| 
| Gazzetta n. 137 del 15 giugno 2005 (vai al sommario) |  |  |  | DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 2005, n. 102 |  | Regolazioni  dei  mercati  agroalimentari,  a  norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
 Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 7 marzo 2003, n. 38;
 Visto l'articolo 2, comma 11, della legge 27 luglio 2004, n. 186;
 Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei Ministri adottata, nella riunione del 18 febbraio 2005;
 Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 3 marzo 2005;
 Acquisito  il  parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2005;
 Sulla  proposta  del Ministro delle politiche agricole e forestali, di  concerto  con  i  Ministri  dell'economia  e delle finanze, della giustizia, per gli affari regionali e per le politiche comunitarie;
 
 E m a n a
 
 il seguente decreto legislativo:
 
 Art. 1.
 Definizioni
 1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per:
 a) «prodotti  agricoli»:  i prodotti elencati nell'Allegato I del Trattato  istitutivo  della  Comunita' europea, negli Allegati I e II del  regolamento  (CEE)  n.  2081/92, come modificato dal regolamento (CE)  n.  692/2003,  e  gli  altri  prodotti qualificati agricoli dal diritto comunitario;
 b) «produttori»:     gli    imprenditori    agricoli    di    cui all'articolo 2135  del  codice  civile aderenti ad una organizzazione dei  produttori che conferiscono a quest'ultima la propria produzione affinche' venga da essa commercializzata;
 c) «organizzazioni    di   produttori»:   i   soggetti   di   cui all'articolo 2;
 d) «organizzazioni  di imprese di trasformazione, distribuzione e commercializzazione»: organizzazioni di imprese della trasformazione, distribuzione   e   commercializzazione  dei  prodotti  di  cui  alla lettera a),  che  abbiano  ricevuto  dalle  imprese  stesse mandato e potere di impegnarle per la stipula di contratti quadro;
 e) «intesa    di    filiera»:   l'intesa   stipulata   ai   sensi dell'articolo 9  che  ha  come  scopo  l'integrazione di filiera e la valorizzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari;
 f) «contratto  quadro»:  il contratto concluso ai sensi e per gli scopi  di  cui  agli  articoli 10  e  11  tra  i soggetti di cui alle lettere c)  e  d) relativo ad uno o piu' prodotti agricoli avente per oggetto,   senza   che   derivi  l'obbligo  di  praticare  un  prezzo determinato,     la     produzione,     la     trasformazione,     la commercializzazione, la distribuzione dei prodotti, nonche' i criteri e le condizioni generali che le parti si impegnano a rispettare;
 g) «contratti-tipo»:   i   modelli   contrattuali  (contratti  di coltivazione,  allevamento  e  di  fornitura)  aventi  per oggetto la disciplina  dei  rapporti  contrattuali  tra  imprenditori  agricoli, trasformatori,  distributori e commercianti ed i relativi adempimenti in  esecuzione  di un contratto quadro, nonche' la garanzia reciproca di fornitura e di accettazione delle relative condizioni e modalita'.
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.   10,   commi 2   e  3,  del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
 invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
 qui trascritti.
 Note alle premesse:
 - L'art.  76  della  Costituzione  regola  la delega al
 Governo   dell'esercizio   della   funzione  legislativa  e
 stabilisce   che   essa   non  puo'  avvenire  se  non  con
 determinazione  di  principi e criteri direttivi e soltanto
 per tempo limitato e per oggetti definiti.
 - L'art.    87,    comma quinto,   della   Costituzione
 conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
 promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
 legge e i regolamenti.
 - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, della legge
 7 marzo   2003,   n.   38   (Disposizioni   in  materia  di
 agricoltura):
 «Art.  1  (Delega al Governo per la modernizzazione dei
 settori  dell'agricoltura,  della pesca, dell'acquacoltura,
 agroalimentare,  dell'alimentazione  e delle foreste). - 1.
 Il  Governo  e'  delegato  ad  adottare, nel rispetto delle
 competenze  costituzionali  delle  regioni  e senza nuovi o
 maggiori oneri per la finanza pubblica, entro un anno dalla
 data di entrata in vigore della presente legge, su proposta
 del   Ministro   delle   politiche  agricole  e  forestali,
 svolgendo    le   procedure   di   concertazione   con   le
 organizzazioni  di  rappresentanza agricola e della filiera
 agroalimentare,   ai   sensi   dell'art.   20  del  decreto
 legislativo  18 maggio 2001, n. 228, tenendo altresi' conto
 degli   orientamenti  dell'Unione  europea  in  materia  di
 politica  agricola  comune,  uno o piu' decreti legislativi
 per  completare  il processo di modernizzazione dei settori
 agricolo,  della  pesca, dell'acquacoltura, agroalimentare,
 dell'alimentazione e delle foreste.».
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  2, comma 11, della
 legge  27 luglio  2004,  n.  186 (Conversione in legge, con
 modificazioni,  del  decreto-legge  28 maggio 2004, n. 136,
 recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalita'
 di   taluni   settori   della   pubblica   amministrazione.
 Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative
 e altre disposizioni connesse):
 «11. All'art. 1, commi 1 e 3, della legge 7 marzo 2003,
 n.  38,  le  parole,  rispettivamente:  "entro  un anno" ed
 "entro due anni" sono sostituite dalle seguenti: "entro due
 anni" ed "entro tre anni".».
 Note all'art. 1:
 - Si  riporta  il  testo  degli  allegati  I  e  II del
 regolamento  (CEE) 14 luglio 1992, n. 2081, regolamento del
 Consiglio   relativo   alla  protezione  delle  indicazioni
 geografiche  e  delle  denominazioni d'origine dei prodotti
 agricoli   ed   alimentari,   cosi'   come  modificato  dal
 regolamento CE n. 692/2003:
 «Allegato I
 Prodotti alimentari di cui all'art. 1, paragrafo 1:
 birre;
 bevande a base di estratti di piante;
 prodotti della panetteria, pasticceria, confetteria e
 biscotteria;
 gomme e resine naturali;
 pasta di mostarda;
 paste alimentari.».
 «Allegato II
 Prodotti agricoli di cui all'art. 1, paragrafo 1:
 fieno;
 oli essenziali;
 sughero;
 cocciniglia (prodotto greggio di origine animale);
 fiori e piante ornamentali;
 lana;
 vimine.».
 - Si riporta il testo dell'art. 2135 del codice civile:
 «Art.  2135  (Imprenditore agricolo). - E' imprenditore
 agricolo   chi   esercita  una  delle  seguenti  attivita':
 coltivazione   del   fondo,  selvicoltura,  allevamento  di
 animali e attivita' connesse.
 Per  coltivazione  del  fondo,  per  selvicoltura e per
 allevamento  di  animali  si intendono le attivita' dirette
 alla  cura  e  allo sviluppo di un ciclo biologico o di una
 fase  necessaria  del ciclo stesso, di carattere vegetale o
 animale,  che  utilizzano o possono utilizzare il fondo, il
 bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
 Si intendono comunque connesse le attivita', esercitate
 dal    medesimo   imprenditore   agricolo,   dirette   alla
 manipolazione,        conservazione,        trasformazione,
 commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto
 prodotti  ottenuti  prevalentemente  dalla coltivazione del
 fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonche' le
 attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi mediante
 l'utilizzazione   prevalente   di  attrezzature  o  risorse
 dell'azienda  normalmente impiegate nell'attivita' agricola
 esercitata, ivi comprese le attivita' di valorizzazione del
 territorio  e  del patrimonio rurale e forestale, ovvero di
 ricezione ed ospitalita' come definite dalla legge.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. Organizzazioni di produttori
 1.  Le  organizzazioni di produttori hanno come scopo principale la commercializzazione  della  produzione  dei produttori aderenti per i quali sono riconosciute ed in particolare di:
 a) assicurare  la programmazione della produzione e l'adeguamento della  stessa  alla  domanda, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo;
 b) concentrare   l'offerta  e  commercializzare  direttamente  la produzione degli associati;
 c) partecipare alla gestione delle crisi di mercato;
 d) ridurre  i  costi  di  produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione;
 e) promuovere   pratiche   colturali  e  tecniche  di  produzione rispettose dell'ambiente e del benessere degli animali, allo scopo di migliorare la qualita' delle produzioni e l'igiene degli alimenti, di tutelare  la  qualita'  delle  acque,  dei  suoli  e  del paesaggio e favorire    la    biodiversita',   nonche'   favorire   processi   di rintracciabilita',  anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al regolamento (CE) n. 178/2002;
 f) assicurare  la  trasparenza  e  la  regolarita'  dei  rapporti economici  con  gli  associati  nella  determinazione  dei  prezzi di vendita dei prodotti;
 g) realizzare iniziative relative alla logistica;
 h) adottare tecnologie innovative;
 i) favorire   l'accesso   a   nuovi   mercati,  anche  attraverso l'apertura di sedi o uffici commerciali.
 2.  Per  la  realizzazione  di programmi finalizzati all'attuazione degli  scopi  di  cui  al  comma 1,  le  organizzazioni di produttori costituiscono  fondi  di  esercizio  alimentati  da  contributi degli aderenti,  calcolati in base ai quantitativi o al valore dei prodotti effettivamente   commercializzati,   con  possibili  integrazioni  di finanziamenti  pubblici,  in conformita' a quanto disposto in materia di aiuti di Stato, nell'ambito delle risorse allo scopo finalizzate a legislazione vigente.
 
