliveti |saranno considerati ammissibili, |con le limitazioni previste ai Coltivazioni Permanenti ai sensi |sensi degli articoli 44 e 51 del della lettera G dell'allegato I |regolamento (CE) n. 1782/2003, del regolamento (CE) n. 1444/2002 |solo a partire dall'anno 2006. --------------------------------------------------------------------- Altre superfici ai sensi della | lettera H dell'allegato I del |Non sono ammissibili per l'accesso regolamento (CE) n. 1444/2002 |alla riserva nazionale
4. Fattispecie per l'accesso alla riserva nazionale A. Nuovi agricoltori La fattispecie relativa ai nuovi agricoltori e' disciplinata nell'articolo 42, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 1782/2003, nonche' dall'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 795/2004 e dall'articolo 1 del decreto dirigenziale n. 137 del 7 aprile 2005. L'agricoltore deve avere iniziato l'attivita' dopo il 31/12/02, o nel 2002 ma senza ricevere nessun pagamento diretto riferito a tale anno, e puo' richiedere titoli alla riserva nazionale alle seguenti condizioni: a) deve dichiarare, sotto propria responsabilita', di trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 2, lettera k), del Regolamento (CE) n. 795/2004; b) deve indicare tutte le superfici ammissibili ai sensi del paragrafo 3.2 della presente circolare; il corrispondente numero di ettari equivale al numero di titoli richiesti; non e' ammessa la richiesta per superfici ammissibili totali inferiori a un ettaro;
Gli Organismi Pagatori competenti, in sede istruttoria, verificano le condizioni di ammissibilita' e trasmettono all'Organismo di coordinamento i dati delle domande di accesso e gli esiti della relativa istruttoria. L'Organismo di coordinamento calcola titoli per ettaro basati sulla media regionale di cui all'articolo 2 del DM D/118 del 24 marzo 2005, eventualmente ridotti nell'importo per il rispetto dei massimali nazionali di cui all'allegato V del Regolamento (CE) n. 118/2005.
B. Agricoltori in situazioni particolari. Le situazioni particolari previste come giusta causa per l'accesso alla riserva nazionale, ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 1782/2003, sono elencate e regolate negli articoli da 20 a 23-bis del Regolamento (CE) n. 795/2004, nonche' dall'articolo 2 del DM D/118 del 24 marzo 2005 e dagli articoli da 5 a 10 del decreto dirigenziale n. 137 del 7 aprile 2005, e sono di seguito elencate: - trasferimento di terre date in affitto; - investimenti; - locazione di terreni e acquisto di terreni dati in locazione; - riconversione della produzione; - provvedimenti amministrativi e decisioni giudiziarie.
Ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento (CE) n. 795/2004, e' possibile richiedere di accedere alla riserva nazionale per piu' fattispecie, ove ne sussistano le condizioni; in tal caso l'agricoltore riceve un numero di titoli non superiore al numero di ettari dichiarati nella domanda e per un importo pari al valore piu' alto che potrebbe ottenere applicando separatamente le fattispecie invocate.
B.1. Trasferimento di terre date in affitto La fattispecie e' regolamentata dall'articolo 20 del Regolamento (CE) n. 795/2004, dall'articolo 2, comma 4, lettera a), del DM D/118/2005 e dall'articolo 5 del decreto dirigenziale n. 137 del 7 aprile 2005. L'agricoltore deve aver ricevuto tramite trasferimento, mediante vendita o contratto di affitto di cinque anni o piu', a titolo gratuito o ad un prezzo simbolico, oppure mediante successione effettiva o anticipata, un'azienda o parte di un'azienda che era stata data in affitto a terzi durante il periodo di riferimento, da un agricoltore andato in pensione o deceduto prima della data di presentazione della domanda nell'ambito del regime di pagamento unico nel suo primo anno di applicazione. Se sussistono le condizioni di cui sopra, l'agricoltore puo' richiedere titoli alle seguenti condizioni: a) deve dichiarare, sotto propria responsabilita', di trovarsi nelle condizioni di cui al citato articolo 20 del Regolamento (CE) n. 795/2004, specificando quale sia esattamente la causale invocata; b) deve rendere o aver reso disponibile all'Organismo pagatore la documentazione attestante il titolo di possesso e che giustifichi il motivo di acquisizione a titolo definitivo o temporaneo dei terreni che erano stati dati in affitto a terzi durante il periodo di riferimento; c) deve indicare tutte le superfici ammissibili ai sensi del paragrafo 3.2 della presente circolare, relative ai terreni di cui alla precedente lettera b); il corrispondente numero di ettari equivale al numero di titoli richiesti; non e' ammessa la richiesta per superfici ammissibili totali inferiori a un ettaro;
