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| Gazzetta n. 133 del 10 giugno 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | DECRETO 4 maggio 2005 |  | Revoca  delle  autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari non conformi alle disposizioni, definite dal decreto del Ministero  della  salute  del  20 novembre 2001, articolo 2, comma 4, relativo    all'iscrizione   della   sostanza   attiva   tiabendazolo nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della sanita' veterinaria e degli alimenti
 
 Visto  l'art.  6  della  legge  30 aprile  1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
 Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;
 Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle amministrazioni pubbliche;
 Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 23 aprile 2001,  n.  290,  concernente  il  regolamento  di semplificazione dei procedimenti  di  autorizzazione  alla  produzione, all'immissione in commercio  ed  alla  vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi coadiuvanti;
 Visto  il  decreto ministeriale del 20 novembre 2001 di recepimento della  direttiva 2001/21/CE del 5 marzo 2001, relativo all'iscrizione di  alcune  sostanze  attive  nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194, tra le quali e' compresa la sostanza attiva tiabendazolo;
 Visto   l'art.   2,   comma  4,  del  citato  decreto  ministeriale 20 novembre 2001 che stabilisce la presentazione entro il 31 dicembre 2004  di  un  fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del  decreto  legislativo 17 marzo 1995, n. 194, per ciascun prodotto contenente esclusivamente la sostanza attiva tiabendazolo;
 Rilevato   che   i   titolari  delle  autorizzazioni  dei  prodotti fitosanitari  elencati  nell'allegato  al  presente decreto non hanno ottemperato  a  quanto  previsto  dal citato articolo 2, comma 4, del decreto ministeriale 20 novembre 2001 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;
 Ritenuto  di  dover procedere alla revoca dei prodotti riportati in allegato  contenenti  la  sostanza  attiva  tiabendazolo in quanto le imprese   titolari  delle  autorizzazioni  non  hanno  presentato  il previsto  fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo 1995/194;
 Visto  l'art.  23  del  decreto  legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo  alle  sanzioni  previste per chi immette in commercio e per chi  utilizza  prodotti  fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 1.  Le  autorizzazioni  all'immissione  in  commercio  dei prodotti fitosanitari  contenenti  la  sostanza  attiva  tiabendazolo elencati nell'allegato  al presente decreto sono revocate in quanto le imprese titolari  non  hanno presentato il fascicolo conforme ai requisiti di cui  all'allegato III del citato decreto legislativo 1995/194 secondo quanto  previsto  dal  articolo 2,  comma 4, del decreto ministeriale 20 novembre 2001, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  La  commercializzazione  e  l'utilizzazione  delle  scorte  dei prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto e' consentita per sei mesi dalla data del presente decreto.
 2.  I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui all'art. 1 sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i  rivenditori  e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta  revoca  e  del  rispetto  dei  tempi  fissati  per  lo smaltimento delle relative scorte.
 Il  presente  decreto  sara'  notificato in via amministrativa alle imprese interessate e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 4 maggio 2005
 Il direttore generale: Marabelli
 |  |  |  | Allegato 
 Prodotti  fitosanitari  a base di tiabendazolo revocati per mancata presentazione  del  fascicolo  conforme  all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194:
 
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 prodotto   |       |   data di    |               |sostanze attive fitosanitario |reg. n.|registrazione |    Impresa    |  componenti =====================================================================
 |       |              |Bayer          |
 |       |              |Cropscience    | MYDA          |9505   |16/02/1998    |S.r.l.         |tiabendazolo ---------------------------------------------------------------------
 |       |              |Cerexagri      | DECCO T       |9812   |18/11/1998    |Italia S.r.l.  |tiabendazolo ---------------------------------------------------------------------
 |       |              |Cerexagri      | DECCO 20S     |9864   |22/12/1998    |Italia S.r.l.  |tiabendazolo ---------------------------------------------------------------------
 |       |              |Compo          |
 |       |              |Agricoltura    | DRAWIPAS      |7830   |15/06/1989    |S.p.a.         |tiabendazolo ---------------------------------------------------------------------
 |       |              |Xeda           | XEDAZOLO      |       |              |International  | AEROSOL       |6966   |4/03/1987     |S.A.           |tiabendazolo ---------------------------------------------------------------------
 |       |              |Xeda           |
 |       |              |International  | XEDAZOLO 30   |7230   |26/11/1987    |S.A.           |tiabendazolo
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