| 
| Gazzetta n. 137 del 15 giugno 2005 (vai al sommario) |  | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA |  | CIRCOLARE 4 maggio 2005, n. 238 |  | Riforma  della  politica  agricola comune. Modalita' e condizioni per l'accesso   alla   riserva   nazionale   per   l'anno   2005  di  cui all'articolo 3 del decreto ministeriale n. D/118 del 24 marzo 2005. |  | 
 |  |  |  | All'AGEA  Ufficio  Monocratico Area Controlli    Area    Autorizzazione
 Pagamenti
 All'Organismo     pagatore    della
 Regione Veneto - AVEPA
 All'Organismo     pagatore    della
 Regione Emilia Romagna - AGREA
 All'Organismo     pagatore    della
 Regione   Lombardia   -   Direzione
 Generale Agricoltura
 All'Organismo     pagatore    della
 Regione Toscana - ARTEA
 All'Organismo     Pagatore    della
 Regione Basilicata - ARBEA
 All'Organismo     Pagatore    della
 Regione   Piemonte   -  FINPIEMONTE
 S.p.A.
 All'Ente Nazionale Risi
 Al   Centro   Assistenza   Agricola
 Coldiretti S.r.l.
 Al C.A.A. Confagricoltura S.r.l.
 Al C.A.A. CIA S.r.l.
 Al CAA Copagri S.r.l.
 Al Coordinamento CAA c/o CAALPA c/o
 CAA CANAPA
 e,  per  conoscenza:  Al  Ministero
 delle    Politiche    Agricole    e
 Forestali     Segreteria    tecnica
 Direzione  Generale delle Politiche
 Agroalimentari - PAGR V
 
 1. Premessa
 Con  riferimento  alla  normativa  elencata  al  paragrafo  2,  la presente   circolare  illustra  le  casistiche,  le  modalita'  e  le condizioni  per  l'accesso  alla riserva nazionale per l'assegnazione dei  titoli  all'aiuto  del  regime  di pagamento unico istituito dal Regolamento (CE) n. 1782/2003. .br
 
 2. Riferimenti normativi
 
 2.1. Normativa comunitaria
 - Regolamento  (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003.
 - Regolamento  (CE) n. 795/2004 della Commissione del 21 aprile 2004.
 
 2.2. Normativa nazionale
 - Decreto  del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali n. D/118 del 24 marzo 2005.
 - Decreto    del    Direttore   Generale   per   le   Politiche Agroalimentari n. D/137 del 7 aprile 2004
 
 3. Accesso alla riserva nazionale
 L'accesso  alla  riserva  nazionale  e'  previsto  e  disciplinato dall'articolo  42  del  Regolamento  (CE) n. 1782/2003, nonche' dagli articoli  6,  7, 16 e dagli articoli dal 18 al 23-bis del Regolamento (CE) n. 795/2004.
 
 3.1. Presentazione della domanda
 Possono  richiedere  di  accedere alla riserva nazionale tutti gli agricoltori  che  rispettano  le  condizioni  previste nella presente circolare  e che presentano apposita domanda sottoscritta entro il 15 maggio 2005, fatto salvo quanto previsto dall'art. 15 del Regolamento (CE)  n.  796/2004.  La domanda puo' costituire allegato alla domanda unica  o  nuova  domanda,  indicando  le  superfici interessate e gli estremi della domanda unica.
 Ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 1, III comma, del Regolamento (CE)  n.  1782/2003, sono inoltre assimilati a titoli da riserva, pur non   essendo  alimentati  dalla  stessa,  i  titoli  assegnati  agli agricoltori  che  hanno  iniziato l'attivita' agricola nel periodo di riferimento 2000-2002.
 Con  successivo  provvedimento  sono  individuate  le modalita' di accesso alla riserva per l'anno 2006.
 
 3.2. Superfici ammissibili
 Ai  fini  della  richiesta  di  accesso alla riserva nazionale, le superfici  agricole  aziendali  sono  suddivise  secondo  la seguente tabella di ammissibilita':
 
 |Condizione di ammissibilita' per Superficie agricola               |l'accesso alla riserva ---------------------------------------------------------------------
 |Sono ammissibili per l'accesso
 |alla riserva nazionale, con le Seminativi ai sensi della lettera |limitazioni previste ai sensi D dell'allegato I del regolamento |degli articoli 44 e 51 del (CE) n. 1444/2002                 |regolamento (CE) n. 1782/2003 --------------------------------------------------------------------- Orti familiari ai sensi della     | lettera E dell'allegato I del     |Non sono ammissibili per l'accesso regolamento (CE) n. 1444/2002     |alla riserva nazionale ---------------------------------------------------------------------
 |Sono ammissibili per l'accesso
 |alla riserva nazionale, con le
 |limitazioni previste ai sensi
 |degli articoli 44 e 51 del
 |regolamento (CE) n. 1782/2003
 |limitatamente alle aziende per le
 |quali, alla data di presentazione
 |della domanda di accesso alla
 |riserva, risulti nella Banca Dati
 |dell'Anagrafe Nazionale Bovina
 |almeno un "codice allevamento" Prati Permanenti e Pascoli ai     |relativo alla specie bovina, sensi della lettera F             |bufalina o ovina e caprina e che dell'allegato I del regolamento   |presentino un coefficiente di (CE) n. 1444/2002 F/1 (Prati e    |densita' pari ad almeno 1,8 UBA pascoli, esclusi i pascoli magri) |per ettaro. ---------------------------------------------------------------------
 |Sono ammissibili per l'accesso
 |alla riserva nazionale, con le
 |limitazioni previste ai sensi
 |degli articoli 44 e 51 del
 |regolamento (CE) n. 1782/2003
 |limitatamente alle aziende per le
 |quali, alla data di presentazione
 |della domanda di accesso alla
 |riserva, risulti nella Banca Dati
 |dell'Anagrafe Nazionale Bovina
 |almeno un "codice allevamento"
 |relativo alle specie bovina,
 |bufalina o ovina e caprina. e che
 |presentino un coefficiente di
 |densita' pari ad almeno 1,8 UBA
 |per ettaro, con le seguenti
 |considerazioni delle superfici
 |condotte: 80% delle superfici per
 |i pascoli cespugliati e per gli Prati Permanenti e Pascoli ai     |alpeggi con roccia affiorante, con sensi della lettera F             |tara del 20%, 50% delle superfici dell'allegato I del regolamento   |per i pascoli arborati e per gli (CE) n. 1444/2002 F/2 (Pascoli    |alpeggi con roccia affiorante con magri)                            |tara 50% ---------------------------------------------------------------------
 |Non sono ammissibili per l'accesso
 |alla riserva nazionale Gli oliveti
 |saranno considerati ammissibili,
 |con le limitazioni previste ai Coltivazioni Permanenti ai sensi  |sensi degli articoli 44 e 51 del della lettera G dell'allegato I   |regolamento (CE) n. 1782/2003, del regolamento (CE) n. 1444/2002 |solo a partire dall'anno 2006. --------------------------------------------------------------------- Altre superfici ai sensi della    | lettera H dell'allegato I del     |Non sono ammissibili per l'accesso regolamento (CE) n. 1444/2002     |alla riserva nazionale
 