Gli Organismi Pagatori competenti, in sede istruttoria, verificano le condizioni di ammissibilita' e trasmettono all'Organismo di coordinamento i dati delle domande di accesso e gli esiti della relativa istruttoria. L'Organismo di coordinamento calcola titoli per ettaro basati sul valore piu' alto tra la media triennale degli importi di riferimento generati sui terreni dati in affitto nel periodo di riferimento e la media regionale di cui all'articolo 2 del DM D/118/2002, eventualmente ridotti nell'importo per il rispetto dei massimali nazionali di cui all'allegato V del Regolamento (CE) n. 118/2005. B.2. Investimenti La fattispecie e' regolamentata dall'articolo 21 del Regolamento (CE) n. 795/2004, dall'articolo 2, comma 4, lettera b), del DM D/118/2005 e dall'articolo 6 del decreto dirigenziale n. 137 del 7 aprile 2005. L'agricoltore deve aver effettuato investimenti in capacita' di produzione o aver acquistato terreno, entro il 15 maggio 2004. L'investimento deve concretizzarsi in un aumento degli elementi di base per il calcolo dell'importo di riferimento di cui all'articolo 37 del Regolamento (CE) n. 1782/2003; tali elementi sono: ettari di terreno ammissibile ai sensi del paragrafo 3.2 della presente circolare, ovvero capi di bestiame. Se sussiste una o piu' delle situazioni di cui sopra l'agricoltore puo' richiedere di accedere alla riserva alle seguenti condizioni: B.2.1. Nel caso di acquisto o affitto per cinque anni o piu' di terreni: a) deve dichiarare, sotto propria responsabilita', di aver aumentato la propria capacita' produttiva acquistando o affittando ettari ammissibili ai sensi del paragrafo 3.2 della presente circolare; b) deve rendere o aver reso disponibile all'Organismo pagatore la documentazione attestante l'acquisto o l'affitto per cinque anni o piu' di terreni ammissibili ai sensi del paragrafo 3.2 della presente circolare e le cui superfici, ai sensi del III comma del paragrafo 3 del citato articolo 21 del Regolamento (CE) n. 795/2004, non sono state integralmente considerate nel calcolo dei titoli.
Per chiarire con un esempio: se l'agricoltore ha aumentato di 6 ettari la propria superficie, mediante un acquisto o un affitto effettuato nell'anno 2002, in sede di calcolo dei titoli i 6 ettari in questione hanno prodotto titoli pari ad 1/3, cioe' 2 ettari; in questo caso l'agricoltore puo' richiedere l'accesso alla riserva nazionale soltanto per i 4 ettari che non hanno generato titoli; i contratti di acquisto o di affitto devono essere stati stipulati entro il 15 maggio 2004 e registrati entro i termini di legge senza penalita' per ritardata registrazione; i contratti di acquisto stipulati dopo il 15 maggio 2004, ma per i quali era stato stipulato un contratto preliminare in sede notarile entro il 15 maggio 2004, ovvero era stato stipulato un contratto preliminare entro il 15 maggio 2004, registrato entro i termini di legge senza penalita', sono comunque ritenuti ammissibili; i contratti di acquisto o di affitto stipulati entro il 15 maggio 2004, ma registrati oltre i termini di legge, non sono ammissibili ai fini dell'accesso alla riserva nazionale.
c) deve indicare tutte le superfici ammissibili ai sensi del paragrafo 3.2 della presente circolare e relative ai terreni di cui alla precedente lettera b); il corrispondente numero di ettari equivale al numero di titoli richiesti; non e' ammessa la richiesta per superfici ammissibili totali inferiori a un ettaro;
B.2.2. Nel caso di acquisto o affitto per cinque anni o piu' di allevamenti zootecnici o di capi per i quali sono stati concessi premi nelle campagne 2003 e 2004 : a) deve dichiarare, sotto propria responsabilita', di aver aumentato la propria capacita' produttiva acquistando animali o allevamenti di animali per i quali e' stato richiesto un premio comunitario bovini nelle campagne 2003 e 2004, ovvero, nel caso di ovicaprini, di aver incrementato la consistenza del gregge e richiesto un premio comunitario ovicaprini nelle campagne 2003 e 2004; b) deve rendere o aver reso disponibile all'Organismo pagatore la documentazione giustificativa attestante che l'investimento effettuato ha dato luogo ad un aumento della capacita' produttiva; si precisa che l'incremento dei capi deve essersi verificato sia sul numero degli UBA richiesti a premio sia su quello degli UBA ammessi a premio; la determinazione dell'investimento verra' effettuato confrontando unicamente la media degli UBA ammessi a premio nel biennio 2003-2004 con la media degli UBA ammessi a premio nel triennio 2000-2002; La documentazione che a fronte di un aumento di capi ammessi a premio comprova l'aumento di capacita' produttiva e' la seguente: - nel caso in cui l'incremento derivi unicamente da Vacche nutrici o ovicaprini, la dichiarazione di cui al punto a) - nel caso in cui l'incremento derivi unicamente da bovini maschi o da capi bovini avviati alla macellazione, la dichiarazione di cui al punto a) e documentazione comprovante un investimento strutturale finalizzato all'incremento della produttivita' zootecnica dell'azienda.
