| IL DIRETTORE GENERALE della sanita' veterinaria e degli alimenti
 
 Visto  l'art.  6  della  legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
 Vista  la  circolare  3 settembre  1990,  n.  20  (S.O.  Gazzetta Ufficiale   n.  216  del  15 settembre  1990),  concernente  «Aspetti applicativi  delle  norme  vigenti  in  materia  di registrazione dei presidi sanitari»;
 Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari nonche' la circolare del 10 giugno 1995,  n.  17  (S.O.  Gazzetta  Ufficiale  n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti  «Aspetti  applicativi  delle  nuove  norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
 Visto  il  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, che detta norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.   290,   concernente   il   regolamento   di  semplificazione  dei procedimenti  di  autorizzazione  alla  produzione, all'immissione in commercio   e  alla  vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi coadiuvanti;
 Visto  il  decreto  del Ministro della salute del 27 agosto 2004, concernente  «Prodotti  fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione»;
 Visto  il decreto del 23 ottobre 1976, modificato successivamente con  decreti di cui l'ultimo in data 26 gennaio 1998, con il quale e' stato  registrato  al  n.  2353  il prodotto fitosanitario denominato BONALAN,   contenente   la   sostanza   attiva  benfluralin,  a  nome dell'Impresa  Dow  Agrosciences  BV,  con sede in Rotterdam (Olanda), Aert  Van  Nestraat  e  sede secondaria in Italia, via Patroclo, 21 - Milano, preparato in stabilimenti gia' autorizzati;
 Vista la domanda presentata in data 17 febbraio 2005 dall'impresa medesima  diretta  ad  ottenere  l'estensione  d'impiego alla coltura della rucola, del prodotto sopracitato;
 Visto il parere favorevole espresso in data 3 febbraio 2005 dalla Commissione  consultiva  di  cui  all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
 Visto  il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;
 Decreta:
 E'  autorizzata  l'estensione d'impiego alla coltura della rucola del  prodotto fitosanitario denominato BONALAN, registrato al n. 2353 con  decreto  del  23 ottobre  1976,  modificato  successivamente con decreti  di cui l'ultimo in data 26 gennaio 1998, a nome dell'impresa Dow  Agrosciences  BV,  con  sede  in  Rotterdam  (Olanda),  Aert Van Nestraat e sede secondaria in Italia, via Patroclo, 21- Milano.
 Fino  all'emanazione  di  apposita  direttiva  comunitaria,  sono approvati  sulla  rucola  i  seguenti  limiti massimi di residui, che saranno  inseriti  nel  provvedimento  di  aggiornamento  del decreto ministeriale 27 agosto 2004:
 
 Sostanza attiva                               LMR (mg/kg)
 -                                           - benfluralin                                       0,01
 
 Il  prodotto  in  questione e' preparato negli stabilimenti delle imprese: Althaller Italia S.r.l., in S. Colombano al Lambro (Milano); Diachem  S.p.a.,  in  Caravaggio (Brescia); Isagro S.p.a., in Aprilia (Latina); Sipcam S.p.a., in Salerano sul Lambro (Lodi); Torre S.r.l., in  Torrenieri  -  fraz. Montalcino (Siena); importato, in confezioni pronte  per  l'impiego,  dagli stabilimenti delle imprese estere: Dow Agrosciences  Ltd,  in  King'S  Lynn  - Norfolk (UK); DowAgrosciences S.A.- Drusenheim (Francia).
 1 prodotto e' confezionato nelle taglie da litri 0,5-1-5-10.
 E'   approvata   quale  parte  integrante  del  presente  decreto l'etichetta  allegata,  con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.
 Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in via amministrativa, all'impresa  interessata  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 24 maggio 2005
 
 p. Il direttore generale: Ferri
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