| 
| Gazzetta n. 137 del 15 giugno 2005 (vai al sommario) |  | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA |  | CIRCOLARE 29 aprile 2005, n. 231 |  | Riforma  della  politica agricola comune - Fissazione titoli ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/03 - Informazioni aggiuntive. |  | 
 |  |  |  | All'AGEA  Ufficio  Monocratico Area Controlli    Area    Autorizzazione
 Pagamenti
 All'Organismo     pagatore    della
 Regione Veneto - AVEPA
 All'Organismo     pagatore    della
 Regione Emilia Romagna - AGREA
 All'Organismo     pagatore    della
 Regione   Lombardia   -   Direzione
 generale Agricoltura
 All'Organismo     pagatore    della
 Regione Toscana - ARTEA
 All'Organismo     Pagatore    della
 Regione Basilicata - ARBEA
 All'Organismo     Pagatore    della
 Regione   Piemonte   -  FINPIEMONTE
 S.p.A
 All'Ente Nazionale Risi
 Al   Centro   Assistenza   Agricola
 Coldiretti S.r.l.
 Al C.A.A. Confagricoltura S.r.l.
 Al C.A.A. CIA S.r.l.
 Al CAA Copagri S.r.l.
 Al Coordinamento CAA c/o CAALPA c/o
 CAA CANAPA
 e,  per  conoscenza:  Al  Ministero
 delle    Politiche    Agricole    e
 Forestali     Segreteria    tecnica
 Direzione  Generale delle Politiche
 Agroalimentari - PAGR V
 
 1. Premessa
 
 La  presente circolare integra la circolare Agea n. ACIU.2005.129, del  21  marzo  2005  relativa  alle  modalita'  e  condizioni per la fissazione dei titoli provvisori.
 Nella  predetta  circolare sono specificate le caratteristiche dei titoli  provvisori e sono descritte le modalita' per il calcolo degli importi   e   delle   superfici  di  riferimento.  A  chiarimento  ed integrazione  delle  disposizioni  contenute  nella  stessa,  con  la presente   circolare   vengono  emanate  le  istruzioni  relative  al trattamento  delle superfici di riferimento del triennio 2000, 2001 e 2002  ricavate  dalle  dichiarazioni degli agricoltori concernenti le superfici  foraggere  e  viene altresi' modificato l'allegato 2 della citata  circolare  relativamente  alle  modalita'  di  calcolo  degli importi di riferimento relativi ai premi supplementari macellazione.
 
 2. Superfici foraggere per agricoltori senza premi zootecnici
 
 L'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1782/2003, ricomprende nella superficie  di  riferimento l'intera superficie foraggera del periodo di   riferimento,   intendendo  come  tale  la  superficie  aziendale disponibile  durante  tutto  l'anno  civile  per  l'allevamento degli animali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n.2419/2001.
 Sulla  base  di  tale  disposto l'Agea ha calcolato e comunicato i titoli  provvisori  considerando  tutte  le  superfici dichiarate nel periodo  di  riferimento  nei  codici  compatibili  con  le superfici foraggere,  come  specificato  nell'allegato 2 della citata circolare Agea n. ACIU.2005.129.
 Pertanto gli agricoltori produttori di seminativi che:
 - non   hanno   richiesto   premi  comunitari  per  il  settore zootecnico, bovino e ovicaprino e non sono intestatari di quote latte e
 - hanno  dichiarato  nelle  domande di compensazione al reddito del periodo di riferimento superfici foraggere,
 si   trovano   oggi  nella  situazione  di  avere  un  importo  di riferimento  calcolato  unicamente sulle superfici che hanno prodotto un reddito nel triennio (seminativi, set-aside) ma suddiviso su tutta la  superficie  dichiarata nel triennio stesso, compresi quindi anche tutti i terreni dichiarati nell'utilizzo "foraggere".
 