B.2.3. Nel caso di acquisto di vacche nutrici per le quali non sono stati concessi premi nelle campagne 2003 e 2004: a) deve dichiarare, sotto propria responsabilita', di aver aumentato la propria capacita' produttiva acquistando vacche nutrici per le quali non sono stati concessi premi comunitari; b) deve rendere o aver reso disponibile all'Organismo pagatore la documentazione attestante l'acquisto dei capi in questione; i contratti di acquisto delle vacche nutrici devono essere stati stipulati entro il 15 maggio 2004; i capi devono essere stati mantenuti in azienda per un periodo minimo di 6 mesi. Gli Organismi Pagatori competenti, in fase istruttoria e per quanto concerne i precedenti punti B.2.1, B.2.2 e B.2.3, verificano le condizioni di ammissibilita' e trasmettono all'Organismo di coordinamento i dati delle domande di accesso e gli esiti della relativa istruttoria. L'Organismo di coordinamento calcola gli importi di riferimento secondo le seguenti modalita': - nel caso di superfici acquistate e/o affittate per un periodo di cinque anni o piu': il valore piu' alto tra la media triennale degli importi di riferimento generati nel periodo di riferimento sui terreni acquistati e la media regionale di cui all'articolo 2 del DM D/118/2005; - nel caso di incremento in capi richiesti a premio nelle campagne 2003 e 2004: il valore dell'importo di riferimento equivale al valore dell'investimento; l'importo di riferimento verra' calcolato sulla base del criterio gia' adottato per il calcolo del premio unico basato su premi zootecnici, adattato per il calcolo degli UBA; - nel caso di acquisto di vacche nutrici per le quali non e' stato concesso alcun premio zootecnico: l'importo di riferimento verra' calcolato sulla base del criterio gia' adottato per il calcolo del premio unico basato su premi zootecnici, adattato per il calcolo degli UBA; L'importo di riferimento ottenuto con le modalita' sopra descritte viene sommato e quindi ripartito, secondo le seguenti priorita': a) sul numero di ettari ammissibili dichiarati al punto B2.1, lettera c), generando titoli ordinari da riserva; b) sui titoli ordinari gia' in possesso dell'agricoltore richiedente; c) in caso di assenza di terra richiesta o di titoli gia' in possesso del richiedente o nel caso in cui il valore dei titoli ordinari superasse il valore dei 5.000 € per ettaro, verranno assegnati titoli speciali da riserva del valore unitario non superiore a 5.000 €.
Il valore dei titoli sara' eventualmente ridotto per il rispetto dei massimali nazionali di cui all'allegato V del Regolamento (CE) n. 118/2005.
B.3. Locazione di terreni La fattispecie e' regolamentata dall'articolo 22, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 795/2004, dall'articolo 2, comma 4, lettera c), del DM D/118/2005 e dall'articolo 7 del decreto dirigenziale n. 137 del 7 aprile 2005. L'agricoltore deve aver preso in affitto, per un periodo di cinque anni o piu' un'azienda o parte di essa senza che sia possibile rivedere le condizioni del contratto di affitto, tra la fine del periodo di riferimento e il 15 maggio 2004. Se si verifica questa eventualita' l'agricoltore puo' richiedere titoli alle seguenti condizioni: a) deve dichiarare, sotto propria responsabilita', di trovarsi nelle condizioni di cui al citato articolo 22, paragrafo 1 del Regolamento (CE) n. 795/2004 e descrivere l'impossibilita' a rivedere le condizioni del contratto di affitto ai sensi dell'articolo 27 del Regolamento (CE) n. 795/2004; b) deve rendere o aver reso disponibile all'Organismo pagatore la documentazione attestante la locazione di lungo periodo dei terreni che nel periodo di riferimento erano condotti dal proprietario; i contratti di affitto devono essere stati stipulati entro il 15 maggio 2004 e registrati entro i termini di legge senza penalita' per ritardata registrazione; c) deve indicare tutte le superfici ammissibili ai sensi del paragrafo 3.2 della presente circolare e relative ai terreni di cui alla precedente lettera b); il corrispondente numero di ettari equivale al numero di titoli richiesti; non e' ammessa la richiesta per superfici ammissibili totali inferiori a un ettaro; Gli Organismi Pagatori competenti in sede istruttoria, verificano le condizioni di ammissibilita' e trasmettono all'Organismo di coordinamento i dati delle domande di accesso e gli esiti della relativa istruttoria. L'Organismo di coordinamento calcola titoli per ettaro basati sul valore piu' alto tra la media triennale degli importi di riferimento generati nel periodo di riferimento sui terreni presi in affitto e la media regionale di cui all'articolo 2 del DM D/118/2005, eventualmente ridotti nell'importo per il rispetto dei massimali nazionali di cui all'allegato V del Regolamento (CE) n. 118/2005.
