Gazzetta n. 133 del 10 giugno 2005 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 23 maggio 2005 |
Proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «CSQA Certificazioni Srl», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Mozzarella di Bufala Campana». |
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IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari e in particolare l'art. 10, concernente i controlli; Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Mozzarella di Bufala Campana» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio; Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari; Visto il decreto 25 giugno 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 161 dell'11 luglio 2002, con il quale l'organismo di controllo denominato «CSQA Certificazione qualita' agroalimentare Srl», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, e' stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Mozzarella di Bufala Campana»; Visto il decreto 24 gennaio 2003, con il quale l'organismo di controllo «CSQA Certificazioni Srl» con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, e' stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Mozzarella di Bufala Campana»; Considerata la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «Mozzarella di Bufala Campana» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa; Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa fissata al 24 giugno 2005, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione; Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione; Decreta:
Art. 1. L'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «CSQA Certificazioni Srl», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, con decreto 25 giugno 2002, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Mozzarella di Bufala Campana» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996, e' prorogata di centoventi giorni a far data dal 24 giugno 2005. |
| Art. 2. Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 25 giugno 2005. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 maggio 2005 Il direttore generale: Abate |
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