 
 
 Nota all'art. 2:
 - Il  regolamento  (CE) 28 gennaio 2002, del Parlamento
 europeo  e  del  Consiglio,  n.  178/02,  che  stabilisce i
 principi   e   i   requisiti  generali  della  legislazione
 alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza
 alimentare  e  fissa  procedure  nel  campo della sicurezza
 alimentare,  e' pubblicato nella G.U.C.E. 1° febbraio 2002,
 n. L 31.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 3. Requisiti delle organizzazioni di produttori
 1.  Le  organizzazioni  di  produttori  devono  assumere  una delle seguenti forme giuridiche societarie:
 a) societa'   di   capitali   aventi   per   oggetto  sociale  la commercializzazione  dei  prodotti  agricoli, il cui capitale sociale sia  sottoscritto  da  imprenditori agricoli o da societa' costituite dai  medesimi  soggetti  o  da  societa'  cooperative agricole e loro consorzi;
 b) societa' cooperative agricole e loro consorzi;
 c) societa'  consortili  di  cui all'articolo 2615-ter del codice civile, costituiti da imprenditori agricoli o loro forme societarie.
 2.  Gli statuti delle organizzazioni di produttori devono prevedere espressamente:
 a) l'obbligo per i soci di:
 1) applicare  in  materia  di  produzione, commercializzazione, tutela ambientale le regole dettate dall'organizzazione;
 2) aderire,   per   quanto   riguarda   la  produzione  oggetto dell'attivita' della organizzazione, ad una sola di esse;
 3) far  vendere almeno il 75 per cento della propria produzione direttamente dall'organizzazione, con facolta' di commercializzare in nome e per conto dei soci fino al venticinque per cento del prodotto;
 4)  mantenere  il vincolo associativo per almeno un triennio e, ai  fini  del  recesso,  osservare  il  preavviso  di almeno sei mesi dall'inizio della campagna di commercializzazione;
 b) disposizioni concernenti:
 1)  regole  atte  a  garantire ai soci il controllo democratico dell'organizzazione  ed  evitare  qualsiasi  abuso  di  potere  o  di influenza  di  uno  o piu' produttori in relazione alla gestione e al funzionamento;
 2) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari e,  in  particolare, di mancato pagamento dei contributi finanziari o delle regole fissate dalle organizzazioni;
 3)  le  regole  contabili  e  di  bilancio  necessarie  per  il funzionamento dell'organizzazione.
 3.  Ai  fini  del  riconoscimento,  le organizzazioni di produttori devono  avere  un  numero  minimo di produttori aderenti ed un volume minimo  di  produzione,  conferita  dagli associati, commercializzata stabiliti  con  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  e forestali,  d'intesa  con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da  adottare  entro  dodici  mesi dalla data di entrata in vigore del presente  decreto.  Fino  alla data di entrata in vigore del predetto decreto  del  Ministro  delle politiche agricole e forestali, ai fini del  riconoscimento,  le organizzazioni di produttori devono avere un numero  minimo  di  cinque produttori aderenti ed un volume minimo di produzione,  conferita dagli associati, commercializzata direttamente pari a 3 milioni di euro.
 4.  Nel caso in cui un'organizzazione di produttori sia costituita, in  tutto  o  in  parte,  da  aderenti  persone  giuridiche  composte esclusivamente  da  produttori, il numero minimo di produttori di cui al  comma 3  e'  calcolato in base al numero di produttori aderenti a ciascuna delle persone giuridiche.
 5. Le regioni possono stabilire limiti superiori a quelli di cui al comma 3.
 6.  Sono  fatte  salve  le  disposizioni  specifiche  in materia di organizzazioni di produttori recate dalla normativa discendente dalle singole organizzazioni comuni di mercato.
 
 
 
 Nota all'art. 3:
 - Si  riporta  il  testo  dell'art. 2615-ter del codice
 civile:
 «Art.  2615-ter  (Societa'  consortili).  - Le societa'
 previste  nei  capi III  e  seguenti  del  titolo V possono
 assumere  come oggetto sociale gli scopi indicati nell'art.
 2602.
 In tal caso l'atto costitutivo puo' stabilire l'obbligo
 dei soci di versare contributi in denaro.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 4. Riconoscimento delle organizzazioni di produttori
 1.  Le  regioni  riconoscono  le organizzazioni di produttori sulla base  dei  requisiti  di  cui  all'articolo 3.  Con il decreto di cui all'articolo 3,  comma 3,  possono  essere  definite  le modalita' di riconoscimento  in caso di mancata adozione da parte regionale, entro termini  da  definire  nel  predetto  decreto,  di  un  provvedimento espresso di diniego.
 2.  Il  riconoscimento delle organizzazioni dei produttori all'Albo nazionale  delle  organizzazioni  dei produttori, istituito presso il Ministero  delle  politiche  agricole e forestali e' comunicato dalle regioni  tramite  il  Sistema  informativo agricolo nazionale (SIAN). L'iscrizione  delle  organizzazioni  dei  produttori  riconosciute al predetto  Albo, oltre alle funzioni di certificazione anagrafica ed a quelle   previste   dalle  leggi  speciali,  ha  l'efficacia  di  cui all'articolo 2193 del codice civile.
 3.  Con  decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni  e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalita' per il controllo e per la vigilanza delle organizzazioni dei produttori, ai fine di accertare il rispetto dei requisiti per il riconoscimento.  Il  decreto  definisce  altresi' le modalita' per la revoca del riconoscimento.
 4.   Le   organizzazioni   di   produttori  riconosciute  ai  sensi dell'articolo 26  del  decreto  legislativo  18 maggio  2001, n. 228, mantengono l'iscrizione all'Albo di cui al comma 2.
 5.  Le associazioni di produttori riconosciute ai sensi della legge 20 ottobre   1978,   n.  674,  devono,  entro  il  31 dicembre  2005, trasformarsi  in una delle forme societarie previste dall'articolo 3, comma 1.  Gli  atti  e  le  formalita'  posti in essere ai fini della trasformazione  sono  assoggettati,  in  luogo  dei relativi tributi, all'imposta  sostitutiva  determinata  nella misura di 1.500 euro. In mancanza di trasformazione le regioni revocano il riconoscimento alle predette associazioni.
 
 
 
 Note all'art. 4:
 - Si riporta il testo dell'art. 2193 del codice civile:
 «Art.  2193  (Efficacia dell'iscrizione). - I fatti dei
 quali  la  legge  prescrive  l'iscrizione  e non sono stati
 iscritti,  non  possono  essere  opposti ai terzi da chi e'
 obbligato  a  richiederne  l'iscrizione,  a meno che questi
 provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza.
 L'ignoranza  dei  fatti  dei  quali  la legge prescrive
 l'iscrizione  non puo' essere opposta dai terzi dal momento
 in cui l'iscrizione e' avvenuta.
 Sono salve le disposizioni particolari della legge.».
 - L'art.  26 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.
 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a
 norma  dell'art.  7  della  legge  5 marzo  2001, n. 57), e
 successive  modificazioni,  abrogato  dal presente decreto,
 recava: «Organizzazioni di produttori».
 - La  legge  20 ottobre  1978,  n.  674,  recante norme
 sull'associazionismo dei produttori agricoli, e' pubblicata
 nella Gazzetta Ufficiale 7 novembre 1978, n. 311.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 5. Forme associate delle organizzazioni di produttori
 1. Le organizzazioni dei produttori riconosciute possono costituire una   organizzazione   comune,   nelle   forme   societarie   di  cui all'articolo 3, comma 1, per il perseguimento dei seguenti scopi:
 a) concentrare  e  valorizzare  l'offerta  dei  prodotti agricoli sottoscrivendo  i  contratti  quadro  al  fine di commercializzare la produzione delle organizzazioni dei produttori;
 b) gestire le crisi di mercato;
 c) costituire   fondi   di  esercizio  per  la  realizzazione  di programmi;
 d) coordinare le attivita' delle organizzazioni di produttori;
 e) promuovere   e   realizzare   servizi   per  il  miglioramento qualitativo  e la valorizzazione del prodotto e progetti di interesse comune  per  le  organizzazioni  associate allo scopo di rendere piu' funzionale l'attivita' delle stesse;
 f) svolgere  azioni  di  supporto  alle attivita' commerciali dei soci, anche mediante la creazione di societa' di servizi.
 2.   Le   Unioni  nazionali  delle  organizzazioni  dei  produttori riconosciute  alla  data  di  entrata  in vigore del presente decreto legislativo,   qualora  perseguano  gli  scopi  di  cui  al  comma 1, lettere a), b) e c), devono costituirsi nelle forme societarie di cui all'articolo 3, comma 1.
 3.  Spettano  al  Ministero  delle politiche agricole e forestali i compiti  di  riconoscimento,  controllo,  vigilanza  e sostegno delle forme   associate   di   organizzazioni   di   produttori,  ai  sensi dell'articolo 33, comma 3, del decreto 30 luglio 1999, n. 300.
 4.  Con  decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita  la  Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere definiti  i  requisiti  minimi differenziati delle forme associate di organizzazioni di produttori ai fini del loro riconoscimento.
 
