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Indirizzi operativi per fronteggiare il rischio incendi boschivi. Nel corso degli ultimi due anni la piaga degli incendi boschivi e' tornata a colpire con rinnovata intensita' gran parte dei Paesi del sud Europa, riproponendo anche a livello comunitario la necessita' di rafforzare l'impegno e l'azione delle autorita' pubbliche in questo campo. Di fronte alla drammaticita' di molti incendi che anche durante lo scorso inverno hanno interessato le regioni del nord del nostro Paese, quali Liguria e Valle d'Aosta, e tenuto conto delle condizioni meteorologiche che nei prossimi mesi estivi sono destinate a favorire l'intensificarsi del fenomeno su tutto il territorio nazionale, ritengo doveroso richiamare all'attenzione delle SS.LL. alcuni essenziali «indirizzi operativi» che vengono emanati ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 9 novembre 2000, n. 401, nel contesto delle rilevanti competenze attribuite alle regioni e province autonome dalla legge 21 novembre 2000, n. 353, affinche' siano adottate, in modo coordinato, tutte le iniziative ed attivita' necessarie a prevenire e fronteggiare in modo risolutivo ogni situazione di emergenza. In tale ambito si colloca l'attivita' di previsione delle condizioni di predisposizione e di pericolosita' degli incendi boschivi, organizzata e coordinata dal Dipartimento della protezione civile attraverso la rete dei centri funzionali, di cui alla direttiva emanata il 27 febbraio 2004, che consente di attivare la fase di attuazione in tempi utili per una proficua azione di contrasto degli eventi e dei potenziali fattori d'innesco. A tal fine riveste notevole importanza il coordinamento delle attivita' dei centri funzionali, istituiti ed in corso di istituzione, con quelle delle sale operative unificate permanenti. Pur a fronte di una diversita' di situazioni e di possibilita' applicative dei piani anticendio, mi auguro che l'impegnativo lavoro svolto dalle regioni dall'emanazione della legge-quadro n. 353/2000 possa consentire di giungere nelle migliori condizioni di capacita' organizzativa ed operativa all'appuntamento della campagna estiva contro gli incendi boschivi che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, per quest'anno avra' inizio il 15 giugno prossimo e, fatta salva la possibilita' di proroga determinata dall'evoluzione delle condizioni meteoclimatiche e dalla persistenza delle condizioni di rischio, terminera' il 30 settembre 2005. Il decreto-legge cui ho appena fatto riferimento reca tra l'altro ulteriori norme finalizzate ad assicurare una sempre piu' efficace azione della flotta aerea di Stato, che tuttavia non puo' essere considerata in alcun modo come la soluzione al problema della lotta agli incendi boschivi nel nostro Paese. Il Governo, incrementando la flotta aerea ed adottando ogni possibile misura di propria competenza per mitigare quanto piu' possibile gli effetti di un fenomeno che non accenna ad esaurirsi, intende assicurare ogni possibile concorso alle molte e prioritarie attivita' che la legge-quadro affida alle autorita' regionali. Auspico pertanto che anche a livello territoriale possa svilupparsi la giusta ed opportuna sinergia fra le amministrazioni competenti, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e dalle direttive da me impartite in ripetute occasioni in modo da evitare duplicazioni, carenza di coordinamento e conflitti fra le diverse amministrazioni, ognuna delle quali ai sensi della 353/2000 dovrebbe avere ormai gia' raggiunto un ottimo livello organizzativo. In vista della campagna estiva, ritengo comunque di dover rivolgere un particolare invito alle SS.LL. perche' sia assunta, nell'ambito delle rispettive competenze, ogni ulteriore iniziativa utile in vista del fondamentale obiettivo di ridurre il rischio di incendi boschivi e contenere per quanto possibile i danni da essi causati, nell'ottica della salvaguardia delle persone, dei beni e dell'ambiente. In particolare, si rappresentano di seguito alcuni indirizzi operativi rivolti ad un miglioramento dei risultati, pur buoni, che sono stati conseguiti in passato: provvedere prontamente ad attivare i piani di previsione, prevenzione e lotta attiva coerenti con le linee guida emanate in materia dal Governo e, comunque, adottare tutte le misure e le azioni necessarie in assenza di tali piani e ad anticipazione degli stessi; attivare in tempi rapidi le sale operative unificate permanenti, in considerazione del ruolo decisivo che esse rivestono per un efficace coordinamento tra i diversi soggetti che concorrono alla lotta agli incendi boschivi, nonche' porre in atto ogni iniziativa utile per supportare l'azione dei centri operativi regionali, qualora le prime non siano ancora operative; definire con il Corpo forestale dello Stato e con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco specifiche intese ed accordi su base locale, nell'ambito dei quali non andra' trascurata l'esistenza delle significative ed in alcuni casi preponderanti componenti rappresentate da operai forestali e volontari; potenziare i sistemi antincendio regionali e locali anche nell'evidente presupposto che qualsiasi azione incentrata sull'utilizzo dei mezzi aerei puo' risultare efficace solo a condizione di essere affiancata ed integrata dall'impiego coordinato di unita' e mezzi in grado di assicurare la necessaria opera di contenimento e di contrasto a terra; provvedere ad informare tempestivamente il Dipartimento della protezione civile della situazione degli incendi in atto; assicurare la tempestiva attuazione delle «Procedure operative per la richiesta di concorso della flotta aerea dello Stato in occasione di incendi boschivi», di prossima emanazione, ponendo particolare attenzione al sistema di allertamento dei mezzi aerei coordinati dal Dipartimento della protezione civile, al fine di assicurare la prontezza e la proficuita' degli interventi evitando ritardi e facendo si' che l'impiego delle diverse tipologie di mezzi aerei disponibili risulti coerente con le caratteristiche degli incendi e dei territori dagli stessi interessati; adottare tutte le misure necessarie ad assicurare la sicurezza dell'attivita' di volo della flotta aerea antincendio, provvedendo affinche' impianti, costruzioni, piantagioni ed opere che possono costituire pericolo per il volo ed intralcio alle attivita' di spegnimento degli incendi boschivi in atto siano provvisti di segnalazioni sia a terra che aeree; provvedere al continuo aggiornamento delle limitazioni dei punti di approvvigionamento idrico, con particolare attenzione alla presenza anche temporanea di ostacoli al volo ed al carico d'acqua; avviare nei confronti dei cittadini, e soprattutto dei giovani, un sistema di comunicazione diretto a diffondere, nelle forme piu' opportune, la cultura della protezione civile ed in particolare l'informazione relativa agli incendi boschivi e alle conseguenze sociali e ambientali che ne derivano. Confido vivamente che gli indirizzi operativi sopra forniti trovino la piu' ampia e sollecita attuazione affinche', a diverso titolo, ma con assoluta unitarieta' di intenti, tutte le diverse componenti istituzionali operanti nel settore concorrano alla piu' efficace azione di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi.
Roma, 3 giugno 2005
Il Presidente: Berlusconi |