B.4. Acquisto di terreni dati in locazione La fattispecie e' regolamentata dall'articolo 22, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 795/2004, dall'articolo 2, comma 4, lettera c), del DM D/118/2005 e dall'articolo 8 del decreto dirigenziale n. 137 del 7 aprile 2005 L'agricoltore deve aver acquistato, entro il 15 maggio 2004, un'azienda o parte di essa il cui terreno era dato in affitto nel corso del periodo di riferimento, con l'intenzione di iniziare o di espandere la propria attivita' agricola entro un anno dalla scadenza del contratto di affitto. Se si verifica questa eventualita' l'agricoltore puo' richiedere titoli alle seguenti condizioni: a) deve dichiarare, sotto propria responsabilita', di trovarsi nelle condizioni di cui al citato articolo 22, paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 795/2004; b) deve rendere o aver reso disponibile all'Organismo pagatore la documentazione attestante l'acquisto dei terreni e della loro precedente locazione nel periodo di riferimento; i contratti di acquisto devono essere stati stipulati entro il 15 maggio 2004 e registrati entro i termini di legge senza penalita' per ritardata registrazione; i contratti di acquisto stipulati dopo il 15 maggio 2004, ma per i quali era stato stipulato un contratto preliminare in sede notarile entro il 15 maggio 2004, ovvero era stato stipulato un contratto preliminare entro il 15 maggio 2004, registrato entro i termini di legge senza penalita', sono comunque ritenuti ammissibili; i contratti di acquisto stipulati entro il 15 maggio 2004, ma registrati oltre i termini di legge, non sono ammissibili ai fini dell'accesso alla riserva nazionale. c) deve indicare tutte le superfici ammissibili ai sensi del paragrafo 3.2 della presente circolare e relative ai terreni di cui alla precedente lettera b); il corrispondente numero di ettari equivale al numero di titoli richiesti; non e' ammessa la richiesta per superfici ammissibili totali inferiori a un ettaro; Gli Organismi Pagatori competenti in sede istruttoria, verificano le condizioni di ammissibilita' e trasmettono all'Organismo di coordinamento i dati delle domande di accesso e gli esiti della relativa istruttoria. L'Organismo di coordinamento calcola titoli per ettaro basati sul valore piu' alto tra la media triennale degli importi di riferimento generati nel periodo di riferimento sui terreni acquistati e la media regionale di cui all'articolo 2 del DM D/118/2005, eventualmente ridotti nell'importo per il rispetto dei massimali nazionali di cui all'allegato V del Regolamento (CE) n. 118/2005.
B.5. Riconversione della produzione
B.5.1. Agricoltore che ha preso parte a programmi nazionali di riorientamento La fattispecie e' regolamentata dall'articolo 23 del Regolamento (CE) n. 795/2004, dall'articolo 2, comma 4, lettera d), del DM D/118/2005 e dall'articolo 9 del decreto dirigenziale n. 137 del 7 aprile 2005. L'agricoltore deve aver preso parte a programmi nazionali di riorientamento della produzione nel corso del periodo di riferimento e comunque entro il 15 maggio 2004, a seguito dei quali il numero di ettari ammissibili detenuti alla data di presentazione della domanda di accesso alla riserva e' superiore al numero medio di ettari ammissibili relativi al triennio di riferimento, in base al quale sono stati calcolati i titoli. Se si verifica il presupposto sopra indicato, l'agricoltore puo' richiedere l'accesso alla riserva nazionale alle seguenti condizioni: a) deve dichiarare, sotto propria responsabilita', di trovarsi nelle condizioni di cui al citato articolo 23 del Regolamento (CE) n. 795/2004, specificando che le superfici di cui al successivo punto c) sono divenute ammissibili, ai sensi del paragrafo 3.2 della presente circolare, a seguito dell'attuazione del programma di riconversione; b) deve rendere o aver reso disponibile all'Organismo pagatore la domanda di adesione ai programmi nazionali o regionali di riconversione con relativa copia del provvedimento di ammissione ai benefici; c) deve indicare tutte le superfici oggetto di riconversione nel periodo di riferimento e che non devono aver percepito premi nel periodo di riferimento stesso, divenute ammissibili ai sensi del paragrafo 3.2 della presente circolare; il corrispondente numero di ettari equivale al numero di titoli richiesti; non e' ammessa la richiesta per superfici ammissibili totali inferiori a un ettaro;
Gli Organismi Pagatori competenti in sede istruttoria, verificano le condizioni di ammissibilita' e trasmettono all'Organismo di coordinamento i dati delle domande di accesso e gli esiti della relativa istruttoria. L'Organismo di coordinamento calcola titoli per ettaro basati sul valore piu' alto tra la media triennale degli importi di riferimento generati nel periodo 1997-99 sui terreni oggetto del riorientamento e la media regionale di cui all'articolo 2 del DM D/118/2005 eventualmente ridotti nell'importo per il rispetto dei massimali nazionali di cui all'allegato V del Regolamento (CE) n. 118/2005.
