Gazzetta n. 137 del 15 giugno 2005 (vai al sommario)
AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
CIRCOLARE 27 maggio 2005, n. 23
Riforma della politica agricola comune. Integrazioni alla Circolare AGEA n. 9 del 24 marzo 2005.

Al Ministero delle Politiche
Agricole e Forestali Segreteria
tecnica; Direzione Generale delle
Politiche Agroalimentari - PAGR V
Direzione Generale del Corpo
Forestale dello Stato
Al Ministero della Salute Direzione
Generale della Sanita' pubblica
Veterinaria, Alimentazione e
Nutrizione
Al Corpo Forestale dello Stato
della Regione Siciliana
Agli Assessorati Regionali
Agricoltura
Agli Assessorati Prov. Autonome
Trento e Bolzano
All'Ente Nazionale Risi
Al Centro Assistenza Agricola
Coldiretti S.r.l.
Al C.A.A. Confagricoltura S.r.l.
Al C.A.A. CIA S.r.l.
Al CAA Copagri S.r.l.
Al Coordinamento CAA c/o CAALPA c/o
CAA CANAPA
Alle Organizzazioni Professionali
Agricole: Coldiretti -
Confagricoltura - CIA - Copagri -
ENPTA - Eurocoltivatori - A.L.P.A.
- Fe.Na.Pi. - Coopagrival - F.Agr.I
- ANPA

Il capitolo 7 e' integrato con i seguenti paragrafi:

7.1 Modifica della domanda di fissazione ai sensi del Reg. (CE) n. 796/2004
1. Domanda di modifica della domanda di fissazione ai sensi dell'art. 15 del Reg. CE 796/2004' nel caso in cui la domanda venga presentata come modifica della domanda di fissazione precedentemente presentata; tale domanda deve comunque pervenire entro la data ultima del 31.05.2005, fissata dalla normativa comunitaria in vigore. Occorre indicare il riferimento all'art. 15 del Reg. CE 796/2004 e il numero della domanda di fissazione precedente che si intende modificare e sostituire. La presentazione di una domanda di modifica della domanda di fissazione ai sensi dell'art. 15 oltre il termine del 31 maggio 2005 comporta una riduzione del 3% per ogni giorno lavorativo di ritardo agli importi degli aiuti spettanti, nell'ambito del regime di pagamento unico, per la sola campagna 2005. Le suddette domande di modifica pervenute oltre il termine del 9 giugno, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda di fissazione iniziale, sono irricevibili.
2. Domanda di revoca parziale della domanda di fissazione ai sensi dell'art. 22 del Reg. CE 796/2004' nei casi in cui si voglia revocare una parte della domanda; in tal caso occorre indicare il riferimento all'art. 22 del Reg. CE 796/2004 ed il numero della domanda di fissazione precedente che si intende modificare e sostituire.
Si ricorda che ai sensi dell'articolo 22 del Reg. (CE) n. 796/2004 "... se l'autorita' competente ha gia' informato l'agricoltore che sono state riscontrate irregolarita' nella domanda di aiuto o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco e se da tale controllo emergono irregolarita', non sono autorizzate revoche con riguardo alle parti della domanda di aiuto che presentano irregolarita'. Le revoche comportano per il richiedente il ripristino della situazione precedente alla presentazione della domanda di aiuto o di parte della medesima".
La presentazione di una domanda di modifica della domanda di fissazione ai sensi dell'art. 15 o di revoca parziale ai sensi dell'art. 22 del reg. CE 796/2004 e' subordinata alla presentazione di una domanda iniziale di fissazione.

Ad integrazione della circolare n. ACIU.2005.231 del 29 aprile 2005 si conferma che, in caso di modifiche sia in aumento che in diminuzione del numero e/o del valore dei titoli oggetto di una domanda di fissazione gia' presentata ai sensi dell'art. 34 del Reg. (CE) n. 1782/03 e dell'art. 12 del Reg. (CE) n. 795/04, non e' necessario presentare una domanda di modifica della domanda di fissazione, ne' una domanda di modifica della domanda unica iniziale ove gia' presentata, fatti salvi i casi di errata indicazione previsti ai paragrafi 7.1.1 e 7.1.2.

Le domande uniche iniziali presentate in conseguenza delle domande di modifica o revoca parziale della domanda di fissazione ai sensi dell'art. 15 o dell'art. 22 del reg. CE 796/2004 sono considerate domande tardive soggette alle penalita' di cui all'art. 21, par. 1 del reg. (CE) 796/2004.
L'agricoltore che presenta una domanda di modifica o di revoca parziale della domanda di fissazione ai sensi dell'art. 15 o dell'art. 22 del reg. CE 796/2004, qualora abbia gia' presentato la domanda unica di pagamento 2005 conseguente ad una domanda iniziale di fissazione, deve presentare una domanda di modifica della domanda unica di pagamento ai sensi degli art. 15 e 22 (fino al 31 maggio 2005) o di revoca parziale ai sensi dell'art. 22 (a condizione che non sia stato informato dall'autorita' competente dell'intenzione di effettuare un controllo in loco e delle irregolarita' riscontrate dall'autorita' competente nella sua domanda).