 Ai  sensi  di quanto previsto dal paragrafo 2 dell'articolo 28 del regolamento  (CE)  n.  795/2004,  l'agricoltore  puo' dimostrare, con soddisfazione   dell'autorita'   competente,   che   nel  periodo  di riferimento la superficie foraggera risultava inferiore.
 In   attuazione   di   tale  disposizione,  e'  stata  predisposta un'apposita procedura per consentire agli agricoltori sopra descritti di   poter   dichiarare   che  le  superfici  indicate  nell'utilizzo "foraggere" nel periodo di riferimento e considerate dall'Agea per il calcolo  dei  titoli,  non  erano,  come previsto dell'articolo 5 del regolamento  (CE)  n.  2419/2001, disponibili per l'allevamento degli animali per un periodo minimo di sette mesi.
 Tale  dichiarazione  consentira'  di non utilizzare tali superfici per il calcolo dei titoli; l'operazione di ricalcolo sara' effettuata in  automatico dall'AGEA entro il termine di cui all'art. 12, par. 4, del  Reg.  (CE)  n.  795/2004.  Le  domande di fissazione e quelle di aiuto,  eventualmente gia' presentate prima del ricalcolo dei titoli, possono  quindi  ritenersi  valide  senza  essere  ne' modificate ne' rinnovate.
 
 3. Superfici foraggere dichiarate come pascolo
 
 Gli  agricoltori  che hanno dichiarato superfici a pascolo (codice 38)  nel periodo di riferimento possono richiedere il ricalcolo delle superfici e dei relativi titoli collegati ai terreni dichiarati nelle domande  PAC  e  per  i  quali l'agricoltore specifica oggi, sotto la propria  responsabilita',  che  si  trattava di pascolo arborato o di pascolo cespugliato.
 La  ragione  di  questa  disposizione  e' legata al fatto che oggi questi  terreni  possono  essere dichiarati al fine dell'utilizzo dei titoli,  ma  sono sottoposti ad una riduzione percentuale al fine del calcolo della superficie ammissibile.
 A  partire  dall'anno 2004, infatti, su indicazione dei competenti servizi  della Commissione europea, e' stata adottata nelle regole di ammissibilita'  delle  superfici in questione una "tara" percentuale, ai  fini  di escludere dalla superficie utilizzata per l'attivita' di pascolo lo spazio occupato dalle piante.
 Le  tare oggi adottate nella valutazione delle superfici a pascolo sono le seguenti:
 - Tara   del  50%  della  superficie  dichiarata  come  pascolo arborato (boschi)
 - Tara   del  20%  della  superficie  dichiarata  come  pascolo cespugliato
 
 L'applicazione  di  queste  tare  sulle  superfici dichiarate oggi potrebbe  causare  l'impossibilita' di utilizzare pienamente i titoli provvisori  gia'  calcolati,  poiche' nel triennio di riferimento non era  stata  ancora  introdotta  la  distinzione  tra pascolo, pascolo arborato  e  pascolo cespugliato e, in conseguenza, tali terreni sono stati  considerati  interamente  per  il  calcolo della superficie di riferimento   e,   quindi,   del   numero  dei  titoli  da  assegnare all'agricoltore.
 Di  conseguenza  l'Agea  ha predisposto una procedura che consente agli  agricoltori  di chiedere il ricalcolo delle superfici foraggere considerate   per  la  generazione  dei  titoli  che  derivano  dalle dichiarazioni dei pascoli nel triennio di riferimento.
 Tale  procedura e' rivolta a quegli agricoltori che nel periodo di riferimento  hanno  dichiarato  superfici foraggere con il codice 038 (pascolo).
 Questi agricoltori potranno effettuare le seguenti operazioni:
 1)  dichiarare, sotto propria responsabilita' che, ai sensi del citato  articolo  28  del regolamento (CE) n. 795/2004, la superficie foraggera  inserita  a "pascolo" e' sovrastimata, perche' all'interno di  quel  dato  c'e' una parte di "pascolo cespugliato" o di "pascolo arborato"  che  vanno riconsiderati alla luce delle vigenti regole di ammissibilita' della superficie.
 2)  operare  la  suddivisione della superficie a pascolo in tre valori:   pascolo  arborato,  pascolo  cespugliato,  pascolo  per  la rimanenza  (il  totale  dei  tre  valori deve essere uguale al valore originario); ciascun valore viene moltiplicato per un coefficiente di riduzione:  rispettivamente  50%,  80%, 100%, la sommatoria dei nuovi valori e' la nuova superficie foraggera a pascolo.
 
 Su  tale  base,  l'operazione  di  ricalcolo  sara'  effettuata in automatico dall'AGEA entro il termine di cui all'art. 12, par. 4, del Reg.  (CE)  n. 795/20043. Le domande di fissazione e quelle di aiuto, eventualmente gia' presentate prima del ricalcolo dei titoli, possono quindi ritenersi valide senza essere ne' modificate ne' rinnovate.
 