 
 
 Nota all'art. 5:
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  33,  comma 3,  del
 decreto   legislativo   30 luglio  1999,  n.  300  (Riforma
 dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
 legge 15 marzo 1997, n. 59):
 «3.  Il  Ministero  svolge  in  particolare, nei limiti
 stabiliti  dal  predetto  art.  2  del  decreto legislativo
 4 giugno  1997,  n.  143,  le  funzioni  e  i compiti nelle
 seguenti aree funzionali:
 a) agricoltura e pesca: elaborazione e coordinamento,
 di  intesa  con la Conferenza permanente per i rapporti tra
 lo  Stato,  le  regioni  e le province autonome di Trento e
 Bolzano,  delle  linee di politica agricola e forestale, in
 coerenza   con  quella  comunitaria;  trattazione,  cura  e
 rappresentanza  degli  interessi della pesca e acquacoltura
 nell'ambito  della  politica di mercato in sede comunitaria
 ed  internazionale;  disciplina  generale  e  coordinamento
 delle   politiche   relative   all'attivita'   di  pesca  e
 acquacoltura,  in materia di gestione delle risorse ittiche
 marine   di  interesse  nazionale,  di  importazione  e  di
 esportazione  dei  prodotti ittici, nell'applicazione della
 regolamentazione  comunitaria  e  di quella derivante dagli
 accordi   internazionali   e  l'esecuzione  degli  obblighi
 comunitari  ed internazionali riferibili a livello statale;
 adempimenti  relativi  al  Fondo  europeo di orientamento e
 garanzia   in   agricoltura  (FEOGA),  sezioni  garanzia  e
 orientamento,  a  livello nazionale e comunitario, compresa
 la  verifica della regolarita' delle operazioni relative al
 FEOGA,  sezione  garanzia; riconoscimento e vigilanza sugli
 organismi pagatori statali di cui al regolamento n. 1663/95
 della Commissione del 7 luglio 1995;
 b) qualita'  dei  prodotti  agricoli  e  dei servizi:
 riconoscimento    degli    organismi    di    controllo   e
 certificazione    per   la   qualita';   trasformazione   e
 commercializzazione  dei prodotti agricoli e agroalimentari
 come definiti dal paragrafo 1 dell'art. 32 del trattato che
 istituisce   la  Comunita'  europea,  come  modificato  dal
 trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n.
 209;  tutela  e  valorizzazione della qualita' dei prodotti
 agricoli  e  ittici;  agricoltura  biologica;  promozione e
 tutela  della  produzione  ecocompatibile e delle attivita'
 agricole   nelle   aree   protette;   certificazione  delle
 attivita' agricole e forestali ecocompatibili; elaborazione
 del   codex   alimentarius;  valorizzazione  economica  dei
 prodotti  agricoli,  e  ittici;  riconoscimento  e sostegno
 delle  unioni e delle associazioni nazionali dei produttori
 agricoli;    accordi   interprofessionali   di   dimensione
 nazionale;   prevenzione   e   repressione   -   attraverso
 l'Ispettorato centrale repressione frodi di cui all'art. 10
 del  decreto-legge  18 giugno 1986, n. 282, convertito, con
 modificazioni,  dalla  legge  7 agosto 1986, n. 462 - nella
 preparazione  e nel commercio dei prodotti agroalimentari e
 ad  uso  agrario;  controllo  sulla qualita' delle merci di
 importazione, nonche' lotta alla concorrenza sleale.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 6. Requisiti per il riconoscimento
 delle forme associate di organizzazioni di produttori
 1.  Gli  statuti  delle organizzazioni comuni di cui all'articolo 5 devono prevedere espressamente:
 a) l'obbligo per le organizzazioni dei produttori aderenti almeno di:
 1) aderire ad una sola organizzazione comune;
 2)  versare  contributi  finanziari  per la realizzazione delle finalita' istituzionali;
 3)  mantenere  il vincolo associativo per almeno un triennio e, ai  fini  del  recesso,  osservare  il  preavviso  di almeno sei mesi dall'inizio della campagna di commercializzazione;
 b) disposizioni concernenti:
 1)   regole  atte  a  garantire  alle  associate  il  controllo democratico   dell'organizzazione   ed  evitare  qualsiasi  abuso  di posizione  dominante  o  di influenza di una o piu' organizzazione in relazione alla gestione e al funzionamento;
 2) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari e,  in  particolare, di mancato pagamento dei contributi finanziari o delle regole fissate dall'organizzazione comune.
 2. L'organizzazione comune deve:
 a) essere costituita da organizzazioni di produttori riconosciute che  commercializzano complessivamente un volume minimo di produzione di sessanta milioni di euro;
 b) disporre  di  personale  dipendente qualificato e di strutture idonee;
 c) prevedere    nel    proprio    statuto,   l'imposizione   alle organizzazioni  socie  di  contributi  finanziari  necessari  per  il funzionamento dell'organizzazione comune.
 3.  Con  decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita  la  Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere definiti,  ai fini del riconoscimento, requisiti minimi differenziati delle organizzazioni comuni.
 4.   Le   organizzazioni  comuni  devono,  per  il  riconoscimento, iscriversi  all'Albo  di  cui all'articolo 4, comma 2, presentando al Ministero  una  istanza  corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione  o atto di notorieta', ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti  il  possesso  dei  prescritti  requisiti  ivi compresi la sussistenza  di  eventuali  requisiti  tecnici. Decorsi trenta giorni dalla   ricezione  dell'istanza,  se  il  Ministero  delle  politiche agricole  e forestali non emana un provvedimento espresso di diniego, l'organizzazione  comune interessata si intende riconosciuta ai sensi della  normativa  vigente,  fatti  salvi  i  poteri  di controllo del Ministero.
 5.  Il  Ministero  delle politiche agricole e forestali esercita il controllo  sulla organizzazione comune tramite l'acquisizione di dati inerenti  la  loro  attivita', anche su base informatica, nonche' con controlli in loco a cadenza almeno annuale.
 6.   Il   Ministero   procede,  previa  diffida,  alla  revoca  del riconoscimento, nei seguenti casi:
 a) perdita   di   uno   o   piu'   requisiti   previsti   per  il riconoscimento;
 b) gravi infrazioni delle norme vigenti e statutarie;
 c) inadempienza  nella fornitura dei dati richiesti dal Ministero ai fini del controllo;
 d) irregolarita'     gravi     in     ordine     alla    gestione dell'organizzazione  comune,  tali da impedire il conseguimento delle finalita' istituzionali.
 
 
 