7.1.1 Modifica della domanda di fissazione ai sensi dell'art. 15 del Reg. (CE) n. 796/2004
E' possibile presentare una domanda di modifica della domanda di fissazione ai sensi dell'articolo 15 del Reg. (CE) 796/04 che consente di modificare alcuni dati dichiarativi. Qualora pervengano, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, piu' domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.
Sono consentite modifiche nei casi di errata indicazione:
- delle richieste deroga ex art. 49 del reg. (CE) 1782/03 per i titoli speciali;
- di richieste trasferimento titoli ex art. 17 e 27 del reg. CE 795/04

La domanda di modifica, compilata in ogni sua parte e completa della documentazione richiesta, deve pervenire all'AGEA in Via Torino, 45 - 00184 Roma - direttamente o tramite terzi, mediante raccomandata senza avviso di ricevimento, entro le ore 17.00 del 31 maggio 2005.

La domanda deve essere redatta sul modulo messo gratuitamente a disposizione dall'AGEA, il cui fac-simile e' riportato in allegato alla Circolare AGEA n. 9 del 24.03.2005. L'agricoltore deve indicare, nel frontespizio del modulo di domanda, il riferimento all'art. 15 del Reg. CE 796/04 e il numero della domanda di fissazione precedente che si intende modificare e sostituire.

Qualora la finalita' della domanda non risulti indicata, la stessa viene considerata domanda iniziale.

Sulla busta deve essere indicato l'indirizzo di destinazione di cui sopra, riportato nel seguente modo:

AGEA
VIA TORINO, 45
00184 -ROMA
Regime di pagamento unico (Reg. 1782/2003)
Domanda di modifica art. 15- Domanda di fissazione anno 2005
I dati anagrafici del richiedente, riportati sulla busta nello spazio dedicato al mittente, devono contenere le seguenti informazioni:

NOME
COGNOME/RAGIONE SOCIALE
INDIRIZZO
CAP - COMUNE (PROV)
Regime di pagamento unico (Reg. 1782/2003)
Domanda di modifica art. 15- Domanda di fissazione anno 2005

La busta deve contenere tutte le informazioni sopraindicate in modo chiaro ed in stampatello e non puo' contenere piu' di un modello di domanda.

7.1.2 Domande di revoca parziale della domanda di fissazione ai sensi dell'art. 22
E' possibile presentare, una domanda di revoca parziale della domanda di fissazione ai sensi dell'art. 22 del Reg. (CE) n. 796/2004, a condizione che l'imprenditore non sia stato informato dall'autorita' competente dell'intenzione di effettuare un controllo in loco e delle irregolarita' riscontrate dall'autorita' competente nella sua domanda.

Le informazioni fornite dall'imprenditore hanno per effetto l'adeguamento della domanda di fissazione alla situazione reale. Qualora pervengano, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, piu' domande di revoca parziale della domanda di fissazione, si considera valida l'ultima pervenuta.
Sono consentite, per i casi di errata indicazione:
- modifiche del numero e del valore dei titoli, in sola diminuzione, rispetto alla domanda iniziale di fissazione.

La domanda di revoca parziale della domanda di fissazione ai sensi dell'art. 22, compilata in ogni sua parte e completa della documentazione richiesta, deve pervenire all'AGEA in Via Torino, 45 00185 - Roma - direttamente o tramite terzi, mediante raccomandata senza avviso di ricevimento, entro le ore 17.00 del giorno precedente rispetto al quale l'imprenditore e' stato informato dall'autorita' competente dell'intenzione di effettuare un controllo in loco e delle irregolarita' riscontrate nella sua domanda.

La domanda deve essere redatta sul modulo messo gratuitamente a disposizione dall'AGEA, il cui fac-simile e' riportato in allegato alla Circolare AGEA n. 9 del 24.03.2005. L'agricoltore deve indicare, nel frontespizio del modulo di domanda, il riferimento all'art. 22 del Reg. CE 796/04 e il numero della domanda di fissazione precedente che si intende revocare parzialmente.

Sulla busta deve essere indicato l'indirizzo di destinazione di cui sopra, riportato nel seguente modo:

AGEA
VIA TORINO, 45
00184-ROMA
Regime di pagamento unico (Reg. 1782/2003)
Domanda di modifica art. 22- Domanda di fissazione anno 2005

I dati anagrafici del richiedente , riportati sulla busta nello spazio dedicato al mittente, devono contenere le seguenti informazioni:

NOME
COGNOME/RAGIONE SOCIALE
INDIRIZZO
CAP - COMUNE (PROV)
Regime di pagamento unico (Reg. 1782/2003)
Domanda di modifica art. 22 - Domanda di fissazione anno 2005

La busta deve contenere tutte le informazioni sopraindicate in modo chiaro ed in stampatello e non puo' contenere piu' di un modello di domanda.
Una domanda di revoca parziale della domanda di fissazione, presentata ai sensi dell'art. 22 del Reg. (CE) n. 796/2004, non puo' in nessun caso comportare l'aumento del numero e del valore dei titoli (anche per effetto di trasferimenti ai sensi degli art. 17 e 27 del reg. CE 795/04) rispetto alla domanda di fissazione precedentemente presentata.

Qualora la domanda di modifica ai sensi dell'art. 22 del Reg. (CE) n. 796/2004 non contenga l'indicazione della domanda modificata, ne' sia possibile risalirvi, viene considerata irricevibile.

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti della presente Circolare nei confronti di tutti gli interessati.

F.to
Il Titolare dell'Ufficio Monocratico
 
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