Gazzetta n. 137 del 15 giugno 2005 (vai al sommario) |
AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA |
CIRCOLARE 26 maggio 2005, n. 22 |
Riforma della politica agricola comune. Procedura per il riconoscimento dei soccidari relativi ai titoli provenienti da contratti di soccida. |
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Al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali Segreteria tecnica; Direzione Generale delle Politiche Agroalimentari PAGR V Direzione Generale del Corpo Forestale dello Stato Agli assessorati regionali agricoltura Agli assessorati delle province autonome di Trento e Bolzano All'Ente Nazionale Risi Al Centro Assistenza Agricola Coldiretti S.r.l. Al C.A.A. Confagricoltura S.r.l. Al C.A.A. CIA S.r.l. Al CAA Copagri S.r.l. Al Coordinamento CAA c/o CAALPA c/o CAA CANAPA Alle Organizzazioni Professionali Agricole: Coldiretti - Confagricoltura - CIA - Copagri - ENPTA - Eurocoltivatori - A.L.P.A. - Fe.Na.Pi. - Coopagrival - F.Agr.I - ANPA
1. Premessa
A seguito di segnalazioni pervenute da agricoltori che lamentano il mancato riconoscimento della propria posizione di soccidario ai fini del riconoscimento di quanto previsto dalle Circolari AGEA n. 12 dell'11 aprile 2005, si rende necessario attivare una apposita procedura che consenta agli agricoltori che ne facciano richiesta di chiarire la propria posizione nell'ambito del contratto di soccida. Con la presente circolare vengono pertanto disciplinate le modalita' per la presentazione dell'istanza e della idonea documentazione da parte degli agricoltori che intendano ottenere detto riconoscimento.
2. Modalita' di presentazione dell'istanza Gli agricoltori che in qualita' di soccidari hanno detenuto bovini per i quali e' stato richiesto il premio alla macellazione da parte del proprietario soccidante nel periodo di riferimento e che hanno concorso a determinare titoli, possono, ove l'AGEA non abbia riconosciuto, o abbia riconosciuto solo parzialmente, la loro posizione - mediante la apposita comunicazione prevista per i soccidari - presentare formale istanza di riconoscimento con il modello allegato. Dette istanze debbono pervenire in busta chiusa all'AGEA, Via Torino n. 45 00184 Roma, unitamente ai relativi allegati, entro e non oltre il 15 giugno 2005. Sulla busta devono essere riportate le seguenti indicazioni:
AGEA Regime di pagamento unico (Reg. 1782/2003) ISTANZA RICONOSCIMENTO STATUS SOCCIDARIO VIA TORINO, 45 00184 -ROMA
I dati anagrafici del richiedente, riportati sulla busta nello spazio dedicato al mittente, devono contenere le seguenti informazioni:
NOME COGNOME/RAGIONE SOCIALE CUAA (Codice Fiscale) INDIRIZZO CAP - COMUNE (PROV) ISTANZA RICONOSCIMENTO STATUS SOCCIDARIO
La busta deve contenere tutte le informazioni sopraindicate in modo chiaro ed in stampatello e non puo' contenere piu' di un modello di istanza. In allegato al modello di istanza debitamente compilato e sottoscritto deve essere riportata copia dei seguenti documenti: - Documento di riconoscimento in corso di validita' - Certificato di attribuzione del Codice Fiscale.
3. Modalita' dell'istruttoria dell'istanza Le istanze di riconoscimento regolarmente pervenute secondo le modalita' ed entro i termini fissati nel precedente paragrafo, vengono sottoposte ai seguenti controlli amministrativi sul sistema SIAN: 1. Verifica che la domanda di premio alla macellazione a cui si riferisce l'istanza abbia effettivamente generato titoli. 2. Verifica che il codice aziendale riportato nella domanda di premio corrisponda a quello che individuava il soccidario nel periodo a cui la domanda si riferisce. Qualora l'istanza non risulti conforme ad una o entrambe di tali verifiche, la stessa viene rigettata.
L'AGEA si riserva di espletare ogni ulteriore autonoma verifica tesa ad accertare la veridicita' delle dichiarazioni rilasciate. In tale ambito si riserva di: - Convocare il soccidario per l'esibizione di documentazione probatoria; - Richiedere riscontri al soccidante; - Richiedere riscontri al CAA/Organizzazione tramite la quale e' stata inoltrata la domanda di premio alla macellazione - Effettuare verifiche presso il soggetto che detiene il fascicolo del produttore, al cui interno devono, come noto, essere conservati i contratti di soccida.
4. Esito dell'istanza
Qualora l'istanza sia accolta il richiedente puo' procedere in conformita' a quanto stabilito nella Circolare AGEA n.12 dell'11 aprile 2005. In tal caso, l'AGEA effettua una revisione su tutte le operazioni effettuate dal soccidante inerenti i titoli, per le quali la predetta Circolare richiedeva l'assenso del soccidario.
F.To Il Titolare dell'Ufficio Monocratico ( P. Gulinelli ) |
| ALLEGATO
----> vedere ALLEGATO a pag. 6 del S.O. <---- |
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