 Nota all'art. 6:
 - Si  riporta  il  testo vigente degli articoli 46 e 47
 del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
 2000,  n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
 regolamentari in materia di documentazione amministrativa -
 Testo A):
 «Art. 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni).
 -  1.  Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali
 all'istanza,  sottoscritte  dall'interessato  e prodotte in
 sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati,
 qualita' personali e fatti:
 a) data e il luogo di nascita;
 b) residenza;
 c) cittadinanza;
 d) godimento dei diritti civili e politici;
 e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
 f) stato di famiglia;
 g) esistenza in vita;
 h) nascita   del   figlio,   decesso   del   coniuge,
 dell'ascendente o discendente;
 i) iscrizione  in  albi, registri o elenchi tenuti da
 pubbliche amministrazioni;
 l) appartenenza a ordini professionali;
 m) titolo di studio, esami sostenuti;
 n) qualifica   professionale   posseduta,  titolo  di
 specializzazione,   di   abilitazione,  di  formazione,  di
 aggiornamento e di qualificazione tecnica;
 o) situazione  reddituale  o  economica anche ai fini
 della  concessione  dei benefici di qualsiasi tipo previsti
 da leggi speciali;
 p) assolvimento  di  specifici  obblighi contributivi
 con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
 q) possesso   e  numero  del  codice  fiscale,  della
 partita  I.V.A.  e di qualsiasi dato presente nell'archivio
 dell'anagrafe tributaria;
 r) stato di disoccupazione;
 s) qualita' di pensionato e categoria di pensione;
 t) qualita' di studente;
 u) qualita'   di  legale  rappresentante  di  persone
 fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
 v) iscrizione   presso   associazioni   o  formazioni
 sociali di qualsiasi tipo;
 z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli
 obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio
 matricolare dello stato di servizio;
 aa) di  non  aver  riportato condanne penali e di non
 essere   destinatario   di   provvedimenti  che  riguardano
 l'applicazione  di  misure  di  sicurezza  e  di  misure di
 prevenzione,   di   decisioni  civili  e  di  provvedimenti
 amministrativi  iscritti nel casellario giudiziale ai sensi
 della vigente normativa;
 bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a
 procedimenti penali;
 bb-bis) di   non   essere   l'ente   destinatario  di
 provvedimenti   giudiziari   che   applicano   le  sanzioni
 amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
 n. 231;
 cc) qualita' di vivenza a carico;
 dd) tutti     i    dati    a    diretta    conoscenza
 dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
 ee) di  non  trovarsi  in  stato di liquidazione o di
 fallimento   e   di   non   aver   presentato   domanda  di
 concordato.».
 «Art.   47   (Dichiarazioni  sostitutive  dell'atto  di
 notorieta).  -  1. L'atto  di notorieta' concernente stati,
 qualita'  personali  o fatti che siano a diretta conoscenza
 dell'interessato  e'  sostituito  da  dichiarazione  resa e
 sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
 di cui all'art. 38.
 2.  La  dichiarazione  resa  nell'interesse proprio del
 dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
 e  fatti  relativi  ad  altri  soggetti  di  cui egli abbia
 diretta conoscenza.
 3.  Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
 legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
 concessionari  di  pubblici  servizi,  tutti  gli stati, le
 qualita'  personali  e  i  fatti non espressamente indicati
 nell'art.  46  sono comprovati dall'interessato mediante la
 dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
 4.  Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
 che  la  denuncia  all'Autorita'  di Polizia giudiziaria e'
 presupposto   necessario   per   attivare  il  procedimento
 amministrativo  di  rilascio  del duplicato di documenti di
 riconoscimento  o  comunque  attestanti  stati  e  qualita'
 personali  dell'interessato,  lo  smarrimento dei documenti
 medesimi  e'  comprovato  da  chi  ne richiede il duplicato
 mediante dichiarazione sostitutiva.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 7. Programmi  operativi  delle organizzazioni di produttori e delle loro forme associate
 1.  Le  organizzazioni  di  produttori  e  le  loro forme associate costituiscono  un  fondo  di  esercizio alimentato dai contributi dei soci  ed eventualmente integrato da finanziamenti pubblici, calcolati in  base  ai  quantitativi  o  al  valore dei prodotti effettivamente commercializzati,   per   la  realizzazione  di  programmi  operativi finalizzati  alla valorizzazione della produzione agricola italiana e del   suo   legame  con  il  territorio,  nonche'  ad  assicurare  la trasparenza   dei   processi   produttivi   e   commerciali  sino  al consumatore. In particolare i programmi debbono prevedere:
 a) azioni   rivolte   al   miglioramento   qualitativo   ed  alla valorizzazione   commerciale   dei  prodotti  agricoli  ottenuti  nei territori  italiani,  alla  loro  promozione presso i consumatori, al sostegno della diffusione di sistemi di certificazione della qualita' e  della  tracciabilita'  dei  prodotti,  alla  creazione di linee di prodotti   biologici,   alla  promozione  della  produzione  ottenuta mediante metodi rispettosi dell'ambiente;
 b) misure  destinate  a  promuovere  l'utilizzo,  da  parte degli associati,  di  tecniche  rispettose dell'ambiente, nonche' l'impiego delle   risorse   umane  e  tecniche  necessarie  per  l'accertamento dell'osservanza della normativa vigente;
 c) azioni  rivolte  alla  realizzazione  e  sviluppo di contratti quadro,  o qualsivoglia ulteriore azione volta al perseguimento delle proprie finalita'.
 2.  Le  forme  associate  possono  gestire  i  fondi di esercizio e realizzare  i  programmi  delle  organizzazioni  aderenti ed, in tale caso,    gli    eventuali   finanziamenti   pubblici   destinati   al cofinanziamento  dei  medesimi fondi sono erogati alle organizzazioni comuni.
 3.  Le regioni ed il Ministero delle politiche agricole e forestali possono  concedere rispettivamente, alle organizzazioni di produttori ed  alle  loro  forme  associate aiuti di avviamento o di ampliamento delle  attivita',  conformemente  agli  orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato nel settore agricolo.
 |  |  |  | Art. 8. Gestione delle crisi di mercato
 1.  Se il mercato di un prodotto manifesta o rischia di manifestare squilibri  generalizzati e di carattere strutturale che determinano o possono  determinare conseguenze significative in termini di prezzi e di redditi percepiti dai produttori, le organizzazioni di produttori, le  relative  forme  associate  che  hanno  costituito  il  fondo  di esercizio,  hanno facolta' di non commercializzare, per i volumi ed i periodi  che  giudicano  opportuni il prodotto in questione conferito dagli aderenti.
 2.   La   presenza   di  squilibri  generalizzati  e  di  carattere strutturale    di   cui   al   comma 1   e'   verificata   ai   sensi dell'articolo 1-bis   del  decreto-legge  28 febbraio  2005,  n.  22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71.
 3.  Le  organizzazioni  di  produttori, le relative forme associate stabiliscono  la  destinazione  dei prodotti ritirati dal mercato, in modo  da  non  ostacolare  il  normale  smaltimento della produzione, salvaguardando  l'ambiente,  la  qualita' delle acque e del paesaggio rurale.
 4.  Le  organizzazioni  di  produttori, le relative forme associate versano   ai   produttori   associati   una   indennita'  di  ritiro, corrispondente  alla  perdita  di  reddito,  utilizzando  il fondo di esercizio, per un quantitativo massimo corrispondente al 20 per cento del volume del commercializzato dalla medesima organizzazione.
 5.  In  caso  di  una  situazione  di  grave  sovrapproduzione  con conseguente   rischio   di   destabilizzazione  del  mercato  per  un determinato  prodotto  accertata  con le modalita' di cui al comma 2, trovano  applicazione  le  misure  comunitarie  e  nazionali volte ad incidere  sulla produzione, sui consumi, sulle possibili destinazioni del  prodotto  eccedentario  (stoccaggio, trasformazione industriale, ecc.),  anche  attraverso  programmi straordinari di ristrutturazione degli impianti produttivi.
 6.  Ai  fini  dell'applicazione  del  comma 5, le organizzazioni di produttori,  le  relative forme associate predispongono e trasmettono al  Ministero  ai fini dell'approvazione appositi piani di intervento contenenti le misure ritenute idonee per il prodotto in causa.
 7.  In  caso  di  grave  squilibrio  del  mercato, l'Agenzia per le erogazioni   in   agricoltura   (AGEA),   nell'ambito   dei   compiti istituzionali   stabiliti  dall'articolo 4  del  decreto  legislativo 27 maggio  1999,  n.  165,  e delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, puo' stipulare contratti con le forme associate di  organizzazioni  di  produttori  per  la  gestione  delle crisi di mercato,   al  fine  di  riassorbire  una  temporanea  sovracapacita' produttiva per ristabilire l'equilibrio del mercato.
 
 
 
 Note all'art. 8:
 - Si riporta il testo dell'art. 1-bis del decreto-legge
 28 febbraio  2005,  n.  22,  convertito, con modificazioni,
 nella legge 29 aprile 2005, n. 71:
 «Art.  1-bis (Misure per le imprese agricole colpite da
 crisi  di  mercato).  -  1.  Con decreto del Ministro delle
 politiche  agricole  e  forestali e' dichiarato lo stato di
 crisi   di  mercato  per  le  produzioni  agricole  di  cui
 all'allegato  I  del  Trattato  istitutivo  della Comunita'
 europea  per  le  quali  si sia verificata la riduzione del
 reddito medio annuale delle imprese agricole addette del 30
 per   cento   rispetto   al   reddito  medio  del  triennio
 precedente.
 2.  Gli  imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del
 codice  civile,  le  cui  produzioni  sono colpite da grave
 crisi  di mercato ai sensi del comma 1, possono accedere ai
 benefici   di   cui   all'art.   5,  comma 2,  del  decreto
 legislativo   29 marzo  2004,  n.  102,  nell'ambito  delle
 disponibilita'   del  Fondo  di  solidarieta'  nazionale  -
 interventi  indennizzatori di cui all'art. 15, comma 2, del
 medesimo  decreto  legislativo.  Ai  predetti  imprenditori
 agricoli  si  applicano  le  disposizioni di cui all'art. 9
 della  legge  27 luglio 2000, n. 212, anche con riferimento
 ai versamenti degli oneri previdenziali, fermo restando che
 la  sospensione  o  il  differimento  del  termine  per gli
 adempimenti  degli  obblighi  tributari e previdenziali non
 deve  determinare  uno  slittamento dei relativi versamenti
 all'anno  successivo  a  quello  in  cui sono dovuti. Per i
 medesimi  imprenditori e' disposta la sospensione di dodici
 mesi  del  pagamento delle rate e degli effetti del credito
 agrario.
 3.  L'operativita' del presente articolo e' subordinata
 all'autorizzazione da parte della Commissione europea.».
 - Si   riporta   il   testo  dell'art.  4  del  decreto
 legislativo  27 maggio 1999, n. 165 (Modifiche all'art. 656
 del  codice  di  procedura  penale  ed alla legge 26 luglio
 1975, n. 354):
 «Art. 4 (Compiti attribuiti dalla normativa comunitaria
 e   nazionale).   -   1.   In  attuazione  della  normativa
 comunitaria, l'Agenzia svolge, nel rispetto degli indirizzi
 del  Ministro  per  le  politiche  agricole,  i  compiti di
 esecuzione  delle  forniture  dei  prodotti  agroalimentari
 disposte dalla Unione europea per gli aiuti alimentari e la
 cooperazione  economica  con  altri  Paesi,  nonche'  delle
 operazioni di provvista e di acquisto sul mercato interno e
 internazionale di prodotti agroalimentari per la formazione
 delle scorte necessarie e di quelle relative all'immissione
 regolata  sul  mercato  interno  e  alla  collocazione  sui
 mercati   comunitari   ed   extracomunitari   dei  suddetti
 prodotti,  compresi  i  Paesi  dell'Europa centro-orientale
 (P.E.C.O.)  e  le  Repubbliche  dell'ex  Unione  Sovietica,
 tranne  nei  casi in cui risulti piu' conveniente procedere
 ad  acquisti  in  loco nei Paesi in via di sviluppo, oppure
 sia    piu'    opportuno    avvalersi   di   organizzazioni
 internazionali.   Svolge  inoltre  gli  altri  compiti,  di
 rilievo  nazionale,  gia' attribuiti all'AIMA da specifiche
 leggi nazionali o da regolamenti comunitari.
 2.  In  attuazione della normativa nazionale, l'Agenzia
 svolge,  nel  rispetto  degli indirizzi del Ministro per le
 politiche agricole, i seguenti compiti di:
 a) intervento  sul mercato agricolo e agroalimentare,
 sentita  la  Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo
 Stato,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
 Bolzano,  per sostenere comparti in situazioni contingenti,
 per   periodi   temporalmente   circoscritti,  al  fine  di
 riassorbire  la  temporanea  sovracapacita'  produttiva per
 ristabilire  l'equilibrio  del  mercato stesso, provvedendo
 alla successiva collocazione dei prodotti;
 b) esecuzione    delle    forniture    dei   prodotti
 agroalimentari  disposte  dallo  Stato  italiano,  anche in
 conformita'   ai   programmi   annualmente   stabiliti  dal
 Ministero  degli  affari  esteri  in relazione agli impegni
 assunti  per  l'aiuto  alimentare e la cooperazione con gli
 altri Paesi.
 3.  Per  lo svolgimento dei compiti di cui ai commi 1 e
 2,  nel  quadro della prevenzione delle violazioni in danno
 ai  fondi  nazionali e comunitari, l'Agenzia e il Ministero
 delle  finanze collaborano congiuntamente nel caso in cui i
 prodotti   agroalimentari   siano   destinati   ad   essere
 assoggettati ad un regime doganale.
 4.  L'Agenzia  presenta  annualmente al Ministro per le
 politiche  agricole,  che  ne  informa  il  Parlamento, una
 relazione  sull'attivita'  svolta,  contenente  l'ammontare
 delle   somme  erogate  e  l'indicazione  degli  interventi
 effettuati.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 9. Intesa di filiera
 1.  L'intesa  di  filiera ha lo scopo di favorire l'integrazione di filiera  e  la valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari, tenendo  conto  degli  interessi  della  filiera  e  dei consumatori. L'intesa puo' definire:
 a) azioni  per  migliorare  la  conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato;
 b) azioni  per  un  migliore  coordinamento  dell'immissione  dei prodotti sul mercato;
 c) modelli  contrattuali compatibili con la normativa comunitaria da   utilizzare   nella   stipula   dei  contratti  di  coltivazione, allevamento e fornitura;
 d) modalita'  di  valorizzazione  e tutela delle denominazioni di origine, indicazioni geografiche e marchi di qualita';
 e) criteri  per  la valorizzazione del legame delle produzioni al territorio di provenienza;
 f) azioni   al   fine   perseguire  condizioni  di  equilibrio  e stabilita'   del  mercato  attraverso  informazioni  e  ricerche  per l'orientamento della produzione agricola alla domanda e alle esigenze dei consumatori;
 g) metodi di produzione rispettosi dell'ambiente.
 2.   L'intesa  di  filiera  e'  stipulata  nell'ambito  del  Tavolo agroalimentare,   di  cui  all'articolo 20  del  decreto  legislativo 18 maggio    2001,   n.   228,   tra   gli   organismi   maggiormente rappresentativi  a  livello  nazionale  nei settori della produzione, della   trasformazione,  del  commercio  e  della  distribuzione  dei prodotti  agricoli  e  agroalimentari,  presenti  o rappresentati nel Consiglio  nazionale  dell'economia  e  del  lavoro.  A  tale fine, i predetti  organismi  indicano  la rappresentanza di filiera a livello nazionale  per il settore di appartenenza. Con decreto del Presidente del  Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole  e  forestali,  da  adottarsi  entro  tre mesi dalla data di entrata  in  vigore  del presente decreto, sono definite le modalita' per   la   stipula   delle  intese  di  filiera,  nonche'  quelle  di costituzione e di funzionamento dei tavoli di filiera.
 3.   Le   intese   possono,   inoltre,   essere   stipulate   dalle Organizzazioni     interprofessionali     riconosciute    ai    sensi all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.
 4.  Le  intese non possono comportare restrizioni della concorrenza ad   eccezione   di   quelli  che  risultino  da  una  programmazione previsionale  e coordinata della produzione in funzione degli sbocchi di  mercato  o  da  un  programma di miglioramento della qualita' che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta.
 5.  Le intese sono comunicate al Ministero delle politiche agricole e  forestali entro i quindici giorni dalla loro sottoscrizione che ne verifica  la compatibilita' con la normativa comunitaria e nazionale. Le  intese  di cui al comma 4 sono approvate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali.
 