B.5.2. Agricoltore che ha abbandonato la produzione latte La fattispecie e' disciplinata dall'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 795/2004 e dall'articolo 9 del Decreto dirigenziale D/137 del 7 aprile 2005. L'agricoltore deve aver abbandonato la produzione di latte durante il periodo di riferimento 2000, 2001, 2002 e comunque entro il 15 maggio 2004, e deve essere passato ad altra produzione in uno dei settori oggetto di disaccoppiamento. Se si verifica il presupposto sopra indicato, l'agricoltore puo' richiedere l'accesso alla riserva nazionale alle seguenti condizioni: a) deve dichiarare, sotto propria responsabilita', di trovarsi nelle condizioni di cui al citato articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 795/2004; b) deve produrre copia della documentazione attestante l'abbandono della produzione lattiera
Gli Organismi Pagatori competenti in sede istruttoria, verificano le condizioni di ammissibilita' e trasmettono all'Organismo di coordinamento i dati delle domande di accesso e gli esiti della relativa istruttoria. L'Organismo di coordinamento calcola l'importo di riferimento basato sul quantitativo di riferimento individuale di inizio periodo dell'agricoltore nell'anno in cui e' avvenuto l'abbandono, moltiplicato per l'importo previsto per l'anno civile 2004 di cui al paragrafo 2 dell'articolo 95 del regolamento (CE) n. 1782/2003. Per le fattispecie di cui ai precedenti punti B.5.1. e B.52., l'importo di riferimento ottenuto con le modalita' sopra descritte sara' ripartito, secondo le seguenti priorita': a) sul numero di ettari ammissibili dichiarati al punto B.5.1, lettera c), generando titoli ordinari da riserva; b) sui titoli ordinari gia' in possesso dell'agricoltore richiedente; c) in caso di assenza di terra richiesta o di titoli gia' in possesso del richiedente o nel caso in cui il valore dei titoli ordinari superasse il valore dei 5.000 € per ettaro, verranno assegnati titoli speciali da riserva del valore unitario non superiore a 5.000 €. Il valore dei titoli sara' eventualmente ridotto per il rispetto dei massimali nazionali di cui all'allegato V del Regolamento (CE) n. 118/2005.
B.6. Provvedimenti amministrativi e decisioni giudiziarie La fattispecie e' regolamentata dall'articolo 23bis del Regolamento (CE) n. 795/2004 e dall'articolo 9 del decreto dirigenziale n. 137 del 7 aprile 2005. L'agricoltore che ha risolto un contenzioso con l'amministrazione relativo al periodo di riferimento, che permetta di considerare un numero piu' elevato di capi e di superfici, puo' richiedere titoli alle seguenti condizioni: a) deve dichiarare, sotto propria responsabilita', di trovarsi nelle condizioni di cui al citato articolo 23 bis del Regolamento (CE) n. 795/2004; b) deve rendere o aver reso disponibile all'Organismo pagatore il provvedimento amministrativo ovvero della decisione giudiziaria che descriva le superfici e o i capi relativi al periodo di riferimento che sono da considerarsi ammissibili al premio nel periodo di riferimento;
La richiesta di accesso alla riserva per i casi di risoluzione di contenzioso, non e' soggetta a scadenza e puo' essere presentata in qualsiasi momento all'Agea (organismo pagatore competente per il periodo di riferimento). L'Organismo di coordinamento calcola titoli per ettaro basati sulla media triennale degli importi di riferimento generati sui terreni e dai capi di cui alla lettera b) del presente paragrafo, eventualmente ridotti nell'importo per il rispetto dei massimali nazionali di cui all'allegato V del Regolamento (CE) n. 118/2005. I titoli calcolati ed assegnati avranno valore a partire dalla campagna immediatamente successiva alla data di assegnazione; tuttavia se la data di assegnazione e' anteriore alla data di fissazione definitiva dei titoli e l'agricoltore ha sufficiente superficie ammissibile dichiarata nella domanda di pagamento unica, i titoli possono essere utilizzati fin dalla campagna di assegnazione. ,