 4. Premi supplementari macellazione
 
 Ai  sensi  di quanto previsto dall'articolo 31-bis del regolamento (CE)  n.  795/2004, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con  lettera  prot. n. M/851 della Direzione Generale delle Politiche Agricole  del 15 aprile 2005, ha dato istruzioni per il ricalcalo dei titoli  derivanti  dai premi supplementari "etichettatura e qualita'" dei capi macellati istituiti dalla campagna 2001.
 Sulla  base  di tali indicazioni Agea provvedera' al ricalcolo dei titoli  provvisori  per  coloro  che hanno beneficiato di tali aiuti, applicando  una media basata sulle annualita' per le quali tali premi erano disponibili e non basata sull'intero periodo di riferimento.
 Il  punto  3 del paragrafo "Regole Generali" dell'allegato 2 della circolare Agea n. ACIU.2005.129, del 21 marzo 2005, e' di conseguenza sostituito dal seguente:
 
 "3.  Si  passa alla considerazione del divisore di prodotto per il  calcolo  della  media  triennale. Questo divisore e' pari a 3 per tutti i regimi di premio, con le seguenti eccezioni:
 - Lino da fibra: media su due anni (2001 e 2002)
 - Canapa: media su due anni (2001 e 2002)
 - Premio supplementare ovicaprini su un anno (2002)
 - Premi   supplementari  macellazione  consorzi  etichettatura: media su due anni (2001 e 2002)
 - Premi supplementari macellazione aziende biologiche: media su due anni (2001 e 2002)
 - Premi  supplementari macellazione capi IGP: media su due anni (2001  e 2002)...".                       F.TO IL DIRETTORE DELL'AREA DI COORDINAMENTO
 Giancarlo Nanni
 
 -------------
 Note a chiusura
 L'articolo 5 del regolamento (CE) n. 241912005 recita:
 
 Principi generali applicabili alle parcelle agricole.
 1. Ai fini del presente regolamento:
 a)  una  parcella costituita da colture arboree e da una
 delle colture previste all'articolo 1 del regolamento (CEE)
 n.3508/92  si considera come una parcella agricola, purche'
 la  suddetta  coltura  si  possa  effettuare  in condizioni
 comparabili  a  quelle  delle  parcelle  non  arboree della
 stessa regione;
 b)  in  caso  di  utilizzazione  in  comune di superfici
 foraggere,   le   competenti   autorita'   procedono   alla
 ripartizione  virtuale  delle medesime fra gli imprenditori
 interessati  proporzionalmente  alla  loro utilizzazione di
 tali superfici o al loro diritto di utilizzazione;
 c)  ciascuna superficie foraggera deve essere disponibile
 per  l'allevamento  degli  animali per un periodo minimo di
 sette  mesi a decorrere da una data determinata dallo Stato
 membro, compresa tra il 1° gennaio e il 31 marzo.
 2.  Se  una  superficie  foraggera  e' situata in uno Stato
 membro  diverso da quello in cui ha sede l'imprenditore che
 la   utilizza,  detta  superficie  viene  considerata,  sai
 richiesta    dell'imprenditore,   come   parte   integrante
 dell'azienda di quest'ultimo, a condizione che:
 a) sia situata nelle immediate vicinanze dell'azienda; e
 b)   gran  parte  delle  superfici  agricole  utilizzate
 dall'imprenditore  in  questione  sia  situala  nello Stato
 membro in cui questi ha sede.
 
 Il  par.  4,  dell'art.  12 del Reg. (CE) n. 795/04 recita:
 Articolo 12
 4.  La  fissazione  definitiva  dei  diritti  all'aiuto  da
 assegnare  nel  corso  del  primo  anno di applicazione del
 regime di pagamento unico e' subordinata alla presentazione
 di  una  domanda per tale regime, a nonna dell'articolo 34,
 paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003 ".
 Prima  della  loro  definitiva fissazione, non e' possibile
 alcun trasferimento definitivo dei diritti all'aiuto.
 I  diritti  all'aiuto  definitivi  devono  essere  comunque
 fissati  entro  il 15 agosto del primo anno di applicazione
 del  regime  di  pagamento unico. Ove particolari requisiti
 amministrativi   lo   richiedano,  per  il  primo  anno  di
 applicazione  del regime di pagamento unico lo Stato membro
 puo'  decidere  di far coincidere la data per la fissazione
 definitiva   con  quella  della  notifica  del  versamento,
 ammesso  che  questa  non sia successiva al 31 dicembre del
 primo anno di applicazione.
 vedi precedente nota n. 2
 |  |  |  |  |