 4. Fattispecie per l'accesso alla riserva nazionale A. Nuovi agricoltori
 La  fattispecie  relativa  ai  nuovi  agricoltori  e' disciplinata nell'articolo  42,  paragrafo  3,  del Regolamento (CE) n. 1782/2003, nonche'   dall'articolo   6   del  Regolamento  (CE)  n.  795/2004  e dall'articolo 1 del decreto dirigenziale n. 137 del 7 aprile 2005.
 L'agricoltore  deve avere iniziato l'attivita' dopo il 31/12/02, o nel  2002  ma senza ricevere nessun pagamento diretto riferito a tale anno,  e  puo' richiedere titoli alla riserva nazionale alle seguenti condizioni:
 a)  deve dichiarare, sotto propria responsabilita', di trovarsi nelle  condizioni  di cui all'articolo 2, lettera k), del Regolamento (CE) n. 795/2004;
 b)  deve  indicare  tutte le superfici ammissibili ai sensi del paragrafo  3.2  della presente circolare; il corrispondente numero di ettari  equivale  al  numero  di  titoli richiesti; non e' ammessa la richiesta per superfici ammissibili totali inferiori a un ettaro;
 
 Gli Organismi Pagatori competenti, in sede istruttoria, verificano le  condizioni  di  ammissibilita'  e  trasmettono  all'Organismo  di coordinamento  i  dati  delle  domande  di  accesso e gli esiti della relativa istruttoria.
 L'Organismo  di  coordinamento  calcola  titoli  per ettaro basati sulla media regionale di cui all'articolo 2 del DM D/118 del 24 marzo 2005,   eventualmente   ridotti  nell'importo  per  il  rispetto  dei massimali  nazionali  di  cui  all'allegato V del Regolamento (CE) n. 118/2005.
 
 B. Agricoltori in situazioni particolari.
 Le situazioni particolari previste come giusta causa per l'accesso alla  riserva  nazionale, ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 4, del Regolamento  (CE)  n.  1782/2003,  sono  elencate  e  regolate  negli articoli  da  20  a  23-bis del Regolamento (CE) n. 795/2004, nonche' dall'articolo  2 del DM D/118 del 24 marzo 2005 e dagli articoli da 5 a  10  del  decreto  dirigenziale n. 137 del 7 aprile 2005, e sono di seguito elencate:
 - trasferimento di terre date in affitto;
 - investimenti;
 - locazione di terreni e acquisto di terreni dati in locazione;
 - riconversione della produzione;
 - provvedimenti amministrativi e decisioni giudiziarie.
 
 Ai  sensi  dell'articolo  18  del Regolamento (CE) n. 795/2004, e' possibile  richiedere  di  accedere  alla  riserva nazionale per piu' fattispecie,   ove   ne   sussistano   le  condizioni;  in  tal  caso l'agricoltore  riceve  un numero di titoli non superiore al numero di ettari  dichiarati nella domanda e per un importo pari al valore piu' alto  che  potrebbe  ottenere applicando separatamente le fattispecie invocate.
 
 B.1. Trasferimento di terre date in affitto
 La  fattispecie  e' regolamentata dall'articolo 20 del Regolamento (CE)  n.  795/2004,  dall'articolo  2,  comma  4,  lettera a), del DM D/118/2005  e  dall'articolo  5 del decreto dirigenziale n. 137 del 7 aprile 2005.
 L'agricoltore  deve  aver ricevuto tramite trasferimento, mediante vendita  o  contratto  di  affitto  di  cinque  anni o piu', a titolo gratuito  o  ad  un  prezzo  simbolico,  oppure  mediante successione effettiva  o  anticipata,  un'azienda  o  parte di un'azienda che era stata  data  in affitto a terzi durante il periodo di riferimento, da un  agricoltore  andato  in  pensione  o deceduto prima della data di presentazione della domanda nell'ambito del regime di pagamento unico nel suo primo anno di applicazione.
 Se  sussistono  le  condizioni  di  cui  sopra, l'agricoltore puo' richiedere titoli alle seguenti condizioni:
 a)  deve dichiarare, sotto propria responsabilita', di trovarsi nelle condizioni di cui al citato articolo 20 del Regolamento (CE) n. 795/2004, specificando quale sia esattamente la causale invocata;
 b)  deve rendere o aver reso disponibile all'Organismo pagatore la  documentazione attestante il titolo di possesso e che giustifichi il  motivo  di  acquisizione  a  titolo  definitivo  o temporaneo dei terreni che erano stati dati in affitto a terzi durante il periodo di riferimento;
 c)  deve  indicare  tutte le superfici ammissibili ai sensi del paragrafo  3.2  della  presente circolare, relative ai terreni di cui alla  precedente  lettera  b);  il  corrispondente  numero  di ettari equivale  al  numero di titoli richiesti; non e' ammessa la richiesta per superfici ammissibili totali inferiori a un ettaro;
 