C. Agricoltori con superfici sottoposte a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo. La fattispecie e' disciplinata nell'articolo 42, paragrafo 5, del Regolamento (CE) n. 1782/2003, dall'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 795/2004, dall'articolo 2 del DM D/118/2005 e dall'articolo 2 del decreto dirigenziale n. 137 del 7 aprile 2005 L'agricoltore deve aver avuto nel periodo di riferimento delle superfici oggi ammissibili ai sensi degli articoli 44 e 51 del Regolamento (CE) 1782/2003, sottoposte a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento. Come specificato nel decreto dirigenziale n. 137 del 7 aprile 2005, i programmi di ristrutturazione e/o sviluppo sono tutti gli interventi comunitari, nazionali, regionali o realizzati da altri enti pubblici, ivi compresi i piani di sviluppo rurale (PSR) e i programmi operativi regionali (POR), che: a) abbiano come finalita' la ristrutturazione o lo sviluppo aziendale; b) determinino, rispetto al periodo di riferimento, un aumento delle superfici ammissibili ai pagamenti disaccoppiati e condotte dai beneficiari interessati dai programmi stessi.
Si specifica che il programma di ristrutturazione e/o sviluppo deve avere impedito all'agricoltore che invoca questa causa l'utilizzo di tali superfici per la richiesta di premi comunitari nel periodo di riferimento. Non e' consentito richiedere titoli a valere sulla riserva, sulla base del presente articolo, agli agricoltori che abbiano gia' indicato i programmi di ristrutturazione e/o sviluppo come causa di forza maggiore o circostanza eccezionale per escludere dal calcolo dei titoli uno o piu' anni del periodo di riferimento in applicazione dell'art. 40 del Regolamento (CE) n. 1782/2003 nonche' del DM n. 1628 del 3 agosto 2004. Se sussistono i presupposti sopra descritti l'agricoltore puo' richiedere l'accesso alla riserva nazionale alle presenti condizioni: a) deve dichiarare, sotto propria responsabilita', di trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 42, paragrafo 5, del Regolamento (CE) n. 1782/2003; b) deve rendere o aver reso disponibile all'Organismo pagatore la documentazione che descriva il riferimento alla forma di pubblico intervento, copia dell'eventuale domanda di adesione al programma di ristrutturazione, l'eventuale provvedimento di ammissione; c) deve indicare tutte le superfici ammissibili ai sensi del paragrafo 3.2 della presente circolare, coinvolte nel programma di cui alla precedente lettera b) e per le quali non sono stati richiesti premi nel periodo di riferimento; il corrispondente numero di ettari equivale al numero di titoli richiesti; non e' ammessa la richiesta per superfici ammissibili totali inferiori a un ettaro;
Gli Organismi Pagatori competenti in sede istruttoria, verificano le condizioni di ammissibilita' e trasmettono all'Organismo di coordinamento i dati delle domande di accesso e gli esiti della relativa istruttoria. L'Organismo di coordinamento calcola titoli per ettaro basati sulla media regionale di cui all'articolo 2 del DM D/118 del 24 marzo 2005, eventualmente ridotti nell'importo per il rispetto dei massimali nazionali di cui all'allegato V del Regolamento (CE) n. 118/2005.
D. Agricoltori che dichiarano un numero di ettari inferiore. La fattispecie e' disciplinata nell'articolo 42, paragrafo 5, del Regolamento (CE) n. 1782/2003, dall'articolo 7 del Regolamento (CE) n. 795/2004, dall'articolo 2, paragrafo 3, del DM D/118/2004 e dall'articolo 4 del decreto dirigenziale n. 137 del 7 aprile 2005. L'agricoltore deve avere oggi delle superfici potenzialmente ammissibili, ai sensi degli articoli 44 e 51 del Regolamento (CE) 1782/2003, per l'utilizzo dei titoli ordinari assegnati, sottoposte a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento. Come specificato nel decreto dirigenziale n. 137 del 7 aprile 2005, i programmi di ristrutturazione e/o sviluppo sono tutti gli interventi comunitari, nazionali, regionali o realizzati da altri enti pubblici ivi compresi i piani di sviluppo rurale (PSR) e i programmi operativi regionali (POR), che: a) abbiano come finalita' la ristrutturazione o lo sviluppo aziendale; b) determinino oggi, rispetto al periodo di riferimento, una diminuzione delle superfici ammissibili ai pagamenti disaccoppiati e condotte dai beneficiari interessati dai programmi stessi.