 
 
 Note all'art. 9:
 - Si   riporta   il  testo  dell'art.  20  del  decreto
 legislativo   18 maggio   2001,   n.  228  (Orientamento  e
 modernizzazione  del  settore agricolo, a norma dell'art. 7
 della legge 5 marzo 2001, n. 57):
 «Art.  20  (Istituti  della  concertazione). - 1. Nella
 definizione  delle  politiche  agroalimentari il Governo si
 avvale   del  Tavolo  agroalimentare  istituito  presso  la
 Presidenza del Consiglio dei Ministri, che e' convocato con
 cadenza   almeno   trimestrale.  Al  Tavolo  agroalimentare
 partecipa  una  delegazione  del  Consiglio  nazionale  dei
 consumatori  e  degli  utenti di cui all'art. 4 della legge
 30 luglio  1998,  n.  281,  composta  di tre rappresentanti
 designati dal Consiglio medesimo.
 2.   Le   modalita'   delle   ulteriori   attivita'  di
 concertazione  presso il Ministero delle politiche agricole
 e forestali sono definite con decreto del Ministro.».
 - Si   riporta   il  testo  dell'art.  12  del  decreto
 legislativo  30 aprile  1998,  n.  173, come modificato dal
 presente decreto:
 «Art.  12  (Organizzazioni interprofessionali). - 1. Ai
 fini dell'integrazione economica di filiera, si intende per
 "Organizzazione     interprofessionale"     un'associazione
 costituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice
 civile  e  riconosciuta ai sensi del decreto del Presidente
 della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361:
 a) raggruppi      organizzazioni     nazionali     di
 rappresentanza  delle  attivita' economiche connesse con la
 produzione,  il  commercio e la trasformazione dei prodotti
 agricoli;
 b) sia  costituito  per  iniziativa di tutte o di una
 parte   delle   organizzazioni   o   associazioni   che  la
 compongono;
 c) svolga  alcune  delle  attivita' seguenti, tenendo
 conto degli interessi dei consumatori:
 1)  migliorare la conoscenza e la trasparenza della
 produzione e del mercato;
 2)   contribuire   ad   un  migliore  coordinamento
 dell'immissione sul mercato;
 3)  elaborare  contratti  tipo  compatibili  con la
 normativa comunitaria;
 4) accrescere la valorizzazione dei prodotti;
 5)  ricercare  metodi  atti a limitare l'impiego di
 prodotti  fitosanitari e di altri fattori di produzione e a
 garantire  la qualita' dei prodotti nonche' la salvaguardia
 dei suoli e delle acque;
 6)   mettere   a   punto  metodi  e  strumenti  per
 migliorare la qualita' dei prodotti;
 7) valorizzare e tutelare l'agricoltura biologica e
 le  denominazioni  d'origine,  i  marchi  di  qualita' e le
 indicazioni geografiche;
 8)  promuovere  la  produzione  integrata  o  altri
 metodi di produzione rispettosi dell'ambiente;
 9)  definire,  per  quanto  riguarda  le  normative
 tecniche     relative     alla     produzione     e    alla
 commercializzazione,  regole  piu'  restrittive  di  quelle
 previste  dalle  normative  comunitaria  e  nazionale per i
 prodotti agricoli e trasformati.
 1-bis.     Possono     costituire     un'Organizzazione
 interprofessionale      gli      organismi     maggiormente
 rappresentativi  a  livello  nazionale  nei  settori  della
 produzione,  della  trasformazione,  del  commercio e della
 distribuzione  dei prodotti agricoli e agroalimentari. Sono
 considerati   rappresentativi   a   livello  nazionale  gli
 organismi  che  sono presenti o rappresentati nel Consiglio
 nazionale dell'economia e del lavoro.
 1-ter.   Il   Ministero   delle  politiche  agricole  e
 forestali  svolge  i compiti di riconoscimento, controllo e
 vigilanza   delle  Organizzazioni  interprofessionali.  Con
 decreto  del Ministro delle politiche agricole e forestali,
 sentita  la  Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo
 Stato,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
 Bolzano, sono definiti i criteri e le modalita' per:
 a) il    riconoscimento    ed   i   controlli   delle
 organizzazioni interprofessionali;
 b) la nomina degli amministratori;
 c) la  definizione  delle  condizioni  per  estendere
 anche  alle  imprese  non  aderenti  le regole approvate ai
 sensi     del    comma 2,    sempreche'    l'organizzazione
 interprofessionale  dimostri  di rappresentare almeno il 66
 per  cento della produzione o della commercializzazione sul
 territorio nazionale.
 2.  Le  organizzazioni  possono costituire fondi per il
 conseguimento  dei fini istituzionali, imporre contributi e
 regole  obbligatorie per tutte le imprese aderenti, in base
 alla  normativa  comunitaria  ed alle disposizioni previste
 dal   decreto   di   cui   al   comma 2-quater.   Al   fine
 dell'imposizione  dei contributi e delle regole predette le
 delibere  devono  essere adottate con il voto favorevole di
 almeno l'85% degli associati interessati al prodotto.
 2-bis.  Il  riconoscimento  puo' essere concesso ad una
 sola  organizzazione  interprofessionale  per prodotto, che
 puo' articolarsi in sezioni regionali o interregionali.
 2-ter.   Gli   accordi   conclusi   in   seno   ad  una
 organizzazione  interprofessionale  non  possono comportare
 restrizioni  della  concorrenza  ad eccezione di quelli che
 risultino  da  una programmazione previsionale e coordinata
 della  produzione in funzione degli sbocchi di mercato o da
 un programma di miglioramento della qualita' che abbia come
 conseguenza  diretta una limitazione del volume di offerta.
 Gli accordi sono in tali casi adottati all'unanimita' degli
 associati interessati al prodotto.
 2-quater. (Soppresso).».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 10. Contratti quadro
 1.  Nell'ambito delle finalita' di cui all'articolo 33 del Trattato istitutivo   della   Comunita'   europea   e   nei   limiti   di  cui all'articolo 2,   comma 1,  del  regolamento  (CEE)  n.  26/1962  del Consiglio,  del 4 aprile 1962, e successive modificazioni, i soggetti economici  di  cui  al  capo I possono sottoscrivere contratti quadro aventi i seguenti obiettivi:
 a) sviluppare  gli  sbocchi  commerciali  sui  mercati interno ed estero,  e  orientare la produzione agricola per farla corrispondere, sul  piano  quantitativo  e  qualitativo,  alla  domanda,  al fine di perseguire condizioni di equilibrio e stabilita' del mercato;
 b) garantire la sicurezza degli approvvigionamenti;
 c) migliorare  la  qualita' dei prodotti con particolare riguardo alle  diverse  vocazioni  colturali  e  territoriali  e  alla  tutela dell'ambiente;
 d) ridurre  le  fluttuazioni  dei  prezzi  ed assicurare le altre finalita'  perseguite  dall'articolo 33  del Trattato sulla Comunita' europea;
 e) prevedere   i   criteri   di   adattamento   della  produzione all'evoluzione del mercato.
 2.  Con  decreto  del Ministro delle politiche agricole e forestali possono  essere  definite,  per singole filiere, modalita' di stipula dei  contratti quadro in mancanza di intesa di filiera, che prevedano una  rappresentativita'  specifica,  determinata  in  percentuale  al volume   di   produzione  commercializzata,  da  parte  dei  soggetti economici di cui al capo I.
 