 Gli Organismi Pagatori competenti, in sede istruttoria, verificano le  condizioni  di  ammissibilita'  e  trasmettono  all'Organismo  di coordinamento  i  dati  delle  domande  di  accesso e gli esiti della relativa istruttoria.
 L'Organismo  di coordinamento calcola titoli per ettaro basati sul valore  piu' alto tra la media triennale degli importi di riferimento generati  sui terreni dati in affitto nel periodo di riferimento e la media   regionale   di   cui   all'articolo   2  del  DM  D/118/2002, eventualmente  ridotti  nell'importo  per  il  rispetto dei massimali nazionali di cui all'allegato V del Regolamento (CE) n. 118/2005. B.2. Investimenti
 La  fattispecie  e' regolamentata dall'articolo 21 del Regolamento (CE)  n.  795/2004,  dall'articolo  2,  comma  4,  lettera b), del DM D/118/2005  e  dall'articolo  6 del decreto dirigenziale n. 137 del 7 aprile 2005.
 L'agricoltore  deve  aver  effettuato investimenti in capacita' di produzione o aver acquistato terreno, entro il 15 maggio 2004.
 L'investimento deve concretizzarsi in un aumento degli elementi di base  per  il calcolo dell'importo di riferimento di cui all'articolo 37  del  Regolamento (CE) n. 1782/2003; tali elementi sono: ettari di terreno  ammissibile  ai  sensi  del  paragrafo  3.2  della  presente circolare, ovvero capi di bestiame.
 Se sussiste una o piu' delle situazioni di cui sopra l'agricoltore puo' richiedere di accedere alla riserva alle seguenti condizioni:
 B.2.1. Nel caso di acquisto o affitto per cinque anni o piu' di terreni:
 a)  deve  dichiarare, sotto propria responsabilita', di aver aumentato  la  propria  capacita' produttiva acquistando o affittando ettari   ammissibili  ai  sensi  del  paragrafo  3.2  della  presente circolare;
 b)  deve  rendere  o  aver  reso  disponibile  all'Organismo pagatore  la  documentazione  attestante  l'acquisto  o l'affitto per cinque  anni o piu' di terreni ammissibili ai sensi del paragrafo 3.2 della  presente  circolare e le cui superfici, ai sensi del III comma del  paragrafo  3  del  citato  articolo  21  del Regolamento (CE) n. 795/2004,  non  sono  state integralmente considerate nel calcolo dei titoli.
 
 Per chiarire con un esempio:
 se  l'agricoltore  ha  aumentato  di  6  ettari  la  propria superficie,  mediante  un  acquisto o un affitto effettuato nell'anno 2002,  in  sede  di  calcolo dei titoli i 6 ettari in questione hanno prodotto  titoli  pari  ad  1/3,  cioe'  2  ettari;  in  questo  caso l'agricoltore   puo'  richiedere  l'accesso  alla  riserva  nazionale soltanto per i 4 ettari che non hanno generato titoli;
 i  contratti  di  acquisto  o di affitto devono essere stati stipulati  entro  il  15  maggio 2004 e registrati entro i termini di legge senza penalita' per ritardata registrazione;
 i contratti di acquisto stipulati dopo il 15 maggio 2004, ma per  i  quali  era  stato  stipulato un contratto preliminare in sede notarile  entro  il  15  maggio  2004,  ovvero era stato stipulato un contratto  preliminare  entro  il  15 maggio 2004, registrato entro i termini di legge senza penalita', sono comunque ritenuti ammissibili;
 i  contratti  di acquisto o di affitto stipulati entro il 15 maggio  2004,  ma  registrati  oltre  i  termini  di  legge, non sono ammissibili ai fini dell'accesso alla riserva nazionale.
 
 c) deve indicare tutte le superfici ammissibili ai sensi del paragrafo  3.2  della presente circolare e relative ai terreni di cui alla  precedente  lettera  b);  il  corrispondente  numero  di ettari equivale  al  numero di titoli richiesti; non e' ammessa la richiesta per superfici ammissibili totali inferiori a un ettaro;
 
 B.2.2. Nel caso di acquisto o affitto per cinque anni o piu' di allevamenti  zootecnici  o  di  capi  per i quali sono stati concessi premi nelle campagne 2003 e 2004 :
 a)  deve  dichiarare, sotto propria responsabilita', di aver aumentato  la  propria  capacita'  produttiva  acquistando  animali o allevamenti  di  animali  per  i  quali  e' stato richiesto un premio comunitario  bovini  nelle  campagne 2003 e 2004, ovvero, nel caso di ovicaprini,   di  aver  incrementato  la  consistenza  del  gregge  e richiesto  un  premio  comunitario  ovicaprini  nelle campagne 2003 e 2004;
 b)  deve  rendere  o  aver  reso  disponibile  all'Organismo pagatore    la    documentazione    giustificativa   attestante   che l'investimento effettuato ha dato luogo ad un aumento della capacita' produttiva;  si  precisa  che  l'incremento  dei  capi  deve  essersi verificato  sia sul numero degli UBA richiesti a premio sia su quello degli  UBA  ammessi  a  premio;  la  determinazione dell'investimento verra'  effettuato confrontando unicamente la media degli UBA ammessi a  premio  nel  biennio  2003-2004  con  la media degli UBA ammessi a premio nel triennio 2000-2002;
 La  documentazione che a fronte di un aumento di capi ammessi a premio comprova l'aumento di capacita' produttiva e' la seguente:
 - nel  caso  in  cui  l'incremento  derivi  unicamente da Vacche nutrici o ovicaprini, la dichiarazione di cui al punto a)
 - nel  caso  in  cui  l'incremento  derivi  unicamente da bovini  maschi  o  da  capi  bovini  avviati  alla  macellazione,  la dichiarazione  di  cui  al  punto  a) e documentazione comprovante un investimento    strutturale    finalizzato    all'incremento    della produttivita' zootecnica dell'azienda.
 
