Gazzetta n. 137 del 15 giugno 2005 (vai al sommario)
AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
CIRCOLARE 29 aprile 2005, n. 231
Riforma della politica agricola comune - Fissazione titoli ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/03 - Informazioni aggiuntive.

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Al C.A.A. CIA S.r.l.
Al CAA Copagri S.r.l.
Al Coordinamento CAA c/o CAALPA c/o
CAA CANAPA
e, per conoscenza: Al Ministero
delle Politiche Agricole e
Forestali Segreteria tecnica
Direzione Generale delle Politiche
Agroalimentari - PAGR V

1. Premessa

La presente circolare integra la circolare Agea n. ACIU.2005.129, del 21 marzo 2005 relativa alle modalita' e condizioni per la fissazione dei titoli provvisori.
Nella predetta circolare sono specificate le caratteristiche dei titoli provvisori e sono descritte le modalita' per il calcolo degli importi e delle superfici di riferimento. A chiarimento ed integrazione delle disposizioni contenute nella stessa, con la presente circolare vengono emanate le istruzioni relative al trattamento delle superfici di riferimento del triennio 2000, 2001 e 2002 ricavate dalle dichiarazioni degli agricoltori concernenti le superfici foraggere e viene altresi' modificato l'allegato 2 della citata circolare relativamente alle modalita' di calcolo degli importi di riferimento relativi ai premi supplementari macellazione.

2. Superfici foraggere per agricoltori senza premi zootecnici

L'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1782/2003, ricomprende nella superficie di riferimento l'intera superficie foraggera del periodo di riferimento, intendendo come tale la superficie aziendale disponibile durante tutto l'anno civile per l'allevamento degli animali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n.2419/2001.
Sulla base di tale disposto l'Agea ha calcolato e comunicato i titoli provvisori considerando tutte le superfici dichiarate nel periodo di riferimento nei codici compatibili con le superfici foraggere, come specificato nell'allegato 2 della citata circolare Agea n. ACIU.2005.129.
Pertanto gli agricoltori produttori di seminativi che:
- non hanno richiesto premi comunitari per il settore zootecnico, bovino e ovicaprino e non sono intestatari di quote latte e
- hanno dichiarato nelle domande di compensazione al reddito del periodo di riferimento superfici foraggere,
si trovano oggi nella situazione di avere un importo di riferimento calcolato unicamente sulle superfici che hanno prodotto un reddito nel triennio (seminativi, set-aside) ma suddiviso su tutta la superficie dichiarata nel triennio stesso, compresi quindi anche tutti i terreni dichiarati nell'utilizzo "foraggere".

Ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 2 dell'articolo 28 del regolamento (CE) n. 795/2004, l'agricoltore puo' dimostrare, con soddisfazione dell'autorita' competente, che nel periodo di riferimento la superficie foraggera risultava inferiore.
In attuazione di tale disposizione, e' stata predisposta un'apposita procedura per consentire agli agricoltori sopra descritti di poter dichiarare che le superfici indicate nell'utilizzo "foraggere" nel periodo di riferimento e considerate dall'Agea per il calcolo dei titoli, non erano, come previsto dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2419/2001, disponibili per l'allevamento degli animali per un periodo minimo di sette mesi.
Tale dichiarazione consentira' di non utilizzare tali superfici per il calcolo dei titoli; l'operazione di ricalcolo sara' effettuata in automatico dall'AGEA entro il termine di cui all'art. 12, par. 4, del Reg. (CE) n. 795/2004. Le domande di fissazione e quelle di aiuto, eventualmente gia' presentate prima del ricalcolo dei titoli, possono quindi ritenersi valide senza essere ne' modificate ne' rinnovate.

3. Superfici foraggere dichiarate come pascolo

Gli agricoltori che hanno dichiarato superfici a pascolo (codice 38) nel periodo di riferimento possono richiedere il ricalcolo delle superfici e dei relativi titoli collegati ai terreni dichiarati nelle domande PAC e per i quali l'agricoltore specifica oggi, sotto la propria responsabilita', che si trattava di pascolo arborato o di pascolo cespugliato.
La ragione di questa disposizione e' legata al fatto che oggi questi terreni possono essere dichiarati al fine dell'utilizzo dei titoli, ma sono sottoposti ad una riduzione percentuale al fine del calcolo della superficie ammissibile.
A partire dall'anno 2004, infatti, su indicazione dei competenti servizi della Commissione europea, e' stata adottata nelle regole di ammissibilita' delle superfici in questione una "tara" percentuale, ai fini di escludere dalla superficie utilizzata per l'attivita' di pascolo lo spazio occupato dalle piante.
Le tare oggi adottate nella valutazione delle superfici a pascolo sono le seguenti:
- Tara del 50% della superficie dichiarata come pascolo arborato (boschi)
- Tara del 20% della superficie dichiarata come pascolo cespugliato