 
 
 Note all'art. 10:
 - Si   riporta  il  testo  dell'art.  33  del  trattato
 istitutivo della Comunita' europea:
 «Art.  33.  -  1.  Le finalita' della politica agricola
 comune sono:
 a) incrementare  la  produttivita'  dell'agricoltura,
 sviluppando  il  progresso tecnico, assicurando lo sviluppo
 razionale  della  produzione  agricola come pure un impiego
 migliore  dei  fattori  di produzione, in particolare della
 manodopera;
 b) assicurare  cosi'  un  tenore  di  vita  equo alla
 popolazione    agricola,    grazie    in   particolare   al
 miglioramento   del   reddito  individuale  di  coloro  che
 lavorano nell'agricoltura;
 c) stabilizzare i mercati;
 d) garantire la sicurezza degli approvvigionamenti;
 e) assicurare  prezzi  ragionevoli  nelle consegne ai
 consumatori.
 2.  Nell'elaborazione  della politica agricola comune e
 dei  metodi  speciali  che questa puo' implicare, si dovra'
 considerare:
 a) il  carattere  particolare dell'attivita' agricola
 che deriva dalla struttura sociale dell'agricoltura e dalle
 disparita'  strutturali  e  naturali fra le diverse regioni
 agricole;
 b) la   necessita'   di   operare   gradatamente  gli
 opportuni adattamenti;
 c) il  fatto  che,  negli Stati membri, l'agricoltura
 costituisce  un  settore  intimamente  connesso all'insieme
 dell'economia.».
 - Si   riporta  il  testo  dell'art.  2,  comma 1,  del
 regolamento  (CEE)  n. 26/1962, del Consiglio, del 4 aprile
 1962:
 «1.  L'art. 85, paragrafo 1 del trattato non si applica
 agli  accordi,  decisioni  e  pratiche  di cui all'articolo
 precedente    che   costituiscono   parte   integrante   di
 un'organizzazione nazionale di mercato o che sono necessari
 per il conseguimento degli obiettivi enunciati nell'art. 39
 del  trattato.  Non si applica in particolare agli accordi,
 decisioni   e   pratiche   di   imprenditori  agricoli,  di
 associazioni  di imprenditori agricoli o di associazioni di
 dette  associazioni  appartenenti ad un unico Stato membro,
 nella  misura  in  cui,  senza  che  ne derivi l'obbligo di
 praticare un prezzo determinato, riguardino la produzione o
 la  vendita  di  prodotti  agricoli  o  l'utilizzazione  di
 impianti  comuni  per  il  deposito,  la manipolazione o la
 trasformazione   di   prodotti  agricoli,  a  meno  che  la
 Commissione  non accerti che in tal modo la concorrenza sia
 esclusa  o che siano compromessi gli obiettivi dell'art. 39
 del trattato.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 11. Modalita'
 1. Il contratto quadro definisce il prodotto, le attivita' e l'area geografica  nei  cui  confronti  e' applicabile; nel contratto quadro devono essere indicate la durata e le condizioni del suo rinnovo.
 2. Ai contratti quadro si applicano i seguenti principi generali:
 a) confronto preventivo delle previsioni della produzione e degli sbocchi commerciali del prodotto in vista della loro armonizzazione;
 b) definizione  di  prescrizioni  al fine di adeguare il prodotto oggetto  del  contratto  quadro  alle  esigenze  dell'immissione  sul mercato,  con  riferimento anche alle caratteristiche qualitative del prodotto  ed  ai  servizi logistici che incidono sulla determinazione del prezzo di commercializzazione;
 c) obbligo  per gli acquirenti di rifornirsi del prodotto oggetto del   contratto   quadro   tramite   un  contratto  di  coltivazione, allevamento   e   fornitura,  o  tramite  altro  contratto,  comunque denominato,  da  stipulare per iscritto, che rispetti i contenuti del contratto  quadro e ne preveda espressamente l'applicazione anche nei confronti    degli    imprenditori   agricoli   non   aderenti   alle organizzazioni  stipulanti,  ai  sensi  dell'articolo 13. Il rispetto delle condizioni stabilite nei contratti quadro deve essere garantito dalla   previsione   espressa,   contenuta  negli  accordi  stessi  e confermata  nei  contratti-tipo  e  nei  contratti  individuali,  che considera,  ai  fini degli articoli 1453 e 1455 del codice civile, di grave  importanza  ogni  sua  violazione, con diritto al risarcimento degli eventuali danni;
 d) definizione    dei    criteri   per   la   valutazione   delle diversificazioni  di  prezzo  da  stabilire  in relazione al processo produttivo  applicato e alle caratteristiche qualitative dei prodotti considerati   per   assicurare   il  raggiungimento  delle  finalita' dell'articolo 33 del Trattato istitutivo della Comunita' europea.
 3.  Sono  esclusi  dai  contratti quadro i quantitativi di prodotto conferiti  dai soci alle cooperative agricole ed ai loro consorzi per la    raccolta,    la    lavorazione,    la   trasformazione   e   la commercializzazione   sul   mercato   delle  produzioni  agricole  ed agroalimentari.  E'  facolta'  delle  cooperative agricole e dei loro consorzi aderire ai contratti quadro.
 4.   I  contratti  quadro  devono  contenere,  per  ogni  prodotto, disposizioni relative a:
 a) il   riconoscimento   delle   cause   di  forza  maggiore  che giustificano  il  mancato rispetto parziale o totale delle reciproche obbligazioni delle parti nei singoli contratti;
 b) l'individuazione  di un collegio arbitrale terzo rispetto alle parti  al  quale  rimettere  ogni  controversia fra le organizzazioni firmatarie  degli  accordi  quadro,  in ordine alla interpretazione o all'esecuzione degli stessi, e di rimettere a tale organo indicato in ciascun  contratto  quadro ogni controversia tra gli imprenditori che siano  interessati  direttamente  alla esecuzione dei contratti o che siano  parti  dei  contratti  da essi regolati. La determinazione del risarcimento  del danno derivante dalla violazione di quanto disposto dal  comma 2,  la  lettera c),  deve  essere  anch'essa  rimessa alla decisione  di  un  collegio  arbitrale  nominato  nei  modi  e con le modalita'  di  procedura previsti nella presente lettera b). Il danno e' liquidato con valutazione equitativa;
 c) le   modalita'   di   corresponsione,   da  parte  di  ciascun produttore,   trasformatore,   commerciante   e   distributore   alle rispettive organizzazioni firmatarie, di contributi, ove previsto dai contratti  quadro,  per le spese previste dagli accordi finalizzate a favorire  la  stabilizzazione  del  mercato  e  -  attraverso  studi, controlli  tecnici  ed  economici,  ed  azioni per la promozione e lo sviluppo  delle  vendite - la valorizzazione dei prodotti oggetto dei contratti  quadro. Il contributo puo' essere determinato da una quota percentuale del prezzo del prodotto oggetto dei singoli contratti;
 d) la  previsione  delle  sanzioni  e degli indennizzi in caso di inadempimento   parziale   o  totale  delle  obbligazioni,  anche  in relazione alle ipotesi disciplinate dagli articoli 12 e 13.
 5.  I  contratti  quadro  stabiliscono  il contratto-tipo, che deve essere  adottato  nella  stipulazione  dei contratti di coltivazione, allevamento e fornitura.
 6.  I  contratti quadro e il contratto-tipo sono depositati, a cura delle  parti contraenti, entro dieci giorni dalla stipulazione presso il  Ministero  delle  politiche agricole e forestali, il quale, entro trenta  giorni  dal  deposito,  puo'  formulare osservazioni circa la rappresentativita'  delle  parti  contraenti  e  la conformita' degli accordi  alla normativa comunitaria e nazionale. Decorso tale termine senza  osservazioni,  i  contratti  quadro  ed  il  contratto-tipo si intendono  efficaci  e  sono  pubblicati sul sito del Ministero delle politiche agricole e forestali e su quelli delle regioni interessate.
 