 B.2.3.  Nel caso di acquisto di vacche nutrici per le quali non sono stati concessi premi nelle campagne 2003 e 2004:
 a)  deve  dichiarare, sotto propria responsabilita', di aver aumentato  la propria capacita' produttiva acquistando vacche nutrici per le quali non sono stati concessi premi comunitari;
 b)  deve  rendere  o  aver  reso  disponibile  all'Organismo pagatore   la   documentazione  attestante  l'acquisto  dei  capi  in questione;
 i  contratti  di acquisto delle vacche nutrici devono essere stati stipulati entro il 15 maggio 2004;
 i  capi  devono  essere  stati  mantenuti  in azienda per un periodo minimo di 6 mesi.
 Gli  Organismi  Pagatori  competenti, in fase istruttoria e per quanto  concerne  i precedenti punti B.2.1, B.2.2 e B.2.3, verificano le  condizioni  di  ammissibilita'  e  trasmettono  all'Organismo  di coordinamento  i  dati  delle  domande  di  accesso e gli esiti della relativa istruttoria.
 L'Organismo di coordinamento calcola gli importi di riferimento secondo le seguenti modalita':
 - nel  caso  di  superfici  acquistate  e/o affittate per un periodo  di  cinque  anni  o  piu':  il valore piu' alto tra la media triennale  degli  importi  di  riferimento  generati  nel  periodo di riferimento  sui  terreni  acquistati  e  la  media  regionale di cui all'articolo 2 del DM D/118/2005;
 - nel  caso  di  incremento in capi richiesti a premio nelle campagne  2003 e 2004: il valore dell'importo di riferimento equivale al   valore   dell'investimento;   l'importo  di  riferimento  verra' calcolato  sulla  base  del criterio gia' adottato per il calcolo del premio  unico  basato  su  premi  zootecnici, adattato per il calcolo degli UBA;
 - nel caso di acquisto di vacche nutrici per le quali non e' stato  concesso  alcun  premio  zootecnico:  l'importo di riferimento verra' calcolato sulla base del criterio gia' adottato per il calcolo del  premio unico basato su premi zootecnici, adattato per il calcolo degli UBA;
 L'importo  di  riferimento  ottenuto  con  le  modalita'  sopra descritte  viene  sommato  e  quindi  ripartito,  secondo le seguenti priorita':
 a)  sul  numero  di  ettari  ammissibili dichiarati al punto B2.1, lettera c), generando titoli ordinari da riserva;
 b)  sui  titoli  ordinari  gia' in possesso dell'agricoltore richiedente;
 c) in caso di assenza di terra richiesta o di titoli gia' in possesso  del  richiedente  o  nel  caso  in cui il valore dei titoli ordinari  superasse  il  valore  dei  5.000  €  per  ettaro, verranno assegnati   titoli  speciali  da  riserva  del  valore  unitario  non superiore a 5.000 €.
 
 Il  valore  dei  titoli  sara'  eventualmente  ridotto  per  il rispetto   dei   massimali   nazionali  di  cui  all'allegato  V  del Regolamento (CE) n. 118/2005.
 
 B.3. Locazione di terreni
 La fattispecie e' regolamentata dall'articolo 22, paragrafo 1, del Regolamento  (CE)  n. 795/2004, dall'articolo 2, comma 4, lettera c), del  DM  D/118/2005 e dall'articolo 7 del decreto dirigenziale n. 137 del 7 aprile 2005.
 L'agricoltore deve aver preso in affitto, per un periodo di cinque anni  o  piu'  un'azienda  o  parte  di  essa senza che sia possibile rivedere  le  condizioni  del  contratto  di affitto, tra la fine del periodo di riferimento e il 15 maggio 2004.
 Se  si  verifica questa eventualita' l'agricoltore puo' richiedere titoli alle seguenti condizioni:
 a)  deve dichiarare, sotto propria responsabilita', di trovarsi nelle  condizioni  di  cui  al  citato  articolo  22, paragrafo 1 del Regolamento (CE) n. 795/2004 e descrivere l'impossibilita' a rivedere le  condizioni del contratto di affitto ai sensi dell'articolo 27 del Regolamento (CE) n. 795/2004;
 b)  deve rendere o aver reso disponibile all'Organismo pagatore la  documentazione  attestante  la  locazione  di  lungo  periodo dei terreni   che   nel   periodo   di  riferimento  erano  condotti  dal proprietario;
 i  contratti  di affitto devono essere stati stipulati entro il 15  maggio 2004 e registrati entro i termini di legge senza penalita' per ritardata registrazione;
 c)  deve  indicare  tutte le superfici ammissibili ai sensi del paragrafo  3.2  della presente circolare e relative ai terreni di cui alla  precedente  lettera  b);  il  corrispondente  numero  di ettari equivale  al  numero di titoli richiesti; non e' ammessa la richiesta per superfici ammissibili totali inferiori a un ettaro;
 Gli  Organismi Pagatori competenti in sede istruttoria, verificano le  condizioni  di  ammissibilita'  e  trasmettono  all'Organismo  di coordinamento  i  dati  delle  domande  di  accesso e gli esiti della relativa istruttoria.
 L'Organismo  di coordinamento calcola titoli per ettaro basati sul valore  piu' alto tra la media triennale degli importi di riferimento generati nel periodo di riferimento sui terreni presi in affitto e la media   regionale   di   cui   all'articolo   2  del  DM  D/118/2005, eventualmente  ridotti  nell'importo  per  il  rispetto dei massimali nazionali di cui all'allegato V del Regolamento (CE) n. 118/2005.
 