L'applicazione di queste tare sulle superfici dichiarate oggi potrebbe causare l'impossibilita' di utilizzare pienamente i titoli provvisori gia' calcolati, poiche' nel triennio di riferimento non era stata ancora introdotta la distinzione tra pascolo, pascolo arborato e pascolo cespugliato e, in conseguenza, tali terreni sono stati considerati interamente per il calcolo della superficie di riferimento e, quindi, del numero dei titoli da assegnare all'agricoltore.
Di conseguenza l'Agea ha predisposto una procedura che consente agli agricoltori di chiedere il ricalcolo delle superfici foraggere considerate per la generazione dei titoli che derivano dalle dichiarazioni dei pascoli nel triennio di riferimento.
Tale procedura e' rivolta a quegli agricoltori che nel periodo di riferimento hanno dichiarato superfici foraggere con il codice 038 (pascolo).
Questi agricoltori potranno effettuare le seguenti operazioni:
1) dichiarare, sotto propria responsabilita' che, ai sensi del citato articolo 28 del regolamento (CE) n. 795/2004, la superficie foraggera inserita a "pascolo" e' sovrastimata, perche' all'interno di quel dato c'e' una parte di "pascolo cespugliato" o di "pascolo arborato" che vanno riconsiderati alla luce delle vigenti regole di ammissibilita' della superficie.
2) operare la suddivisione della superficie a pascolo in tre valori: pascolo arborato, pascolo cespugliato, pascolo per la rimanenza (il totale dei tre valori deve essere uguale al valore originario); ciascun valore viene moltiplicato per un coefficiente di riduzione: rispettivamente 50%, 80%, 100%, la sommatoria dei nuovi valori e' la nuova superficie foraggera a pascolo.

Su tale base, l'operazione di ricalcolo sara' effettuata in automatico dall'AGEA entro il termine di cui all'art. 12, par. 4, del Reg. (CE) n. 795/20043. Le domande di fissazione e quelle di aiuto, eventualmente gia' presentate prima del ricalcolo dei titoli, possono quindi ritenersi valide senza essere ne' modificate ne' rinnovate.

4. Premi supplementari macellazione

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 31-bis del regolamento (CE) n. 795/2004, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con lettera prot. n. M/851 della Direzione Generale delle Politiche Agricole del 15 aprile 2005, ha dato istruzioni per il ricalcalo dei titoli derivanti dai premi supplementari "etichettatura e qualita'" dei capi macellati istituiti dalla campagna 2001.
Sulla base di tali indicazioni Agea provvedera' al ricalcolo dei titoli provvisori per coloro che hanno beneficiato di tali aiuti, applicando una media basata sulle annualita' per le quali tali premi erano disponibili e non basata sull'intero periodo di riferimento.
Il punto 3 del paragrafo "Regole Generali" dell'allegato 2 della circolare Agea n. ACIU.2005.129, del 21 marzo 2005, e' di conseguenza sostituito dal seguente:

"3. Si passa alla considerazione del divisore di prodotto per il calcolo della media triennale. Questo divisore e' pari a 3 per tutti i regimi di premio, con le seguenti eccezioni:
- Lino da fibra: media su due anni (2001 e 2002)
- Canapa: media su due anni (2001 e 2002)
- Premio supplementare ovicaprini su un anno (2002)
- Premi supplementari macellazione consorzi etichettatura: media su due anni (2001 e 2002)
- Premi supplementari macellazione aziende biologiche: media su due anni (2001 e 2002)
- Premi supplementari macellazione capi IGP: media su due anni (2001 e 2002)...". F.TO IL DIRETTORE DELL'AREA DI COORDINAMENTO
Giancarlo Nanni

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Note a chiusura
L'articolo 5 del regolamento (CE) n. 241912005 recita:

Principi generali applicabili alle parcelle agricole.
1. Ai fini del presente regolamento:
a) una parcella costituita da colture arboree e da una
delle colture previste all'articolo 1 del regolamento (CEE)
n.3508/92 si considera come una parcella agricola, purche'
la suddetta coltura si possa effettuare in condizioni
comparabili a quelle delle parcelle non arboree della
stessa regione;
b) in caso di utilizzazione in comune di superfici
foraggere, le competenti autorita' procedono alla
ripartizione virtuale delle medesime fra gli imprenditori
interessati proporzionalmente alla loro utilizzazione di
tali superfici o al loro diritto di utilizzazione;
c) ciascuna superficie foraggera deve essere disponibile
per l'allevamento degli animali per un periodo minimo di
sette mesi a decorrere da una data determinata dallo Stato
membro, compresa tra il 1° gennaio e il 31 marzo.
2. Se una superficie foraggera e' situata in uno Stato
membro diverso da quello in cui ha sede l'imprenditore che
la utilizza, detta superficie viene considerata, sai
richiesta dell'imprenditore, come parte integrante
dell'azienda di quest'ultimo, a condizione che:
a) sia situata nelle immediate vicinanze dell'azienda; e
b) gran parte delle superfici agricole utilizzate
dall'imprenditore in questione sia situala nello Stato
membro in cui questi ha sede.

Il par. 4, dell'art. 12 del Reg. (CE) n. 795/04 recita:
Articolo 12
4. La fissazione definitiva dei diritti all'aiuto da
assegnare nel corso del primo anno di applicazione del
regime di pagamento unico e' subordinata alla presentazione
di una domanda per tale regime, a nonna dell'articolo 34,
paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003 ".
Prima della loro definitiva fissazione, non e' possibile
alcun trasferimento definitivo dei diritti all'aiuto.
I diritti all'aiuto definitivi devono essere comunque
fissati entro il 15 agosto del primo anno di applicazione
del regime di pagamento unico. Ove particolari requisiti
amministrativi lo richiedano, per il primo anno di
applicazione del regime di pagamento unico lo Stato membro
puo' decidere di far coincidere la data per la fissazione
definitiva con quella della notifica del versamento,
ammesso che questa non sia successiva al 31 dicembre del
primo anno di applicazione.
vedi precedente nota n. 2
 
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