 
 
 Note all'art. 11:
 - Si  riporta  il  testo degli articoli 1453 e 1455 del
 codice civile:
 «Art.    1453    (Risolubilita'   del   contratto   per
 inadempimento).    -    Nei   contratti   con   prestazioni
 corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue
 obbligazioni,   l'altro   puo'   a   sua   scelta  chiedere
 l'adempimento  o  la  risoluzione  del contratto, salvo, in
 ogni caso, il risarcimento del danno.
 La  risoluzione  puo'  essere domandata anche quando il
 giudizio  e'  stato promosso per ottenere l'adempimento; ma
 non  puo'  piu'  chiedersi  l'adempimento  quando  e' stata
 domandata la risoluzione.
 Dalla  data della domanda di risoluzione l'inadempiente
 non puo' piu' adempiere la propria obbligazione.».
 «Art.   1455   (Importanza  dell'inadempimento).  -  Il
 contratto  non  si puo' risolvere se l'inadempimento di una
 delle   parti   ha   scarsa   importanza,   avuto  riguardo
 all'interesse dell'altra.».
 - Il  testo  dell'art. 33 del trattato istitutivo della
 Comunita' europea e' riportato nelle note all'art. 10.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 12. Recesso, cessione di azienda, e privilegio
 1.   Ciascuno   dei  contraenti  puo'  recedere  dal  contratto  di coltivazione, allevamento e fornitura mediante preavviso di un anno e dopo che sia trascorsa almeno una campagna completa di consegne.
 2.  In  caso di cessione totale o parziale dell'azienda da parte di un  imprenditore  che  ha  sottoscritto  un  contratto individuale di coltivazione,  allevamento  e fornitura in esecuzione di un contratto quadro,  il  cedente  e'  tenuto  a  dichiarare nell'atto di cessione l'esistenza  di  tale  contratto, ed il cessionario deve impegnarsi a rispettarne le clausole ed a garantirne l'esecuzione.
 3.  In  caso di violazione degli obblighi previsti dai commi 1 e 2, l'inadempiente  e' obbligato al risarcimento dei danni, da liquidarsi con  valutazione  equitativa in mancanza di esatta determinazione, ed e'   assoggettato  alle  sanzioni  ed  agli  indennizzi  fissati  dai contratti quadro. Gli obblighi suddetti gravano, nel caso di cessione dell'azienda, solidalmente sul cessionario e sul cedente.
 4.   I  crediti  degli  imprenditori  agricoli  nei  confronti  dei trasformatori,   commercianti   e  dei  distributori  acquirenti  dei prodotti  in  forza  di contratti stipulati nel rispetto del presente decreto,  hanno privilegio generale sui mobili, con il grado previsto dall'articolo 2751-bis, primo comma, n. 4), del codice civile.
 
 
 
 Nota all'art. 12:
 - Si  riporta  il  testo  dell'art. 2751-bis del codice
 civile:
 «Art.   2751-bis.   -   Crediti   per   retribuzioni  e
 provvigioni,   crediti   dei   coltivatori  diretti,  delle
 societa' od enti cooperativi e delle imprese artigiane.
 Hanno   privilegio   generale   sui  mobili  i  crediti
 riguardanti:
 1) le  retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai
 prestatori  di  lavoro  subordinato  e  tutte le indennita'
 dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro,
 nonche'  il  credito del lavoratore per i danni conseguenti
 alla mancata corresponsione, da parte del datore di lavoro,
 dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori ed
 il credito per il risarcimento del danno subito per effetto
 di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile;
 2) le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro
 prestatore  d'opera intellettuale dovute per gli ultimi due
 anni di prestazione;
 3) le  provvigioni  derivanti dal rapporto di agenzia
 dovute  per  l'ultimo  anno  di prestazione e le indennita'
 dovute per la cessazione del rapporto medesimo;
 4) i    crediti    del   coltivatore   diretto,   sia
 proprietario che affittuario, mezzadro, colono soccidario o
 comunque compartecipante, per i corrispettivi della vendita
 dei  prodotti,  nonche' i crediti del mezzadro o del colono
 indicati dall'art. 2765;
 5) i  crediti dell'impresa artigiana e delle societa'
 od  enti  cooperativi  di  produzione  e  di  lavoro, per i
 corrispettivi  dei  servizi  prestati  e  della vendita dei
 manufatti;
 5-bis) i  crediti delle societa' cooperative agricole
 e  dei  loro consorzi per i corrispettivi della vendita dei
 prodotti;
 5-ter) i  crediti  delle imprese fornitrici di lavoro
 temporaneo  di  cui  alla legge 24 giugno 1997, n. 196, per
 gli  oneri  retributivi  e  previdenziali  addebitati  alle
 imprese utilizzatrici.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 13. Obblighi degli acquirenti
 1.  Le  parti  acquirenti  aderenti  ad  organizzazioni che abbiano stipulato  un  contratto  quadro sono obbligate ad applicare tutte le condizioni in esso previste ai contratti di coltivazione, allevamento e  fornitura  e  ad  ogni  altro  contratto  che riguardi prodotti di provenienza  nazionale  contemplati  nell'accordo, anche se stipulati con imprenditori agricoli non aderenti alle organizzazioni firmatarie del contratto quadro.
 2.  Gli  imprenditori  agricoli  non  aderenti  alle organizzazioni firmatarie   di   contratti   quadro,  ove  concludano  contratti  di coltivazione,   allevamento   e   fornitura   che  riguardi  prodotti contemplati in un contratto quadro, possono pretendere l'applicazione in  loro  favore delle clausole contenute in detto accordo, e sono in tal  caso  obbligati a corrispondere alle organizzazioni firmatarie i contributi di cui all'articolo 11, comma 4, lettera c).
 3.   La   violazione   degli   obblighi   di   cui   ai  precedenti commi costituisce,  ai  fini  degli  articoli 1453  e 1455 del codice civile,  grave  inadempienza,  con  diritto  delle organizzazioni dei produttori  o  loro forme associate firmatarie del contratto quadro e dei   singoli   imprenditori   agricoli   che   ne   hanno  richiesto l'applicazione, di richiedere il risarcimento degli eventuali danni.
 4.   Alle   controversie  relative  alle  fattispecie  previste  ai commi precedenti   si   applica   quanto  disposto  dall'articolo 11, comma 4, lettera b).
 
 
 
 Nota all'art. 13:
 - Il testo degli articoli 1453 e 1455 del codice civile
 e' riportato nelle note all'art. 11.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 14. Incentivi
 1.  Nel  rispetto  delle  norme  comunitarie, la stipula di singoli contratti  di  coltivazione,  di  allevamento e fornitura conformi ai contratti  quadro  costituisce  criterio  di  preferenza,  secondo le modalita'   stabilite   in   ciascun  bando  di  partecipazione,  per attribuire contributi statali per l'innovazione e la ristrutturazione delle  imprese  agricole,  agroalimentari  e di commercializzazione e vendita   dei   prodotti   agricoli.   I  contratti  di  conferimento sottoscritti  tra  le  cooperative  agricole  e  loro  consorzi  ed i rispettivi  associati  sono  equiparati ai contratti di coltivazione, allevamento   e   fornitura  qualora  perseguano  gli  obiettivi  dei contratti quadro di cui all'articolo 10.
 2.  Le  amministrazioni  pubbliche assumono le opportune iniziative per promuovere e valorizzare i contratti di cui al comma 1.
 3.  Costituisce  priorita'  nell'accesso  ai regimi di aiuti di cui all'articolo 66,  commi 1  e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la stipula di contratti di cui al comma 1.
 4.  Le  regioni  possono  attribuire  priorita'  nell'erogazione di contributi alle imprese di cui al comma 1.
 5.  Il  valore preminente previsto dall'articolo 59, comma 4, della legge  23 dicembre  1999,  n.  488, nell'aggiudicazione degli appalti pubblici   e'  esteso  anche  alle  produzioni  agricole  oggetto  di contratti quadro.
 
 
 