 B.4. Acquisto di terreni dati in locazione
 La fattispecie e' regolamentata dall'articolo 22, paragrafo 2, del Regolamento  (CE)  n. 795/2004, dall'articolo 2, comma 4, lettera c), del  DM  D/118/2005 e dall'articolo 8 del decreto dirigenziale n. 137 del 7 aprile 2005
 L'agricoltore  deve  aver  acquistato,  entro  il  15 maggio 2004, un'azienda  o  parte  di  essa il cui terreno era dato in affitto nel corso  del  periodo di riferimento, con l'intenzione di iniziare o di espandere  la propria attivita' agricola entro un anno dalla scadenza del contratto di affitto.
 Se  si  verifica questa eventualita' l'agricoltore puo' richiedere titoli alle seguenti condizioni:
 a)  deve dichiarare, sotto propria responsabilita', di trovarsi nelle  condizioni  di  cui  al  citato  articolo  22, paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 795/2004;
 b)  deve rendere o aver reso disponibile all'Organismo pagatore la  documentazione  attestante  l'acquisto  dei  terreni e della loro precedente locazione nel periodo di riferimento;
 i  contratti di acquisto devono essere stati stipulati entro il 15  maggio 2004 e registrati entro i termini di legge senza penalita' per ritardata registrazione;
 i  contratti  di  acquisto stipulati dopo il 15 maggio 2004, ma per  i  quali  era  stato  stipulato un contratto preliminare in sede notarile  entro  il  15  maggio  2004,  ovvero era stato stipulato un contratto  preliminare  entro  il  15 maggio 2004, registrato entro i termini di legge senza penalita', sono comunque ritenuti ammissibili;
 i  contratti  di acquisto stipulati entro il 15 maggio 2004, ma registrati  oltre  i  termini  di legge, non sono ammissibili ai fini dell'accesso alla riserva nazionale.
 c)  deve  indicare  tutte le superfici ammissibili ai sensi del paragrafo  3.2  della presente circolare e relative ai terreni di cui alla  precedente  lettera  b);  il  corrispondente  numero  di ettari equivale  al  numero di titoli richiesti; non e' ammessa la richiesta per superfici ammissibili totali inferiori a un ettaro;
 Gli  Organismi Pagatori competenti in sede istruttoria, verificano le  condizioni  di  ammissibilita'  e  trasmettono  all'Organismo  di coordinamento  i  dati  delle  domande  di  accesso e gli esiti della relativa istruttoria.
 L'Organismo  di coordinamento calcola titoli per ettaro basati sul valore  piu' alto tra la media triennale degli importi di riferimento generati nel periodo di riferimento sui terreni acquistati e la media regionale  di  cui  all'articolo  2  del DM D/118/2005, eventualmente ridotti  nell'importo  per il rispetto dei massimali nazionali di cui all'allegato V del Regolamento (CE) n. 118/2005.
 
 B.5. Riconversione della produzione
 
 B.5.1.  Agricoltore  che  ha  preso  parte  a  programmi nazionali di riorientamento
 La  fattispecie  e' regolamentata dall'articolo 23 del Regolamento (CE)  n.  795/2004,  dall'articolo  2,  comma  4,  lettera d), del DM D/118/2005  e  dall'articolo  9 del decreto dirigenziale n. 137 del 7 aprile 2005.
 L'agricoltore  deve  aver  preso  parte  a  programmi nazionali di riorientamento  della produzione nel corso del periodo di riferimento e  comunque entro il 15 maggio 2004, a seguito dei quali il numero di ettari  ammissibili detenuti alla data di presentazione della domanda di  accesso  alla  riserva  e'  superiore  al  numero medio di ettari ammissibili  relativi  al  triennio  di riferimento, in base al quale sono stati calcolati i titoli.
 Se  si  verifica il presupposto sopra indicato, l'agricoltore puo' richiedere l'accesso alla riserva nazionale alle seguenti condizioni:
 a)  deve dichiarare, sotto propria responsabilita', di trovarsi nelle condizioni di cui al citato articolo 23 del Regolamento (CE) n. 795/2004, specificando che le superfici di cui al successivo punto c) sono  divenute ammissibili, ai sensi del paragrafo 3.2 della presente circolare, a seguito dell'attuazione del programma di riconversione;
 b)  deve rendere o aver reso disponibile all'Organismo pagatore la  domanda  di  adesione  ai  programmi  nazionali  o  regionali  di riconversione  con  relativa copia del provvedimento di ammissione ai benefici;
 c)  deve  indicare  tutte le superfici oggetto di riconversione nel  periodo di riferimento e che non devono aver percepito premi nel periodo  di  riferimento  stesso,  divenute  ammissibili ai sensi del paragrafo  3.2  della presente circolare; il corrispondente numero di ettari  equivale  al  numero  di  titoli richiesti; non e' ammessa la richiesta per superfici ammissibili totali inferiori a un ettaro;
 
 Gli  Organismi Pagatori competenti in sede istruttoria, verificano le  condizioni  di  ammissibilita'  e  trasmettono  all'Organismo  di coordinamento  i  dati  delle  domande  di  accesso e gli esiti della relativa istruttoria.
 L'Organismo  di coordinamento calcola titoli per ettaro basati sul valore  piu' alto tra la media triennale degli importi di riferimento generati nel periodo 1997-99 sui terreni oggetto del riorientamento e la   media   regionale  di  cui  all'articolo  2  del  DM  D/118/2005 eventualmente  ridotti  nell'importo  per  il  rispetto dei massimali nazionali di cui all'allegato V del Regolamento (CE) n. 118/2005.
 
 B.5.2. Agricoltore che ha abbandonato la produzione latte
 La  fattispecie e' disciplinata dall'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento   (CE)   n.   795/2004  e  dall'articolo  9  del  Decreto dirigenziale D/137 del 7 aprile 2005.
 L'agricoltore deve aver abbandonato la produzione di latte durante il  periodo  di  riferimento  2000, 2001, 2002 e comunque entro il 15 maggio  2004,  e  deve  essere passato ad altra produzione in uno dei settori oggetto di disaccoppiamento.
 Se  si  verifica il presupposto sopra indicato, l'agricoltore puo' richiedere l'accesso alla riserva nazionale alle seguenti condizioni:
 a)  deve dichiarare, sotto propria responsabilita', di trovarsi nelle  condizioni  di  cui  al  citato  articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 795/2004;
 b)   deve   produrre   copia  della  documentazione  attestante l'abbandono della produzione lattiera
 
 Gli  Organismi Pagatori competenti in sede istruttoria, verificano le  condizioni  di  ammissibilita'  e  trasmettono  all'Organismo  di coordinamento  i  dati  delle  domande  di  accesso e gli esiti della relativa istruttoria.
 L'Organismo  di  coordinamento  calcola  l'importo  di riferimento basato  sul quantitativo di riferimento individuale di inizio periodo dell'agricoltore   nell'anno   in   cui   e'   avvenuto  l'abbandono, moltiplicato  per l'importo previsto per l'anno civile 2004 di cui al paragrafo 2 dell'articolo 95 del regolamento (CE) n. 1782/2003.
 Per  le  fattispecie  di  cui  ai precedenti punti B.5.1. e B.52., l'importo  di  riferimento  ottenuto con le modalita' sopra descritte sara' ripartito, secondo le seguenti priorita':
 a)  sul numero di ettari ammissibili dichiarati al punto B.5.1, lettera c), generando titoli ordinari da riserva;
 b)  sui  titoli  ordinari  gia'  in  possesso  dell'agricoltore richiedente;
 c)  in  caso  di assenza di terra richiesta o di titoli gia' in possesso  del  richiedente  o  nel  caso  in cui il valore dei titoli ordinari  superasse  il  valore  dei  5.000  €  per  ettaro, verranno assegnati   titoli  speciali  da  riserva  del  valore  unitario  non superiore a 5.000 €.
 Il  valore  dei titoli sara' eventualmente ridotto per il rispetto dei massimali nazionali di cui all'allegato V del Regolamento (CE) n. 118/2005.
 
