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| Gazzetta n. 133 del 10 giugno 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 23 maggio 2005 |  | Proroga  dell'autorizzazione,  rilasciata  all'organismo di controllo denominato «CSQA Certificazioni Srl», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Provolone Valpadana». |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 e la tutela del consumatore
 
 Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni  di  origine  dei  prodotti  agricoli e alimentari e in particolare l'art. 10, concernente i controlli;
 Visto   il  regolamento  della  Commissione  (CE)  n.  1107/96  del 12 luglio  1996,  con  il  quale  l'Unione europea ha provveduto alla registrazione,  fra le altre, della denominazione di origine protetta «Provolone  Valpadana»  nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
 Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art.  14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite  disposizioni  concernenti  i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
 Visto  il  decreto  2 luglio  2002,  con  il  quale  l'organismo di controllo  «C.S.Q.A  Certificazione Qualita' Agroalimentare Srl», con sede  in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, e' stato autorizzato ad  effettuare  i  controlli  sulla denominazione di origine protetta «Provolone Valpadana»;
 Visto  il  decreto  24 gennaio  2003,  con  il quale l'organismo di controllo «CSQA Certificazioni Srl» con sede in Thiene (Vicenza), via S.  Gaetano  n.  74,  e'  stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Provolone Valpadana»;
 Considerata  la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «Provolone Valpadana»  anche  nella  fase  intercorrente  tra  la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa;
 Ritenuto  di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza  dell'autorizzazione  per  un  periodo  di  tempo fissato in centoventi  giorni,  a  decorrere dalla data di scadenza della stessa fissata  al  1° luglio 2005, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  privato  di  controllo «CSQA  Certificazioni  Srl»  con  sede  in  Thiene  (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, con decreto 24 gennaio 2003, ad effettuare i controlli sulla   denominazione   di  origine  protetta  «Provolone  Valpadana» registrata  con  il regolamento della Commissione (CE) n. 1107/96 del 12 luglio  1996,  e' prorogata di centoventi giorni a far data dal 1° luglio 2005.
 |  |  |  | Art. 2. Nell'ambito   del   periodo  di  validita'  della  proroga  di  cui all'articolo  precedente  l'organismo  di  controllo  e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 24 gennaio 2003.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 23 maggio 2005
 Il direttore generale: Abate
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