Gazzetta n. 136 del 14 giugno 2005 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 18 maggio 2005 |
Variazione tecnica dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario «Neoron 25», registrato al n. 1987. |
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IL DIRETTORE GENERALE della sanita' veterinaria e degli alimenti
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (S.O. Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; Visto il decreto del 9 dicembre 1975 con il quale e' stato registrato al n. 1987 il prodotto fitosanitario denominato Neoron 25, contenente la sostanza attiva bromopropilato, a nome dell'impresa Syngenta Crop Protection S.p.A., con sede legale in Milano, via Gallarate n. 139, preparato in stabilimenti gia' autorizzati; Considerato che nel suddetto decreto e' stato autorizzato l'impiego del prodotto fitosanitario in oggetto su mele e pere con un intervallo di sicurezza di 21 giorni, necessario per consentire il rispetto del limite massimo di residuo comunitario allora vigente di 2 mg/kg; Visto il decreto del 25 luglio 2003, concernente la «Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono la sostanza attiva bromopropilato che non e' stata iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione del regolamento (CE) n. 2076/2002 della commissione del 20 novembre 2002»; Visto il decreto del 6 agosto 2003 concernente «Riammissione alla produzione ed alla commercializzazione, limitatamente agli usi ora riconosciuti essenziali, di alcuni prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva bromopropilato in applicazione del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002 modificato dal regolamento (CE) n. 1336/2003 della Commissione del 25 luglio 2003», con cui e' stato consentito nuovamente l'impiego del prodotto fitosanitario Neoron 25 sulle colture di melo, pero, vite; Visto il decreto del 18 dicembre 2003 «Recepimento delle direttive 2003/60/CE, 2003/62/CE e 2003/69/CE e aggiornamento del decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000, concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari tollerati nei prodotti destinati all'alimentazione, con revoca e modifica di alcuni impieghi relativi ai prodotti fitosanitari», con cui e' stato ridotto il limite massimo di residuo comunitario su pomacee della sostanza attiva bromopropilato da 2 mg/kg a 0,05 mg/kg, ed e' stato fissato l'intervallo di sicurezza su tali colture a 90 giorni, al fine di consentire il rispetto dei nuovi limiti massimi di residui; Visto il decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004, concernente «Prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione», che fissa nuovamente il limite massimo di residuo comunitario della sostanza attiva bromopropilato sulle pomacee a 2 mg/kg; Vista la domanda del 9 febbraio 2005, presentata dall'impresa medesima, diretta ad ottenere l'autorizzazione alla modifica del testo dell'etichetta relativamente alla riduzione dell'intervallo di sicurezza sulle colture di melo e pero da 90 a 21 giorni, al fine di ripristinare le originarie condizioni di impiego; Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999; Decreta: E' autorizzata la modifica del testo dell'etichetta del prodotto fitosanitario denominato Neoron 25, registrato al n. 1987 con decreto del 9 dicembre 1975, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 6 agosto 2003 a nome dell'impresa Syngenta Crop Protection S.p.A., con sede legale in Milano, via Gallarate n. 139. Tale modifica consiste nella riduzione dell'intervallo di sicurezza sulle colture di melo e pero da 90 a 21 giorni. Il prodotto in questione e' preparato negli stabilimenti delle imprese Scam S.r.l., in S. Maria di Mugnano (Modena); Diachem S.p.A. U.P. Sifa, in Caravaggio (Bergamo); Isagro S.p.A., in Aprilia (Latina); importato, in confezioni pronte per l'impiego, dagli stabilimenti dell'imprese estere Syngenta Crop Protection AG, in Basilea (Svizzera); Syngenta Agro S.A.S., in Usine d'Aigues-Vives (Francia); Syngenta Manufacturing B.V., in Roosendaal (Olanda); confezionato nello stabilimento dell'impresa PRO.PHY.M. sarl, in Z.I. Les Attignours, La Chambre (Francia). Il prodotto e' confezionato nelle taglie da ml 10-20-50-100-125-150-200-250-300-500-750 e litri 1-5-10. Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, con le quali il prodotto deve essere posto in commercio. Rimane invariata la validita' dell'autorizzazione alla produzione e alla commercializzazione fino al 30 giugno 2007. Il presente decreto sara' notificato in via amministrativa all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 maggio 2005
Il direttore generale: Marabelli |
| Allegato
----> Vedere Allegato da pag. 17 a pag. 19 della G.U. <---- |
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