Gazzetta n. 135 del 13 giugno 2005 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 30 maggio 2005 |
Individuazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 62, della legge finanziaria 2005, degli importi a credito e debito delle Regioni, connessi alle perdite di entrata, realizzate per effetto delle disposizioni recate dall'articolo 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e delle relative modalita' di compensazione. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)»; Visto in particolare il comma 62 dell'art. 1 della predetta legge finanziaria con il quale sono autorizzate, a carico di somme a qualsiasi titolo spettanti, le compensazioni degli importi a credito e debito di ciascuna regione, connessi alle perdite di entrata realizzate dalle stesse per effetto delle disposizioni recate dall'art. 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; Considerato che ai sensi della medesima norma gli importi in questione devono essere indicati, solo a questo fine, nella tabella di riparto approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sulla base della proposta presentata dalle regioni in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per essere compensati dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato in quattro rate annuali di eguale importo a partire dall'esercizio 2005; Vista la nota n. 1350/05/1.4.12.1 del 4 marzo 2005 con la quale la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha comunicato che nella seduta del 3 marzo 2005 il Presidente della Conferenza ha formalmente preso atto della presentazione da parte delle regioni del documento concernente le compensazioni previste dall'art. 1, comma 62, della legge finanziaria 2005, trasmettendo la relativa tabella di riparto; Ritenuto necessario provvedere all'approvazione della tabella di riparto proposta dalle regioni per le finalita' sopra richiamate e a disciplinare le relative modalita' di compensazione; Decreta: Art. 1. 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 62, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2004) e' approvata l'allegata tabella di riparto, che forma parte integrante del presente provvedimento, con la quale vengono individuati gli importi a credito e debito di ciascuna regione, connessi alla perdite di entrata realizzate dalle stesse per effetto delle disposizioni recate dall'art. 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 2. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede alle compensazioni interregionali degli importi di cui al comma 1 nell'ambito dei trasferimenti di bilancio statale destinati alle medesime regioni, le cui autorizzazioni di spesa sono iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con riferimento al medesimo Dipartimento. 3. In applicazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 62, della legge n. 311 del 2004 le compensazioni di cui al comma 2 sono effettuate dal predetto Dipartimento in quattro annualita', a decorrere dall'anno 2005, secondo gli importi annuali individuati nell'allegata tabella. 4. Gli importi a credito e a debito individuati ai sensi del comma 3, sono compensati in ciascun anno in sede di erogazione dei trasferimenti richiamati al comma 2, in una o piu' soluzioni e comunque fino a concorrenza degli stessi, a seconda delle specifiche disponibilita' di bilancio al riguardo utilizzabili e nel rispetto delle norme che regolano le cadenze temporali dei pagamenti a carico del bilancio dello Stato. Il presente decreto sara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 maggio 2005
Il Ministro: Siniscalco |
| ----> Vedere Tabella a pag. 25 della G.U. <---- |
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