 B.6. Provvedimenti amministrativi e decisioni giudiziarie
 La   fattispecie   e'   regolamentata   dall'articolo   23bis  del Regolamento   (CE)   n.   795/2004  e  dall'articolo  9  del  decreto dirigenziale n. 137 del 7 aprile 2005.
 L'agricoltore  che ha risolto un contenzioso con l'amministrazione relativo  al  periodo  di riferimento, che permetta di considerare un numero  piu'  elevato  di capi e di superfici, puo' richiedere titoli alle seguenti condizioni:
 a)  deve dichiarare, sotto propria responsabilita', di trovarsi nelle  condizioni  di  cui  al citato articolo 23 bis del Regolamento (CE) n. 795/2004;
 b)  deve rendere o aver reso disponibile all'Organismo pagatore il  provvedimento  amministrativo  ovvero della decisione giudiziaria che  descriva  le  superfici  e  o  i  capi  relativi  al  periodo di riferimento  che  sono  da  considerarsi  ammissibili  al  premio nel periodo di riferimento;
 
 La  richiesta di accesso alla riserva per i casi di risoluzione di contenzioso,  non  e' soggetta a scadenza e puo' essere presentata in qualsiasi  momento  all'Agea  (organismo  pagatore  competente per il periodo di riferimento).
 L'Organismo  di  coordinamento  calcola  titoli  per ettaro basati sulla  media  triennale  degli  importi  di  riferimento generati sui terreni  e  dai  capi  di cui alla lettera b) del presente paragrafo, eventualmente  ridotti  nell'importo  per  il  rispetto dei massimali nazionali di cui all'allegato V del Regolamento (CE) n. 118/2005.
 I  titoli  calcolati  ed  assegnati avranno valore a partire dalla campagna   immediatamente   successiva  alla  data  di  assegnazione; tuttavia  se  la  data  di  assegnazione  e'  anteriore  alla data di fissazione  definitiva  dei  titoli  e  l'agricoltore  ha sufficiente superficie ammissibile dichiarata nella domanda di pagamento unica, i titoli possono essere utilizzati fin dalla campagna di assegnazione. ,
 
 C.    Agricoltori   con   superfici   sottoposte   a   programmi   di ristrutturazione e/o sviluppo.
 La  fattispecie e' disciplinata nell'articolo 42, paragrafo 5, del Regolamento  (CE)  n. 1782/2003, dall'articolo 6 del Regolamento (CE) n.  795/2004, dall'articolo 2 del DM D/118/2005 e dall'articolo 2 del decreto dirigenziale n. 137 del 7 aprile 2005
 L'agricoltore  deve  aver  avuto  nel periodo di riferimento delle superfici  oggi  ammissibili  ai  sensi  degli  articoli  44 e 51 del Regolamento    (CE)    1782/2003,    sottoposte    a   programmi   di ristrutturazione  e/o  sviluppo  connessi  con  una forma di pubblico intervento.
 Come  specificato  nel  decreto  dirigenziale  n. 137 del 7 aprile 2005,  i  programmi  di  ristrutturazione e/o sviluppo sono tutti gli interventi  comunitari,  nazionali,  regionali  o realizzati da altri enti  pubblici,  ivi  compresi  i  piani di sviluppo rurale (PSR) e i programmi operativi regionali (POR), che:
 a)  abbiano  come  finalita'  la ristrutturazione o lo sviluppo aziendale;
 b)  determinino, rispetto al periodo di riferimento, un aumento delle superfici ammissibili ai pagamenti disaccoppiati e condotte dai beneficiari interessati dai programmi stessi.
 
 Si  specifica  che  il  programma di ristrutturazione e/o sviluppo deve   avere   impedito   all'agricoltore  che  invoca  questa  causa l'utilizzo di tali superfici per la richiesta di premi comunitari nel periodo di riferimento.
 Non  e' consentito richiedere titoli a valere sulla riserva, sulla base  del  presente  articolo,  agli  agricoltori  che  abbiano  gia' indicato  i  programmi di ristrutturazione e/o sviluppo come causa di forza  maggiore  o  circostanza eccezionale per escludere dal calcolo dei titoli uno o piu' anni del periodo di riferimento in applicazione dell'art. 40 del Regolamento (CE) n. 1782/2003 nonche' del DM n. 1628 del 3 agosto 2004.
 Se  sussistono  i  presupposti  sopra descritti l'agricoltore puo' richiedere l'accesso alla riserva nazionale alle presenti condizioni:
 a)  deve dichiarare, sotto propria responsabilita', di trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 42, paragrafo 5, del Regolamento (CE) n. 1782/2003;
 b)  deve rendere o aver reso disponibile all'Organismo pagatore la  documentazione che descriva il riferimento alla forma di pubblico intervento,  copia dell'eventuale domanda di adesione al programma di ristrutturazione, l'eventuale provvedimento di ammissione;
 c)  deve  indicare  tutte le superfici ammissibili ai sensi del paragrafo  3.2  della  presente circolare, coinvolte nel programma di cui  alla  precedente  lettera  b)  e  per  le  quali  non sono stati richiesti  premi nel periodo di riferimento; il corrispondente numero di  ettari  equivale al numero di titoli richiesti; non e' ammessa la richiesta per superfici ammissibili totali inferiori a un ettaro;
 
 Gli  Organismi Pagatori competenti in sede istruttoria, verificano le  condizioni  di  ammissibilita'  e  trasmettono  all'Organismo  di coordinamento  i  dati  delle  domande  di  accesso e gli esiti della relativa istruttoria.
 L'Organismo  di  coordinamento  calcola  titoli  per ettaro basati sulla media regionale di cui all'articolo 2 del DM D/118 del 24 marzo 2005,   eventualmente   ridotti  nell'importo  per  il  rispetto  dei massimali  nazionali  di  cui  all'allegato V del Regolamento (CE) n. 118/2005.
 
