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| Gazzetta n. 135 del 13 giugno 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 30 maggio 2005 |  | Individuazione,  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  62, della legge finanziaria  2005,  degli  importi  a credito e debito delle Regioni, connessi  alle  perdite  di  entrata,  realizzate  per  effetto delle disposizioni   recate   dall'articolo   17,  comma  22,  della  legge 27 dicembre   1997,   n.   449,   e   delle   relative  modalita'  di compensazione. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 Vista  la legge 30 dicembre 2004, n. 311, concernente «Disposizioni per  la  formazione  del  bilancio  annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)»;
 Visto  in  particolare il comma 62 dell'art. 1 della predetta legge finanziaria  con  il  quale  sono  autorizzate,  a  carico di somme a qualsiasi  titolo spettanti, le compensazioni degli importi a credito e  debito  di  ciascuna  regione,  connessi  alle  perdite di entrata realizzate   dalle  stesse  per  effetto  delle  disposizioni  recate dall'art. 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
 Considerato  che  ai  sensi  della  medesima  norma  gli importi in questione  devono  essere indicati, solo a questo fine, nella tabella di  riparto  approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sulla base della proposta presentata dalle regioni in sede di Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province  autonome  di Trento e di Bolzano, per essere compensati dal Dipartimento  della  Ragioneria  generale dello Stato in quattro rate annuali di eguale importo a partire dall'esercizio 2005;
 Vista  la nota n. 1350/05/1.4.12.1 del 4 marzo 2005 con la quale la Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano ha comunicato che nella seduta del 3 marzo 2005 il Presidente della Conferenza ha formalmente preso  atto  della presentazione da parte delle regioni del documento concernente  le  compensazioni  previste dall'art. 1, comma 62, della legge finanziaria 2005, trasmettendo la relativa tabella di riparto;
 Ritenuto  necessario  provvedere  all'approvazione della tabella di riparto  proposta dalle regioni per le finalita' sopra richiamate e a disciplinare le relative modalita' di compensazione;
 Decreta:
 Art. 1.
 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 62, della legge 30 dicembre 2004, n. 311  (legge  finanziaria  2004)  e'  approvata  l'allegata tabella di riparto,  che  forma parte integrante del presente provvedimento, con la  quale  vengono  individuati  gli  importi  a  credito e debito di ciascuna  regione,  connessi alla perdite di entrata realizzate dalle stesse  per effetto delle disposizioni recate dall'art. 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
 2.  Il  Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede alle  compensazioni  interregionali  degli  importi di cui al comma 1 nell'ambito  dei  trasferimenti  di  bilancio  statale destinati alle medesime  regioni, le cui autorizzazioni di spesa sono iscritte nello stato  di  previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con riferimento al medesimo Dipartimento.
 3.  In applicazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 62, della legge  n.  311  del  2004  le  compensazioni  di  cui al comma 2 sono effettuate   dal  predetto  Dipartimento  in  quattro  annualita',  a decorrere  dall'anno  2005,  secondo  gli importi annuali individuati nell'allegata tabella.
 4.  Gli importi a credito e a debito individuati ai sensi del comma 3,  sono  compensati  in  ciascun  anno  in  sede  di  erogazione dei trasferimenti  richiamati  al  comma  2,  in  una  o piu' soluzioni e comunque  fino a concorrenza degli stessi, a seconda delle specifiche disponibilita'  di  bilancio  al riguardo utilizzabili e nel rispetto delle  norme che regolano le cadenze temporali dei pagamenti a carico del bilancio dello Stato.
 Il  presente decreto sara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 30 maggio 2005
 
 Il Ministro: Siniscalco
 |  |  |  | ---->  Vedere Tabella a pag. 25 della G.U.  <---- |  |  |  |  |