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| Gazzetta n. 133 del 10 giugno 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 23 maggio 2005 |  | Proroga  dell'autorizzazione,  rilasciata  all'organismo di controllo denominato «CSQA Certificazioni Srl», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Mozzarella di Bufala Campana». |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 e la tutela del consumatore
 
 Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni  di  origine  dei  prodotti  agricoli e alimentari e in particolare l'art. 10, concernente i controlli;
 Visto   il  regolamento  della  Commissione  (CE)  n.  1107/96  del 12 giugno  1996,  con  il  quale  l'Unione europea ha provveduto alla registrazione,  fra le altre, della denominazione di origine protetta «Mozzarella  di  Bufala  Campana»  nel  quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
 Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art.  14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite  disposizioni  concernenti  i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
 Visto   il   decreto  25 giugno  2002,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 161 dell'11 luglio 2002, con il  quale  l'organismo  di  controllo denominato «CSQA Certificazione qualita'  agroalimentare  Srl»,  con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano  n.  74, e' stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Mozzarella di Bufala Campana»;
 Visto  il  decreto  24 gennaio  2003,  con  il quale l'organismo di controllo «CSQA Certificazioni Srl» con sede in Thiene (Vicenza), via S.  Gaetano  n.  74,  e'  stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla   denominazione  di  origine  protetta  «Mozzarella  di  Bufala Campana»;
 Considerata  la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di controllo   concernente   la   denominazione   di   origine  protetta «Mozzarella  di Bufala Campana» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa;
 Ritenuto  di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza  dell'autorizzazione  per  un  periodo  di  tempo fissato in centoventi  giorni,  a  decorrere dalla data di scadenza della stessa fissata  al  24 giugno 2005, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;
 Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza  dell'autorizzazione  per  un  periodo  di  tempo fissato in centoventi  giorni,  a decorrere dalla data di scadenza della stessa, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo di controllo denominato «CSQA  Certificazioni  Srl»,  con  sede  in  Thiene (Vicenza), via S. Gaetano  n. 74, con decreto 25 giugno 2002, ad effettuare i controlli sulla   denominazione  di  origine  protetta  «Mozzarella  di  Bufala Campana»  registrata  con  il  regolamento  della Commissione (CE) n. 1107/96  del  12 giugno 1996, e' prorogata di centoventi giorni a far data dal 24 giugno 2005.
 |  |  |  | Art. 2. Nell'ambito   del   periodo  di  validita'  della  proroga  di  cui all'articolo  precedente  l'organismo  di  controllo  e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 25 giugno 2005.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 23 maggio 2005
 Il direttore generale: Abate
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