 D. Agricoltori che dichiarano un numero di ettari inferiore.
 La  fattispecie e' disciplinata nell'articolo 42, paragrafo 5, del Regolamento  (CE)  n. 1782/2003, dall'articolo 7 del Regolamento (CE) n.  795/2004,  dall'articolo  2,  paragrafo  3,  del  DM D/118/2004 e dall'articolo 4 del decreto dirigenziale n. 137 del 7 aprile 2005.
 L'agricoltore  deve  avere  oggi  delle  superfici  potenzialmente ammissibili,  ai  sensi  degli  articoli 44 e 51 del Regolamento (CE) 1782/2003, per l'utilizzo dei titoli ordinari assegnati, sottoposte a programmi  di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento.
 Come  specificato  nel  decreto  dirigenziale  n. 137 del 7 aprile 2005,  i  programmi  di  ristrutturazione e/o sviluppo sono tutti gli interventi  comunitari,  nazionali,  regionali  o realizzati da altri enti  pubblici  ivi  compresi  i  piani  di sviluppo rurale (PSR) e i programmi operativi regionali (POR), che:
 a)  abbiano  come  finalita'  la ristrutturazione o lo sviluppo aziendale;
 b)  determinino  oggi,  rispetto al periodo di riferimento, una diminuzione  delle superfici ammissibili ai pagamenti disaccoppiati e condotte dai beneficiari interessati dai programmi stessi.
 
 Gli  ettari  di  superficie  ammissibile  dichiarata nella domanda unica  devono  essere  inferiori  al  numero  di ettari necessari per l'utilizzo  dei  titoli  ordinari  assegnati  e tale insufficienza di superficie  deve  essere  causata  dall'adesione  ai  programmi sopra descritti.
 Se  sussistono  i  presupposti sopra descritti, l'agricoltore puo' richiedere l'accesso alla riserva nazionale alle presenti condizioni:
 a)  deve dichiarare, sotto propria responsabilita', di trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 42, paragrafo 5, del Regolamento (CE)  n.  1782/2003  e  di  trovarsi oggi nella disponibilita' di una superficie di riferimento inferiore;
 b)  deve rendere o aver reso disponibile all'Organismo pagatore la  documentazione che descriva il riferimento alla forma di pubblico intervento,  copia dell'eventuale domanda di adesione al programma di ristrutturazione, l'eventuale provvedimento di ammissione;
 c)  deve  indicare  tutte le superfici ammissibili ai sensi del paragrafo  3.2  della  presente circolare, coinvolte nel programma di cui  alla  precedente  lettera  b)  e  che erano state dichiarate nel periodo  di  riferimento  e  che  oggi non possono essere richieste a premio;
 d)  deve  indicare tutte le superfici oggi ammissibili ai sensi del  paragrafo 3.2 della presente circolare. Il corrispondente numero di  ettari  equivale al numero di titoli richiesti; non e' ammessa la richiesta per superfici ammissibili totali inferiori a un ettaro;
 il  numero  di  ettari indicati al precedente punto d) non puo' essere  inferiore alla differenza tra il numero di ettari del periodo di riferimento, di cui all'art. 43 del Regolamento (CE) n. 1782/2003, ed  il  numero  di ettari oggi disponibili di cui al precedente punto c). Per chiarire con un esempio:
 se la superficie ammissibile del triennio di riferimento era pari  ad  ettari  100  e  le  superfici  ammissibili oggi disponibili perche'  coinvolte in un programma di ristrutturazione sono pari a 20 ettari,  la superficie di cui al precedente punto d), per la quale si richiede  l'accesso alla riserva nazionale, non puo' essere inferiore a 80 ettari.
 
 La  differenza di cui sopra non puo' essere inferiore al 50% degli ettari relativi ai titoli provvisori assegnati.
 Gli  Organismi Pagatori competenti in sede istruttoria, verificano le  condizioni  di  ammissibilita'  e  trasmettono  all'Organismo  di coordinamento  i  dati  delle  domande  di  accesso e gli esiti della relativa istruttoria.
 Tutti i titoli in possesso del richiedente vengono restituiti alla riserva  nazionale;  l'Organismo  di coordinamento assegna titoli per ettaro   da  riserva  in  numero  pari  alla  superficie  ammissibile dichiarata  alla  precedente lettera d), con un importo unitario pari all'importo  di  riferimento restituito alla riserva suddiviso per il summenzionato   numero   di   ettari   di   superficie   ammissibile, eventualmente  ridotti  nell'importo  per  il  rispetto dei massimali nazionali di cui all'allegato V del Regolamento (CE) n. 118/2005.
 
 E. Allineamento alle medie regionali
 La  fattispecie e' disciplinata nell'articolo 42, paragrafo 6, del Regolamento  (CE)  n.  1782/2003,  dall'articolo  6,  paragrafo 3 del Regolamento   (CE)   n.   795/2004  e  dall'articolo  3  del  decreto dirigenziale n. 137 del 17 aprile 2005
 L'agricoltore  deve  possedere titoli all'aiuto e richiedere altri titoli alla riserva nazionale in virtu' delle casistiche riportate al paragrafo  4,  lettera  A  o al paragrafo 4, lettera C della presente circolare.
 Il  valore  dei  titoli  gia'  posseduti  deve essere inferiore al valore dei titoli a lui assegnati sulla base della media regionale.
 L'agricoltore  che si trova in questa fattispecie, puo' richiedere l'innalzamento  del  valore  dei  titoli  gia'  posseduti  alla media regionale  dei  titoli  a lui assegnati dalla riserva nazionale, alle seguenti condizioni:
 a)  deve dichiarare, sotto propria responsabilita', di trovarsi nelle condizioni di cui alla lettera A del paragrafo 4 della presente circolare,  ovvero  nelle  condizioni  di  cui  alla  lettera  C  del paragrafo 4 della presente circolare;
 b)   deve   dichiarare  tutti  i  titoli  di  cui  richiede  la valorizzazione alla media regionale;
 c)  deve  indicare  tutte le superfici ammissibili ai sensi del paragrafo  3.2  della  presente  circolare  relative all'utilizzo dei titoli  di  cui  alla lettera b) e non utilizzate per la richiesta di titoli di cui ai paragrafi 4, lettere A e C della presente circolare;
 