Gli ettari di superficie ammissibile dichiarata nella domanda unica devono essere inferiori al numero di ettari necessari per l'utilizzo dei titoli ordinari assegnati e tale insufficienza di superficie deve essere causata dall'adesione ai programmi sopra descritti. Se sussistono i presupposti sopra descritti, l'agricoltore puo' richiedere l'accesso alla riserva nazionale alle presenti condizioni: a) deve dichiarare, sotto propria responsabilita', di trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 42, paragrafo 5, del Regolamento (CE) n. 1782/2003 e di trovarsi oggi nella disponibilita' di una superficie di riferimento inferiore; b) deve rendere o aver reso disponibile all'Organismo pagatore la documentazione che descriva il riferimento alla forma di pubblico intervento, copia dell'eventuale domanda di adesione al programma di ristrutturazione, l'eventuale provvedimento di ammissione; c) deve indicare tutte le superfici ammissibili ai sensi del paragrafo 3.2 della presente circolare, coinvolte nel programma di cui alla precedente lettera b) e che erano state dichiarate nel periodo di riferimento e che oggi non possono essere richieste a premio; d) deve indicare tutte le superfici oggi ammissibili ai sensi del paragrafo 3.2 della presente circolare. Il corrispondente numero di ettari equivale al numero di titoli richiesti; non e' ammessa la richiesta per superfici ammissibili totali inferiori a un ettaro; il numero di ettari indicati al precedente punto d) non puo' essere inferiore alla differenza tra il numero di ettari del periodo di riferimento, di cui all'art. 43 del Regolamento (CE) n. 1782/2003, ed il numero di ettari oggi disponibili di cui al precedente punto c). Per chiarire con un esempio: se la superficie ammissibile del triennio di riferimento era pari ad ettari 100 e le superfici ammissibili oggi disponibili perche' coinvolte in un programma di ristrutturazione sono pari a 20 ettari, la superficie di cui al precedente punto d), per la quale si richiede l'accesso alla riserva nazionale, non puo' essere inferiore a 80 ettari.
La differenza di cui sopra non puo' essere inferiore al 50% degli ettari relativi ai titoli provvisori assegnati. Gli Organismi Pagatori competenti in sede istruttoria, verificano le condizioni di ammissibilita' e trasmettono all'Organismo di coordinamento i dati delle domande di accesso e gli esiti della relativa istruttoria. Tutti i titoli in possesso del richiedente vengono restituiti alla riserva nazionale; l'Organismo di coordinamento assegna titoli per ettaro da riserva in numero pari alla superficie ammissibile dichiarata alla precedente lettera d), con un importo unitario pari all'importo di riferimento restituito alla riserva suddiviso per il summenzionato numero di ettari di superficie ammissibile, eventualmente ridotti nell'importo per il rispetto dei massimali nazionali di cui all'allegato V del Regolamento (CE) n. 118/2005.
E. Allineamento alle medie regionali La fattispecie e' disciplinata nell'articolo 42, paragrafo 6, del Regolamento (CE) n. 1782/2003, dall'articolo 6, paragrafo 3 del Regolamento (CE) n. 795/2004 e dall'articolo 3 del decreto dirigenziale n. 137 del 17 aprile 2005 L'agricoltore deve possedere titoli all'aiuto e richiedere altri titoli alla riserva nazionale in virtu' delle casistiche riportate al paragrafo 4, lettera A o al paragrafo 4, lettera C della presente circolare. Il valore dei titoli gia' posseduti deve essere inferiore al valore dei titoli a lui assegnati sulla base della media regionale. L'agricoltore che si trova in questa fattispecie, puo' richiedere l'innalzamento del valore dei titoli gia' posseduti alla media regionale dei titoli a lui assegnati dalla riserva nazionale, alle seguenti condizioni: a) deve dichiarare, sotto propria responsabilita', di trovarsi nelle condizioni di cui alla lettera A del paragrafo 4 della presente circolare, ovvero nelle condizioni di cui alla lettera C del paragrafo 4 della presente circolare; b) deve dichiarare tutti i titoli di cui richiede la valorizzazione alla media regionale; c) deve indicare tutte le superfici ammissibili ai sensi del paragrafo 3.2 della presente circolare relative all'utilizzo dei titoli di cui alla lettera b) e non utilizzate per la richiesta di titoli di cui ai paragrafi 4, lettere A e C della presente circolare;