 Note all'art. 14:
 - Si  riporta il testo dell'art. 66, commi 1 e 2, della
 legge 27 dicembre 2002, n. 289:
 «Art.  66 (Sostegno della filiera agroalimentare). - 1.
 Al  fine  di favorire l'integrazione di filiera del sistema
 agricolo  e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti
 agroalimentari  nelle  aree  sottoutilizzate,  il Ministero
 delle  politiche  agricole  e forestali, nel rispetto della
 programmazione  regionale, promuove, nel limite finanziario
 complessivo   fissato   con   deliberazione   del  CIPE  in
 attuazione  degli  articoli 60  e  61 della presente legge,
 contratti  di  filiera e di distretto a rilevanza nazionale
 con  gli  operatori  delle  filiere,  ivi comprese le forme
 associate,  finalizzati  alla realizzazione di programmi di
 investimenti   aventi   carattere   interprofessionale,  in
 coerenza  con  gli  orientamenti  comunitari  in materia di
 aiuti di Stato in agricoltura.
 2.   I   criteri,  le  modalita'  e  le  procedure  per
 l'attuazione  delle  iniziative  di  cui  al  comma 1  sono
 definiti  con decreto del Ministro delle politiche agricole
 e   forestali,  sentita  la  Conferenza  permanente  per  i
 rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
 Trento  e  di  Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di
 entrata in vigore della presente legge.».
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  59, comma 4, della
 legge 23 dicembre 1999, n. 488:
 «4.   Per  garantire  la  promozione  della  produzione
 agricola  biologica e di qualita', le istituzioni pubbliche
 che  gestiscono  mense scolastiche ed ospedaliere prevedono
 nelle   diete   giornaliere   l'utilizzazione  di  prodotti
 biologici,  tipici  e  tradizionali  nonche'  di  quelli  a
 denominazione  protetta,  tenendo conto delle linee guida e
 delle  altre  raccomandazioni dell'Istituto nazionale della
 nutrizione.  Gli  appalti pubblici di servizi relativi alla
 ristorazione delle istituzioni suddette sono aggiudicati ai
 sensi   dell'art.  23,  comma 1,  lettera b),  del  decreto
 legislativo   17 marzo   1995,   n.   157,   e   successive
 modificazioni,  attribuendo  valore preminente all'elemento
 relativo alla qualita' dei prodotti agricoli offerti.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 15. Altri accordi del sistema agroalimentare
 1.  Gli accordi realizzati tra produttori agricoli o fra produttori agricoli  ed  imprese,  che beneficino di una stessa denominazione di origine  protetta  (DOP),  indicazione  geografica  protetta  (IGP) e attestazione   di   specificita'   (AS)  riconosciuta  ai  sensi  dei regolamenti  (CEE)  n.  2081/92  e  n.  2082/92  del  Consiglio,  del 14 luglio  1992,  o  che  siano  integrati  nella  stessa  filiera di produzione avente la dicitura di «agricoltura biologica» ai sensi del regolamento  (CE) n. 2092/91, del Consiglio, del 24 giugno 1991, sono approvati  dal  Ministero  delle politiche agricole e forestali. Tali accordi   devono  essere  stipulati  per  iscritto,  per  un  periodo determinato  che  non  puo'  essere  superiore  a  tre anni e possono riguardare soltanto:
 a) una  programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione del mercato;
 b) un  piano di miglioramento della qualita' dei prodotti, avente come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta;
 c) una  concentrazione dell'offerta e dell'immissione sui mercati della produzione degli aderenti.
 2.  In caso di grave squilibrio del mercato, gli accordi realizzati fra  produttori  agricoli,  o  fra  produttori agricoli ed imprese di approvvigionamento    o   di   trasformazione   e   le   disposizioni autolimitatrici, adottate dalle organizzazioni di produttori agricoli riconosciute  ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del  28 ottobre  1996, e del regolamento (CE) n. 952/97 del Consiglio del  20 maggio  1997,  e  le organizzazioni interprofessionali di cui all'articolo 12,    destinati    a    riassorbire    una   temporanea sovracapacita'  produttiva  per ristabilire l'equilibrio del mercato, devono  essere  autorizzati  dal Ministero delle politiche agricole e forestali.   Tali  misure  devono  essere  adeguate  a  superare  gli squilibri  e  non  possono  in  alcun  caso riguardare la materia dei prezzi. La durata degli accordi non puo' eccedere un anno.
 3.  Gli  accordi  di  cui  ai  commi 1 e 2 non possono in ogni caso prevedere  restrizioni  non strettamente necessarie al raggiungimento degli  scopi  indicati  nei  medesimi commi, ne' possono eliminare la concorrenza da una parte sostanziale del mercato.
 4.  Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non costituiscono deroghe a  quanto  previsto  dall'articolo 2  della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
 
 
 
 Note all'art. 15:
 - Il  regolamento  CEE  n.  2081/92,  del Consiglio del
 14 luglio  1992,  pubblicato nella G.U.C.E. 24 luglio 1992,
 n.  L  208,  e'  relativo alla protezione delle indicazioni
 geografiche  e  delle  denominazioni d'origine dei prodotti
 agricoli ed alimentari.
 - Il  regolamento  CEE  n.  2082/92,  del Consiglio del
 14 luglio  1992,  pubblicato nella G.U.C.E. 24 luglio 1992,
 n. L 208, e' relativo alle attestazioni di specificita' dei
 prodotti agricoli ed alimentari.
 - Il  regolamento  (CEE)  n. 2092/91, del Consiglio del
 24 giugno  1991,  pubblicato nella G.U.C.E. 22 luglio 1991,
 n.  L 198, e' relativo al metodo di produzione biologico di
 prodotti  agricoli  e  alla  indicazione di tale metodo sui
 prodotti agricoli e sulle derrate alimentari.
 - Il  regolamento  (CE)  n.  2200/96, del Consiglio del
 28 ottobre  1996,  pubblicato  nella  G.U.C.E.  21 novembre
 1996,  n.  L 297, e' relativo all'organizzazione comune dei
 mercati nel settore degli ortofrutticoli.
 - Il  regolamento  (CE)  n.  952/97,  del Consiglio del
 2 maggio  1997, pubblicato nella G.U.C.E. 2 giugno 1997, n.
 L  142,  e'  relativo  alle associazioni di produttori e le
 relative unioni.
 - Si   riporta   il   testo  dell'art.  2  della  legge
 10 ottobre 1990, n. 287:
 «Art.   2   (Intese   restrittive   della  liberta'  di
 concorrenza).  - 1. Sono considerati intese gli accordi e/o
 le    pratiche    concordati   tra   imprese   nonche'   le
 deliberazioni,  anche  se adottate ai sensi di disposizioni
 statutarie  o  regolamentari,  di consorzi, associazioni di
 imprese ed altri organismi similari.
 2.  Sono  vietate le intese tra imprese che abbiano per
 oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in
 maniera  consistente il gioco della concorrenza all'interno
 del  mercato  nazionale o in una sua parte rilevante, anche
 attraverso attivita' consistenti nel:
 a) fissare  direttamente  o  indirettamente  i prezzi
 d'acquisto   o   di   vendita   ovvero   altre   condizioni
 contrattuali;
 b) impedire  o limitare la produzione, gli sbocchi, o
 gli  accessi  al  mercato,  gli  investimenti,  lo sviluppo
 tecnico o il progresso tecnologico;
 c) ripartire    i    mercati    o    le    fonti   di
 approvvigionamento;
 d) applicare,  nei  rapporti  commerciali  con  altri
 contraenti,    condizioni    oggettivamente   diverse   per
 prestazioni  equivalenti,  cosi'  da  determinare  per essi
 ingiustificati svantaggi nella concorrenza;
 e) subordinare    la    conclusione    di   contratti
 all'accettazione   da   parte  degli  altri  contraenti  di
 prestazioni  supplementari  che,  per loro natura o secondo
 gli   usi  commerciali,  non  abbiano  alcun  rapporto  con
 l'oggetto dei contratti stessi.
 3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 16. Disposizioni finali e abrogazione di norme
 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo la legge 16 marzo 1988, n. 88, e' abrogata.
 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono soppresse le seguenti norme:
 a) articoli 26,  27,  28  e  29 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni;
 b) articolo 11 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.
 3. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nei decreti ministeriali previsti dal presente decreto legislativo si osservano,  in  quanto  applicabili,  le disposizioni precedentemente vigenti.
 4.  Nel  settore bieticolo-saccarifero, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1,   comma 1,   lettera f),  i  contratti  quadro  sono sottoscritti,  in  rappresentanza  degli imprenditori agricoli, dalle associazioni  nazionali  maggiormente  rappresentative dei produttori bieticoli.  A tali contratti si applicano le norme di cui al presente decreto.
 5.  All'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
 «1-bis. Possono costituire un'Organizzazione interprofessionale gli organismi   maggiormente  rappresentativi  a  livello  nazionale  nei settori della produzione, della trasformazione, del commercio e della distribuzione   dei   prodotti   agricoli   e   agroalimentari.  Sono considerati  rappresentativi  a  livello  nazionale gli organismi che sono presenti o rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
 1-ter.  Il  Ministero delle politiche agricole e forestali svolge i compiti di riconoscimento, controllo e vigilanza delle Organizzazioni interprofessionali. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e  forestali,  sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalita' per:
 a) il   riconoscimento   ed   i  controlli  delle  organizzazioni interprofessionali;
 b) la nomina degli amministratori;
 c) la  definizione  delle  condizioni  per  estendere  anche alle imprese  non  aderenti  le  regole  approvate  ai  sensi del comma 2, sempreche'    l'organizzazione    interprofessionale    dimostri   di rappresentare  almeno  il  66  per  cento  della  produzione  o della commercializzazione sul territorio nazionale.».
 6.  Il  comma 2-quater  dell'articolo 12  del  decreto  legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e' soppresso.
 7. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 27 maggio 2005
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Alemanno,   Ministro   delle  politiche
 agricole e forestali
 Siniscalco,  Ministro  del-l'economia e
 delle finanze
 Castelli, Ministro della giustizia
 La  Loggia,  Ministro  per  gli  affari
 regionali
 La  Malfa,  Ministro  per  le politiche
 comunitarie
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 
 
 Note all'art. 16:
 - La  legge 16 marzo 1988, n. 88, abrogata dal presente
 decreto,  recava  norme  sugli accordi interprofessionali e
 sui  contratti  di  coltivazione  e  vendita  dei  prodotti
 agricoli.
 - Gli  articoli 27,  28  e  29  del decreto legislativo
 18 maggio  2001,  n.  228,  abrogati  dal presente decreto,
 recavano, rispettivamente:
 «Requisiti delle organizzazioni di produttori.».
 «Programmi   di  attivita'  delle  organizzazioni  di
 produttori e delle loro forme associate.».
 «Aiuti alle organizzazioni di produttori ed alle loro
 forme associate.».
 - L'art.  11 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n.
 173,  abrogato  dal  presente decreto, recava: «Accordi del
 sistema agroalimentare.».
 - Il   testo   dell'art.  12  del  decreto  legislativo
 30 aprile 1998, n. 173, e' riportato nelle note all'art. 9.
 
 
 
 
 |  |  |  |  |