 Gli  Organismi Pagatori competenti in sede istruttoria, verificano le  condizioni  di  ammissibilita'  e  trasmettono  all'Organismo  di coordinamento  i  dati  delle  domande  di  accesso e gli esiti della relativa istruttoria.
 L'Organismo  di  coordinamento innalza il valore dei titoli di cui alla  lettera  b)  del presente paragrafo, alla media regionale delle zone  in cui ricadono le superfici di cui alla precedente lettera c), eventualmente  ridotte per il rispetto dei massimali nazionali di cui all'allegato V del Regolamento (CE) n. 118/2005. F. Circostanze eccezionali
 La  fattispecie e' disciplinata nell'articolo 40, paragrafo 5, del Regolamento  (CE)  n.  1782/2003,  dall'articolo  16, paragrafo 2 del Regolamento  (CE)  n.  795/2004,  dall'articolo 5 del DM D/118/2005 e dall'articolo 11 del decreto dirigenziale n. 137 del 7 aprile 2005
 L'agricoltore  deve essere stato soggetto a impegni agroambientali nell'ambito dei regolamenti (CEE) n. 2078/92 e (CE) n. 1257/1999, che hanno  coperto  sia il periodo di riferimento 2000-02 sia il triennio precedente 1997-99.
 L'impegno   agroambientale   deve  aver  causato  l'impossibilita' oggettiva  della  coltivazione  di colture a premio nel periodo sopra menzionato,  ovvero  l'impossibilita'  di considerare le coltivazioni effettuate  nel  periodo come corrispondenti alla realta' aziendale e la  conseguente  eliminazione  dai dati di riferimento utilizzati nel calcolo dei titoli all'aiuto.
 Se  sussistono  i  presupposti  sopra descritti l'agricoltore puo' richiedere l'accesso alla riserva nazionale alle presenti condizioni:
 a)  deve dichiarare, sotto propria responsabilita', di trovarsi nelle  condizioni di cui all'articolo 40, paragrafo 5, secondo comma, del Regolamento (CE) n. 1782/2003 e deve fornire i documenti previsti nella  circolare  Agea.ACIU.2004.491 del 5 ottobre 2004 per i casi di vincolo agroambientale interagente con la produttivita' aziendale del triennio di riferimento o del triennio precedente;
 b)  deve dichiarare tutte le superfici ammissibili ai sensi del paragrafo   3.2   della   presente   circolare,   che  erano  oggetto dell'impegno agroambientale di cui alla precedente lettera a);
 c)  non  deve  possedere  titoli ordinari o di ritiro derivanti dalla propria attivita' agricola nel periodo 2000-02 o 1997-99.
 non   e'  consentita  la  richiesta  di  titoli  all'aiuto  per superfici ammissibili inferiori ad un ettaro.
 Gli  Organismi Pagatori competenti in sede istruttoria, verificano le  condizioni  di  ammissibilita'  e  trasmettono  all'Organismo  di coordinamento  i  dati  delle  domande  di  accesso e gli esiti della relativa istruttoria.
 L'Organismo  di  coordinamento  calcola  titoli  per ettaro basati sulla media regionale di cui all'articolo 2 del DM D/118 del 24 marzo 2005,   eventualmente   ridotti  nell'importo  per  il  rispetto  dei massimali  nazionali  di  cui  all'allegato V del Regolamento (CE) n. 118/2005.
 
 5. Vincoli dei titoli da riserva
 Ai  sensi  dell'articolo  42, paragrafo 8, del Regolamento (CE) n. 1782/2003,  i titoli da riserva non possono essere trasferiti, tranne che  in caso di successione effettiva o anticipata, per un periodo di cinque  anni  a decorrere dalla loro attribuzione e se non utilizzati in    ciascun   anno   del   predetto   quinquennio,   riconfluiscono immediatamente nella riserva nazionale.
 I casi che concretizzano il vincolo sopra descritto sono:
 a) i casi previsti al paragrafo 4, dalla lettera A alla lettera D, della presente circolare;
 b)  il  caso  di  cui al paragrafo 4, lettera E, della presente circolare,  se  il  valore  dei  titoli  per  i quali si e' richiesto l'innalzamento  alla media regionale e' stato accresciuto di oltre il 20%;
 c) il caso di cui all'articolo 37, paragrafo 2, del Regolamento (CE)  n.  1782/2003  relativo  agli  agricoltori  che  hanno iniziato l'attivita' agricola durante il periodo di riferimento;
 
 I casi che non concretizzano il vincolo sopra descritto sono:
 d)   il  caso  di  innalzamento  del  valore  dei  titoli  gia' posseduti,  previsto  al  paragrafo  4,  lettera B.2, lettera b della presente  circolare,  nel caso tale aumento di valore sia inferiore o uguale al 20% del valore dei titoli da aumentati;
 e)  il  caso  di  cui al paragrafo 4, lettera E, della presente circolare,  se  il  valore  dei  titoli  per  i quali si e' richiesto l'innalzamento  alla  media  regionale  e'  stato  accresciuto  di un importo uguale o inferiore al 20% del valore dei titoli aumentati;
 f)  il  caso  di  cui al paragrafo 4, lettera F, della presente circolare.
 
 6. Definizione del valore dei titoli
 Ai  sensi  dell'articolo  42,  paragrafi 1, 2 e 7, del Regolamento (CE)  n.  1782/2003,  il  valore  definitivo  dei titoli e' calcolato secondo  la procedura di cui all'articolo 12 del decreto dirigenziale n. 137 del 7 aprile 2005.
 
 F.TO IL DIRETTORE DELL'AREA DI COORDINAMENTO
 Giancarlo Nanni
 |  |  |  |  |