Gli Organismi Pagatori competenti in sede istruttoria, verificano le condizioni di ammissibilita' e trasmettono all'Organismo di coordinamento i dati delle domande di accesso e gli esiti della relativa istruttoria. L'Organismo di coordinamento innalza il valore dei titoli di cui alla lettera b) del presente paragrafo, alla media regionale delle zone in cui ricadono le superfici di cui alla precedente lettera c), eventualmente ridotte per il rispetto dei massimali nazionali di cui all'allegato V del Regolamento (CE) n. 118/2005. F. Circostanze eccezionali La fattispecie e' disciplinata nell'articolo 40, paragrafo 5, del Regolamento (CE) n. 1782/2003, dall'articolo 16, paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 795/2004, dall'articolo 5 del DM D/118/2005 e dall'articolo 11 del decreto dirigenziale n. 137 del 7 aprile 2005 L'agricoltore deve essere stato soggetto a impegni agroambientali nell'ambito dei regolamenti (CEE) n. 2078/92 e (CE) n. 1257/1999, che hanno coperto sia il periodo di riferimento 2000-02 sia il triennio precedente 1997-99. L'impegno agroambientale deve aver causato l'impossibilita' oggettiva della coltivazione di colture a premio nel periodo sopra menzionato, ovvero l'impossibilita' di considerare le coltivazioni effettuate nel periodo come corrispondenti alla realta' aziendale e la conseguente eliminazione dai dati di riferimento utilizzati nel calcolo dei titoli all'aiuto. Se sussistono i presupposti sopra descritti l'agricoltore puo' richiedere l'accesso alla riserva nazionale alle presenti condizioni: a) deve dichiarare, sotto propria responsabilita', di trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 40, paragrafo 5, secondo comma, del Regolamento (CE) n. 1782/2003 e deve fornire i documenti previsti nella circolare Agea.ACIU.2004.491 del 5 ottobre 2004 per i casi di vincolo agroambientale interagente con la produttivita' aziendale del triennio di riferimento o del triennio precedente; b) deve dichiarare tutte le superfici ammissibili ai sensi del paragrafo 3.2 della presente circolare, che erano oggetto dell'impegno agroambientale di cui alla precedente lettera a); c) non deve possedere titoli ordinari o di ritiro derivanti dalla propria attivita' agricola nel periodo 2000-02 o 1997-99. non e' consentita la richiesta di titoli all'aiuto per superfici ammissibili inferiori ad un ettaro. Gli Organismi Pagatori competenti in sede istruttoria, verificano le condizioni di ammissibilita' e trasmettono all'Organismo di coordinamento i dati delle domande di accesso e gli esiti della relativa istruttoria. L'Organismo di coordinamento calcola titoli per ettaro basati sulla media regionale di cui all'articolo 2 del DM D/118 del 24 marzo 2005, eventualmente ridotti nell'importo per il rispetto dei massimali nazionali di cui all'allegato V del Regolamento (CE) n. 118/2005.
5. Vincoli dei titoli da riserva Ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 8, del Regolamento (CE) n. 1782/2003, i titoli da riserva non possono essere trasferiti, tranne che in caso di successione effettiva o anticipata, per un periodo di cinque anni a decorrere dalla loro attribuzione e se non utilizzati in ciascun anno del predetto quinquennio, riconfluiscono immediatamente nella riserva nazionale. I casi che concretizzano il vincolo sopra descritto sono: a) i casi previsti al paragrafo 4, dalla lettera A alla lettera D, della presente circolare; b) il caso di cui al paragrafo 4, lettera E, della presente circolare, se il valore dei titoli per i quali si e' richiesto l'innalzamento alla media regionale e' stato accresciuto di oltre il 20%; c) il caso di cui all'articolo 37, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1782/2003 relativo agli agricoltori che hanno iniziato l'attivita' agricola durante il periodo di riferimento;
I casi che non concretizzano il vincolo sopra descritto sono: d) il caso di innalzamento del valore dei titoli gia' posseduti, previsto al paragrafo 4, lettera B.2, lettera b della presente circolare, nel caso tale aumento di valore sia inferiore o uguale al 20% del valore dei titoli da aumentati; e) il caso di cui al paragrafo 4, lettera E, della presente circolare, se il valore dei titoli per i quali si e' richiesto l'innalzamento alla media regionale e' stato accresciuto di un importo uguale o inferiore al 20% del valore dei titoli aumentati; f) il caso di cui al paragrafo 4, lettera F, della presente circolare.
6. Definizione del valore dei titoli Ai sensi dell'articolo 42, paragrafi 1, 2 e 7, del Regolamento (CE) n. 1782/2003, il valore definitivo dei titoli e' calcolato secondo la procedura di cui all'articolo 12 del decreto dirigenziale n. 137 del 7 aprile 2005.
F.TO IL DIRETTORE DELL'AREA DI COORDINAMENTO Giancarlo Nanni |
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